Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6007, del 5 dicembre 2014
Beni ambientali.Legittimità diniego attività di sci nautico all’interno del Parco regione

Le attività nautiche, ivi inclusa quella oggetto dell’odierno contendere, devono essere esercitate nel rispetto delle zone di rilevanza ambientale e naturalistica. Il fine della norma contenuta nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco deve essere inteso nel senso di assicurare una fruizione dello specchio d’acqua di concerto con il fine di recupero ambientale, mercé il divieto dell’utilizzo della navigazione a motore. Infatti, nonostante si tratti di un’attività sportiva, quella dello sci nautico è attività nella quale è necessario l’utilizzo di un veicolo a motore, che ha un elevato grado d’impatto sull’equilibrio ambientale, sotto il profilo acustico, del moto ondoso e dell’equilibrio anche della fauna locale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 06007/2014REG.PROV.COLL.

N. 05407/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5407 del 2005, proposto dalla Associazione Sportiva Luna Rossa Water Ski School, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Cattaneo e Pietro Cattaneo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale delle Milizie, n. 19;

contro

La Provincia di Milano,in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Marialuisa Ferrari e Angela Bartolomeo, con domicilio eletto presso l’avvocato Piero D'Amelio in Roma, Via della Vite, n. 7; 
Parco Agricolo Sud, il signor Cattaneo Leonardo;

nei confronti di

Fisn-Federazione Italiana Sci Nautico, la signora Scalia Gemma;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lombardia, Sede di Milano, Sez. I, n. 1602/2004, resa tra le parti, concernente un diniego di conformità della attività di sci nautico presso il lago Santa Maria.



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2014 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Leonardo Cattaneo e Giovanni Sciacca per la signora Angela Bartolomeo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio trae origine dalla proposizione da parte dell’Associazione Sportiva Luna Rossa Water Ski School di due distinti ricorsi: il n. 2903 del 2002 ed il n. 99 del 2003, volti, rispettivamente, all’annullamento:

a) dell'ordinanza n. 15 del 2002 del Comune di Buccinasco, notificata alla ricorrente in data 21 settembre 2002, con la quale era stata ordinata la sospensione immediata della navigazione a motore presso il lago Santa Maria, sito in Buccinasco;

b) della delibera n. 105 del 2 luglio 2002 del Consiglio direttivo del Parco Agricolo Sud Milano, non notificata alla ricorrente, che aveva dichiarato di non certificare la conformità al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell'attività di sci nautico presso il lago Santa Maria.

2. Con il primo dei suindicati ricorsi la ricorrente lamentava la presenza delle seguenti censure:

I) vizio di incompetenza: in primo luogo perché l'ordinanza è stata emessa dal dirigente di settore e non dal Sindaco del Comune di Buccinasco, senza che risulti una specifica delega; in secondo luogo perché ai sensi dell'art. 4, comma primo, l.r. n. 24 del 1990 l'Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano è la Provincia di Milano e solo l'Ente gestore ha la competenza per vigilanza e repressione, con esclusione del Comune;

II) eccesso di potere per insufficienza della motivazione: l'ordinanza si fonda sull'art. 37 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano il quale però parla di specchi d'acqua artificiali di cui è ammessa l'attrezzatura di uso pubblico, mentre nel caso di specie si è in presenza di una esclusiva utilizzazione privata; la norma poi vieta la navigazione à motore ma non lo sci nautico;

III) eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità della motivazione: si rileva che l'ordinanza nasce da una ispezione disposta in collegamento con la lotta all'abusivismo edilizio e che conseguentemente lo sci d'acqua è senz'altro fuori tema.

3. Con il secondo, invece, l’associazione rilevava l’erronea applicazione, nel caso di specie, dell'art. 37 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, il quale, riferendosi agli specchi d'acqua artificiali di cui è ammessa l'attrezzatura di uso pubblico, non poteva applicarsi alla presente fattispecie nella quale era ammessa la sola utilizzazione privata; in subordine rilevava di aver altresì richiesto il rilascio di autorizzazione e che sul punto l'Ente non aveva risposto.

4. Il TAR concludeva il giudizio, accogliendo il ricorso sub R.G. 2903/02 e per l'effetto annullando l'ordinanza del Comune di Buccinasco n. 15 del 2002 e respingendo il ricorso sub R.G. 99/03. Secondo le argomentazioni condivise dal primo giudice, la citata ordinanza comunale avrebbe dovuto essere emanata dalla Provincia di Milano. Pertanto, il ricorso n. 2903 del 2002, assorbiti gli altri motivi, veniva accolto. Diversa sorte maturava, invece, il ricorso n. 99 del 2003, che veniva respinto, non condividendo il TAR la tesi prospettata dall’originaria ricorrente in ordine alla non applicabilità nella fattispecie dell'art. 37 delle Norme tecniche di attuazione del Piano territoriale di coordinamento del Parco.

5. Avverso la sentenza di primo grado propone appello l’Associazione Sportiva Luna Rossa Water Ski School, invocandone la parziale riforma.

Ad avviso dell’appellante, infatti, il TAR non avrebbe esaminato una delle questioni sottoposte alla sua attenzione e cioè le considerazioni relative al concetto di navigazione a motore che, sulla base della normativa regionale (D.P.R.G. 3 luglio 1997 n. 58600, recante "Disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde'') nella quale sarebbero previste apposite norme per lo svolgimento dello sci nautico e degli altri sport al traino, contenute nel titolo II della citata norma, si distinguono e si differenziano nettamente da quelli generali sulla navigazione a motore

L'impugnata sentenza avrebbe poi erroneamente interpretato la norma di riferimento, valutando che l'inciso "di cui è ammessa l'attrezzatura ad uso pubblico" non avrebbe il significato di circoscrivere l'ambito di applicabilità delle numerose prescrizioni contenute nel comma stesso ai soli specchi d'acqua aventi già una specifica destinazione pubblicistica, ma solo il contenuto di norma pianificatoria di indirizzo che esprimerebbe l'obiettivo di garantire una pubblica fruibilità delle aree in questione, caratterizzate da rilevante interesse naturalistico, al di là di quella che sia l'attuale titolarità dominicale o destinazione di PRG. Nella fattispecie, inoltre, si sarebbe in presenza di un lago artificiale di proprietà privata di pertinenza del parco. Ancora, la stessa delibera di approvazione del PTC all'art. 19 (interventi per la fruizione culturale, ricreativa e sportiva) prevederebbe, al comma primo, che la "fruizione del parco in funzione ricreativa, educativa, culturale e sociale da parte del pubblico, è principale finalità del piano". Pur se si volesse ammettere una lettura estensiva del citato art. 37, l'incompatibilità dello sci nautico con la tutela ambientale del parco non sarebbe comprovata.

6. In data 27 luglio 2005 si costituisce in giudizio la Provincia di Milano, chiedendo il rigetto dell’appello.

7. In data 10 ottobre 2014 la Provincia di Milano deposita memoria nella quale contesta le conclusioni alle quali giunge parte appellante. In particolare, essa sottolinea che il dedotto mancato esame da parte del primo giudice delle norme regionali previste per lo sci nautico sarebbe irrilevante, dal momento che nel gravame in esame non si sarebbe dato conto delle ragioni per le quali il suddetto sport sarebbe compatibile con la tutela ambientale delle aree incluse nel perimetro del parco.

Allo stesso modo non sarebbe fondata la seconda censura contenuta nell’appello.

Le norma del PTC del Parco Agricolo Sud Milano avrebbero natura di disposizioni di indirizzo sostanzialmente sovra ordinare a quelle di stretta valenza urbanistica contenute del PRG. Infatti, l’art. 3 delle NTA del Parco prevedrebbe l’obbligo degli strumenti urbanistici di adeguarsi alle previsioni azzonative delle NTA del Parco. Da qui la conseguenza che una norma del PTC possa avere valenza derogatoria rispetto al PRG comunale. Pertanto, l’art. 37 delle NTA del PTC - nella parte in cui fa riferimento agli “specchi d’acqua di cui è ammessa l’attrezzatura ad uso pubblico” - impone la necessità di valutare la fruibilità dell’area in relazione alle finalità di tutela ambientale. In ragione di ciò non potrebbe non considerarsi che la pratica dello sci nautico suppone l’utilizzo di veicoli a motore che determinano una situazione di turbativa al contesto naturalistico.

Da ultimo, non sussisterebbe il dedotto difetto di motivazione, né l’asserito eccesso di potere per carenza di istruttoria.

8. Con memoria del 10 ottobre 2014, l’odierno appellante torna a ribadire la fondatezza delle doglianze contenute nel gravame in esame.

9. In data 17 ottobre 2014, l’appellante deposita memoria di replica nella quale insiste nelle proprie difese.

10. Ritiene la Sezione che l’appello sia infondato e vada respinto.

Quanto alla doglianza relativa all’invocata specialità della disciplina regionale dettata in materia di sci nautico, essa è contenuta nell’Ord. reg. Lombardia, 3 luglio 1997, n. 58600, che è dedicata più in generale alla navigazione nelle acque interne lombarde.

Quest’ultima, al titolo I, detta le norme generali, applicabili anche per l’attività di sci nautico, ed in particolare al punto 5) prevede che: “È altresì vietato l'accesso con qualsiasi tipo di unità nelle zone mantenute a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica, ambientale e naturalistica appositamente delimitate”.

Questa disposizione consente di affermare che tutte le attività nautiche, ivi inclusa quella oggetto dell’odierno contendere, devono essere esercitate nel rispetto delle zone di rilevanza ambientale e naturalistica. Del resto un regime derogatorio sotto questo profilo non è contenuto nel titolo II della citata ordinanza, dedicato appunto all’attività di sci nautico.

11. Appare, altresì, corretta l’esegesi offerta dal TAR dell’art. 37, DGR Lombardia 3 agosto 2000, n. 7/818, recante approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regione Agricolo Sud Milano.

Il comma 1 del citato art. 37, infatti, prevede che: “Nella sub-zona cave cessate, l'ente gestore del parco, d'intesa con i comuni interessati ed in assonanza con gli indirizzi di cui al piano cave, promuove specifici progetti per il recupero ambientale nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 della L.R. n. 14/1998.”. Ed è, pertanto, alla luce della descritta finalità che vetta la successiva previsione di cui al comma 3 dello stesso articolo, secondo il quale: “Per gli specchi d'acqua artificiali, di cui è ammessa l'attrezzatura di uso pubblico, salvo diverse disposizioni del piano di settore…d) è comunque vietata la navigazione a motore”.

Il fine della norma, infatti, deve essere inteso nel senso di assicurare una fruizione dello specchio d’acqua di concerto con il fine di recupero ambientale, mercé il divieto dell’utilizzo della navigazione a motore. In questo senso, da un lato, non appare rilevante il profilo dominicale, trattandosi di una prescrizione conformativa di piano che esalta le caratteristiche dell’area, dall’altro appare pienamente in linea anche con quanto disposto dall’art. 19 della stessa DGR Lombardia 3 agosto 2000, n. 7/818, che non caso subordina la fruizione del parco in funzione ricreativa, educativa, culturale e sociale da parte del pubblico alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale.

12. Sotto questo profilo il provvedimento impugnato appare scevro da qualsivoglia illogicità ed irragionevolezza, sol che si pensi che nonostante si tratti di un’attività sportiva, quella dello sci nautico è attività nella quale è necessario l’utilizzo di un veicolo a motore, che ha un elevato grado di impatto sull’equilibrio ambientale, sotto il profilo acustico, del moto ondoso e dell’equilibrio anche della fauna locale.

13. L’appello in esame deve, pertanto, essere respinto. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, (R. n. 5407/2005), lo rigetta.

Condanna l’Associazione Sportiva Luna Rossa Water Ski School al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, in favore della Provincia di Milano.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

Raffaele Prosperi, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)