Cass.Sez. III n. 6371 del 11 febbraio 2014 (Ud 7 nov 2013)
Pres.Fiale Est.Mulliri Ric.De Cesare
Urbanistica. Violazioni in materia antisismica e ordine di demolizione dell'immobile in caso di condanna
In tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell'immobile, ai sensi dell'art. 98, comma terzo, del d.P.R. n. 380 del 2001, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali.
RITENUTO IN FATTO
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato - il ricorrente - inizialmente - è stato accusato di più violazioni edilizie per avere, quale proprietario dell'immobile e committente dei lavori, realizzato dei lavori di manutenzione straordinaria di una preesistente veranda, in totale difformità dalla DIA presentata ed in violazione della normativa antisismica e sul c.a., nonchè, per avere rilasciato delle false attestazioni (art. 483 c.p.) nella DIA in sanatoria depositata successivamente. Infine, il ricorrente è anche stato chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 48 e 323 c.p., per avere indotto in errore il Dirigente del Servizio Trasformazioni edilizie del Settore urbanistico del Comune di Salerno che, di conseguenza, non aveva emesso la prescritta dichiarazione di inefficacia della DIA in sanatoria.
Con la sentenza qui impugnata, la condanna è stata alla pena di Euro 1000 di ammenda per i soli reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 71, 93 e 95.
2. Motivi del ricorso - Avverso tale decisione, il D.C., tramite difensore, ha proposto appello, convertito in ricorso (stante la non appellabilità delle condanne alla sola pena dell'ammenda), deducendo:
1) necessità di rinnovare il dibattimento per l'assunzione di nuove prove documentali e testimoniali;
2) assoluzione per insussistenza del fatto. Si fa, infatti, notare che il giudice ha errato nel considerare i lavori edilizi eseguiti come interventi di "ristrutturazione leggera" e, come tali, necessitanti della denuncia all'Ufficio Provinciale del Genio Civile.
A tal fine, egli si sofferma nel richiamare le risultanze dell'istruttoria dibattimentale e sul fatto che le opere eseguite - consistenti in due pilastrini di dimensioni estremamente ridotte - non avevano funzioni strutturali e lo stesso cemento è stato debolmente armato;
3) erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 98, perchè, come affermato anche da questa S.C. (sez. 3^, 10.10.07, Borgia, rv. 237843), il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell'immobile in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni formali.
Con atto depositato li 25.10.13. il ricorrente ha comunicato che la Giunta Regionale della Campania, in data 15.3.13, ha rilasciato l'autorizzazione sismica in sanatoria, con relativo certificato di collaudo.
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione - Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati, in termini di affermazione della responsabilità.
3.1. Dal momento che, formalmente, il gravame proposto era un atto di appello, anche i suoi contenuti risentono del tipo di atto di impugnazione (erroneamente) scelto dal ricorrente. Per l'effetto, non può che essere considerata addirittura inammissibile la richiesta, formulata con il primo motivo, di rinnovazione dell'istruttoria non essendo certo, questa sede di legittimità, deputata all'adozione di una simile decisione.
E', altresì, infondato, il secondo motivo che richiama l'attenzione sul tipo di intervento edilizio realizzato e sulle caratteristiche dell'opera.
Questo collegio osserva, però, che non rientra nelle competenze di questa sede di legittimità operare apprezzamenti di carattere squisitamente fattuale come quelli qui implicitamente invocati dal ricorrente, inoltre - dovendosi controllare la congruità e logicità della decisione impugnata - non si può fare a meno di constatarne la assoluta completezza, aderenza alle risultanze processuali e coerenza nelle conclusioni raggiunte in punto di valutazione della entità e natura degli interventi edilizi eseguiti.
In particolare, il discorso del Tribunale si basa sulla evocazione delle premesse (sopralluogo su lastrico solare del ricorrente ove era già stata realizzata una veranda già sanata sulla quale erano in corso ulteriori lavori per i quali vi era stata istanza di condono) e del prosieguo (incarico peritale a consulente tecnico, da parte del P.M., per accertare la natura e le dimensioni delle opere realizzate, l'eventuale cambio di destinazione d'uso, la natura ordinaria o straordinaria della manutenzione in corso e, la conformità o meno alla DIA presentata e la conformità del manufatto esistente alla data di presentazione della DIA - 19.2.08 - a quello oggetto di precedente sanatoria).
Il giudice ha fondato, pertanto la propria decisione su precise e - dettagliatamente riportate - conclusioni del consulente secondo le quali i lavori in corso, al momento del sequestro, differivano in modo radicale dalle attività edilizie contemplate nella DIA ed avevano comportato una profonda trasformazione della veranda. In particolare, visto il richiamo operato dal ricorrente in proposito, si apprende dalla sentenza impugnata che "le colonne di sostegno erano costituite da cinque profili verticali vincolati al parapetto sul lato sud e da due pilastrini in calcestruzzo armato con ferri, di piccola dimensione .... (con funzione di ) ..contenimento degli eventuali spostamenti nel piano verticale delle pareti laterali est ed ovest, giacchè la copertura scaricava interamente il proprio peso, sul lato sud, sui profili metallici e, sul lato nord, sull'originaria trave di chiusura del vano scala" (ff. 10 ed 11).
Sembra sufficiente la semplice evocazione di questi passaggi motivazionali per evidenziare la genericità ed infondatezza del tentativo di minimizzazione - peraltro - indimostrato - del ricorrente circa la reale natura dei lavori da lui eseguiti e che sono stati giudicati, nel loro complesso, "radicalmente incompatibili con l'attività edilizia oggetto del titolo originario" (f. 11).
Vi è da dire, piuttosto, che gli argomenti difensivi, in fatto ed alquanto vaghi, non scalfiscono l'attenta disamina della vicenda operata nella sentenza impugnata che, quindi, è pervenuta, in modo del tutto argomentato e logico, a sostenere che si è trattato di opere che, poste in correlazione reciproca ed in relazione all'organismo edilizio sul quale hanno inciso, hanno determinato una trasformazione della fisionomia strutturale e tipologica propria del manufatto.
Per l'effetto, è conforme anche ai principi giurisprudenziali in materia la conclusione che i lavori svolti dall'imputato hanno dato luogo ad un tipo di ristrutturazione edilizia, c.d. "leggera", assentibile mediante DIA ma anche necessitante della denuncia all'Ufficio Provinciale del genio Civile.
3.2. Se, dunque, il secondo motivo è infondato, deve, però, accogliersi l'ultimo che, giustamente, si fonda su un principio giurisprudenziale ormai consolidato di questa S.C. per il quale, in tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere- dovere del giudice di ordinare la demolizione dell'immobile, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni formali (sez. 3^, 3.7.07, Borgia, rv. 237843; Sez. 3^, 28.10.03, Munafò, Rv. 227066).
Di conseguenza, la decisione impugnata ha errato nel comminare la demolizione dell'opera (che per incidens, come provato dal ricorrente con l'atto depositato successivamente, ha ricevuto anche l'autorizzazione sismica in sanatoria).
La sentenza deve, quindi essere annullata in parte qua con conseguente eliminazione della comminatoria.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 c.p.p. e segg.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all'ordine di demolizione disposto, che elimina; rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.