Cass. Sez. III n. 25028 del 22 giugno 2011 (Ud.12 mag. 2011)
Pres.De Maio Est. Lombardi Ric.Pacchetti
Beni ambientali.Sanatoria costruzione eseguita in zona vincolata e silenzio assenso

La speciale causa di estinzione del reato paesaggistico introdotta dall'art. 39, comma ottavo, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, è subordinata, in caso di opere eseguite in zona vincolata, al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, non essendo applicabile la procedura del silenzio-assenso, prevista dal comma quarto della richiamata disposizione, in quanto riferibile alla sola ipotesi di violazioni edilizie eseguite in zona non vincolata.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 12/05/2011
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 1092
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 39051/2010
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Scovazzi Paolo, difensore di fiducia di Pacchetti Elena, n. in Etiopia il 11.8.1942;
avverso la sentenza in data 22.1.2007 del Tribunale di Chiavari, con la quale venne emessa pronuncia di non doversi procedere nei confronti della Pacchetti in ordine al reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c) per essere detto reato estinto per prescrizione.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Chiavari ha emesso pronuncia di non doversi procedere nei confronti di Pacchetti Elena in ordine al reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c) per essere detto reato estinto per prescrizione.
La Pacchetti era stata tratta a giudizio, unitamente ad altri, per rispondere del predetto reato, loro ascritto per avere, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, cambiato la destinazione d'uso di sei baracche preesistenti (da baracche inabitabili in bungalows) senza la prescritta concessione, ne' autorizzazione. Nella sentenza si rileva che nel 1996 era stata disposta la sospensione del processo in attesa della definizione della domanda di condono edilizio presentata dagli interessati.
Con determinazione dell'1.12.1997 l'amministrazione comunale aveva respinto la domanda di sanatoria per motivi estetico ambientali. Il giudice di merito ha, perciò, ritenuto che la sospensione del processo successivamente a tale decisione non aveva esplicato effetti sul decorso del termine di prescrizione, con la conseguente estinzione del reato ascritto agli imputati.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore della Pacchetti, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i motivi di gravame si deduce:
1) che l'integrale pagamento dell'oblazione prevista dalla L. n. 724 del 1994 sul condono edilizio ha determinato, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 38 la estinzione del reato, sicché il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare la improcedibilità dell'azione penale per detta causale e si chiede a questa Corte di dichiarala. 2) che ai sensi della L. n. 724 del 1994 il Comune avrebbe dovuto pronunciarsi entro un anno dalla data di presentazione della domanda di condono edilizio, verificandosi altrimenti il silenzio assenso sulla richiesta di sanatoria. Nel caso in esame l'ente locale si è pronunciato in data 2.12.1997, ben oltre il termine di un anno, con la conseguenza che il giudice di merito, disapplicando l'atto amministrativo negatorio, avrebbe dovuto dichiarare il reato estinto per effetto della sanatoria formatasi per silenzio assenso. 3) che la sentenza è totalmente carente di motivazione in ordine alle ragioni per le quali è stata negata l'applicazione della L. n. 47 del 1985, art. 39.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La L. n. 47 del 1985, art. 32, comma 8, inserito dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 7, stabilisce che, nel caso di costruzioni realizzate in zona sottoposta a vincolo, fattispecie specificamente contestata alla Pacchetti nel capo di imputazione, la estinzione del reato si verifica solo a seguito del rilascio della concessione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo.
L'esistenza del vincolo, perciò, rende inapplicabili le disposizioni sul silenzio assenso, che si riferiscono alla sola ipotesi di violazioni edilizie eseguite in zona non vincolata, secondo quanto si evince chiaramente dai riferimenti normativi contenuti nella L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 4, e dal riferimento all'ente locale che deve emettere il provvedimento negativo entro il termine stabilito, mentre nell'ipotesi di costruzioni in zone vincolate il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato alla autorizzazione della amministrazione competente per il vincolo; autorizzazione che non è affatto presa in esame dalla norma citata.
Il silenzio assenso di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 4, non è, quindi, applicabile alle costruzioni realizzate in zona vincolata, sicché il giudice di merito ha correttamente dichiarato la estinzione del reato per essersi verificata la prescrizione, non essendo in ogni caso applicabili altre cause estintive. Nè appare rilevante la carenza di motivazione sul punto, considerata la manifesta infondatezza delle deduzioni della ricorrente. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., u.c. con le conseguenze di legge. P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 12 maggio 2011. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2011