Attenti al... costo di costruzione

di Marcellino BOTTONE

 

 

 

DICERIA DELL’UNTORE

Un nemico si aggira tra i comuni, un virus che prende alla gola i Permessi di Costruire e fa strage di Tecnici e Amministratori ballerini.

 

Si annida tra le pieghe di norme abbandonate nel cassetto e – soprattutto - prolifica nel breviario di quelle preghiere mattutine che ogni intelligente nevrotico ha smesso di recitare proprio per salvarsi dalle ferite della normalità fatta a pezzi da ogni nuovo giorno.

 

I soliti noti se la ridono, qualcuno fa finta di cadere dalle nuvole, altri – addirittura – sostengono che non c’è da temere da un’epidemia che ha salvato molti dal collasso psico-economico.

 

Non sono un medico e so bene che può essere altrettanto dannoso creare allarmismi: dico solo, invocando l’utilità di adottare un normale principio di precauzione :

 

 

 

ATTENTI AL …

COSTO DI COSTRUZIONE

Bottone Marcellino, Aprile 2011


I N D I C E

 

 

 

 

PREMESSA

 

 

  1. VIRALITA’

  1. CURARSI CON LE MALATTIE

  1. QUELLO CHE GLI ALTRI NON DICONO

  1. NELLE FAUCI DELLA SIRENA

  1. NON FACCIO NOMI MA LO DICO

  1. MEDICI IN PRIMA LINEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia quanti hanno accettato e consentito la pubblicazione on-line del presente lavoro e, soprattutto, quanti vorranno criticarlo.

 

PREMESSA

 

 

Scopo del presente lavoro è indagare gli effetti derivanti dall’erroneo aggiornamento del costo di costruzione.

Come è noto, il costo di costruzione è una delle due quote di contributo che - secondo quanto prescritto dall’art. 16 del DPR 380/01 - i cittadini devono versare ai Comuni per il rilascio di titoli edilizi .

Il modo di determinare questa quota, benché il DPR 380/01 non appaia particolarmente ostico, si presenta critico laddove i Comuni non hanno operato il rinvio alla Legislazione Regionale esplicitamente disposto dal comma 9 dell’art.16.

La questione, al di là della degli aspetti rilevanti sul piano delle responsabilità dei “calcolatori”, è che l’incameramento di questi contributi va assumendo un ruolo rilevante sul piano del finanziamento dei Comuni e della capacità di deterrenza di fronte a quanti guardano all’abusivismo edilizio come ad una moderna forma di semplificazione.

Nel modo in cui si affronta questa questione, inoltre, si coglie un approccio imitativo pericoloso e gravido di conseguenze.

Insomma, vi sono parecchi elementi per diagnosticare un’epidemia in atto e sollecitare cure adeguate.


  1. 1. VIRALITA’

Sebbene nella maggior disponibilità di strumenti di accesso alle informazioni si individui una delle ragioni primarie dell’incremento del livello medio di conoscenze diffuse tra gli operatori pubblici e privati, è un fatto che conoscere di più non significa anche sapere di più.

Avere tante informazioni sugli oggetti (cos’è l’acciaio, come si costruisce un bullone, come si calcola la sezione di una trave in ferro, come si trattano le superfici esposte, ecc…) non ci dice nulla sulla torre Eiffel, sui ponti, sui tralicci e su tutta la miriade di altre utilità di cui siamo capaci a causa della nostra “visionarietà”.

Perché  diventi “sapere” l’archivio delle “conoscenze” deve essere trasportato in quell’oltre dove siamo indotti ad una consonanza con le cose, farle diventare in noi come se fossimo noi in loro, pensarle come pensiamo noi stessi, qualcosa che è parte e che è più di ogni parte.

Ma in un tempo che ci nega il tempo di essere, che ci nasconde a noi stessi con il bombardamento ininterrotto di messaggi a tenuta stagna di potenzialità pervasive, ci stiamo trasformando nell’unica forma in grado di sopravvivere al dubbio: quella di replicanti modulari modellizzati da una informazione informe informata alla viralità.

Non facciamo altro che ciò che qualcuno ha già fatto, sembrandoci questo un modo che offre più garanzie che il ripensare o il pensare “secondo noi”, pervasi dall’evidenza indimostrabile che nella moltitudine degli stessi comportamenti debba riconoscersi necessariamente “valore”: ci comportiamo, insomma, realizzando esattamente, benché – forse – inconsapevolmente, appunto  l’obiettivo della comunicazione virale.

Perché cos’è (o: qual è) un contenuto virale ?

È un messaggio in grado di replicarsi quando entra in contatto con qualcuno.

 




  1. 2. CURARSI CON LE MALATTIE

Assopiti nella dimensione di replicanti, i nostri sensi si sono raffermati in una melassa cerebrale che reagisce non alla domanda di pensiero, diventato ormai elemento non più indispensabile alla motilità neuronale, quanto alla sollecitazione ad essere “diversi come gli altri”, con un meccanismo di digestione delle contraddizioni in termini affascinante, se non fosse per i residui tossici che lascia nei nostri strati profondi .

Ecco come, qualcuno, ha descritto un meccanismo virale:

 

“Un ragazzo, al Sasquatch music festival, inizia una danza (abbastanza delirante!) solitaria, davanti agli occhi di molti altri ragazzi (incuriositi ma passivi).

Ecco però che, dopo qualche attimo, alla”danza” si unisce un secondo ragazzo e, poi, un terzo.

Proprio quest’ultimo funge da anello cardine per il resto della massa che, a poco a poco, accorre e partecipa attivamente.

Nel giro di qualche minuto, quella che all’inizio era una semplice danza solitaria diviene un grande ballo collettivo del quale, ogni individuo, si sente partecipe e solidale.

E’ qui che nasce la metafora e l’associazione dell’evento ad una strategia virale proprio perchè, anche sul web, i presupposti sono gli stessi.

La forza di una campagna virale sta proprio nel fatto di allargarsi autonomamente, di prendere forma grazie ad una spinta comune, senza troppi perchè…semplicemente grazie al fattore: condivisione.

In questo caso, la miccia innescata dalla terza persona è talmente potente che riesce a coinvolgere altre persone, che a loro volta ne abbracciano altre e così via, fino a diventare un vortice autocelebrativo.

Uno spettacolo insomma. “

Ora accostate un attimo sul ciglio di questa curiosa strada sulla quale siete stati introdotti senza preavviso, e fatevi questa domanda :

ma tutto questo che c’azzecca con il cartello iniziale “Attenti … al Costo di Costruzione” ?

Ecco: il cartello avvertiva di una minaccia in grado di segnare profondamente la serenità di quanti incrociano questo strano essere, mostrando i rischi di confondere la sua essenza con le sembianze descritte da chi afferma di averlo avvistato prima di voi.

Il costo di costruzione può nuocere gravemente alla salute e - se vi fidate troppo o esclusivamente di quello che raccontano in giro - potreste ritrovarvi non solo in errore ma viralizzati, cioè vittime di una cura apparente (così fan tutti) con la quale si trasmette – invece - la malattia vera e propria.


  1. 3. QUELLO CHE GLI ALTRI NON DICONO

Cercare giustificazione acritica nei comportamenti degli altri significa essenzialmente fidarsi, basare le proprie verità sul presupposto che gli altri ci dicano “tutto”.

Ma perché sia possibile che gli altri ci dicano “tutto” deve verificarsi il miracolo che noi e loro si individui allo stesso modo il perimetro del concetto di “tutto”.

Si potrebbe, altrimenti, verificare la situazione illuminante illustrata a pag. 23 della Settimana Enigmistica n. 4124 del 9 aprile 2011 :

Il genitore chiede al figlio:

COM’E’ ANDATA A SCUOLA ?

Il figlio risponde :

BENE: HO SBAGLIATO SOLO 10 DEI 100 QUESITI DI ARITMETICA

E il genitore :

VUOI DIRE CHE NE HAI FATTI GIUSTI 90 ?

Il figlio risponde :

NO: NE HO FINITI SOLO 50

Situazione con cui si dimostra che per giungere all’apprendimento di una verità non è sufficiente che siano vere le risposte alle vostre domande[1].

La verità, insomma, non dipende solo dalle risposte ma anche dalla capacità di fare domande[2].

Dunque non c’è cura alternativa a quella che consiste nel riattivare il motore della nostra responsabilità soggettiva, l’unica in grado di attribuire verità anche ai nostri errori: perché è così che l’oro giunge al cercatore, per successive eliminazioni di ciò che è minore, scarto, secondario, rinunciabile … … .

E responsabilità significa che si sa cucinare non quando si ripetono i modi, gli usi o le porzioni usate da altri prima di noi, ma quando sappiamo il sapore di ogni cosa e abbiamo il gusto del buono.

E responsabilità significa riaprire vecchi manuali e codici per riaffermare – sia pure in termini sintetici - il punto di partenza di ogni possibile analisi del problema “Costo di costruzione”:

3.1. – COS’E’ IL COSTO DI COSTRUZIONE ?

Il costo di costruzione è – da oltre 30 anni - l’incubo dei cittadini e la fortuna delle amministrazioni locali, perché è un carburante con cui si alimenta la slot machine comunale che finanzia[3] le spese correnti, di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, ecc… .

Le sua biografia, come tutti i nati da una legge, è contrassegnata da alti e bassi ma – per lo scopo di questo lavoro – basti considerare che l’ultimo censimento ne segnala la residenza principale nel DPR 380/01[4], giusto il seguente rapporto stilato dall’’Associazione Italiana di Diritto Urbanistico (AIDU) :

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia edilizia. (Testo A)"

 

Testo vigente coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE - GU n. 71 del 28 marzo 2011, SO n. 81)

Sezione II - Contributo di costruzione

Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire

(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2)

 

1. Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, (ora art. 32, comma 1, lett. g) e art. 122, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006 - n.d.r.) con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune. (comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)

3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione. (per la rateizzazione si veda l'articolo 47 della legge n. 457 del 1978)

4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni; b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.

5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.

6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. (tra le opere di urbanizzazione primaria sono incluse le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative, in forza dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 259 del 2003)

7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni. (comma introdotto dall'articolo 40, comma 8, della legge n. 166 del 2002)

8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6 (leggasi «comma 9» - n.d.r.).

Si è parlato di residenza “principale” non a caso, perché – come vedremo – l’utilità di questo personaggio della commedia urbanistica è stata apprezzata in ambiti estranei a quelli immaginati al momento del concepimento, imponendogli di fissare residenze secondarie nelle zone impervie della repressione degli abusi edilizi, giusto quanto si evince dal medesimo DPR 380/01, di si riporta il seguente stralcio :

TITOLO IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni

Capo II - Sanzioni

Art. 36 (L) - Accertamento di conformità (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. (comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

Il costo di costruzione, dunque, è essenzialmente – benché non esclusivamente – un aiutante fondamentale per stabilire in che misura debba imporsi:

  • a quanti edificano in conformità, di contribuire ai costi di gestione e adeguamento dei servizi richiesti al l territorio;
  • a quanti edificano in difformità, una sanzione amministrativa adeguata e – se possibile – deterrente.

3.2. – QUAL’E’ IL PROBLEMA DEL COSTO DI COSTRUZIONE ?

Il costo di costruzione è un prodotto che invecchia rapidamente, una pila che dopo un anno non ha più energia per illuminare la scena, un bolide che necessita di continui pit-stop negli uffici tecnici per essere ricaricato e rimesso efficacemente in pista.

A questo limite il Legislatore ha fatto fronte imponendo – con il citato DPR 390/01 – che :

  • “Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.“ (art.16, comma 9, primo periodo);

  • “Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).” (art.16, comma 9, secondo periodo).

3.3. – QUANDO SI VERIFICA IL RISCHIO “ VIRALITA’ ” ?

Il problema della viralità nasce nelle fasi di aggiornamento del costo di costruzione, poiché il DPR 380/01 indica due modi di procedere, uno provvisorio ed uno a regime, i cui risultati differiscono in misura non trascurabile non solo per evidenza quantitativa ma anche per i risvolti sui giudizi di responsabilità erariale.

Infatti, al momento della scelta :

  • tra il riferirsi al “costo di costruzione … determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata” ;
  • e l’adeguare il “costo di costruzione … annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica”;

i contorni del dubbio subiscono una deformazione elastica, la parete tra giusto e sbagliato si assottiglia e l’orizzonte si riempie di esempi, circolari, determinazioni altrui, tante, invitanti, rasserenanti, un mondo del “così fan tutti” che attrae irresistibilmente, ci aspira nel vortice di gesti e comportamenti condivisi e … … ci trascina nel gorgo dell’irresponsabilità.


  1. 4. NELLE FAUCI DELLA SIRENA

Chiunque provi a ricercare nel web le risposte al problema dell’aggiornamento del costo di costruzione, potrà verificare che la stragrande maggioranza delle amministrazioni comunali ha fatto proprio il seguente ragionamento:

  • il dpr 380/01 stabilisce che i comuni debbano riferirsi al “costo di costruzione … determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata”;
  • ma se la regione non ha ottemperato al dovere di determinare questo “costo di costruzione …” che fare ?;
  • beh, si può prendere a riferimento l’ultimo costo di costruzione determinato - quando ne era competente in base alla previgente Legge 10/1977 e s.m.i. - dal Ministro dei Lavori Pubblici[5], aggiornarlo secondo le “variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT” fino a oggi, ed applicarlo a livello comunale.

Il ragionamento è apprezzabile, offre appigli alla soluzione immediata di un problema che – per i cittadini e per gli operatori impegnati sul fronte – non può attendere le calende greche di un legislatore sempre impegnato in qualcosa di più urgente … … .

Ma, nella sua reiterazione a distanza di oltre un ventennio dal Decreto Ministeriale 20 giugno 1990, non può evitare di suscitare – in chi non si accontenta di seguire un esempio – il dubbio di essere caduti in una trappola, di avere creduto per troppo tempo di udire un canto e invece era il fischio d’attrito di chi scivola nelle fauci della sirena:

possibile che, dal 1990 al 2011, le Regioni non abbiano deliberato la misura del “costo di costruzione … con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. ?.


  1. 5. NON FACCIO NOMI MA LO DICO

La questione è delicata, urticante, perché – comunque la si affronti – lascia feriti che si ritenevano immuni, disvela l’inefficacia di medicine che si pensavano curative. Infatti, una banale ricerca web consente di ricavare le seguenti informazioni :

REGIONE

Provvedimento

Costo base €/mq

MARCHE[6]

Deliberazione Giunta Regionale del 28 dicembre 2006, n. 1499 - Limiti massimi di costo per Ediliza residenziale sovvenzionata ed agevolata

1.400,00

PIEMONTE[7]

DECRETO DIRIGENZIALE 17 gennaio 2011, n. 14 - Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Sovvenzionata a decorrere dal 30 giugno 2010.

830,00

PUGLIA[8]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2010, n. 766 - Ridefinizione dei limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata. …

646,18

CAMPANIA[9]

DECRETO DIRIGENZIALE N. 7 del 14 gennaio 2009 - Aggiornamento limiti di costo per interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.

820,00

SICILIA[10]

DECRETO 8 agosto 2008 - Nuovo limite massimo di costo per interventi di edilizia residenziale agevolata - nuova edificazione e modello di quadro tecnico economico.

620,00

ABRUZZO[11]

Delibera di GIUNTA REGIONALE n. 615 del 9/8/2010

808,00

UMBRIA[12]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2001, n. 99 - Leggi n. 457/78 e n. 179/92 - Modifica e aggiornamento dei massimali di costo per interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata approvati con D.P.G.R. 22 febbraio 1999, n. 30.

589,28

BASILICATA[13]

D.P.G.R. 17/03/2008 n.49 - Nuovi limiti di costo di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata

585,81

SARDEGNA[14]

DGR n.56-74 del 29/12/2009

835,18

VALLE D'AOSTA12

D.G.R. n. 2202 7/8/2009

1.420,00

LOMBARDIA12

D.G.R. n. 6/37691 24/07/1998

568,10

CALABRIA12

D.G.R. n. 8833 27/12/1996

422,90

MOLISE[15]

D.G.R. n. 1077 DEL 21/12/2010

975,00

Questi dati, da assumersi in termini puramente informativi, riferiscono con certezza l’esistenza di un panorama di decisioni regionali che non consentono l’assunzione  – quale parametro di base da aggiornare – del costo di costruzione determinato con Decreto Ministeriale 20/06/1990 (€/mq 129,11).


  1. 6. MEDICI IN PRIMA LINEA

L’imitazione acritica dei modelli di comportamento altrui implica un inevitabile rischio alla viralizzazione di ciò che ci appare giusto.

Potrebbe non essere un problema, se incappiamo in innovazioni e/o innovatori che illuminano una dimensione più alta o che non vedevamo per difetto costitutivo.

Ma se induce ad adottare un valore del “costo di costruzione” non correttamente aggiornato?

Ecco, le amministrazioni comunali potranno misurarne le conseguenze utilizzando semplici procedure di verifica[16] da sviluppare sulle seguenti tracce :

6.1. – RAPPORTO TRA IL COSTO DI COSTRUZIONE MINISTERIALE, aggiornato al 31/12/2010, E IL COSTO DI COSTRUZIONE DELIBERATO DALLE REGIONI

Se confrontiamo i valori del costo di costruzione deliberato (in qualunque epoca e al di là degli eventuali aggiornamenti al 31/12/2010) dalle singole regioni, con quello fissato (e aggiornato al 31/12/2010) con D.M. LL.PP. 20/6/1990, si evince inequivocabilmente che quest’ultimo è sempre inferiore al primo :

REGIONE

1. Costo base deliberato dalle

Regioni

€/mq

2. Costo base Ministeriale

del 1990 aggiornato al

31 dicembre 2010

€/mq

Differenza

Colonna 1 – Colonna 2

€/mq

MARCHE – 28/12/2006

1.400,00

224,48

1.175,52

PIEMONTE – 17/1/2011

830,00

224,48

605,52

PUGLIA – 23/3/2010

646,18

224,48

421,70

CAMPANIA – 14/1/2009

820,00

224,48

595,52

SICILIA – 8/8/2008

620,00

224,48

395,52

ABRUZZO – 9/8/2010

808,00

224,48

583,52

UMBRIA – 18/5/2001

589,28

224,48

364,80

BASILICATA – 17/3/2008

585,81

224,48

361,33

SARDEGNA – 29/12/2009

835,18

224,48

610,70

VALLE D'AOSTA – 7/8/2009

1.420,00

224,48

1195,52

LOMBARDIA – 24/7/1998

568,10

224,48

343,62

CALABRIA – 27/12/1996

422,90

224,48

198,42

MOLISE – 21/12/2010

975,00

224,48

750,52

Dal confronto, in pratica, emerge che dal 31 dicembre 2010, assumendo come riferimento il costo di costruzione indicato nel 1990 dal Min. LL. PP. aggiornato, i Comuni potrebbero omettere di introitare dai 200 ai 1200 euro per ogni metro quadrato di nuova costruzione.

6.2. – RAPPORTO TRA IL COSTO DI COSTRUZIONE MINISTERIALE E IL COSTO DI COSTRUZIONE DELIBERATO DALLE REGIONI, entrambi aggiornati al 31/12/2010

L’evidenza assume connotati drammatici se si ripete il medesimo confronto tenendo conto di tutti i valori aggiornati al 31/12/2010 :

REGIONE

1. Costo base regionale

aggiornato al

31 dicembre 2010

€/mq

2. Costo base Ministeriale

aggiornato al

31 dicembre 2010

€/mq

Differenza

Colonna 1 – Colonna 2

€/mq

MARCHE – 28/12/2006

1.525,30

224,48

1.300,75

PIEMONTE – 17/1/2011

830,00

224,48

605,52

PUGLIA – 23/3/2010

660,65

224,48

436,17

CAMPANIA – 14/1/2009

831,07

224,48

606,59

SICILIA – 8/8/2008

628,37

224,48

403,89

ABRUZZO – 9/8/2010

808,00

224,48

583,52

UMBRIA – 18/5/2001

784,82

224,48

560,34

BASILICATA – 17/3/2008

593,72

224,48

369,24

SARDEGNA – 29/12/2009

853,89

224,48

629,41

VALLE D'AOSTA – 7/8/2009

1.451,81

224,48

1.227,33

LOMBARDIA – 24/7/1998

798,46

224,48

573,98

CALABRIA – 27/12/1996

595,93

224,48

371,45

MOLISE – 21/12/2010

975,00

224,48

750,52

In questo caso, infatti, dal confronto emerge che dal 31 dicembre 2010, assumendo come riferimento il costo di costruzione indicato nel 1990 dal Min. LL. PP. aggiornato, i Comuni potrebbero omettere di introitare dai 370 ai 1300 euro per ogni metro quadrato di nuova costruzione.

6.3. – RAPPORTO TRA COSTO DI COSTRUZIONE MINISTERIALE aggiornato al 31/12/2010, COSTO DI COSTRUZIONE DELIBERATO DALLE REGIONI aggiornato al 31/12/2010, E ACCERTAMENTI DI CONFORMITA’ .

Il clou si raggiunge al momento del rilascio di eventuali Permessi in sanatoria ai sensi dell’art. 36, comma 2, del DPR 380/01 e s.m.i. :

Art. 36 (L) - Accertamento di conformità

(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)

 

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. (comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

In questi casi, infatti, in ragione della commisurazione della sanzione al “contributo di costruzione in misura doppia”, la precedente tabella si traduce in quella che segue, con tutti i valori raddoppiati :

REGIONE

1. Costo base regionale

aggiornato al

31 dicembre 2010

€/mq

2. Costo base Ministeriale

aggiornato al

31 dicembre 2010

€/mq

Differenza

Colonna 1 – Colonna 2

€/mq

MARCHE – 28/12/2006

3.050,46

448,96

2.601,50

PIEMONTE – 17/1/2011

1.660,00

448,96

1.211,04

PUGLIA – 23/3/2010

1.321,30

448,96

872,34

CAMPANIA – 14/1/2009

1.662,14

448,96

1.213,18

SICILIA – 8/8/2008

1.256,74

448,96

807,78

ABRUZZO – 9/8/2010

1.616,00

448,96

1.167,04

UMBRIA – 18/5/2001

1.569,64

448,96

1.120,68

BASILICATA – 17/3/2008

1.187,44

448,96

738,48

SARDEGNA – 29/12/2009

1.707,78

448,96

1.258,82

VALLE D'AOSTA – 7/8/2009

2.903,62

448,96

2.454,66

LOMBARDIA – 24/7/1998

1.596,92

448,96

1.147,96

CALABRIA – 27/12/1996

1.191,86

448,96

742,90

MOLISE – 21/12/2010

1.950,00

448,96

1.501,04

e dal confronto emerge che dal 31 dicembre 2010, assumendo come riferimento il costo di costruzione indicato nel 1990 dal Min. LL. PP. aggiornato, i Comuni potrebbero omettere di introitare dai 748 ai 2600 euro per ogni metro quadrato di nuova costruzione sanzionata ai sensi dell’art. 36 del dpr 380/01.

6.4. – CONSEGUENZE

La questione è delicata e un’alzata di spalle non è prevista dal prontuario come un metodo di cura efficace.

Si consiglia, pertanto, di assumere una squadra di medici coraggiosi in grado di far fronte ad una viralizzazione delle amministrazioni comunali che potrebbe tradursi – seppur calcolata con approssimazione – nella perdita secca di tono muscolare che si riporta nella seguente tabella:

REGIONE

1. Costo base regionale

aggiornato al

31 dicembre 2010

€/mq

2. Costo base Ministeriale

aggiornato al

31 dicembre 2010

€/mq

Perdita

(Col. 1 – Col. 2)/Col. 1 x 100

%

MARCHE – 28/12/2006

1.525,30

224,48

85,28

PIEMONTE – 17/1/2011

830,00

224,48

72,95

PUGLIA – 23/3/2010

660,65

224,48

66,02

CAMPANIA – 14/1/2009

831,07

224,48

72,99

SICILIA – 8/8/2008

628,37

224,48

64,28

ABRUZZO – 9/8/2010

808,00

224,48

72,22

UMBRIA – 18/5/2001

784,82

224,48

71,40

BASILICATA – 17/3/2008

593,72

224,48

62,19

SARDEGNA – 29/12/2009

853,89

224,48

73,71

VALLE D'AOSTA – 7/8/2009

1.451,81

224,48

84,54

LOMBARDIA – 24/7/1998

798,46

224,48

71,89

CALABRIA – 27/12/1996

595,93

224,48

62,33

MOLISE – 21/12/2010

975,00

224,48

76,98

Come a dire che i Comuni, continuando ad assumere – ai fini del calcolo del costo di costruzione applicabile -  il valore indicato nel 1990 dal Min. LL. PP. aggiornato, subiranno una perdita secca di importanti apporti nutritivi per auto-alimentarsi :

infatti, per ogni metro quadrato di nuova costruzione legittima o sanata, rispetto al diritto di percepire 100 rinunceranno ad una quota variabile dal 62 all’85 per cento.

(… … … credetemi, qui c’è bisogno di medici veramente ultra: Medici senza frontiere.)


Informazioni sull’AUTORE :

 

ü      Geom. Bottone Marcellino, Piedimonte Matese (Caserta) , email : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ;

 

ü      Altri lavori pubblicati, consultabili on line e/o disponibili in modo assolutamente gratuito – anche con richiesta diretta all’autore - :

 

1) LA COMMISSIONE? E’ MORTA . IL PAESAGGIO VIVE? - Necrologio in memoria di quelli andati e di quelli che, senza saperlo, andranno … .  (Commento al :DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010 , n. 139 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.”

2) SUL DPR 9 LUGLIO 2010 n. 139 . Quando per semplificare si abolisce … …

3) S.C.I.A. - La Strana Creatura Indubbiamente Aliena . LE PAROLE CHE NON TI HO DETTO . Nell’immensa nebulosa della mediasfera si va formando una costellazione planetoide di certezze, di cui non si coglie la dissolvenza in bolle di sapone.

 

4) UN CASO DI SCUOLA: IL PROBLEMA DELL’ALTEZZA. Contro una opinione matematica. Per una matematica delle opinioni. Il TAR Campania, IV sez., sentenza n. 2467 del 28/02/2006 e l’art. 18 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico del Matese approvato con D.M. BB.AA. 04/09/2000.

5) IL NUOVO PIANO CASA DELLA REGIONE CAMPANIA (LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 19 - “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”. - LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5 GENNAIO 2011 - “Modifiche alla Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”) e alla Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul Governo del territorio)” - COMMENTO AGLI ARTICOLI 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 6, 6-bis

6) LA NUOVA URBANISTICA DELLA REGIONE CAMPANIA - DAL PIANO CASA ALLE CASE SENZA PIANO – (Commento alla : LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2004, N. 16: “Norme sul governo del territorio”; alla “LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 19 - “Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa” ed alla “LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 5 GENNAIO 2011 - “Modifiche alla Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa”) e alla Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul Governo del territorio)”. Febbraio 2011

7) IL PIANO CASA CAMPANIA: DUBBI SULLA APPLICAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, LRC 1/2011 (Risposta a quesito – 04 marzo 2011).

 

8) IL PIANO CASA CAMPANIA, il regime della SCIA, gli EDIFICI NON RESIDENZIALI e via dubitando (Risposta a quesito – 18 marzo 2011).

9) IL NUOVO TERRITORIO MEDITERRANEO - LA REGIONE CAMPANIA E’ UN’ISOLA - Marzo 2011

 


[1] Infatti, pur essendo vera, la prima risposta del figlio non implica che il genitore abbia contezza di come siano veramente andate le cose.

[2] Infatti, per avere contezza di come siano veramente andate le cose, al genitore non è stato sufficiente avere una risposta vera ma ha dovuto fare una ulteriore domanda giusta.

[3] Vedi, da ultimo : “LEGGE 26 febbraio 2011 , n. 10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie. “ - Articolo 2, comma 41 (Proventi delle concessioni edilizie)

 

[4] Residenza presso la quale si è trasferito dopo una lunga permanenza nellaLegge 28.01.1977 n. 10, Art. 6. (Determinazione del costo di costruzione):
Il costo di costruzione di cui al precedente articolo 3 per i nuovi edifici  e'  determinato  annualmente, con decreto del Ministro per i lavori  pubblici, sulla base del costo dell'edilizia agevolata di cui all'articolo  8,  terzo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022,  convertito, con modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179.
  Con lo stesso provvedimento sono identificate classi di edifici con caratteristiche  tipologiche  superiori  a  quelle  considerate dalla citata  legge  per  le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. 
  Il  contributo  afferente  alla  concessione comprende una quota di detto  costo,  variabile  dal  5  al  20  per  cento,  quota che viene determinata  dalla  regione in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione e ubicazione.
  Nella  prima applicazione della presente legge il decreto di cui al primo  e  secondo comma deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
  Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione e'  determinato  in  relazione al costo degli interventi stessi cosi' come  individuati  dal  comune  in  base  ai  progetti presentati per ottenere la concessione.”

 

[5] Decreto Ministeriale 20/06/1990 - (Gazzetta ufficiale 28/06/1990 n. 149) - Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia – “IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI … … DECRETA : Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto il costo di costruzione dei nuovi edifici, riferito al metro quadrato di superficie, è fissato in L. 250.000 per tutto il territorio nazionale”

[6] Fonte : http://www.norme.marche.it/Delibere/2006/DGR1499_06.pdf

[7] Fonte : http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2011/04/siste/00000133.htm

[8] Fonte : http://www.regione.puglia.it/web/files/ediliziaresidenziale/ridefinizione_costi_edilizia_agevolata.pdf

[9] Fonte : http://www.anceav.it/public/news/7765161404.pdf

[10] Fonte : http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g08-41/g08-41-p5.html

[11] Fonte : http://www.ancelaquila.it/Docs/99-%20Limiti%20massimi%20costo%20edilizia%20agevolata.pdf

[12] Fonte : http://www.centriurbani.regione.umbria.it/Mediacenter/FE/CategoriaMedia.aspx?idc=172&explicit=SI

[13] Fonte : http://www.ediliziainrete.it/risposta_leggischeda.asp?xl=3010

[14] Fonte : http://www.ance.it/ance/jsp/home.jsp?sItemId=4989409&sTipoPagina=dettaglio&sListId=5062548# (nota Ance n. 187 del 3/2/2011 - aggiornamento: 1-2-2011)

[15] Fonte : BUR Molise n. 2 del 01/02/2011 , pag. 333

[16] Si precisa che, per le elaborazione degli aggiornamenti, si è utilizzato il “Link utile per il calcolo online del costo di costruzione di un fabbricato residenziale” (pag.  http://www.rivaluta.it/index_costruzione.htm ) messo a disposizione dal gestore del sito “Rivaluta.it”,