Tribunale S. Maria C.V. dec. 16 febbraio 2007
Est. Chiaromonte
Rifiuti. Sequestro
La restituzione con prescrizioni può essere anche diposta
contestualmente alla emissione del sequestro ed a prescindere da
istanze di parte.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUAVETERE
Ufficio del Giudice delle indagini preliminari
Decreto sequestro preventivo restituzione con prescrizioni e
trasmissione atti
Il Giudice delle indagini preliminari CHIAROMONTE FRANCESCO
Letti gli atti del procedimento suindicato a carico di
In ordine ai seguenti reati art.256 dlgs 152/06 commesso in Carinola
Letta la richiesta di conversione del sequestro probatorio
già disposto su di un fondo di circa 1000 mq in
località sellecolla del comune di Carinola;
rilevato che dalla richiesta si desume implicitamente che risultano
cessate le esigenze cautelari connesse a finalità
probatorie, circostanza peraltro desumibile dalla già
disposta rimozione temporanea dei sigilli funzionale alla repertazione
merceologica dei rifiuti rinvenuti.
OSSERVA
La situazione fattuale portata alla attenzione di questa AG risulta
francamente più complessa di quanto sinteticamente
prospettata dal P.M.
Appare pertanto necessario analizzare partitamene le diverse questioni
ed illustrare nel dettaglio le ragioni che impongono di adottare il
presente provvedimento.
La sussistenza dei motivi che impongono l’adozione del
sequestro preventivo.
Sussiste ampio fumus del reato in contestazione.
Invero come risulta analiticamente indicato nella annotazione di
servizio a firma della PG operante sulla predetta area di sedime furono
rinvenuti ingenti quantità di rifiuti accatastati alla
rinfusa, anche in parte giacenti su terreno vegetale e senza peraltro
che risulti visibile né accertato il loro posizionamento su
telo HDPE (che pure risulterebbe essere stato applicato).Non
può essere trascurato che risulta constatata la presenza
sparsa di percolato inevitabilmente imbibente il terreno in assenza di
qualsivoglia sistema di raccolta e captazione.
Attesa la risalenza dei primi provvedimenti contingibili ed urgenti
emessi dal Sindaco PT (Aprile 2004) risulta peraltro ormai prossimo a
scadenza il termine triennale massimo previsto dalla normativa di
settore per lo stoccaggio dei rifiuti.
In ogni caso, in linea con la puntuale ricostruzione compiuta dalla PG,
risulta allo stato acclarato che le ordinanze sindacali emesse nel
corso del tempo risultino carenti di tutti i requisiti e condizioni
procedimentali di legge, con la inevitabile quanto diretta conseguenza
che queste non possono considerarsi legittimanti la allocazione in loco
dei rifiuti e tampoco il loro mantenimento in detto luogo.
Non può essere neanche trascurato che dalla compulsazione
delle predette ordinanze contingibili ed urgenti si ricavi che la
materiale gestione ed organizzazione del sito di stoccaggio fosse stata
demandata alla ECO QUATTRO spa, gestore del “servizio
integrato RR.SS..UU” del comune di Carinola con
modalità variabili in ogni caso funzionali ad evitare
quantomeno la percolazione.
Risulta quindi acclarato che a seguito di sopralluogo della ARPAC di
Caserta furono individuate sin dal settembre del 2004 numerose anomalie
ed irregolarità nella organizzazione del sito di stoccaggio,
che generarono una serie di prescrizioni tecniche, successivamente
recepite dalla nota del settore ambiente della Provincia di Caserta,
avente, come per legge quale primo destinatario il sindaco PT del
comune di Carinola.
Non si rinviene agli atti alcun riscontro alla predetta nota che, giova
evidenziarlo, conteneva specifiche prescrizioni gestionali anche a
prescindere dalla tendenziale ed auspicata bonifica dell’area.
Risultano di converso acquisite agli atti solo ulteriori ordinanze
sindacali che dispongono genericamente ulteriori stoccaggi
nell’area individuata in precedenza.
Tale ricostruzione consente anzitutto di ritenere ampiamente
sussistente il pericolo di reiterazione e in ogni caso il
rischio che i reati perpetrati possano essere portati ad ulteriori e
deteriori conseguenze. Non deve essere infine trascurato che
l’area in oggetto risulta passibile di futura confisca.
Deve certamente pertanto essere disposto il sequestro preventivo
dell’area suindicata.
Contrariamente a quanto disposto di iniziativa dalla PG operante appare
inoltre doveroso e necessario individuare nel Sindaco PT del comune di
Carinola il custode dell’area in sequestro.
La restituzione dell’area con prescrizioni.
Chiarite le ragioni per cui disporre il sequestro preventivo deve
essere rilevato che, purtroppo, la sola adozione
dell’invocata misura cautelare non appare utile a scongiurare
in toto il pericolo di aggravamento della grave situazione ambientale
venutasi a creare.
Appare pertanto doveroso disporre che la predetta area sia restituita
al Sindaco PT in esame onerandolo della esecuzione delle prescrizioni
tecniche adempitive già indicate nella note della Provincia
di Caserta con nota del 17 maggio 2004 che in ogni caso si allega
Al riguardo occorre premettere che il vigente codice di rito (art. 85
disp. att.) consente di procedere alla restituzione di beni
in sequestro previa esecuzione di specifiche prescrizioni e
cio’ a prescindere da qualsiasi istanza di parte;
invero la norma in esame nulla dice circa i tempi in cui
detta restituzione dovrà essere effettuata. Nulla
è detto neanche sulla indispensabilità di una
preventiva richiesta da parte dell’interessato (per converso
le norme generali in tema di sequestri consentono se non impongono al
giudice di restituire i beni su cui non sia necessario mantenere il
vincolo reale, a prescindere da una istanza di parte). Deve al
contrario ritenersi che il richiamo letterale al “consenso
dell’interessato”, lungi dall’imporre una
necessaria preventiva concertazione con costui, altro non sia che
l’esplicazione del principio generale che inibisce
all’A. G. di coartare l’esecuzione di un obbligo
infungibile di facere. Ne discende che è senza
dubbio legittima la decisione del giudice di restituire imponendo
prescrizioni ed è altrettanto legittima la
possibilità per l’interessato di non ottemperare a
quanto impostogli, non fruendo in tal modo della restituzione e con
conseguente riesecuzione della misura cautelare reale.
Deve però a questo punto farsi notare come la regola
generale della rinunciabilità alla restituzione trovi nel
caso in esame una eccezione fattuale; invero la
disponibilità dell’ente pubblico ad ottemperare
alle prescrizioni impartite deve ritenersi sempre oggettivamente
sussistente. In primis non par dubbio infatti che il ripristino di
basilari condizioni gestionali rientri tra i doveri di buona
amministrazione che detto Ente si prefigge istituzionalmente;
secondariamente è altrettanto sicuro che sui singoli
amministratori comunali gravi un dovere giuridico di attivazione che,
ove disatteso, potrebbe assumere ulteriore rilievo penale ed essere
sanzionato ai sensi dell’art. 328 c. p.
La configurabilità di ulteriore fattispecie di reato nei
fatti in esame.
Non può sottaciuto che dalle risultanze investigative sin
qui espletate si ravvisano anche elementi di reato ulteriori e diversi
da quelli individuati dal P.M. e posti alla base della richiesta di
sequestro.
Da tutto quanto sopra riepilogato, infatti, risulta evidente che
possano essere ravvisati gli estremi del reato di cui
all’art.323 c.p. relativo alla irregolare emissione di
plurime e reiterate ordinanze contingibili ed urgenti carenti dei
presupposti di legge.
In secondo luogo ed ancora più convincentemente si
individua, attese le evidenti implicazioni sanitarie ed ambientali dei
comportamenti suddescritti, la possibilità di configurare il
delitto di cui all’art. 328 c.p. in capo al Sindaco PT del
Comune di Carinola che non risulta avere dato alcuna esecuzione alle
prescrizioni imposte dall’ente provinciale.
Ancora e da ultimo, nel rammentare che la gestione del sito di
stoccaggio fu demandata ad una società privata incaricata
della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel comune di Carinola,
l’evidente stato di assoluto degrado ed abbandono del sito in
esame impone di ritenere ravvisabili quantomeno gli estremi del reato
di cui all’art, 355 c.p. (inadempimento nei contratti di
pubbliche forniture).
A tale proposito giova infatti ricordare che La
configurabilità del delitto in esame - sia sotto il profilo
intenzionale che colposo - deriva dalla considerazione, ormai
consolidata nella giurisprudenza, secondo cui nell'ipotesi di contratto
stipulato fra un privato (qui: il gestore del ciclo integrato rifiuti)
e l'Ente pubblico, per "fornitura" devono intendersi non solo le cose
ma anche le opere, quindi anche quel facere costituito dalla
prestazione di materiali e attività tecniche
nonché lavorative di una impresa volte ad assicurare il
soddisfacimento delle finalità sottese al suddetto servizio
(cfr. Cass. Sez. VI 30.4.1988 n. 5185, Zucchet in tema di contratto per
lo smaltimento della nettezza urbana).
Ciò premesso, pur risultando evidente che le ulteriori
ipotesi di reato individuate da questa AG non possano essere poste alla
base del’invocato sequestro per il principio della domanda
cautelare, appare però altrettanto evidente che
neanche possa ipotizzarsi che questa AG che rinvenga, a suo giudizio,
una notizia di reato nell’espletamento delle sue funzioni,
non abbia il potere dovere di segnalare quei fatti che
ritenga integrare gli estremi di fattispecie penali al
competente ufficio inquirente perché effettui le sue
valutazioni
PTM
Il GIP
* dispone il sequestro preventivo del
fondo suindicato, nominando quale custode il Sindaco PT del Comune di
Carinola;
* dispone la restituzione del predetto
fondo al Sindaco PT imponendo al predetto di dare tempestiva e puntuale
esecuzione alle prescrizioni tecniche contenute nella nota del settore
ambiente della Provincia di Caserta che si allega, fissando sin
d’ora il termine massimo di 60 giorni per la loro
ottemperanza ed onerando il PM, per il tramite della PG operante della
vigilanza circa l’esatto adempimento delle predette
prescrizioni.
* Dispone la trasmissione
degli atti alla Procura sede per l’ulteriore corso in
relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 323, 328 e 355 c.p. a
carico delle persone identificabili secondo i criteri indicati nella
parte motiva del presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza ed in
particolare per l’inoltro al P.M. per la esecuzione.
SMCV 16 febbraio 2007
Il GIP
Francesco Chiaromonte
Rifiuti. Sequestro area
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