Cass. Sez. III n. 45295 del 25 novembre 2009 (Ud. 21 ott 2009)
Pres. Petti Est. Amoresano Ric. Vespa
Urbanistica. Costituzione di parte civile
In tema di risarcimento del danno il soggetto legittimato all’azione civile è il danneggiato che non necessariamente si identifica con il soggetto passivo del reato in senso stretto, ma è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all’azione o all’omissione del soggetto attivo del reato. Per la costituzione di parte civile del proprietario confinante nei procedimenti penali aventi ad oggetto abusi edilizi si è positivamente espressa anche lo Corte europea dei diritti dell’uomo L’azione risarcitoria è prevista non solo nelle ipotesi di cui all’art.873 c.c..(violazione delle distanze nelle costruzioni), ma anche secondo la disposizione dell’art.872 cod.civ. ‘in base al quale- con riferimento alla violazione delle normative di cui al precedente art.871, concernenti le regole da osservarsi nelle costruzioni indipendentemente dalle distanze.
OSSERVA
1) Con sentenza in data 22.11.2007 Vespa Sisina, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 2 di arresto ed Euro 10.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (capo a) e art. 81 c.p., L. n. 64 del 1974, artt. 17, 18 e 20 (capo b) per aver realizzato, senza permesso di costruire e senza la preventiva autorizzazione per le opere in zona sismica, la tamponatura del piano sottoscala di accesso al piano rialzato ed il cambio di destinazione d'uso del piano seminterrato da garage e cantina in mini appartamento; condannava inoltre la Vespa al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, Romano Argentino, da liquidarsi in separata sede.
La Corte di Appello di Roma in data 18.11.2008, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato ascritto alla Vespa al capo b) perché estinto per prescrizione, riducendo la pena inflitta in primo grado a mesi 1, giorni 20 di arresto ed Euro 8.000,00 di ammenda e confermando nel resto. Riteneva la Corte che il provvedimento in sanatoria rilasciato dal Comune di Sgurgola non potesse avere alcuna efficacia estintiva, essendo state le opere realizzate oltre il termine inderogabile del 31 marzo 2003.
La modifica del carico urbanistico derivante dai lavori, che avevano interessato anche la strada privata comune, giustificava la condanna generica al risarcimento dei danni (da quantificarsi in altra sede).
2) Propone ricorso per cassazione Vespa Sisina, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la violazione di legge in relazione all'art. 74 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione.
I lavori realizzati dall'imputato e di cui alla contestazione consistono nella tamponatura del piano sottoscala di accesso al piano rialzato e nel cambio di destinazione d'uso del piano seminterrato.
Nella contestazione invece non si fa alcun riferimento a lavori eseguiti sulla strada privata comune. E' evidente quindi che nessun danno, né diretto né indiretto, ha subito il vicino Romano per effetto dei lavori di cui all'imputazione.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36. La concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di Sgurgola rientra nelle previsioni di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, per cui si prescinde da limiti temporali in ordine alla realizzazione delle opere.
3) Con memoria, depositata in data 2.10.2009, il difensore della costituita parte civile chiede la conferma della sentenza della Corte di Appello.
4) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
4.1) Non c'è dubbio che, a norma del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, il responsabile dell'abuso o il proprietario possano ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, (cd."doppia conformità"). Non sono quindi previsti "limiti temporali". La Corte territoriale, però, ha, ineccepibilmente, rilevato che il titolo abilitativo in sanatoria n. 09 del 10.4.2008 è stato rilasciato ex L. n. 326 del 2003, come peraltro risulta chiaramente dal provvedimento medesimo. Trova quindi applicazione il limite temporale del 31.3.2003 previsto dalla normativa sul condono sopra richiamata. E con accertamento di fatto, adeguato ed immune da vizi (peraltro neppure espressamente contestato), ha rilevato come le opere siano state realizzate ben oltre tale termine. I lavori secondo la Corte risalgono alla data del sopralluogo del 4.6.2004 e, del resto, lo stesso atto di compravendita prodotto del 31.7.2003 non fa alcun riferimento ad una situazione corrispondente a quella accertata in occasione del sopralluogo medesimo.
Ineccepibilmente, quindi, è stato ritenuto illegittimo il permesso in sanatoria rilasciato e quindi la inidoneità dello stesso a determinare l'effetto estintivo invocato. E' pacifico invero, che il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente l'estinzione del reato, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione.
4.2) In relazione al primo motivo va rilevato che la Corte correttamente ha ritenuto che Romano Argentino, proprietario confinante e comproprietario della strada di accesso, fosse legittimato a costituirsi parte civile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte "In tema di risarcimento del danno il soggetto legittimato all'azione civile è il danneggiato che non necessariamente si identifica con il soggetto passivo del reato in senso stretto, ma è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato (fattispecie relativa a vicino di casa parte civile in processo per abuso edilizio" - cfr. Cass. sez. 5^ n. 5613 dell'11.4.2000 - Toscano).
La Corte territoriale ha ricordato anche che per la costituzione di parte civile del proprietario confinante nei procedimenti penali aventi ad oggetto abusi edilizi si è positivamente espressa anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo (17 luglio 2007, c. 6970/03, Vitello).
Si assume, però, dalla ricorrente che il proprietario confinante non ha subito alcun danno, trattandosi di lavori "interni" e che quelli riguardanti la stradina in comproprietà non erano indicati nell'imputazione.
Questa Corte (cfr. sent. sez. F. del 31.7.2008, Valente - non massimata), ha evidenziato che l'azione risarcitoria è prevista non solo nelle ipotesi di cui all'art. 873 c.c. (violazione delle distanze nelle costruzioni), ma anche secondo la disposizione dell'art. 872 c.c. "in base al quale - con riferimento alla violazione delle normative di cui al precedente art. 871, concernenti le regole da osservarsi nelle costruzioni - indipendentemente dalle distanze". Dopo aver ricordato che colui che edifica nei modi consentiti è immune da responsabilità nei confronti dei vicini, sottolinea, che "Le conseguenze sono diverse, invece, se la edificazione sia avvenuta in contrasto con la disciplina concernente l'assetto del territorio: vale a dire se le norme relative all'edilizia, in funzione della tutela degli interessi generali ad un ordinato regime urbanistico e territoriale, quali le limitazioni del volume, dell'altezza, della densità degli edifici, le esigenze dell'igiene e della viabilità, la conservazione dell'ambiente o la tutela delle bellezze naturali garantiscono (sia pure indirettamente) il vantaggio del panorama e, implicitamente, vietano che il panorama sia diminuito od escluso dalle nuove costruzioni. Da siffatte norme dettate nell'interesse pubblico, anche gli interessi privati vengono a beneficiare. La concezione tradizionale, secondo cui le norme urbanistiche, in favore dei privati avvantaggiati, danno luogo ad una situazione di interesse legittimo e dalla lesione di un interesse legittimo non ha origine il diritto al risarcimento del danno, risulta superata dal disposto testuale dell'art. 872 c.c., comma 2, da cui scaturisce un diritto soggettivo perfetto, indipendentemente dal fatto che le norme urbanistiche richiamate siano o non integrative del codice civile....". Sicché "La violazione delle norme di edilizia e di tutela ambientale contenute negli strumenti urbanistici .., è fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti dei privati confinanti, dovendosi ravvisare nei loro confronti un danno aggettivo o "in re ipsa": tale danno non consiste solo nel deprezzamento commerciale del bene o nella totale perdita di godimento di esso (aspetti che vengono superati dalla tutela ripristinatoria) ma anche dalla indebita limitazione del pieno godimento del fondo in termini di diminuzione di amenità, comodità e tranquillità, trattandosi di effetti pregiudizievoli egualmente suscettibili di valutazione patrimoniale (Cass. sez. 2, 17 maggio 2000, n. 6414)".
A prescindere dalla effettuazione di lavori sulla strada comune, come ha puntualmente ricordato Corte territoriale, il mutamento della destinazione del piano seminterrato da garage e cantina in mini appartamento determina un indiscutibile aumento del carico urbanistico, idoneo a limitare il pieno godimento della proprietà confinante e la proprietà comune della strada (stante il potenziale incremento dell'afflusso di persone e strumenti veicolari).
Altrettanto ineccepibilmente ha, poi, ricordato la Corte di merito che la condanna generica al risarcimento del danno postula per il suo accoglimento l'accertamento di un fatto da ritenersi, alla stregua di un giudizio di probabilità, anche solo potenzialmente produttivo di conseguenze dannose.
Rimane, conseguentemente, l'onere della parte civile di dare la prova in sede civile della sussistenza in concreto del danno e del suo ammontare.
4.3) Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle sole spese processuali (non vi è stata richiesta di rifusione delle spese della parte civile).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.




