TAR Campania (NA), Sez. VI, n. 2829, del 20 maggio 2015
Beni ambientali.Legittimità diniego Soprintendenza per scavo piscina
La realizzazione della piscina necessariamente comportante uno scavo, con conseguente alterazione dell’andamento naturale del terreno, ed una attività edilizia di costruzione anche se interrata, non compatibili con le attività di “conservazione e ricostituzione del verde secondo l’applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico – evolutivi e nella potenzialità della vegetazione dell’area”, soltanto queste ultime espressamente consentite. Risulta legittimo il parere negativo reso dalla Soprintendenza poiché correttamente correlato alla tipologia di intervento proposto e alle ragioni del contrasto insanabile di detto intervento con le esigenze di tutela previste dal P.T.P. (Segnalazione e massima cura di F. Albanese)
N. 02829/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01191/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1191 del 2011, proposto da:
Luigi Pezone, rappresentato e difeso dall'avv. Orazio Abbamonte, con domicilio eletto presso l’avv. Orazio Abbamonte in Napoli, viale Gramsci, n.16;
contro
Comune di Capri, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici, Storici, Artistici, ed Etnoantropologici Napoli e Provincia, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, presso la quale è domiciliato in Napoli, Via Diaz, n. 11;
per l'annullamento
del provvedimento n.21754/2010 recante parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Storici, Artistici, ed Etnoantropologici di Napoli e Provincia, sulla richiesta di autorizzazione finalizzata alla realizzazione di una piscina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2015 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone l’odierno ricorrente di aver, nel settembre del 2004, avanzato istanza per ottenere il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di una piscina in area ricadente nel territorio del Comune di Capri. L’autorizzazione è stata rilasciata con provvedimento n. 160 del 3 dicembre 2004 sulla scorta di parere favorevole della commissione edilizia integrata e dell’avviso espresso dalla Soprintendenza di non sussistenza di motivi di annullamento.
Rappresenta ancora il ricorrente che i lavori non sono stati, tuttavia, eseguiti, donde una sua richiesta di proroga del titolo e che “l’amministrazione, avendone tardato l’esame, ha ritenuto che, venuta meno la prima autorizzazione, fosse necessario procedere ad un rilascio ex novo del titolo”. Intervenuto quindi un nuovo parere favorevole della Commissione edilizia integrata, la Soprintendenza si è questa volta espressa negativamente sulla scorta del rilievo per cui la piscina “comportando opere di scavo, realizzazioni di rivestimenti, nonché d’impianto di carico e scarico di filtraggi, pavimentazioni e quant’altro occorra, viene di fatto a diminuire il verde esistente, oltre che ad alterare l’andamento naturale del terreno, in violazione di quanto disposto dal primo capoverso del punto 4 dell’art. 11, e quindi si pone in insanabile contrasto con la tutela integrale prevista dall’art. 11 P.T.P.”
Con nota prot. n. 30/T 429 del 10 gennaio 2011, a firma del responsabile delegato all’attività di tutela paesaggistica del Comune di Capri, è stata data al ricorrente comunicazione di preannuncio di provvedimento negativo.
Avverso detta nota e il presupposto parere negativo della soprintendenza è dunque proposto il presente gravame a sostegno del quale deduce il ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 11 P.T.P. di Capri approvato con d.m. 8 febbraio 1999 nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e contrasto con precedenti statuizioni.
Ad avviso del ricorrente, in sostanza, sono espressamente consentiti dal citato P.T.P. interventi, quale quello per cui è causa, che “portino alla riqualificazione estetica e la sistemazione a verde” e, comunque, nessuna delle disposizioni di tutela vieta la realizzazione di piscine.
Non si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale, mentre si è costituito in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali, del quale è depositata in atti del giudizio nota con allegati nella quale si afferma la infondatezza del proposto ricorso.
Alla pubblica udienza del 25 marzo 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Va premesso, in termini generali, che il Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) di Capri ed Anacapri - approvato con d.m. 8 febbraio 1999 ai sensi dell’art. 1-bis, secondo comma, l. 8 agosto 1985, n. 431 detta puntuali disposizioni di tutela del territorio dell’isola, per il suo speciale pregio paesaggistico. Queste disposizioni manifestano, in ragione del particolare valore paesaggistico dell’isola e delle sue componenti (valutato nel suo insieme e non più episodicamente, mediante una considerazione previa e obiettiva, integrale e globale del contesto tutelato e della tollerabilità delle trasformazioni future), limiti rigorosi e generali alla valutazione concreta di compatibilità degli interventi modificativi dell’assetto dei luoghi (cfr. Cons. Stato, VI Sezione, 19 gennaio 2011 n. 371). Per ciò che attiene all’uso, cioè alla trasformazione del territorio, il Piano paesistico ha, del resto, la sua funzione precipua nell’individuare in negativo gli interventi che, per l’inconciliabilità con il contesto, sono in posizione di incompatibilità assoluta con i valori salvaguardati dal vincolo; e per questi introduce un regime di immodificabilità per zone, o per categorie di opere reputate comunque incompatibili con i valori protetti, dunque non realizzabili (cfr. Cons. Stato, II, 20 maggio 1998, n. 548/98 e 549/98).
Ciò premesso, occorre rilevare che l’art. 9 (interventi consentiti per tutte le zone) del P.T.P.. - con prescrizione relativa a tutti gli ambiti di tutela in cui è stato suddiviso il territorio dei due comuni interessati, mediante le classificazioni P.I. (protezione integrale), P.I.R. (protezione integrale con restauro pesistico/ambientale), R.U.A. (recupero urbanistico/edilizio e restauro paesistico/ambientale) – individua tipologie di interventi edilizi consentiti, che sono per loro natura in funzione strettamente conservativa del patrimonio edilizio esistente. Questi consistono in “interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro e risanamento conservativo e di riqualificazione estetica degli immobili e delle aree pertinenziali, anche mediante l’ inserimento di elementi architettonici tipici e tradizionali del luogo che non costituiscano nuove volumetrie”.
L’ art. 12 del P.T.P. reca, inoltre, prescrizioni indirizzate all’ esclusiva e specifica tutela della zona P.I.R..
L art. 12, comma 3, per le “zone di protezione integrale con restauro pesistico/ambientale” (P.I.R.), analogamente all’art. 11, comma 3, per le “zone di protezione integrale” (P.I.), delle Norme di attuazione del P.T.P. individua in positivo gli interventi ammissibili, nello stretto limite della conservazione e miglioramento del verde e del risanamento e restauro ambientale, con eliminazione di infrastrutture di contrasto indicate in dettaglio.
L’art. 12, comma 4, analogamente all’art. 11, comma 4, detta poi in negativo, a salvaguardia dell’integrità del territorio, una serie di divieti e limitazioni fra i quali assumono rilievo i divieti di “qualsiasi intervento che comporti incremento di volumi esistenti” e di “alterazione dell’andamento naturale del terreno”.
Ci si trova, quindi, di fronte di un corpo di disposizioni che, in relazione alle caratteristiche intrinseche dei luoghi di cui è stato già accertato a suo tempo, con il vincolo, il valore paesistico ed ambientale, si traducono in incisive limitazioni delle facoltà del titolare del diritto dominicale riguardo, segnatamente, all’esercizio del potere edificatorio.
Ciò posto, è agevole rilevare che la costruzione della piscina, in relazione alla sua consistenza modificativa e trasformativa dell’assetto del territorio, non si configura come riconducibile fra gli interventi consentiti dal richiamato art. 9 del P.T.P., cioè mediante una previsione trasversale giovevole per tutte le zone.
La previsione dell’art. 9, invero, concerne lavori che, alla luce delle definizioni che si enucleano dall’art. 3, lett. a), b) e c) del testo unico delle disposizioni legislative in materia edilizia, di cui al d.lgs. 6 giugno 2001, n. 378 - utili per l’attitudine descrittiva del tipo di intervento, anche in tema di tutela del paesaggio –, assolvono un ruolo strettamente manutentivo e conservativo del patrimonio edilizio esistente ed escludono l’asservimento all’edificazione di nuove porzioni del territorio, oltre quelle che sono già state interessate dall’attività costruttiva. Ciò vale all’evidenza per i lavori di “manutenzione ordinaria e straordinaria”, per i quali resta però fermo l’obbligo di non alterazione delle superfici delle unità immobiliari e delle destinazioni in uso in atto.
Ad analoga conclusione si deve pervenire per gli interventi qualificati di “restauro e risanamento conservativo”, ove si consideri che essi sono in ogni caso circoscritti al “consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costituivi dell’ edificio”, nei limiti della cui consistenza originaria può aver luogo l’ “inserimento (di) . . . elementi accessori” o di nuovi impianti.
Va infine rilevata, come già osservato da questa Sezione, la estraneità dell’opera proposta, necessariamente comportante uno scavo (con conseguente alterazione dell’andamento naturale del terreno) ed una attività edilizia di costruzione (ancorchè interrata), alle attività di “conservazione e ricostituzione del verde secondo l’applicazione dei principi fitosociologici che rispettino i processi dinamico – evolutivi e nella potenzialità della vegetazione dell’area”, queste ultime espressamente consentite (cfr. T.A.R. Napoli, VI Sezione, 23 giugno 2011 n. 3358).
In definitiva, risulta legittimo il parere negativo reso dalla Soprintendenza poiché correttamente correlato alla tipologia di intervento proposto e alle ragioni del contrasto (insanabile) di detto intervento con le esigenze di tutela previste dal P.T.P., risultando quindi atto non solo coerente con le disposizioni del Piano che il ricorrente assume di contro, infondatamente, violate, ma anche congruamente motivato e conseguente sul piano logico e giuridico alla condotta istruttoria.
Sussistono giusti motivi, avuto anche riguardo alle peculiarità in fatto della controversia, per compensare integralmente le spese del presente giudizio nei riguardi dell’Amministrazione statale.
Non si dà luogo a pronuncia sulle spese nei riguardi del Comune intimato in ragione nella sua mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate nei confronti dell’Amministrazione statale.
Nella per le spese nei confronti del Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Maiello, Presidente FF
Paola Palmarini, Primo Referendario
Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)