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Cons. Stato Sez.V sent. n.6406 del 16 novembre 2005
Presidente Farina – Estensore Cerreto Ricorrente Giannini
Sulla competenza del viceesindaco delegato all'emissione dell'ordinanza di rimozione di rifiuti pericolosi

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Fatto e diritto

1. Con sentenza Tar Puglia, Sezione terza, 4178/04 è stato respinto il ricorso proposto dai sigg. Luigi Maria Giannini ed altri avverso l’ordinanza del Sindaco di Barletta 7236/03, con la quale veniva ordinato alla Curatela fallimentare della società Lian Srl ed ai sigg. Giannini Carmela, Giannini Gaetano Mario, Giannini Maria e Giannini Raffaele, ognuno per i propri diritti ed in solido tra tutti, «di rimuovere con immediatezza i fusti contenenti materiale chimico depositati nel capannone sede della ditta Gig, di avviarli allo smaltimento e/o allo stoccaggio in locali idonei, nel rispetto della vigente legislazione in materia di gestione dei rifiuti pericolosi, ovvero…al riutilizzo come materia prima presso altre industrie; di effettuare interventi di incapsulamento dei materiali e detriti contenenti fibre di amianto presenti nel medesimo stabilimento….; di seguire successivamente il monitoraggio continuo… ; di procedere…… all’esecuzione dei lavori di rimozione e smantellamento delle parti pericolanti all’interno del capannone sede della ditta Gig….».
2. Avverso detta sentenza hanno proposto appello i sigg. Luigi Maria Giannini ed altri, deducendo quanto segue:
- Incompetenza del Vice Sindaco, in mancanza di espressa delega per assenza o impedimento del Sindaco, né tale delega era stata prodotta;
- i ricorrenti non erano né proprietari, né possessori, né detentori qualificati dell’area coinvolta dall’incendio e interessata dalla ordinanza di rimozione, avendo i medesimi soltanto proposto al Tribunale di Trani un concordato fallimentare per rilevare il cespite di proprietà della fallita Lian Srl, concordato che, sebbene omologato nell’anno 2000, non era ancora concluso per la pendenza di situazioni che ne potrebbero comportare la revoca ai sensi dell’articolo 137 della legge fallimentare, sicché unico soggetto tenuto alla bonifica era la curatela fallimentare Lian, effettiva detentrice dell’immobile;
con la conseguente necessità di far permanere la curatela fallimentare tra i soggetti tenuti ad eseguire l’ordinanza impugnata mentre il Comune l’aveva successivamente estromessa;.
- l’impugnata ordinanza contingibile ed urgente era stata adottata in mancanza dei presupposti di urgenza e di pericolo imminente prescritti dalla relativa normativa;
- l’ordinanza impugnata, essendo il concordato fallimentare subordinato all’adempimento degli obblighi facenti capo agli assuntori, doveva essere rivolta solo nei confronti della curatela fallimentare, in quanto organo preposto a sorvegliare sull’esatto adempimento del concordato fallimentare e nella cui disponibilità era l’area da bonificare, dal momento che solo a seguito del verificarsi di tale condizione l’attivo fallimentare della Lian poteva essere trasferito agli assuntori; né nella specie vi era stata finora da parte del Giudice delegato al fallimento l’emissione di un atto di accertamento dell’esatto adempimento del concordato ;
- l’evento che aveva causato l’inquinamento era di natura dolosa e gli autori dell’illecito erano rimasti ignoti, per cui nulla poteva addebitarsi ai proprietari dell’immobile, tanto più che essi non erano neppure proprietari per quanto sopra precisato.
3. Si cono costituiti in giudizio il comune di Barletta e la Curatela del Fallimento Lian che hanno chiesto il rigetto dell’appello.
Il Comune ha in particolare rilevato la competenza del Vicesindaco ad adottare l’ordinanza impugnata con riferimento alla delega del Sindaco di cui alla nota n. 7695 del 5 marzo 1997; l’avvenuto trasferimento della proprietà dei beni in capo all’assuntore del concordato fallimentare con la sentenza di omologazione del concordato 105/00 (passata in giudicato); il particolare scopo delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti che non sarebbe quello di individuare i responsabili ma quello di rimuovere con la maggiore celerità possibile uno stato di pericolo per l’incolumità pubblica.
Considerazioni analoghe ha prospettato anche la Curatela del Fallimento Lian, che tra l’altro ha precisato che dopo l’ordinanza impugnata il Comune era di nuovo intervenuto con l’ordinanza 16924/03 con la quale, prendendo atto di quanto dichiarato dal Giudice delegato del Tribunale di Trani per effetto della cessazione delle ordinarie funzioni degli organi fallimentari a seguito del passaggio in giudicato della sentenza omologativa, revocava l’ordinanza impugnata per la parte attinente la Curatela stessa.
Con ordinanza 1021/05, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’appellante.
Con atto del 22 giugno 2005, gli appellanti hanno depositato una nota del Giudice delegato al Fallimento in data 16 giugno 2005, poi ripresentata alla pubblica udienza odierna.
Alla pubblica udienza del 28 giugno 2005, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’appello è infondato.
4.1. Priva di pregio è la doglianza di difetto di competenza del vice sindaco ad adottare il provvedimento contingibile ed urgente per asserita mancanza di una delega in tal senso.
Come rilevato dal Tar, essendo nella specie il sindaco impedito, le relative funzioni sono state espletate dal vice sindaco competente giusta delega dei poteri conferita con provvedimento del sindaco n. 7695 del 5 marzo 2003, versata in giudizio.
4.2. Neppure sussiste il difetto di legittimazione dei ricorrenti ad essere destinatari dell’ordinanza in questione nella particolare fattispecie.
Occorre osservare in generale che l’ordinanza con la quale il sindaco impone al proprietario dell’area di bonificarla in relazione a rifiuti speciali tossici e nocivi su essa giacenti, non ha carattere sanzionatorio, nel senso che non è diretta ad individuare e punire i soggetti ai quali è da attribuire la responsabilità civile e/o penale della situazione abusiva, ma solo ripristinatorio, per essere rivolta essenzialmente ad ottenere la rimozione dell’attuale stato di pericolo e a prevenire ulteriori danni all’ambiente circostante e alla salute pubblica. Pertanto, detta ordinanza può essere legittimamente indirizzata all’attuale proprietario dell’area, cioè a colui che si trova con quest’ultima in un rapporto tale da consentirgli di eseguire gli interventi ritenuti necessari al fine di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché essa sia da imputarsi ad altro soggetto o al precedente proprietario ( v. le decisioni di questa Sezione 1904/01 e 1678/03). Invero, la ricerca dell’obbligato di diritto, mediante accertamenti complessi e laboriosi, risulta in genere incompatibile con l’intrinseca natura dei provvedimenti contingibili ed urgenti (cfr.la decisione di questa Sezione 1137/91, che richiama il precedente della stessa Sezione 520/60), tanto più che nella specie vi è un’indagine penale in corso, in relazione all’incendio sviluppatosi nella zona in data 12 marzo 2002.
Appare, in definitiva, ragionevole che, impregiudicata ogni rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile, il soggetto destinatario del provvedimento contingibile ed urgente emesso in materia di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi possa essere individuato in chi con il bene si trovi in rapporto tale da consentirgli di eseguire con celerità gli interventi ordinati, ritenuti necessari per fronteggiare la situazione di pericolo, alla stregua, occorre ribadire, della natura ripristinatoria d’urgenza e non sanzionatoria del provvedimento contingibile.
Di conseguenza appare allo stato irrilevante la circosatanza che l’inquinamento in questione potrebbe essere di natura dolosa, essendo ciò ancora sub iudice.
4.3. Non può essere condiviso poi il rilievo degli appellanti secondo cui, nella fattispecie, non potrebbero essere considerati neppure proprietari dei beni da bonificare, essendo essi assuntori di un concordato fallimentare subordinato all’adempimento di obblighi su loro gravanti, per cui l’ordinanza impugnata doveva essere rivolta solo nei confronti della curatela fallimentare, in quanto organo preposto a sorvegliare sull’esatto adempimento del concordato fallimentare e nella cui disponibilità era l’area da bonificare, dal momento che solo a seguito del verificarsi di tale condizione l’attivo fallimentare della Lian poteva essere trasferito agli assuntori.
Va osservato che l’effetto traslativo della proprietà in capo all’assuntore del concordato fallimentare si verifica con il passaggio in giudicato della sentenza che omologa il concordato (V. Cassazione civile, Sezione prima, 12862/02), giudicato che nella specie era appunto intervenuto per effetto della sentenza del Tribunali di Trani 105/00 di omologazione del concordato fallimentare, come da specifica attestazione del giudice delegato del fallimento Lian Srl del 23 aprile 2002.
La necessità degli adempimenti cui è tenuto l’assuntore del concordato e che in ipotesi di inadempimento, giustificano la risoluzione del medesimo a norma dell’articolo 137, Rd 267/42 non impediscono l’effetto traslativo della proprietà in capo all’assuntore.
La previsione della risoluzione ex articolo 137 cit., per inadempimento dell’assuntore agli obblighi connessi al concordato fallimentare, evidenzia in maniera inequivoca che il concordato si perfeziona a tutti gli effetti nel momento del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e che la mancata osservanza degli obblighi non impedisce l’effetto traslativo della proprietà ma opera, eventualmente, quale causa di risoluzione (V. Cassazione, Sezione seconda, 15716/02).
Tale indirizzo è del resto indirettamente confermato da alcune sentenze della Corte di cassazione che riconoscono validità, in virtù del principio di autonomia negoziale, alla clausola che differisca (rispetto alla pronuncia di omologazione del concordato), il trasferimento dei beni all’assuntore, subordinandolo alla esecuzione, da parte sua, degli obblighi cui si è assoggettato (Cassazione 6498/91; 5147/92), essendo tale trasferimento soltanto uno dei possibili effetti della sentenza di omologazione, clausola che nella specie non risulta apposta.
4.4. Inammissibile per genericità è la doglianza con la quale si sostiene che l’impugnata ordinanza contingibile ed urgente sarebbe stata adottata in mancanza dei presupposti di urgenza e di pericolo imminente prescritti dalla relativa normativa, in relazione all’ampia motivazione contenuta nell’ordinanza stessa sul danno ambientale che potrebbe essere provocato all’area interessata per la presenza di fibre di amianto e di fusti contenenti materiale chimico decomposto, nonchè sul pericolo di salute pubblica connesso ala necessità di eliminare strutture pericolanti.
4.5. Non può essere presa in esame l’ordinanza 16924/03 (intervenuta nel corso del giudizio davanti al Tar), con la quale il Comune, prendendo atto di quanto dichiarato dal Giudice delegato del Tribunale di Trani per effetto della cessazione delle ordinarie funzioni degli organi fallimentari a seguito del passaggio in giudicato della sentenza omologativa, ha ritenuto di revocare l’ordinanza impugnata per la parte attinente la Curatela stessa, trattandosi di un nuovo provvedimento che eventualmente doveva essere impugnato dagli attuali appellanti mediante motivi aggiunti davanti al Tar.
4.6. Infine, con riferimento alla nota del Giudice delegato al fallimento in data 16 giugno 2005, poi ripresentata alla pubblica udienza, va osservato che gli appellanti non hanno precisato la rilevanza che essa potrebbe assumere nel presente giudizio, tanto più che il giudice delegato ribadisce in essa che «il differimento della proprietà dei beni del fallito … non può comportare oneri a carico degli organi fallimentari discendenti dalla formale titolarità in capo alla società fallita dei beni, quale quello di procedere allo smaltimento ed alla bonifica da amianto».
5. Per quanto considerato, l’appello va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l’appello indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.