Trib.Firenze Sez. Pontassieve sent. 8 aprile 2010
Est. Anselmo
Caccia e animali. Esche avvelenate
Sentenza a seguito di ricorso alla sanzione amministrativa alla normativa della Regione Toscana con L.R.T. n. 39/01, sull'immissione di esche avvelenate.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale ordinario di Firenze, Sezione distaccata di Pontassieve, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Liliana Anselmo, ha pronunziato
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 212.6.2007 e segnata dal N° 20669 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi del 2007, promossa
DA
GALEOTTI UMBERTO e NIERI FRANCESCO, rappresentati e difesi dall’Avv. Andrea Bartali ed elettivamente domiciliati nello studio dell’avv. Anna Corallo in Pontassieve, Via Aretina nr. 4, come procura rilasciata a margine del ricorso
RICORRENTI
CONTRO
PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del Presidente pro tempore, dr. Matteo Renzi, a ciò espressamente autorizzato con atto dirigenziale nr. 2920 del 7.9.2007, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca de Santis, e Stefania Gualtieri dell’Avvocatura della Provincia di Firenze ed elettivamente domiciliata presso l’Ufficio delle predette posto in Firenze, Via de’ Ginori 10
CONVENUTA
Oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione nr. 1540 del 7.5.2007
CONCLUSIONI
PER I RICORRENTI: Dichiarare illegittima l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, annullarla, condannando l’Amministrazione Provinciale di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese legali.
PER LA CONVENUTA: Respingere l’opposizione proposta perché infondata, confermando l’ordinanza ingiunzione opposta; per la cancellazione ai sensi dell’art. 89 c.p.c. della frase contenuta nell’atto di opposizione “esempio di fulgida ignoranza” e di quella utilizzata nel crescendo offensivo di cui alla lettera b) del ricorso in opposizione, ovvero della frase “sparuta e nostalgica aspirazione di un funzionario poliziesco evidentemente presente all’interno dell’Amministrazione Provinciale”; con vittoria di spese ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in Cancelleria il 12.6.2007, i sigg.ri GALEOTTI UMBERTO e NIERI FRANCESCO hanno impugnato l’ordinanza ingiunzione, emessa ex art. 18 legge 689/81, dalla Provincia di Firenze con atto Dirigenziale nr. 1540 del 7.5.2007, notificata a mezzo posta in data 14.5.2007, con la quale si ingiunge a Nieri, in solido con Galeotti, di pagare la somma di euro 779,60 (di cui euro 774 per sanzione amministrativa per aver violato l’art. 1 commi 1 e 2 della legge regionale 39/2001) e a Galeotti, in solido con Nieri, la somma di euro 1553,60 (di cui euro 1548 a titolo di sanzione per il medesimo titolo) in relazione al ritrovamento di alcuni gusci di uova, risultate contenenti una sostanza tossica, nelle vicinanze di una voliera ubicata all’interno di una recinzione in Barberino di Mugello, località Calecchia, di proprietà di Nieri e di cui Galeotti aveva le chiavi per svolgere le funzioni di custode.
IN FATTO: dal verbale di accertamento emerge che “in data 23.4.2002, alle ore 11,38, nel corso della perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica veniva accertato che il sig. Nieri, titolare, proprietario/gestore incaricato del controllo dell’area recintata in località Calecchia, adibita alla stabulazione di fagiani dell’Azienda Agrituristica Venatoria “Le Maschere”, o comunque nella sua disponibilità per avere le chiavi del cancello di accesso della recinzione, ha posizionato al suolo e/o comunque era consapevole della loro esistenza, BOCCONI AVVELENATI consistenti in uova di gallina e parti di esse già rotte e mangiate, con un foro all’apice servito per l’inserimento di sostanze tossiche (allo scopo di uccidere le cornacchie che si trovano in loco) risultate successivamente avvelenate da sostanza “Geodinfos G con principi attivi degli inibitori delle colinesterasi”, prodotto trovato nell’abitazione del Galeotti Umberto, nella sua qualità di Guardia giurata Volontaria Venatoria e incaricato del controllo della struttura ed in possesso delle chiavi di accesso del cancello, unitamente a due siringhe rinvenute nel capanno adiacente alla casa di caccia dello stesso Nieri e nella disponibilità anche del Galeotti Umberto; le siringhe sono risultate contaminate con la stessa sostanza Geodinfos G 8 con principi attivi degli inibitori della colinesterasi, così come risulta dalla perizia delle analisi effettuate dall’Università di Pisa, Dipartimento di Tossicologia veterinari del 6.6.2002”.
Il medesimo verbale di accertamento veniva notificato nei confronti di Galeotti il 3.7.2002 e a Nieri Francesco il 5.7.2002.
E’ seguito anche sequestro penale a carico di entrambi di nr. 2 uova e nr. 4 gusci di uova atte per esca.
Avverso i suddetti verbali, Galeotti e Nieri presentavano scritti difensivi alla Provincia, chiedendone l’annullamento, rilevando che gli accertatori nulla avevano accertato sulla concreta disponibilità dei luoghi da parte dei contravvenzionati, così come non avevano verificato se il possesso della sostanza tossica da parte di Galeotti era dovuto solo perché la medesima sostanza la utilizzava in agricoltura; inoltre i ricorrenti assumevano che non potevano essere ritenuti responsabili in solido tra loro stante l’assenza di una prova certa circa la sussistenza di un rapporto (di lavoro o di collaborazione) tra gli stessi; infine rappresentavano che per gli stessi fatti era in corso un procedimento penale.
Respinta l’istanza, la Provincia emetteva l’ordinanza ingiunzione.
A sostegno delle proprie ragioni, i ricorrenti rilevano, quale motivi di impugnazione:
- la mancanza di prova circa la sussistenza di un concorso – morale o materiale – tra Galeotti e Nieri: difatti Galeotti afferma di non svolgere più da tempo funzioni di Guardia Giurata dell’A.F.V. e che il possesso delle chiavi deriva dal fatto che accudisce animali da cortile e perché provvede a custodire gli impianti tecnici, mentre Nieri afferma di avere le chiavi dell’area recintata quale locatore del bene concesso in affitto all’azienda agricola Calecchia di capecchi Antonella e Fratoni Sergio;
- la irrilevanza della presenza di siringhe usate per dosare il Geofindos in casa di Galeotti: secondo i ricorrenti non vi sarebbero elementi probatori per ritenere che lo stesso le abbia utilizzate per avvelenare i reperti sequestrati, perché si tratta di sostanza che si trova in commercio per ragioni di agricoltura;
- la mancata certezza del ritrovamento dei reperti nella zona contestata, stante la possibilità che ivi possano essere stati portati da uccelli;
- la violazione degli obblighi relativi alle modalità di campionatura e allo svolgimento delle analisi effettuate in difformità alle prescrizioni delle leggi 689/81;
- l’assorbimento dell’illecito amministrativo in quello penale ai sensi dell’art. 9 della legge 689/81 a cui si riferisce la legge regionale 39/2001[1].
- prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione amministrativa.
§. Sospesa l’esecutività della detta ordinanza con decreto di questo Tribunale del 29.6.2007, è stata fissata l’udienza di comparizione delle parti per il 24.1.2008, nella quale la Provincia si è costituita in giudizio e ha contestato le domande, ritenendo invece la responsabilità dei ricorrenti per l’accaduto, avendo questi tenuto una condotta vietata dalla legge, desumibile dall’accertato rinvenimento presso l’abitazione di Galeotti della sostanza avvelenante e delle siringhe nel capanno adiacente alla casa di caccia di Nieri. Inoltre in capo ai due ricorrenti sussisterebbe un obbligo diretto di custodia del bene nel quale sono state rinvenute le cornacchie morte (la cui scoperta non venne nemmeno segnalata alle Autorità).
§. La causa è stata istruita con l’audizione di Fratoni Sergio, Lascialfari Carlo, Galeotti Claudio all’udienza del 3.7.2008; parte ricorrente ha prodotto copia della sentenza emessa il 7.3.2008 nell’ambito del procedimento penale il cui processo è stato celebrato presso questa Sezione di Tribunale (riformata dalla Corte di Appello di Firenze); è stata disposta la discussione della causa in data odierna ed è stata data lettura del dispositivo della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§. Preliminarmente deve procedersi all’analisi del motivo di impugnazione secondo il quale sarebbe stata violata e falsamente applicata da parte della Provincia di Firenze la norma di cui all’art. 9 della legge 689/81 e della L.R. 39/2001; si assume infatti che “quando lo stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle Province Autonome di Trento e di Bolzano che prevedono una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali”, non poteva essere emessa ordinanza ingiunzione da parte della P.A..
Parte ricorrente conclude precisando che poiché il medesimo fatto è stato oggetto di procedimento penale conclusosi in primo grado con la sentenza emessa a questa Sezione di Tribunale nr. 116 del 7.3.2008 dichiarativa della estinzione del reato (v. capo F) della rubrica relativa alla sentenza penale nr. 116 del 7.3.2008[2]) per intervenuta prescrizione, la domanda di annullamento delle ordinanze ingiunzioni (per violazione del principio del ne bis in idem) deve essere accolta.
L’assunto non è corretto.
Sebbene i due procedimenti – penale e amministrativo – abbiano avuto una genesi comune (difatti ne è posto alla loro base l’accertamento del 23.4.2002 con relativo sequestro), hanno avuto vita autonoma, in quanto nel procedimento penale la condotta dei ricorrenti viene perseguita per i delitti di cui all’art. 81 cpv, 110, 674 c.p. e art. 21 lett. U) sanzionato dall’art. 30 lett. H) della legge 157/92, mentre quello amministrativo si fonda sulla violazione dell’art. 1, comma 1 e 2 della legge regionale nr. 39/2001.
Dunque non si versa nell’ipotesi di “specialità” di cui all’art. 9 della legge 689/81 – unico fatto disciplinato sia dalla norma penale che da norma amministrativa – poiché in primis la ratio delle norme violate è differente.
Nel procedimento penale viene rimproverato l’esercizio di attività venatoria in periodo vietato mediante getto pericoloso di cose e con esche o bocconi avvelenati, mentre le norme di cui all’art. 1 commi 1 e 2 della legge 39 del 2001 sono volte ad evitare che i beni della salute umana, dell’igiene pubblica e dell’ambiente possano essere lesi da condotte consistenti nel rilascio e nell’abbandono incontrollato di esche o bocconi contenenti sostanze velenose o nocive, come definiti al comma 2.
Inoltre la stessa legge 39 del 2001 fa salve (v. comma 3 dell’art. 1) le disposizioni della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) concernenti il divieto di uso dei bocconi e delle esche avvelenate come mezzi di caccia e le sanzioni relative alla violazione tale divieto.
Difatti “In tema di sanzioni amministrative, l'art. 9, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - a tenore del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale - in tanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, il quale deve escludersi quando sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme” (v. per il principio Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5047 del 08/03/2005 Rv. 579684)
Dunque il detto motivo di impugnazione viene respinto.
§. Con riguardo al motivo di intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa, è sufficiente osservare che il termine è quinquennale e decorre dalla commissione della violazione (23.4.2002); lo stesso può essere interrotto dalla notifica del verbale di contestazione dell’infrazione (v. Cass. 19.8.2005 nr. 17054) e da questo momento decorre un nuovo termine prescrizionale; dunque nel caso di specie le ordinanze ingiunzioni – notificate il 7.5.2007 e 14.5.2007 – sono tempestive rispetto al termine quinquennale decorrente dal 3.7.2002/5.7.2002.
§. Il motivo relativo all’”asserita violazione degli obblighi relativi alle modalità di campionatura e allo svolgimento delle analisi effettuate in difformità alle disposizioni della legge 689/81” viene argomentato semplicemente affermando che “le analisi ed i risultati delle stesse sono nulle per violazione di quanto prescritto dalla legge 689/81 in ordine alla partecipazione del contravvenzionato o personalmente o mediante i propri esperti alle operazioni di analisi; nessun avviso risulta essere stato rimesso agli interessati né risulta che si sia proceduto a campionatura, rendendo oggi impossibile la reiterazione delle analisi”.
Parte convenuta, correttamente, rileva la genericità del motivo e la mancanza di riferimenti normativi precisi.
In vero l’accertamento della violazione amministrativa del 23.4.2002 è occorso durante le indagini penali apertesi già nel febbraio 2002 (per la morte di tre cani di razza Border Collie e di un gatto mediante esche o bocconi avvelenati apposti nelle immediate vicinanze dell’area di maneggio di cavalli denominata “Le Maschere” ubicata all’interno della omonima azienda faunistica) ed il sequestro dei reperti è stato disposto dal P.M. dott.ssa Emma Cosentino; è nell’ambito del procedimento penale che andavano esercitate le garanzie di partecipazione difensiva da parte dei ricorrenti (che mai hanno inteso esercitare; né tale argomento difensivo è stato mai utilizzato o speso nell’ambito del procedimento penale né è stato fatto oggetto di impugnativa della detta sentenza penale nr. 116/2008 – v. atto di appello prodotto dal procuratore dei ricorrenti all’udienza del 14.5.2009).
Il motivo viene respinto definitivamente.
§. I restanti motivi relativi alle non corrette conclusioni raggiunte dall’Amministrazione per imputare la condotta vietata ai ricorrenti vengono riuniti nell’analisi da questo giudicante per comodità di lettura.
Secondo l’impostazione dei ricorrenti le circostanze relative:
1) al ritrovamento di due uova di gallina forate all’apice (per permettere l’inserimento all’interno di sostanza tossica) e di nr. 4 gusci di uova atte per esca contenenti albume e sostanza tossica Geodinfos G 8 nel recinto della voliera (adibita alla stabulazione dei fagiani) posta in località Calecchia e di due siringhe contaminate dalla stessa sostanza rintracciata nelle uova presso la casa di caccia di proprietà Fratoni e Nieri Francesco;
2) al fatto che tali luoghi fossero nella disponibilità accertata sia di Galeotti che di Nieri perché in possesso di chiavi
non appaiono decisive per ritenere i due ricorrenti responsabili della condotta di collocamento di esche e bocconi avvelenati (né dalla stessa possono essere desunti elementi per ritenere il loro concorso morale) nella voliera (ove sono state rinvenute tre cornacchie ancora vive), stante la possibilità, non remota, che a collocare le uova siano stati altri uccelli.
Tale argomentazione è priva di logica.
I reperti sequestrati e analizzati dal Dipartimento di Clinica veterinaria sezione di Farmacologia e Tossicologia dell’Università di Pisa hanno inconfutabilmente accertato la loro contaminazione con Geodinfos G 8; pertanto si tratta di oggetti che sono stati certamente manipolati dall’uomo e sicuramente in un ambiente (presumibilmente al chiuso) ove sono disponibili gli strumenti necessari per l’operazione (ovvero una siringa e la sostanza avvelenante) e che non potevano essere trasportati da uccelli, stante la evidente incapacità di questi animali di discernere ciò che è avvelenato da quello che non lo è; va da ultimo considerato che non sono state trovate nella voliera uova e gusci di uova non avvelenate ma solo quelle contaminate e dunque dolosamente posizionate in quel sito.
In seconda battuta deve osservarsi che la sostanza Geodinfos G 8 è stata sequestrata in locali annessi all’abitazione di Galeotti Umberto (v. verbale di perquisizione domiciliare); è vero che tali ambienti erano adibiti a rimessaggio di attrezzi e materiale per l’agricoltura e che all’interno sono state rinvenute altre 13 confezioni di sostanze destinate all’utilizzo agricolo, però bisogna considerare che le siringhe contaminate sono state rinvenute nella casa di caccia ove però non è stata parimenti trovata la confezione di Geodinfos, ragione per cui nelle siringhe è stata iniettata proprio quella sostanza che è stata reperita presso il locale per il rimessaggio nella disponibilità di Galeotti.
In terzo luogo mette conto rilevare che anche se Galeotti non è più al servizio dell’azienda faunistica venatoria Le Maschere dal 1995, allo stesso tempo svolgeva funzioni di custodia della casa di caccia – di cui ha le chiavi – così come era custode dei luoghi di pertinenza della sua abitazione e dei luoghi ove venivano allevati animali; inoltre ha potere e facoltà di raggiungere la voliera e agire come contestatogli.
Pari potere di fatto e giuridico disponeva il Nieri, proprietario addirittura della casa di caccia.
Il titolo di custodi rende i ricorrenti responsabili di quanto accade sotto la loro diretta vigilanza e indiretta per quanto accade nei luoghi oggetto della loro custodia.
Il coacervo di indizi gravi, precisi e concordanti comporta la logica (perchè probabile da un punto di vista del normale accadimento e succedersi dei fatti) conclusione che a posizionare le uova e i gusci avvelenati siano stati proprio Nieri e Galeotti.
E tale conclusione non è stata affatto posta nel dubbio da diverse ricostruzioni dei fatti offerte e provate da parte ricorrente (ritenendo inattendibile quella versata da Fratoni: infatti da una parte afferma che degli episodi precedenti ritiene responsabili terzi ignoti, ma dall’altra non si comprende perché non abbia mai denunciato tali atti vandalici; per ovviare alla contraddizione in cui è caduto il teste, lo stesso aggiunge che “non mi sono preoccupato di allertare le forze dell’ordine perché può essere anche dovuto all’azione di animali (?)”).
§. Le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti.
§. Viene altresì ordinata la cancellazione ai sensi dell’art. 89 c.p.c. della frase contenuta nell’atto di opposizione “esempio di fulgida ignoranza” e di quella utilizzata nel crescendo offensivo di cui alla lettera b) del ricorso in opposizione, oltre a quella affermante “sparuta e nostalgica aspirazione di un funzionario poliziesco evidentemente presente all’interno dell’Amministrazione Provinciale”; si tratta di frasi oltremodo offensive e spregiative della dignità e della professionalità della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda di Galeotti Umberto e Nieri Francesco e conferma l’ordinanza ingiunzione nr. 1540 emessa dalla Provincia di Firenze.
Le spese processuali della Provincia di Firenze sono liquidate in euro 1.500 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge e sono poste a carico dei ricorrenti in solido tra loro.
Si ordina la cancellazione ai sensi dell’art. 89 c.p.c. della frase contenuta nell’atto di opposizione - “esempio di fulgida ignoranza” – di quella utilizzata nel crescendo offensivo di cui alla lettera b) del ricorso in opposizione, oltre a quella affermante “sparuta e nostalgica aspirazione di un funzionario poliziesco evidentemente presente all’interno dell’Amministrazione Provinciale”.
Pontassieve, 12.1.2010
Il giudice
Liliana Anselmo
[1] ARTICOLO 1. comma 1. Ai fini della tutela della salute umana, dell'igiene pubblica e dell'ambiente, è vietato a chiunque l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione o la detenzione di esche o bocconi contenenti sostanze velenose o nocive, come definiti al comma 2. Il divieto si applica a qualsiasi alimento preparato in maniera da poter causare intossicazioni o lesioni all'animale che lo ingerisce, fatte salve le attività di derattizzazione di cui all'articolo 2.
ARTICOLO 3: 1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, chiunque violi le
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa di Lire 3.000.000 (Euro 1549,37). E' altresì previsto il sequestro cautelare delle esche e bocconi avvelenati e la confisca amministrativa degli stessi ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
[2] “Galeotti Umberto e Nieri Francesco sono imputati del reato di cui all’art. 81 cpv, 110, 674 c.p. e art. 21 lett. U sanzionato dall’art. 30 lett. H) della legge 11.2.1992 nr. 157, perché in concorso tra loro, nello stesso luogo di cui al capo e) ai fini di un medesimo disegno criminoso, avevano predisposto esche avvelenate, composte da uova avvelenate con sostanze tossiche Geodinfos G, risultate positive ai principi attivi degli inibitori delle colinsterasi, allo scopo di uccidere fauna selvatica della specie cornacchie, così come accertato nel corso della perizia tecnica sui reperti : 6NF (due siringhe trovate in possesso di Nieri) e 7NF (due uova, trovate nel recinto di acclimatazione fagiani di Nieri Francesco) effettuata dall’Università di Pisa Dipartimento di Tossicologia Veterinaria, risultate compatibili con le sostanze tossiche poste in sequestro penale e in disponibilità di Galeotti Umberto.