T.A.R. Puglia (BA) Sez. III n. 383 del 3 marzo 2011
Urbanistica. Vincoli di tipo espropriativo
I vincoli di tipo espropriativo sono quelli che derivano dalla localizzazione del territorio comunale di opere, strade e servizi, per i quali sono espressamente indicate le aree sulle quali essi dovranno sorgere, con preclusione di ogni attività edificatoria privata, mentre vanno qualificati come conformativi quei vincoli che derivano dalla zonizzazione del territorio contenuta negli strumenti urbanistici che, nel dividere in zone il territorio dell’ente locale, definiscono in via generale ed astratta limiti e caratteri dell’edificabilità dei vari terreni e così conformano le varie proprietà che vi ricadono, limitando la fruibilità di esse nell’interesse pubblico. Restano, altresì, al di fuori della categoria espropriativa i vincoli che importano una destinazione, anche specifica, realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente interventi ad iniziativa esclusiva pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene
N. 00383/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01846/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1846 del 2010, proposto da:
Domenico Fratepietro, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Caggiano, con domicilio eletto presso Francesco Paparella in Bari, via Venezia, 14;
contro
Comune di Cerignola, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Paradiso, con domicilio eletto in Bari, presso lo studio dell’avv. R.De Robertis, via Davanzati, 33;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla diffida notificata dal ricorrente in data 20/7/2010, volta ad ottenere la riqualificazione urbanistica dei suoli di proprietà;
e per l’accertamento
dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere in ordine alla richiesta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Chiara Caggiano e Angela Paradiso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame il ricorrente chiede la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sulla diffida notificata in data 20.07.2010, con la quale ha chiesto al Comune di Cerignola la riqualificazione urbanistica di un suolo di sua proprietà, sito nel territorio del medesimo Comune (foglio n. 203 p.lle n. 1888 e 1891), suolo già destinato parte a zona F1/P parcheggio pubblico e parte a fascia di rispetto stradale, giusta P.R.G. del Comune di Cerignola approvato dalla Regione Puglia con delibera G.R. n. 1482/2004.
Parte ricorrente, assumendo la decadenza dei vincoli urbanistici imposti dal P.R.G. per decorrenza del prescritto termine di cinque anni e ritenendo la predetta area zona bianca, con istanza del 29.4.10, ha invitato il Comune di Cerignola a procedere alla riqualificazione urbanistica dell’area.
Nell’inerzia dell’Amministrazione Comunale il ricorrente ha reiterato la richiesta di riqualificazione con diffida notificata in data 20.07.2010, senza esito alcuno.
Il ricorrente ha quindi proposto il ricorso in esame, deducendo i seguenti motivi di censura:
1) violazione e malgoverno del combinato disposto dell’art. 9 D.P.R. n. 327/01.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cerignola, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 10 febbraio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Premesso infatti che nel giudizio promosso avverso l’inerzia dell’Amministrazione è riservata la Giudice la valutazione in ordine al merito dell’istanza presupposta nel caso di manifesta fondatezza e nel caso di manifesta infondatezza della stessa (C.d.S. Sez. IV 12.3.2010 n. 1468), anche ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 104/2010, rileva il Collegio che non ricorre nel caso in esame l'obbligo del Comune di provvedere sull’istanza e di procedere alla riqualificazione urbanistica dell’area.
Ed invero, contrariamente agli assunti di parte ricorrente, che ritiene erroneamente la stessa ormai priva di destinazione urbanistica per effetto di una presunta, quanto inesistente, decadenza del vincolo di destinazione previsto, rileva il Collegio che viceversa il vincolo gravante sull’area in questione non è soggetto a decadenza quinquennale ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, con conseguente manifesta infondatezza dell’istanza di riqualificazione urbanistica.
Com’è noto, infatti, nella ripartizione effettuata dalla Corte Costituzionale a partire dalla sentenza 55/68 e nelle successive pronunce 92/82 e 179/99, i vincoli di tipo espropriativo sono quelli che derivano dalla localizzazione del territorio comunale di opere, strade e servizi, per i quali sono espressamente indicate le aree sulle quali essi dovranno sorgere, con preclusione di ogni attività edificatoria privata, mentre vanno qualificati come conformativi quei vincoli che derivano dalla zonizzazione del territorio contenuta negli strumenti urbanistici che, nel dividere in zone il territorio dell’ente locale, definiscono in via generale ed astratta limiti e caratteri dell’edificabilità dei vari terreni e così conformano le varie proprietà che vi ricadono, limitando la fruibilità di esse nell’interesse pubblico (T.A.R. Puglia Bari Sez. II 28.7.2009 n. 1991).
Restano, altresì, al di fuori della categoria espropriativa, secondo l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale seguita alle pronunce della Corte Costituzionale, i vincoli che importano una destinazione, anche specifica, realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente interventi ad iniziativa esclusiva pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene (Consiglio Stato, sez. IV, 31 luglio 2007, n. 4258, sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2718).
Nel caso di specie il vincolo gravante sull’area è costituito in parte dalla destinazione a fascia di rispetto stradale e, per la restante parte, alla destinazione F1/P – realizzazione di parcheggi privati ad uso pubblico.
L’art. 21 delle N.T.A. prevede: “La zona omogenea F, individuata a termini dell’art. 2 del D. M. 2.04.1968 n. 1444, comprende le aree destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale. L’amministrazione comunale può procedere all’espropriazione delle aree per garantirne la funzione collettiva; l’utilizzazione delle aree conforme alla specifica normativa tecnica e gli interventi edilizi possono comunque essere proposti anche dai privati, purché questi assicurino la funzione di interesse generale degli immobili mediante convenzione con il Comune nella quale siano disciplinate le modalità dell’uso collettivo, nonché ogni altro elemento utile in relazione alla specifica destinazione funzionale”.
In particolare l’art. 21.1.3 delle N.T.A. citate prevede espressamente la possibilità di realizzazione di parcheggi interrati e/o pluripiano, da realizzarsi anche da parte di privati a seguito di eventuale convenzione.
Da quanto sopra si evince la natura meramente conformativa del vincolo di che trattasi, atteso che non è preordinato a futura ablazione e non prevede assoluta inedificabilità.
Parimenti non soggetto a decadenza risulta il vincolo di fascia di rispetto di viabilità di piano, conformato e previsto a garanzia delle esigenze di sicurezza e di pubblica incolumità anzitutto dalle norme del Codice delle Strada.
Non ricorre alcun obbligo di riqualificazione di aree che risultano legittimamente e regolarmente tipizzate dal punto di vista urbanistico, con conseguente manifesta infondatezza dell’istanza e insussistenza dell’obbligo giuridico di provvedere (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 6 ottobre 2000, n. 5326).
Le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, per spese diritto e onorari, seguono la soccombenza e vanno dunque posti a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al rimborso - in favore del Comune di Cerignola - delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00 per spese, diritti e onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA