Beni culturali. Riesame autorizzazione paesaggistica
N.
1019/07
Reg.Dec.
N. 10123 Reg.Ric.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da MILO Vito, rappresentato
e difeso dall’avv.to Pietro Nicolardi, con domicilio eletto
in Roma, via Mantegazza, n. 24, presso il cav. Luigi Gardin;
contro
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il
Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e
Storici della Puglia, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi
dall’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per
legge presso la sede della stessa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia,
Sezione Staccata di Lecce, Sez. I^, n. 3125 del 25.06.2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’
Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 12 gennaio 2007 il
Consigliere Polito Bruno Rosario;
Uditi per le parti l’ avv.to Nicolardi e l’
Avvocato dello Stato Nicoli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO DIRITTO
1).Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. per la
Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sez. I^, respingeva il ricorso
proposto dal sig. MILO Vito avverso il decreto del Soprintendente per i
Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia,
emesso in data 05.10.2000, di annullamento, nell’ esercizio
del potere di controllo previsto dall’art. 151 del d.lgs.
29.10.1999, n. 490, del provvedimento del Sindaco del Comune di
Morciano di Leuca n. 55 del 03.05.2000, recante parere favorevole, ai
sensi dell’art. 32 della legge 28.02.1985, n. 47, ai fini del
rilascio della concessione edilizia in sanatoria in ordine ad immobile
adibito a ristorante realizzato in zona dichiarata con d.m. 26.03.1970
di notevole interesse pubblico agli effetti della legge n. 1497/1939.
La statuizione di annullamento traeva motivazione in rilievi inerenti :
- all’assenza totale di motivazione del provvedimento
autorizzatorio “limitandosi semplicemente ad affermare di
aver acquisito il parere favorevole della C.C.E. nella tornata del
18.04.2000, verbale n. 2”;
- all’incidenza negativa dell’abuso nel contesto
paesaggistico con ostruzione “dalla strada litoranea delle
visuali verso il mare in una zona di rilevante interesse ambientale e
paesaggistico contraddistinta da scogliere degradanti verso il
mare”.
Avverso la decisione del T.A.R. il sig. MILO ha proposto atto di
appello e, a confutazione delle conclusioni del giudice di primo grado,
ha dedotto:
- che non è stato assolto l’obbligo di
comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato
all’annullamento del provvedimento comunale, onere che non
può, in ogni caso, ritenersi adempiuto con la comunicazione
per conoscenza al privato interessato di note istruttorie della
Soprintendenza di cui, peraltro, non vi è prova in atti
dell’effettivo inoltro e ricezione;
- che il provvedimento di annullamento è stato adottato da
organo incompetente, poiché il d.m. 18.12.1996 ha delegato
alla locale Soprintendenza “esclusivamente le attribuzioni
inerenti ad autorizzazioni già rilasciate e non
già del parere previsto dall’art. 32 della legge
n. 47/1985” ai fini della sanatoria postuma di abusi edilizi;
- che il provvedimento autorizzatorio del sindaco è stato
ricevuto dalla Soprintendenza il 08.08.2000, mentre la determinazione
di annullamento - cui va riconosciuta natura ricettizia ai sensi
dell’art. 2 del d.m. 18.12.1996 - è stata adottata
il 05.10.2000 e notificata all’interessato il 13.10.2000,
oltre il termine perentorio di sessanta giorni stabilito
dall’art. 151 del d.lgs. n. 490/1999 per l’
esercizio del controllo di legittimità;
- che non può, inoltre, riconoscersi effetto interruttivo o
sospensivo del termine predetto a richieste istruttorie, meramente
defatiganti e dilatorie, perché inerenti ad elementi
ultronei rispetto alla sfera di attribuzioni del Soprintendente;
- che l’attività di controllo del Soprintendente,
in violazione dei limiti segnati dall’art. 151 del d.lgs. n.
490/1939, ha investito aspetti afferenti al merito del nulla osta
rilasciato dal Sindaco che è intervenuto in presenza di
vincolo non preclusivo in assoluto di interventi modificativi dei
luoghi.
L’ Amministrazione intimata si è costituita in
resistenza.
All’ udienza del 12 gennaio 2007 l’appello
è stato trattenuto per la decisione.
2). L’ appellante ripropone il motivo, su cui ha omesso di
pronunziarsi il giudice di primo grado, sul tardivo esercizio del
potere di controllo della legittimità
dell’autorizzazione paesistica rilasciata dal Sindaco del
Comune di Marciano, non potendosi attribuire valenza interruttiva di
detto termine alla richiesta della Soprintendenza - formulata una prima
volta il 26.05.2000 e reiterata il 19.07.2000 - di acquisire ad
integrazione degli elaborati prodotti “atto notorio in cui
risulti dichiarato il periodo dell’abuso edilizio”
oggetto del provvedimento di sanatoria postuma.
Il motivo è fondato e vizia con carattere assorbente
l’atto gravato.
2.1). La giurisprudenza della Sezione è concorde nel
ritenere che, ai fini del decorso del termine di sessanta giorni per il
riesame di legittimità del nulla osta paesistico rilasciato
dall’ Amministrazione delegata, è necessario che
esso pervenga corredato dagli elementi documentali utili al controllo.
Detto indirizzo trova, invero, conforto nella lettera dell’
art. 82 del d.P.R. 24.07.1977, n. 616 - come integrato
dall’art. 1 della legge 08.08.1985, n. 431, e poi riprodotto
all’art. 151, comma quarto, del d.lgs. 29.10.1999, n. 490 -
ove è stabilito che “le regioni danno immediata
comunicazione al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali delle
autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa
documentazione”.
La possibilità di disporre acquisizioni istruttorie e del
resto evenienza procedimentale peculiare ad ogni procedimento di
controllo interorganico e si collega all’esigenza che il
controllo medesimo avvenga secondo criteri di serietà e di
piena cognizione di ogni elemento rilevante ai fin del giudizio di
legittimità dell’atto.
Eventuali carenze di elementi documentali utili all’esercizio
del potere di verifica della legittimità dell’atto
autorizzatorio possono, quindi, dare ingresso ad attività
istruttoria con effetto interruttivo del termine assegnato per il
controllo in base al noto principio “contra non valentem non
agit prescriptio”. Una volta pervenuta alla Soprintendenza la
documentazione integrativa indispensabile per il riscontro di
legittimità prenderà vigore “ex
novo” il termine perentorio per il riesame di secondo grado.
Le richieste istruttorie devono, tuttavia, fondarsi su una effettiva
insufficienza del supporto documentale necessario al riesame di
legittimità del nulla osta regionale. Esse devono essere
finalizzate all’acquisizione di elementi documentali
afferenti al titolo autorizzatorio, così da consentire una
corretta, completa ed attenta valutazione della tipologia
dell’intervento assentito, in raffronto alla disciplina di
tutela dei valori paesaggistici ed ambientali della zona e della stessa
conformazione dei luoghi oggetto di modifica.
Nella specie l’appellante fondatamente si duole che i
documenti richiesti dalla Sopraintendenza con note datate 26.05.2000 e
19.07.2000 non assumono alcun rilievo ai fini dell’ esercizio
del potere di verifica della compatibilità nei profili
paesistico/ambientali delle opere per le quali è stato
rilasciato dal Sindaco del Comune di Marciano parere favorevole, ai
sensi dell’art. 32 della legge 28.02.1985, n. 47, per il
rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
La Soprintendenza, come in precedenza accennato, ha infatti inteso
conoscere, a mezzo di dichiarazione per atto notorio, la data in cui
è stato consumato l’abuso edilizio. Si tratta
tuttavia di un dato temporale che, come posto in rilievo dal
ricorrente, costituisce elemento del tutto ininfluente agli effetti
dell’esercizio dei poteri di riscontro della
legittimità del nulla osta sindacale in raffronto alle
disposizioni di tutela paesistico/ambientale e di vincolo della zona e
che, invece, assume esclusivo rilievo ai fini del controllo sulla
compatibilità urbanistica ed edilizia dei lavori - in base
alla successione nel tempo delle disposizioni che consentono la
sanatoria “ex post” - riservato all’
esclusiva competenza dell’ Autorità comunale.
Si versa, quindi, a fronte di un’iniziativa istruttoria che
non trae serio fondamento in effettive carenze della documentazione
annessa al nulla osta paesistico, tali da precludere il controllo di
legittimità entro il termine di legge che non
può, quindi, considerarsi interrotto per
l’esercizio dell’ attività istruttoria.
L’ appello va, quindi, accolto e, in riforma della sentenza
impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e, per
l’effetto, va annullato il provvedimento con esso impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese per
entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie
l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il
ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla il
provvedimento con esso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio del 12 gennaio
2007, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Sabino Luce Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Domenico Cafini Consigliere
Bruno Rosario Polito Consigliere relatore ed estensore
Presidente
f.to Claudio Varrone
Consigliere
Segretario
f.to Bruno Rosario
Polito
f.to Annamaria Ricci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 03/03/2007.
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)