Cass. Sez. III n. 221 del 9 gennaio 2018 (Ud 30 mag 2017)
Presidente: Savani Estensore: Gentili Imputato: Busisi
Ambiente in genere. AIA e silenzio-assenso

Il meccanismo del silenzio-assenso può avere ad oggetto variazioni non sostanziali rispetto al precedente contenuto dell’AIA, mentre per ciò che concerne le variazioni sostanziali - e la variazione avente ad oggetto la quantità dei rifiuti trattabili costituisce una variazione che, attendendo alla attività stessa di gestione dei rifiuti, ha le caratteristiche, una volta intervenuta, di modificare, incidendo direttamente sui parametri ambientali, la sostanza stessa della AIA - esse non possono essere assentite se non a seguito di specifico ed espresso provvedimento da parte dell’Amministrazione cui è demandata la cura dell’interesse pubblico coinvolto, nella specie la Amministrazione provinciale.


RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Grosseto, con sentenza del 27 maggio 2016, ha dichiarato la penale responsabilità di Busisi Stefano, in qualità di legale rappresentante della Busisi Ecologia Srl, in ordine al reato di cui all’art. 29-quattordecies del dlgs n. 152 del 2006, condannandolo, pertanto, alla pena di giustizia, limitatamente alla ipotesi di cui al punto a) del capo di imputazione a lui contestato, avendo ritenuto le restanti condotte ascritte all’imputato, contestate nelle ulteriori lettere in cui è suddivisa la articolata rubrica, essere state oggetto di depenalizzazione, per effetto della riforma di cui al dlgs n. 46 del 2014, sia pure ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. per ciò che attiene alla sola imputazione di cui alla lettera e).
In particolare il Tribunale ha ritenuto che fosse penalmente rilevante la trasgressione alle prescrizioni contenute nella AIA nella parte in cui queste si riferiscono alla quantità del rifiuti per i quali è consentito il trattamento.
Nella specie, infatti, la impresa dell’imputato, secondo quanto era stato verificato nel corso del controllo periodico eseguito da tecnici dell’Arpat, aveva superato per un quantitativo pari a circa 70 tonnellate il limite massimo di rifiuti per i quali era stata autorizzata  a provvedere al trattamento.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Busisi, assistito dal proprio difensore di fiducia, articolando due motivi di impugnazione.
Il primo di essi ha ad oggetto l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale di Grosseto nel non ritenere depenalizzata, e punibile con la sola sanzione amministrativa, anche la condotta violativa delle prescrizioni di cui alla lettera a) della rubrica a lui contestata contenute nella AIA rilasciata alla impresa della quale il Busisi è il legale rappresentante.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente ha censurato la sentenza del Tribunale di Grosseto nella parte in cui in essa non si è ritenuta tacitamente accolta, anche per ciò che concerne la condotta di cui al capo a) della rubrica la richiesta di modifica non sostanziale dell’AIA rilasciata al ricorrente, così come è stato ritenuto relativamente alle restanti contestazioni.        

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato infondato, non è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Osserva, al riguardo, il Collegio che, come questa Corte ha, in più occasioni rilevato anche nel recente passato, il legislatore, con la entrata in vigore del dlgs n. 46 del 2014, ha riscritto, all’art. 7, comma 13, del dlgs ora citato, l’art. 29-quattordecies del dlgs n. 152 del 2006 al fine di rendere il trattamento sanzionatorio ivi previsto per gli impianti soggetti ad AIA più proporzionale e coordinato con le sanzioni previste da discipline specifiche.
In particolare, per quanto qui di interesse, all'art. 29-quattuordecies, i novellati commi 2, 3 e 4 sono volti a graduare le sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AIA.
Rispetto al testo previgente viene ridotta la sanzione genericamente prevista (il comma 2 prevede, in proposito, una depenalizzazione, sostituendo l'ammenda da euro 5.000 ad euro 26.000, con una sanzione amministrativa pecuniaria avente l’ammontare fra euro 1.500 ed euro 15.000), mentre viene aumentata la sanzione nei casi di maggior pericolo (la sanzione massima viene prevista dal comma 4 per una serie di casi tra i quali ricadono quelli previsti dal comma 1, vale a dire gestione di rifiuti pericolosi o scarichi di sostanze pericolose, e in misura analoga a quella prevista dal medesimo comma 1).
La nuova disciplina è, pertanto, così articolata: il dlgs n. 152 del 2006, art. 29-quattuordecies, comma 2, come modificato dal dlgs. n. 46 del 2014, prevede la sola sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 Euro a 15.000 Euro "salvo che il fatto costituisca reato", nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.
Il successivo comma 3, invece, prevede, sempre con la riserva, "salvo che il fatto costituisca più grave reato" l'applicazione della sola pena dell'ammenda da 5.000 Euro a 26.000 Euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'art. 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.
Infine, il successivo comma 4 prevede un trattamento sanzionatorio più elevato (ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro ed arresto fino a due anni) nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente nel caso in cui l'inosservanza sia relativa: a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza; c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa; d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati (Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 aprile 2016, n. 1474101; idem Sezione III penale, 1 ottobre 2014, n. 40532).
Così ricostruita la normativa vigente osserva la Corte come la fattispecie di cui alla residua imputazione ascritta al Busisi sia stata correttamente ritenuta dal Tribunale di Grosseto tuttora penalmente rilevante.
Infatti, ritiene il Collegio che l’aver il Busisi trattato una quantità di rifiuti sensibilmente esuberante rispetto a quella per la quale il trattamento da parte della impresa da lui gestita era autorizzato integra una di quelle violazioni delle prescrizioni contenute nell’AIA che, per essere relative alla gestione dei rifiuti, nel caso di specie allo specifico parametro della quantità di rifiuti gestiti o, meglio, trattati, costituiscono fattispecie che, ai sensi del sopra citato comma 3 dell’art. 29-quattordecies del dlgs n.  152 del 2006, ha conservato rilevanza penale.
I rilievi dianzi svolti servono a dimostrare la assenza di violazione di legge nell’operato del Tribunale di Grosseto.
Quanto all’ulteriore motivo di impugnazione, afferente al difetto di motivazione in ordine alla omessa considerazione del silenzio assenso formatosi in relazione ad una richiesta di aumento dei quantitativi di stoccaggio massimo, osserva la Corte che, come puntualmente rilevato dal Tribunale, il meccanismo del silenzio-assenso potesse avere ad oggetto variazioni non sostanziali rispetto al precedente contenuto dell’AIA, mentre per ciò che concerne le variazioni sostanziali - e già si è rilevato come la variazione avente ad oggetto la quantità dei rifiuti trattabili costituisca una variazione che, attendendo alla attività stessa di gestione dei rifiuti, ha le caratteristiche, una volta intervenuta, di modificare, incidendo direttamente sui parametri ambientali, la sostanza stessa della AIA - esse non potevano essere assentite se non a seguito di specifico ed espresso provvedimento da parte dell’Amministrazione cui è demandata la cura dell’interesse pubblico coinvolto, nella specie la Amministrazione provinciale.
Conclusivamente, la infondatezza dei motivi di ricorso proposti dal prevenuto determina il rigetto della sua impugnazione e comporta, visto l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.    

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
        Così deciso in Roma, il 30 maggio 2017