Tribunale S. Maria C.V. dec. 16 febbraio 2007
Est. Chiaromonte
Rifiuti. Sequestro
La restituzione con prescrizioni può essere anche diposta contestualmente alla emissione del sequestro ed a prescindere da istanze di parte.


REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUAVETERE
Ufficio del Giudice delle indagini preliminari

Decreto sequestro preventivo restituzione con prescrizioni e trasmissione atti



Il Giudice delle indagini preliminari CHIAROMONTE FRANCESCO
Letti gli atti del procedimento suindicato a carico di
In ordine ai seguenti reati art.256 dlgs 152/06 commesso in Carinola

Letta la richiesta di conversione del sequestro probatorio già disposto su di un fondo di circa 1000 mq in località sellecolla del comune di Carinola;
rilevato che dalla richiesta si desume implicitamente che risultano cessate le esigenze cautelari connesse a finalità probatorie, circostanza peraltro desumibile dalla già disposta rimozione temporanea dei sigilli funzionale alla repertazione merceologica dei rifiuti rinvenuti.

OSSERVA
La situazione fattuale portata alla attenzione di questa AG risulta francamente più complessa di quanto sinteticamente prospettata dal P.M.
Appare pertanto necessario analizzare partitamene le diverse questioni ed illustrare nel dettaglio le ragioni che impongono di adottare il presente provvedimento.

La sussistenza dei motivi che impongono l’adozione del sequestro preventivo.
Sussiste ampio fumus del reato in contestazione.
Invero come risulta analiticamente indicato nella annotazione di servizio a firma della PG operante sulla predetta area di sedime furono rinvenuti ingenti quantità di rifiuti accatastati alla rinfusa, anche in parte giacenti su terreno vegetale e senza peraltro che risulti visibile né accertato il loro posizionamento su telo HDPE (che pure risulterebbe essere stato applicato).Non può essere trascurato che risulta constatata la presenza sparsa di percolato inevitabilmente imbibente il terreno in assenza di qualsivoglia sistema di raccolta e captazione.
Attesa la risalenza dei primi provvedimenti contingibili ed urgenti emessi dal Sindaco PT (Aprile 2004) risulta peraltro ormai prossimo a scadenza il termine triennale massimo previsto dalla normativa di settore per lo stoccaggio dei rifiuti.
In ogni caso, in linea con la puntuale ricostruzione compiuta dalla PG, risulta allo stato acclarato che le ordinanze sindacali emesse nel corso del tempo risultino carenti di tutti i requisiti e condizioni procedimentali di legge, con la inevitabile quanto diretta conseguenza che queste non possono considerarsi legittimanti la allocazione in loco dei rifiuti e tampoco il loro mantenimento in detto luogo.
Non può essere neanche trascurato che dalla compulsazione delle predette ordinanze contingibili ed urgenti si ricavi che la materiale gestione ed organizzazione del sito di stoccaggio fosse stata demandata alla ECO QUATTRO spa, gestore del “servizio integrato RR.SS..UU” del comune di Carinola con modalità variabili in ogni caso funzionali ad evitare quantomeno la percolazione.
Risulta quindi acclarato che a seguito di sopralluogo della ARPAC di Caserta furono individuate sin dal settembre del 2004 numerose anomalie ed irregolarità nella organizzazione del sito di stoccaggio, che generarono una serie di prescrizioni tecniche, successivamente recepite dalla nota del settore ambiente della Provincia di Caserta, avente, come per legge quale primo destinatario il sindaco PT del comune di Carinola.
Non si rinviene agli atti alcun riscontro alla predetta nota che, giova evidenziarlo, conteneva specifiche prescrizioni gestionali anche a prescindere dalla tendenziale ed auspicata bonifica dell’area.
Risultano di converso acquisite agli atti solo ulteriori ordinanze sindacali che dispongono genericamente ulteriori stoccaggi nell’area individuata in precedenza.
Tale ricostruzione consente anzitutto di ritenere ampiamente sussistente il pericolo di reiterazione e in ogni caso il rischio che i reati perpetrati possano essere portati ad ulteriori e deteriori conseguenze. Non deve essere infine trascurato che l’area in oggetto risulta passibile di futura confisca.
Deve certamente pertanto essere disposto il sequestro preventivo dell’area suindicata.
Contrariamente a quanto disposto di iniziativa dalla PG operante appare inoltre doveroso e necessario individuare nel Sindaco PT del comune di Carinola il custode dell’area in sequestro.

La restituzione dell’area con prescrizioni.
Chiarite le ragioni per cui disporre il sequestro preventivo deve essere rilevato che, purtroppo, la sola adozione dell’invocata misura cautelare non appare utile a scongiurare in toto il pericolo di aggravamento della grave situazione ambientale venutasi a creare.
Appare pertanto doveroso disporre che la predetta area sia restituita al Sindaco PT in esame onerandolo della esecuzione delle prescrizioni tecniche adempitive già indicate nella note della Provincia di Caserta con nota del 17 maggio 2004 che in ogni caso si allega
Al riguardo occorre premettere che il vigente codice di rito (art. 85 disp. att.) consente di procedere alla restituzione di beni in sequestro previa esecuzione di specifiche prescrizioni e cio’ a prescindere da qualsiasi istanza di parte; invero la norma in esame nulla dice circa i tempi in cui detta restituzione dovrà essere effettuata. Nulla è detto neanche sulla indispensabilità di una preventiva richiesta da parte dell’interessato (per converso le norme generali in tema di sequestri consentono se non impongono al giudice di restituire i beni su cui non sia necessario mantenere il vincolo reale, a prescindere da una istanza di parte). Deve al contrario ritenersi che il richiamo letterale al “consenso dell’interessato”, lungi dall’imporre una necessaria preventiva concertazione con costui, altro non sia che l’esplicazione del principio generale che inibisce all’A. G. di coartare l’esecuzione di un obbligo infungibile di facere. Ne discende che è senza dubbio legittima la decisione del giudice di restituire imponendo prescrizioni ed è altrettanto legittima la possibilità per l’interessato di non ottemperare a quanto impostogli, non fruendo in tal modo della restituzione e con conseguente riesecuzione della misura cautelare reale.
Deve però a questo punto farsi notare come la regola generale della rinunciabilità alla restituzione trovi nel caso in esame una eccezione fattuale; invero la disponibilità dell’ente pubblico ad ottemperare alle prescrizioni impartite deve ritenersi sempre oggettivamente sussistente. In primis non par dubbio infatti che il ripristino di basilari condizioni gestionali rientri tra i doveri di buona amministrazione che detto Ente si prefigge istituzionalmente; secondariamente è altrettanto sicuro che sui singoli amministratori comunali gravi un dovere giuridico di attivazione che, ove disatteso, potrebbe assumere ulteriore rilievo penale ed essere sanzionato ai sensi dell’art. 328 c. p.

La configurabilità di ulteriore fattispecie di reato nei fatti in esame.
Non può sottaciuto che dalle risultanze investigative sin qui espletate si ravvisano anche elementi di reato ulteriori e diversi da quelli individuati dal P.M. e posti alla base della richiesta di sequestro.
Da tutto quanto sopra riepilogato, infatti, risulta evidente che possano essere ravvisati gli estremi del reato di cui all’art.323 c.p. relativo alla irregolare emissione di plurime e reiterate ordinanze contingibili ed urgenti carenti dei presupposti di legge.
In secondo luogo ed ancora più convincentemente si individua, attese le evidenti implicazioni sanitarie ed ambientali dei comportamenti suddescritti, la possibilità di configurare il delitto di cui all’art. 328 c.p. in capo al Sindaco PT del Comune di Carinola che non risulta avere dato alcuna esecuzione alle prescrizioni imposte dall’ente provinciale.
Ancora e da ultimo, nel rammentare che la gestione del sito di stoccaggio fu demandata ad una società privata incaricata della gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel comune di Carinola, l’evidente stato di assoluto degrado ed abbandono del sito in esame impone di ritenere ravvisabili quantomeno gli estremi del reato di cui all’art, 355 c.p. (inadempimento nei contratti di pubbliche forniture).
A tale proposito giova infatti ricordare che La configurabilità del delitto in esame - sia sotto il profilo intenzionale che colposo - deriva dalla considerazione, ormai consolidata nella giurisprudenza, secondo cui nell'ipotesi di contratto stipulato fra un privato (qui: il gestore del ciclo integrato rifiuti) e l'Ente pubblico, per "fornitura" devono intendersi non solo le cose ma anche le opere, quindi anche quel facere costituito dalla prestazione di materiali e attività tecniche nonché lavorative di una impresa volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al suddetto servizio (cfr. Cass. Sez. VI 30.4.1988 n. 5185, Zucchet in tema di contratto per lo smaltimento della nettezza urbana).
Ciò premesso, pur risultando evidente che le ulteriori ipotesi di reato individuate da questa AG non possano essere poste alla base del’invocato sequestro per il principio della domanda cautelare, appare però altrettanto evidente che neanche possa ipotizzarsi che questa AG che rinvenga, a suo giudizio, una notizia di reato nell’espletamento delle sue funzioni, non abbia il potere dovere di segnalare quei fatti che ritenga integrare gli estremi di fattispecie penali al competente ufficio inquirente perché effettui le sue valutazioni

PTM
Il GIP

* dispone il sequestro preventivo del fondo suindicato, nominando quale custode il Sindaco PT del Comune di Carinola;
* dispone la restituzione del predetto fondo al Sindaco PT imponendo al predetto di dare tempestiva e puntuale esecuzione alle prescrizioni tecniche contenute nella nota del settore ambiente della Provincia di Caserta che si allega, fissando sin d’ora il termine massimo di 60 giorni per la loro ottemperanza ed onerando il PM, per il tramite della PG operante della vigilanza circa l’esatto adempimento delle predette prescrizioni.
* Dispone la trasmissione degli atti alla Procura sede per l’ulteriore corso in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 323, 328 e 355 c.p. a carico delle persone identificabili secondo i criteri indicati nella parte motiva del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per l’inoltro al P.M. per la esecuzione.

SMCV 16 febbraio 2007
Il GIP
Francesco Chiaromonte