Caccia e Animali. Calendario venatorio provinciale integrativo.
TAR Liguria Sent. 1405 del 26 giugno 2008
Lega Abolizione Caccia contro Amm.ne Prov. di Savona

Calendario venatorio provinciale integrativo. Piani di abbattimento degli ungulati e relativi periodi di caccia.L.R. Liguria 29/94.

Quando la normativa regionale richiede, per la caccia degli ungulati in periodi dell\'anno diversi dai mesi autunnali previsti dall\'art. 18 della legge 157/92, il requisito di "adeguati" piani di abbattimento, il provvedimento provinciale è illegittimo se il piano faunistico-venatorio provinciale è scaduto, e se il parere dell\'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica non è riferito alla stagione venatoria di riferimento, ma a quella precedente.
La scadenza del piano venatorio, se non vale a bloccare in toto l’attività venatoria, vale tuttavia ad impedire che essa possa essere autorizzata al di fuori dei termini ordinari di legge (dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno), contempalti dalla legge regionale.
Il piano di prelievo richiamato da un calendario venatorio provinciale deve essere stato a sua volta formalmente approvato.
(Segnalazione di A. ATTURO)
N. 01405/2008 REG.SEN.

N. 00768/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 768 del 2007, proposto da:
Lega per l\'abolizione della caccia - L. A. C., rappresentata e difesa dall\'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Genova, alla via Bartolomeo Bosco 31/4;

contro

Provincia di Savona, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Massa, Antonello Negro e Mauro Vallerga, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonello Negro in Genova, alla via Cesarea 5/7;

per l\'annullamento

previa sospensione dell\'efficacia,

del calendario venatorio provinciale per l\'anno 2007/2008.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l\'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Savona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell\'udienza pubblica del giorno 12/06/2008 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato in data 14.9.2007 la Lega per l\'abolizione della caccia - L.A.C. ha impugnato il calendario venatorio provinciale di Savona per l’anno 2007/2008, domandandone la sospensione dell’esecuzione relativamente all’anticipazione della caccia agli ungulati (cinghiale e capriolo).

A sostegno del gravame deduce quattro motivi di ricorso, rubricati come segue.

1. Violazione dell’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. Incompetenza: il provvedimento impugnato è stato assunto da un organo incompetente (il Presidente della Provincia, anziché il dirigente).

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L.R. 1.7.1994, n. 29, in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge 11.2.1992, n. 157. Eccesso di potere per difetto del presupposto e di istruttoria, nonché per contraddittorietà ed illogicità manifeste.

Il calendario venatorio è stato adottato sulla base di un piano faunistico venatorio ormai scaduto.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 34 della L.R. 1.7.1994, n. 29 e dell’art. 18 commi 1, 2, 5 e 7 della legge 11.2.1992, n. 157. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione nonché per contraddittorietà ed illogicità manifeste.

Il provvedimento impugnato non darebbe conto del ricorrere delle condizioni (con specifico riferimento alla vigenza di un aggiornato piano faunistico venatorio, al parere obbligatorio dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, all’esistenza di piani numerici di prelievo degli ungulati formulati sulla base della consistenza censita delle diverse popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di caccia) alle quali è condizionata, sulla base della normativa statale e regionale, la facoltà di anticipare o comunque modificare l’ordinario periodo di caccia agli ungulati.

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 della L.R. 1.7.1994, n. 29 e dell’art. 18 commi 3 e 4 della legge 11.2.1992, n. 157. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Il calendario venatorio sarebbe stato adottato in difetto dei dati relativi al censimento dei caprioli nel territorio interessato, nonché sulla base di un parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.) risalente all’anno precedente e, pertanto, inattuale e inattendibile.

Mancherebbero inoltre le necessarie indicazioni circa le modalità pratiche di svolgimento della caccia selettiva al capriolo.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Savona, controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 12 giugno 2008 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il calendario venatorio è infatti annoverabile tra gli atti di programmazione (cfr. T.A.R. Veneto, II, 8.10.2003, n. 5212), la cui adozione è rimessa alla competenza degli organi di governo dell’ente.

Nel caso di specie, esso è stato approvato con deliberazione della giunta provinciale 24.7.2007, n. 95, mentre il Presidente della Provincia si è limitato a sottoscrivere, in qualità di rappresentante legale dell’ente, il manifesto con il quale ne è stata data comunicazione al pubblico.

Parimenti infondato è il secondo motivo.

La scadenza (ammessa dalla Provincia e, pertanto, pacifica) del periodo quinquennale di durata ex art. 6 L.R. Liguria n. 29/1994 del piano faunistico venatorio approvato con deliberazione del consiglio provinciale 30.5.2002, n. 16 non è infatti sanzionata dalla legge - salve le precisazioni di cui di seguito - con il blocco totale dell’attività venatoria.

Fondati sono invece il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali la L.A.C. si duole che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in difetto delle condizioni (con specifico riferimento alla vigenza di un piano faunistico venatorio aggiornato, al parere obbligatorio dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, all’esistenza di piani numerici di prelievo degli ungulati formulati sulla base della consistenza censita delle diverse popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di caccia) alle quali è subordinata, sulla base della normativa statale e regionale, la facoltà di anticipare o comunque modificare l’ordinario periodo di caccia agli ungulati.

Giova premettere che i periodi “ordinari” di caccia al cinghiale ed agli ungulati in forma selettiva sono stabiliti dall’art. 1 comma 1 lettera D della L.R. Liguria 14.7.2006, n. 18 per il cinghiale (dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno) e dall’art. 34 comma 1 lett. c) della L.R. Liguria 1.7.1994, n. 34 per il capriolo (dal 1° ottobre al 30 novembre).

Per quanto riguarda la caccia al cinghiale, la disposizione citata consente altresì di poter variare le date di apertura e di chiusura della caccia “ai sensi dell\'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992 n. 157”, norma che a sua volta condiziona tale facoltà all’acquisizione del preventivo parere dell’I.N.F.S. ed “alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori”.

Orbene, nel caso di specie è pacifico ed incontestato che il piano faunistico venatorio richiamato nel provvedimento impugnato (approvato con deliberazione C.P. 30.5.2002, n. 16, doc. 4 delle produzioni 25.9.2007 della Provincia) è scaduto, avendo esaurito il periodo di vigenza quinquennale ex art. 6 L.R. n. 29/1994.

Come tale, esso non è in grado di fornire elementi istruttori aggiornati e non può pertanto più definirsi “adeguato”.

La scadenza del piano venatorio, se non vale a bloccare in toto l’attività venatoria, vale tuttavia ad impedire che essa possa essere autorizzata al di fuori dei termini ordinari di legge (dal 1° ottobre al 31 dicembre di ogni anno).

Sul punto il provvedimento impugnato è pertanto illegittimo.

Per quanto riguarda la caccia di selezione al capriolo, la facoltà di deroga agli ordinari termini di legge è disciplinata dall’art. 1 lettera D numero 2 della L.R. 14.11.2006, n. 18, che, rinviando all’art. 11-quaterdecies del D.L. 30.9.2005, n. 203 (convertito in legge 2.12.2005, n. 248), la conferisce alle province “sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età” e “sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica”.

Nel caso di specie, la Provincia ha depositato in giudizio una “proposta” di piano di prelievo selettivo al capriolo per l’anno 2007-2008 (doc. 10 delle produzioni 25.9.2007 della Provincia), contenuta in un documento che non è richiamato nel provvedimento impugnato e di cui non viene neppure dedotta e provata la formale approvazione da parte degli organi della Provincia.

Di più, il parere dell’I.N.F.S. rilasciato in merito a tale “proposta” di piano (doc. 11 delle produzioni 25.9.2007 della Provincia) è favorevole condizionatamente alla verifica della correttezza delle operazioni di estrapolazione dei dati relativi all’azienda faunistico venatoria “”Mioglia”.

In mancanza di una formale e definitiva approvazione del piano di prelievo da parte degli organi provinciali non è tuttavia possibile stabilire se tale verifica sia stata positivamente effettuata e se, pertanto, il predetto piano di prelievo possa definirsi “adeguato”.

Anche su tale punto il provvedimento impugnato appare dunque illegittimo.

Pertanto, il provvedimento impugnato dev’essere annullato nella parte in cui indica il calendario di caccia al cinghiale e di caccia selettiva al capriolo in difformità dai termini rispettivamente previsti in via generale dalla normativa statale e regionale (dal 1° ottobre al 31 dicembre per il cinghiale e dal 1° ottobre al 30 novembre per il capriolo).

Dev’essere invece respinta la domanda di risarcimento del danno, perché generica e non sorretta da prova.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nella parte in cui indica il calendario di caccia al cinghiale e di caccia selettiva al capriolo in difformità dai termini rispettivamente previsti in via generale dalla normativa statale e regionale (dal 1° ottobre al 31 dicembre per il cinghiale e dal 1° ottobre al 30 novembre per il capriolo).

Rigetta la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12/06/2008 con l\'intervento dei Magistrati:

Enzo Di Sciascio, Presidente

Davide Ponte, Consigliere

Angelo Vitali, Referendario, Estensore



L\'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/06/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO