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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DECRETO 9 febbraio 2005
Procedure, modalita' e condizioni per l'assunzione da parte dello Stato della copertura dei rischi, derivanti dal prestito di beni culturali per mostre e manifestazioni, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio».
Gazzetta Ufficiale N. 78 del 5 Aprile 2005

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IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante
«Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni
e le attivita' culturali», di seguito denominato «Regolamento»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato «Codice», e
in particolare gli articoli 48 e 71;
Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per il quale si
sono pronunciati: l'Ufficio del coordinamento legislativo, con nota
n. 90933 del 6 dicembre 2004; il Dipartimento per la Ragioneria
generale dello Stato, con nota n. 113946 del 14 ottobre 2004; il
Dipartimento del Tesoro, con nota n. 125928 del 2 dicembre 2004;

Decreta:

Art. 1.
1. La garanzia dello Stato intesa a sostituire, relativamente alle
cose ed ai beni di cui all'art. 48, comma 1, del Codice,
l'assicurazione prevista dagli articoli 48, comma 4, e 71, comma 6,
primo periodo, del Codice medesimo, puo' essere rilasciata:
a) per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale
promosse dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, di
seguito denominato «Ministero», o da enti o istituti pubblici con la
partecipazione statale, che si realizza mediante la collaborazione
dei competenti organi del Ministero alla definizione del relativo
progetto tecnico-scientifico e attraverso la presenza, nel comitato
scientifico e nel comitato organizzatore della mostra o della
manifestazione, di un dirigente o di un funzionario da lui delegato,
appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici, in rappresentanza del
Ministero. Per tale partecipazione, non sono previsti compensi o
rimborsi di spese a carico del Ministero;
b) per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal
Ministero o da enti pubblici, da istituti italiani di cultura
all'estero o da organismi sovranazionali, con la partecipazione
statale, che si realizza mediante la collaborazione dei competenti
organi del Ministero alla definizione del relativo progetto
tecnico-scientifico e attraverso la presenza, nel comitato
scientifico e nel comitato organizzatore della mostra o della
manifestazione, di un dirigente o di un funzionario da lui delegato,
appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici, in rappresentanza del
Ministero, senza che cio' comporti oneri a carico di quest'ultimo.
Per quanto attiene alle mostre e alle manifestazioni organizzate
dagli organismi sovranazionali si puo' tenere conto della
collaborazione italiana prestata all'interno di tali organismi.

Art. 2.
1. Sulle richieste di esenzione dall'assicurazione e sulla
conseguente assunzione, da parte dello Stato, dei rischi connessi al
trasporto e all'esposizione delle opere destinate a mostre e
manifestazioni, si esprime il competente comitato tecnico-scientifico
di cui all'art. 18 del Regolamento, sentiti il Servizio tecnico per
la sicurezza e, secondo la tipologia dei beni, l'Istituto centrale
per il restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale
per la patologia del libro o il Centro di fotoriproduzione, legatoria
e restauro degli archivi di Stato.
2. Nell'esprimere il parere di cui al comma 1 il comitato
tecnico-scientifico tiene conto:
del rilevante interesse scientifico della mostra o della
manifestazione;
dello stato di conservazione delle opere per le quali e'
richiesta la garanzia;
dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza e di microclima
dell'ambiente espositivo, rispetto alla tipologia di opere che vi
saranno esposte;
della conformita' del piano dei trasporti e dei sistemi di
imballaggio rispetto agli standard tecnico-scientifici ed
organizzativi piu' avanzati;
del rispetto, da parte del progetto della mostra o della
manifestazione, dei criteri di efficienza ed efficacia dell'attivita'
amministrativa.

Art. 3.
1. Le richieste di cui all'art. 2 sono inoltrate dal soggetto
organizzatore alla competente Direzione generale non meno di sei mesi
prima della data di presentazione della mostra o della
manifestazione.
2. Le richieste devono essere corredate della documentazione
concernente:
a) il progetto tecnico-scientifico da cui risultino anche:
1) i componenti del comitato scientifico e del comitato
organizzatore della mostra o della manifestazione;
2) l'elenco delle opere, i valori assicurativi e le schede
conservative delle stesse;
b) le condizioni ambientali e di sicurezza dell'ambiente
espositivo e la qualificazione dei relativi spazi;
c) il piano dei trasporti e i sistemi di imballaggio;
d) il parere dell'ufficio ministeriale che ha promosso la mostra
o la manifestazione ovvero ha collaborato alla elaborazione del
relativo progetto tecnico-scientifico;
e) lo schema di convenzione predisposto dall'ufficio ministeriale
di cui alla lettera d) per regolare i rapporti, anche sotto il
profilo economico, con gli altri enti ed istituti pubblici
partecipanti alla mostra o alla manifestazione.
3. Ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza dei locali
della mostra o della manifestazione e dei criteri di conservazione
delle opere, il Ministero puo' disporre sopralluoghi da parte di
propri tecnici.

Art. 4.
1. Per le mostre e le manifestazioni che si tengono sul territorio
nazionale, la garanzia dello Stato, detta «da chiodo a chiodo», e'
diretta al risarcimento dei danni, derivanti dal furto, dalla
perdita, dal danneggiamento o comunque dalla svalutazione dell'opera,
che possano verificarsi nel corso del suo trasporto fino al luogo
dell'esposizione, durante l'esposizione ovvero nel corso del suo
rientro alla sede abituale.
2. Per le mostre e le manifestazioni che si tengono all'estero, la
garanzia di cui al comma 1 copre gli spostamenti delle opere dalla
loro sede abituale fino al luogo stabilito per la loro uscita dal
territorio nazionale nonche' gli spostamenti delle opere medesime dal
momento del loro rientro in Italia fino alla loro ricollocazione
nella sede di provenienza. Gli spostamenti delle opere in territorio
straniero sono coperti da apposita assicurazione, ai sensi dell'art.
48, comma 4, del Codice.

Art. 5.
1. Al verificarsi del danno, il beneficiario della garanzia statale
e' tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero, con le
modalita' indicate nel provvedimento di concessione della garanzia
medesima.

Art. 6.
1. Con il provvedimento di concessione della garanzia statale e'
stabilito il valore da corrispondere per ogni singola opera in caso
di perdita totale. Sono comunque fatti salvi i diritti di rivalsa nei
confronti degli eventuali responsabili del danno. In caso di danno,
il risarcimento ha riferimento, nei limiti della somma assicurata, ai
costi del restauro e all'eventuale svalutazione subita dall'opera,
sentito in merito il competente ufficio periferico.

Art. 7.
1. Il provvedimento di concessione della garanzia statale puo'
prevedere che le controversie concernenti il diritto al risarcimento
o la determinazione dell'entita' dello stesso, siano demandate ad una
commissione composta con le modalita' di cui all'art. 163, comma 3,
del Codice.

Art. 8.
1. Qualora per le mostre e le manifestazioni di cui all'art. 1 si
ricorra al prestito di opere provenienti da altri Paesi, il Ministero
puo' rilasciare ai prestatori stranieri la garanzia dello Stato,
sostitutiva dell'assicurazione, a copertura dei rischi di cui
all'art. 4, comma 1, a valere dal momento in cui esse entrano nel
territorio nazionale fino al momento in cui ne escono.
2. Alla garanzia di cui al comma 1, si applicano le procedure e le
condizioni previste dal presente decreto.

Art. 9.
1. Agli oneri derivanti dal rilascio della garanzia di Stato si
provvede, ai sensi dell'art. 48, comma 5, terzo periodo, del Codice,
mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice, le garanzie
prestate dallo Stato in attuazione dell'art. 48, comma 5, del Codice,
e secondo le procedure, le modalita' e le condizioni stabilite dal
presente decreto, sono elencate in allegato allo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13
della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette
garanzie, il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.

Roma, 9 febbraio 2005
Il Ministro: Urbani

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 235