TAR Campania (SA), Sez. II, n. 1862, del 12 settembre 2013
Urbanistica.Finalità di delimitazione di centro abitato per il Codice della strada

Le finalità di delimitazione del centro abitato proprie del Codice della Strada si presentano diverse da quelle per le quali deve essere definito il centro abitato, in base alla disciplina urbanistico, edilizia che presenta per di più una diversa definizione di centro abitato. Proprio perché, nei due casi, differenti sono i presupposti di legge, differenti le finalità cui tende l'Amministrazione nell'esercizio del proprio potere di ricognizione, differenti gli organi del Comune competenti alla detta ricognizione, non può ritenersi che una individuazione del centro abitato effettuata (per espressa previsione di legge) al fine di regolamentare la circolazione stradale, possa spiegare effetti nel ben diverso campo della pianificazione urbanistica. Ebbene, nell’ampia nozione di circolazione stradale non può non farsi rientrare, anche la disciplina della collocazione dei mezzi pubblicitari lungo gli assi stradali, potendo costituire fonte di intralcio o comunque di disturbo alla circolazione, tanto è vero che lo stesso regolamento di esecuzione del codice della strada dedica a tale tematica diverse norme. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01862/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02846/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2846 del 2001, proposto da: 
Milione Cristofaro, in proprio e nella qualità di titolare della ditta TREMIL, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso, dall’avv. Andrea Di Nunno, elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via C.A. Alemagna, n. 2, presso lo studio legale Zucchi-Galera;

contro

Comune di Cava de’ Tirreni (SA), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, come da mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio, dall’avv. Domenico Spinelli, domiciliato d’ufficio, ai fini del presente giudizio, presso la segreteria del Tribunale;

per l'annullamento

a) della nota prot. n. 1869/PM/01 del 16.8.2001 con cui il Dirigente del Settore VIII del Comune di Cava de’ Tirreni ha respinto l’istanza avanzata dal ricorrente in data 15.3.2001 prot. n. 13260/P e prot. n. 1869/PM/01 per l’installazione di n. 3 poster luminosi lungo la Via XXV Luglio;

b) della nota prot. n. 2912/PM/01 del 16.8.2001 con cui il Dirigente del Settore VIII del Comune di Cava de’ Tirreni ha respinto l’istanza avanzata dal ricorrente in data 5.5.2001 prot. n. 2912/PM/01 per l’installazione di n. 4 poster luminosi lungo la Via XXV Luglio;

c) della nota prot. n. 2913/PM/01 del 16.8.2001 con cui il Dirigente del Settore VIII del Comune di Cava de’ Tirreni ha respinto l’istanza avanzata dal ricorrente in data 5.5.2001 prot. n. 2913/PM/01 per l’installazione di n. 4 poster luminosi lungo la Via XXV Luglio;

d) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava Dei Tirreni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 luglio 2013 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato in data 12 novembre 2001 e ritualmente depositato il 17 novembre successivo, il Sig. Cristofaro Milione impugna il provvedimento, meglio distinto in epigrafe, col quale il Comune di Cava de’ Tirreni ha respinto le istanze avanzate dal ricorrente per l’installazione di poster luminosi lungo la Via XXV Luglio, facendo leva sulla disciplina contenuta nel regolamento di esecuzione del Codice della Strada che riguarda l’installazione di cartelli fuori dal centro abitato. Avverso tali atti il ricorrente solleva, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, assumendo la formazione del silenzio assenso, il difetto del presupposto costituito dall’inerenza del progetto ad area esterna al centro abitato, la disparità di trattamento.

Il Comune di Cava de’ Tirreni si costituisce in giudizio al fine di resistere.

Con memoria depositata in data 20 giugno 2013, il Comune resistente nomina nuovo difensore e insiste per la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 25 luglio 2013, sulle conclusioni delle parti costituite, il ricorso è trattenuto in decisione.

DIRITTO

I. Il ricorso all’esame del Collegio verte sulla legittimità degli atti di diniego delle istanze avanzate dalla ditta ricorrente per la installazione di poster luminosi lungo la Via XXV Luglio di Cava de’ Tirreni.

II. Il ricorso è infondato.

II.1. Col primo mezzo, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 11, comma 4, del Regolamento sulla pubblicità del Comune di Cava de’ Tirreni, nella parte in cui prevede la formazione tacita del provvedimento favorevole trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di installazione del mezzo pubblicitario. La formazione del silenzio assenso, che non sarebbe pregiudicata, a parere del ricorrente, dalla mancata presentazione della dichiarazione ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, comporterebbe il necessario rispetto del principio del contrarius actus, con conseguente necessità di attivazione del previo contraddittorio, dell’apporto consultivo dell’Ufficio Urbanistica e della comparazione degli interessi in gioco. La censura non convince, in quanto il ricorrente - che deposita, in data 27.11.2001, stralcio del regolamento in questione nella parte che contiene la norma invocata - si riferisce al compendio regolamentare di cui alla delibera di C.C. n. 68 dell’11/7/1994 non più vigente all’epoca cui risalgono le istanze denegate con gli atti oggetto di gravame. Invero, le domande della Tremil di installazione di poster luminosi lungo Via XXV Luglio sono, rispettivamente, del 15 marzo e del 5 maggio 2001, quindi successive all’entrata in vigore del “Regolamento Impianti Pubblicitari” approvato con delibera di C.C. n. 7 del 7.2.2001, non a caso espressamente richiamato nel corpo delle istanze medesime. Individuata in siffatti termini la normativa di riferimento, la censura di parte attorea non è suscettibile di condivisione, non risultando applicabile alla vicenda che occupa la norma invocata col mezzo in esame. Va soggiunto che tale previsione regolamentare attengono al rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di mezzi pubblicitari nei centri abitati quando invece le istanze di parte, come meglio si dirà di qui a poco, non ineriscono a tali aree. Va infine rilevato che, ai fini della individuazione della disciplina regolamentare di riferimento, soccorre non solo il criterio cronologico, facente leva sulla successione in ordine temporale dei due plessi regolamentari, ma anche quello di specialità ratione materiae, in quanto il regolamento del 2001 ha specifico riguardo agli impianti pubblicitari su strada, cioè dalle caratteristiche analoghe a quelle oggetto delle istanze di parte ricorrente.

Il motivo in esame è pertanto da disattendere.

II.2. Col secondo mezzo, parte ricorrente contesta il presupposto a base degli interposti dinieghi, costituito dalla estraneità dei siti di installazione rispetto al centro abitato, facendo leva sulla stessa delibera comunale di delimitazione di tale area, risultando “almeno tre tratti di strada lungo via XXV Luglio ricadenti all’interno del centro abitato” (cfr. pag. 5 del ricorso). Il ricorrente evidenzia, altresì, che il Regolamento sugli impianti pubblicitari ammette, nella zona D, esclusivamente l’installazione di cartelli di dimensioni pari a mt. 6,00 x 3,00, cioè esattamente coincidenti con quelli descritti nelle denegate istanze. Anche tale censura non coglie nel segno, in quanto, come emerge agevolmente dalla planimetria allegata agli atti di causa a cura della difesa comunale, i siti di installazione dei cartelli pubblicitari sono esterni al centro abitato, come delimitato mercé delibera di G.C. n. 821/94. A tali risultanze, evidenziate nel corredo motivazionale degli atti impugnati, l’Amministrazione è pervenuta all’esito di apposito approfondimento istruttorio espletato dal Comando di Polizia Municipale, cosicché nemmeno si evince la fondatezza del pur denunciato difetto di istruttoria. Il motivo in esame va, per tali ragioni, respinto.

II.3. Col terzo mezzo, parte ricorrente assume che la classificazione di Via XXV Luglio rispetto all’estensione del centro abitato, andava effettuata non in base alla citata delibera giuntale n. 821/94, emanata ai sensi dell’art. 4 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, bensì alla luce della diretta disamina dello stato dei luoghi, caratterizzato, a parere di parte ricorrente, dalla presenza di numerosi fabbricati ed esercizi di varia natura sull’asse viario. L’istante argomenta tali deduzioni osservando che la delimitazione ad opera della Giunta sarebbe posta ai soli fini della disciplina della circolazione stradale.

La censura non convince.

Parte ricorrente valorizza la previsione di cui all’art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada), il cui comma 1, così testualmente prevede: “Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della Giunta alla delimitazione del centro abitato”. Il ricorrente assume, pertanto, che la portata applicativa della delibera giuntale di delimitazione del centro abitato non includerebbe anche le istanze di installazione di mezzi pubblicitari, soccorrendo a tal uopo la stessa generale definizione di centro abitato che offre il Codice della Strada all’art. 3, comma 1, punto 8). La doglianza – che non va fulminata di inammissibilità, come invece eccepito da parte resistente, in quanto della delibera di G.C. di individuazione del centro abitato se ne assume non la illegittimità quanto la estraneità alla normativa di riferimento – non persuade il Collegio. Invero, la norma dell’art. 4, testè riprodotta, colloca la prevista attività di delimitazione del centro abitato in una precisa dimensione teleologica, tant’è che, per espressa previsione della medesima disposizione, essa deve avvenire ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale e fornisce, inoltre, all'art. 3 n. 8, una nozione di centro abitato affatto diversa da quella prevista in sede urbanistica dall'art. 18, l. n. 865 del 1971. Si osserva, infatti, in giurisprudenza che “le finalità di delimitazione del centro abitato proprie del Codice della Strada si presentano diverse da quelle per le quali deve essere definito il centro abitato, in base alla disciplina urbanistico - edilizia che presenta per di più una diversa definizione di centro abitato. Proprio perché, nei due casi, differenti sono i presupposti di legge, differenti le finalità cui tende l'Amministrazione nell'esercizio del proprio potere di ricognizione, differenti gli organi del Comune competenti alla detta ricognizione, non può ritenersi che una individuazione del centro abitato effettuata (per espressa previsione di legge) al fine di regolamentare la circolazione stradale, possa spiegare effetti nel ben diverso campo della pianificazione urbanistica” (cfr. Tar Bari, Sez. III, 10 maggio 2013, n. 709). Ebbene, nell’ampia nozione di circolazione stradale non può non farsi rientrare, contrariamente a quanto sembra alludere parte ricorrente, anche la disciplina della collocazione dei mezzi pubblicitari lungo gli assi stradali, potendo costituire fonte di intralcio o comunque di disturbo alla circolazione, tanto è vero che lo stesso regolamento di esecuzione del codice della strada dedica a tale tematica diverse norme. Ne consegue che la delibera giuntale di delimitazione del centro abitato costituisce parametro di riferimento, in sede di esame delle istanze in questione, ai fini della individuazione del centro abitato, poggiando tale legittimazione sulla stessa norma generale di cui all’art. 4 del Codice della Strada, in virtù della riconducibilità della fattispecie alla nozione di circolazione stradale, e quindi a prescindere da un espresso richiamo in sede di regolamento locale. Il motivo in esame va quindi disatteso.

II.4. Non coglie nel segno, infine, il quarto mezzo, col quale si lamenta disparità di trattamento, in quanto l’autorizzazione rilasciata in favore della ditta “PUBBLILARA S.r.l.”, rispetto alla quale si sarebbe consumato il comportamento non equanime, attiene all’installazione lungo la Via XXV Luglio di poster luminosi aventi dimensioni di mt. 3,00 x 3,00, quindi rientranti nei limiti stabiliti dall’art. 48 del regolamento di esecuzione del codice della strada, e non di mt. 6,00 x 3,00 di cui alle istanze oggetto dei contestati dinieghi. Tale norma, infatti, statuisce che “I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m²”, quindi inferiore a quella di 18 mq. descritta nelle istanze presentate dal ricorrente.

Tanto premesso, il ricorso in esame va respinto siccome del tutto infondato.

Sussistono nondimeno giusti motivi, stante la particolarità della vicenda, per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2846/2001, come in epigrafe proposto Milione Cristofaro, in proprio e nella qualità di titolare della ditta TREMIL, lo respinge, come da motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Nicola Durante, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)