Cass. Sez. III sent. 6454 del 21 febbraio 2006 (c.c. 2 febbraio 2006)
Pres. Postiglione Est. Teresi Ric. Lancellotti
Polizia giudiziaria - Guardie volontarie di associazini ambientaliste
E' legittimo il sequestro di un fucile e delle munizioni operato da guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Min. Ambiente nella materia venatoria avendo le stesse qualifica di agenti di polizia giudiziaria
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Amedeo Postiglione
1.Dott. Franco Mancini
2.Dott. Alfredo Teresi
3.Dott. Alfredo Maria Lombardi
4.Dott. Amedeo Franco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Salerno avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 26.09.2005 che ha
annullato il decreto di convalida di sequestro emesso dal PM il 6.09.2005 ed ha
ordinato la restituzione in favore di Lancellotti Giovanni, indagato del reato
di cui agli art. 2, comma 1 lett. c e 30 comma 1 lett. b legge n. 157/1.992, del
fucile da caccia calibro 12, marca Beretta e di una cartucciera con 20 cartucce
calibro 12;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo
Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, dr. Francesco Salzano, il quale ha chiesto
l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
osserva
Con ordinanza in data 26.09.2005 il Tribunale del riesame di Salerno annullava
il decreto di convalida di sequestro emesso dal PM il 6.09.2005 ed ha ordinato
la restituzione in favore di Lancellotti Giovanni, indagato del reato di cui
agli art. 2, comma 1 lett. c e 30 comma 1 lett. b legge n. 157/1992, del fucile
da caccia calibro 12, e di una cartucciera con 20 cartucce allo stesso
sequestrati.
Riteneva il Tribunale che il sequestro fosse stato illegittimamente operato da
guardie volontarie del WWF alle quali la legge n. 157/1992 non riconosce il
relativo potere.
Proponeva ricorso per cassazione il PM denunciando violazione di legge; mancanza
e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per avere il
Tribunale escluso che gli agenti del WWF possano procedere a sequestro nella
materia venatoria e chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è fondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo
cui le guardie volontarie delle associazioni di protezioni dell'ambiente
riconosciute dal Ministero dell'Ambiente (come il WWF) hanno la qualifica di
agenti di polizia giudiziaria
- "perché la legge 11 febbraio 1992 n. 157 espressamente attribuisce ad esse
un compito di vigilanza venatoria sulla "applicazione della presente legge"
compreso l'art. 30 relativo alle sanzioni penali (vedi art. 27 lett. D);
- perché l'articolo 28 stessa legge nel definire poteri e compiti degli
addetti alla vigilanza venatoria ricomprende sia il potere ispettivo (la
richiesta di esibizione della licenza di porto del fucile per uso di caccia; la
richiesta di esibizione del tesserino rilasciato dalla Regione; la richiesta del
contrassegno di assicurazione), sia il potere di controllo della fauna abbattuta
o catturata (vedi art. 28, 1^ comma) e il potere di accertamento (redazione del
verbale) (art. 28, 5^ comma);
- perché la qualifica di polizia giudiziaria a favore delle guardie
volontarie non richiedeva una specifica menzione, essendo tali soggetti
competenti solo per la materia venatoria, mentre appariva necessaria per altri
soggetti pure menzionati nella legge aventi competenza generale;
- perché nel contenuto degli art. 55 e 57 c.p.p. "il prendere notizia dei
reati" e' collegato logicamente in via funzionale al dovere di "impedire che
vengano portati a ulteriori conseguenze" e ciò sembra debba valere anche per le
guardie venatorie, naturalmente solo nei limiti del servizio cui sono destinate,
anche per una esigenza operativa essenziale nella specifica materia, onde
assicurare gli elementi probatori, evitarne la dispersione ed impedire che
l'azione antigiuridica possa proseguire (in tal senso si esprime anche la nota
28.3.1994, prot. 1467-44/6 U.L. del Ministero Giustizia)" (Cassazione
sezione III n. 1151/1998 RV. 211205).
Ne consegue che il sequestro del fucile e delle cartucce è stato legittimamente
operato nell'esercizio dei poteri assegnati alle guardie volontarie delle
associazioni di protezione dell'ambiente riconosciute dal Ministero
dell'ambiente nella materia venatoria.
L'ordinanza va annullata senza rinvio, sicché rivive il provvedimento annullato
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 2.02.2006