Trib. Reggio Emilia sent. 635 del 15 aprile 2010
Est.Lazzari Ric. Fontanili c. Comune di Montecchio Emilia
Caccia e animali. Riparo dalle intemperie

Vicenda relativa a sanzione amminisrativa irrogata per non aver allestito in favore di alcuni cavalli allevati un adeguato riparo dalle intemperie e dai rischi per la salute (con nota di commento di S. DELIPERI)

Anche gli “altri” animali hanno diritto alla protezione dalle intemperie.

Interessante sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in sede monocratica in materia di tutela degli animali che merita adeguata attenzione.

Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 635 del 15 aprile 2010, ha respinto il ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981 e s.m.i. avverso l’ordinanza n. 103 del 18 luglio 2009 con la quale il Comune di Montecchio Emilia aveva irrogato una sanzione pecuniaria nei confronti del proprietario di alcuni cavalli per non aver loro predisposto un riparo per le intemperie per la loro sosta all’aperto, in violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 146/2001 (art. 2, comma 1°, lettera b, e art. 12 del relativo Allegato).

Alcuni elementi sono particolarmente degni di attenzione.

In primo luogo la verbalizzazione dell’accertamento della violazione della prescrizione (nella fattispecie concreta il verbale della Polizia municipale della Val d’Enza del 12 settembre 2008) costituisce motivazione esaustiva per l’emanazione del provvedimento sanzionatorio, ònere dell’amministrazione pubblica procedente, secondo giurisprudenza costante (cfr. Cass. civ., sez. I, 29 dicembre 1989, n. 5826).    Inoltre, la protezione dalle intemperie deve avere il requisito della permanenza, essendo insufficiente un eventuale riparo temporaneo, da posizionare magari di volta in volta in caso di pioggia.  A questo proposito è irrilevante il momento dell’accertamento ispettivo da parte degli agenti preposti.

Una sentenza che può contribuire a un miglioramento delle condizioni di vita degli “altri” animali.

 

Dott. Stefano Deliperi

 

Si ringrazia l’Avv. Rossella Ognibene, del Foro di Reggio Emilia, per la segnalazione.

Sentenza 635 del 15 aprile 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE Dl REGGIO EMILIA

in composizione monocratica, in persona del giudice onorario avv. Nicola Lazzari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n°8073/2009,

Promossa da:

Fontanili Stefano, xxx, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Martinelli ed elettivamente domiciliato presso Io studio di questo in Reggio Emilia via Cadoppi n°8; ricorrente.

Contro

Comune di Montecchio Emilia (RE), rappresentato e difeso da funzionari delegati; resistente.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Fontanili: "... nel merito: l'annullamento e la revoca totale del provvedimento impugnato. In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della presente opposizione, il ricorrente chiede altresì di essere ammesso al pagamento della sanzione, nei termini di legge, nella misura indicata nella contravvenzione stessa. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa".

Il Comune di Montecchio Emilia domandava il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex ad. 22 L. n°689/1981, depositato in data 06 ottobre 2009, Fontanili Stefano proponeva opposizione contro l'ordinanza n°103 del 18 luglio 2009 con la quale il Comune di  Montecchio Emilia gli ingiungeva il pagamento di € 1.549,37 (oltre € 5,00 a titolo di spese), per la violazione dell'art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 26 marzo 2001 n°146, ossia per non aver allestito in favore di alcuni cavalli allevati un adeguato riparo dalle intemperie e dai rischi per la salute.

In sintesi, il ricorrente negava di aver posto in essere la condotta integrativa della pretesa sanzionatoria pubblica e, specificamente, affermava che i cavalli in questione avrebbero goduto di adeguati ripari e fossero stati correttamente curati e custoditi. L'Amministrazione resistente si costituiva in giudizio per il tramite della Polizia Municipale Val d'Enza, insistendo per la legittimità e la fondatezza del provvedimento opposto. In corso di causa non venivano assunti mezzi di prova orali. All'udienza del 13 aprile 2010 venivano precisate le conclusioni ed, esaurita la discussione, il giudice emetteva II dispositivo della sentenza che allegava al verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 2 comma 1 lett. b) D.Lgs n°146/2001 che si assume violato recita:" 1. ll proprietario o ii custode ovvero il detentore deve b) allevare e custodire gli animali diversi dal pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato".

L’art. 12 del menzionato allegato prevede che "Agli animali custoditi al di fuori del fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute". II procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione delineato dalla L. n°689/1981, ancorché strutturato nelle forme di un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo, è un giudizio di accertamento negativo della pretesa fatta valere dalla Pubblica Amministrazione con l'atto medesimo, cosicché l'autorità che svolge tale pretesa ad essere onerata di fornire la prova del fatti costitutivi della assunta violazione. In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23, dodicesimo comma, della L. n°689/1981 ai sensi del quale 'il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente", recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione il compito di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi od estintivi (Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 5826 del 29-12-1989, Pianigiani c. U.P.I.C.A. di Siena, rv 464709). Nel caso di specie l'amministrazione ha fornito prova della commessa violazione. Nulla quaestio invero sul fatto che nell'allevamento del Fontanili i cavalli oggetto di accertamento non avessero alcun riparo: la circostanza emerge con efficacia di prova legale dal verbale di accertata violazione del 12 settembre 2008 (doc. ali. n°1 di parte ricorrente) il quale è assistito dall'efficacia probatoria di atto pubblico in quanto descrittivo di una realtà statica (e quindi redatto con un metro sufficientemente oggettivo) che gli agenti accertatori hanno verificato di persona ictu oculi. Pur rilevato che in ogni caso non è stata proposta querela di falso dall'interessato, i supporti fotografici prodotti in atti dal ricorrente non smentiscono la predetta risultanza documentale in quanto essi non raffigurano certamente la presenza di protezioni utilizzabili dagli animali contro gli agenti atmosferici (a ben vedere, le piante di alto fusto, peraltro distanti ai punti ove vennero rinvenuti gli animali dai verbalizzanti, non possono essere considerate tali in quanto non idonee a ripararli, per esempio, dalla pioggia). Per questi motivi, visto che i cavalli nell'allevamento del Fontanili non disponevano di alcun riparo dalle intemperie che, nell'occasione, erano costituite dal sole (il quale rientra certamente nella nozione di "intemperia", in quanto, se particolarmente intenso, esso costituisce senza dubbio una condizione atmosferica sfavorevole), nel caso in oggetto è irrilevante formulare un giudizio di" adeguatezza", siccome prevede la norma. Giova aggiungere che a nulla rilevano le condizioni metereologiche durante il quale avvenne 'accertamento, atteso che la disposizione violata prevede che gli animali abbiano a disposizione un riparo in ogni momento, e non solo quando il clima è sfavorevole.

Il ricorrente domanda in via subordinata la riduzione dell'importo della sanzione. Il potere di ridurre l'entità della somma dovuta non ha natura equitativa per il giudice dell'opposizione, ma deve essere esercitato in conformità ai criteri fissati dall'art. 11 L. n°689/1981 nell'ambito dell'intervallo edittale (Cass. Sez. I, 20 maggio 1993 n°5748): nel caso in oggetto il Fontanili non ha dimostrato tali requisiti (e nemmeno ha richiesto mezzi di prova costituendi idonei al raggiungimento ditale prova).

Da ultimo appare necessario precisare che sebbene il termine previsto dall'art. 23 comma 2 L n°689/1981 non sia stato rispettato dall'amministrazione (peraltro la costituzione di essa ha sanato la mancata tempestiva comunicazione del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza da parte della cancelleria), esso non ha carattere perentorio e non produce alcuna decadenza.

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Atteso che l'Amministrazione si è difesa tramite un funzionario delegato e non con un patrocinatore iscritto all'Albo degli Avvocati, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni istanza contraria reietta e disattesa, respinge il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio.

Reggio Emilia, lì 14 aprile 2010

G.O.T.

Avv. Nicola Lazzari

 

TRIBUNALE Dl REGGIO EMILIA
depositato  15 APR 2010

IL CANCELLIERE