TAR Piemonte, Sez. II, n. 1032, del 16 settembre 2013
Urbanistica.Abuso su suolo pubblico
La giurisprudenza ha condivisibilmente evidenziato che la sanatoria è ammissibile anche laddove il procedimento per la cessione dell’area non risulti essere già istruito al momento della presentazione della domanda di condono, ed anzi la norma prende in considerazione l’eventualità in cui l’interessato presenti la richiesta di disponibilità dell’area demaniale dopo aver già presentato l’istanza di condono, cosicché in tal caso la definizione dell’alienazione del terreno diventa pregiudiziale rispetto alla definizione del procedimento di sanatoria. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 01032/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2013, proposto da:
Vincenzo De Lorenzo e Maria Francesca Grillo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Antimo Giaccio, Gianluca Lemmo ed Enrico Calabrese, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Torino, via Magenta, 12-bis;
contro
Comune di Moncalieri, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Mirabile, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale in Torino, corso Stati Uniti, 45;
nei confronti di
Marco Comazzi;
per l'accertamento
del silenzio inadempimento del Comune di Moncalieri sull’atto di diffida e messa in mora notificato dai ricorrenti in data 16 gennaio 2013 e del conseguente obbligo dell’Amministrazione di adottare il provvedimento di permesso di costruire in sanatoria di cui all’istanza n. 617/04 presentata in data 18 dicembre 2004, se del caso anche mediante la nomina di un commissario ad acta;
e per l’annullamento, ove occorra, delle note del Comune di Moncalieri prot. n. 3879 e prot. n. 4050 del 23 gennaio 2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Moncalieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Brevemente i fatti.
I ricorrenti espongono di essere proprietari di un fabbricato residenziale nel Comune di Moncalieri e di aver presentato, nel 2004, istanza di condono edilizio relativa all’abusiva realizzazione di una tettoia adibita a box auto, di un cancello, di un muro in cemento armato, di una ringhiera e di un’area di manovra pertinenziale, tutte opere insistenti su area di proprietà comunale (di mq 6,34).
Il Comune di Moncalieri ha avviato, fin dal 2010, il procedimento per la cessione ai proprietari frontisti di una porzione di terreno demaniale, nella quale è ricompresa l’area occupata dai manufatti abusivamente realizzati.
Tale procedimento non è ancora concluso, a causa del contenzioso insorto tra Vincenzo De Lorenzo e Maria Francesca Grillo ed il controinteressato Marco Comazzi, anch’egli interessato all’acquisto.
Pende dinanzi a questo Tribunale il ricorso r.g. 933/2012, proposto dagli odierni ricorrenti avverso la delibera del Consiglio comunale di Moncalieri n. 93 del 29 giugno 2012, per la parte in cui non dispone in loro favore la cessione della particella sulla quale insistono le opere oggetto di domanda di sanatoria edilizia.
Dopo aver notificato un atto di diffida stragiudiziale, con il ricorso qui in esame Vincenzo De Lorenzo e Maria Francesca Grillo chiedono l’accertamento dell’illegittimità del silenzio tenuto dal Comune sulla domanda di rilascio del condono edilizio. Deducono violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003.
In subordine, chiedono l’annullamento delle note comunali prot. n. 3879 e prot. n. 4050 del 23 gennaio 2013.
Si è costituito il Comune di Moncalieri, eccependo l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio e chiedendone in ogni caso il rigetto.
Alla camera di consiglio del 12 giugno 2013 la causa è passata in decisione.
La domanda di accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Comune è fondata.
Non ha pregio, in proposito, l’eccezione sollevata dalla difesa dell’Amministrazione, secondo la quale le note prot. n. 3879 e prot. n. 4050 del 23 gennaio 2013 avrebbero valenza di arresto procedimentale ed interromperebbero il silenzio sul rilascio della sanatoria edilizia.
Entrambe le note, in realtà, costituiscono mere comunicazioni nella quali viene ribadito che il rilascio della sanatoria è condizionato alla ultimazione del procedimento per cessione dell’area di sedime, avviato nel 2010 e non ancora concluso.
Con tali atti, il Comune non ha definitivamente negato il rilascio del titolo edilizio, ma neppure ha adempiuto all’obbligo di concludere l’istruttoria nei termini dettati dalla legge n. 47 del 1985 e dal decreto legge n. 269 del 2003. Il rinvio ad un procedimento presupposto e collegato, anch’esso di iniziativa e competenza esclusivamente comunale, non può costituire l’espediente per rimandare senza limiti la doverosa conclusione del procedimento di rilascio del condono.
Come è noto, l’art. 32, quinto comma, della legge n. 47 del 1985 (cui rinvia l’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003) stabilisce che per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della sanatoria edilizia è subordinato alla disponibilità dell’ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l’uso del suolo su cui insiste la costruzione. Tale disponibilità deve essere espressa dall’ente locale proprietario entro il termine di 180 giorni dalla richiesta, limitatamente alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all’area coperta dal fabbricato.
Dalla norma richiamata discende che, anche ai fini del rilascio della sanatoria di cui al decreto legge n. 269 del 2003, non è ostativo il fatto che gli abusi insistano su suolo pubblico: la sanatoria è anzi possibile anche in questi casi se, l’ente interessato sia disponibile ad alienare ovvero a concedere la porzione di suolo interessata in diritto di superficie all’interessato.
La giurisprudenza ha condivisibilmente evidenziato che la sanatoria è ammissibile anche laddove il procedimento per la cessione dell’area non risulti essere già istruito al momento della presentazione della domanda di condono, ed anzi la norma prende in considerazione l’eventualità in cui l’interessato presenti la richiesta di disponibilità dell’area demaniale dopo aver già presentato l’istanza di condono, cosicché in tal caso la definizione dell’alienazione del terreno diventa pregiudiziale rispetto alla definizione del procedimento di sanatoria (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. III, 3 dicembre 2008 n. 2770).
Con tale premessa, deve giudicarsi illegittima l’inerzia del Comune di Moncalieri, che non ha concluso l’iter di rilascio del condono edilizio richiesto dagli odierni ricorrenti e non ha, allo stesso tempo, concluso il procedimento per l’alienazione del terreno demaniale sul quale insistono le opere abusive.
Deve viceversa giudicarsi inammissibile, nonché superflua, l’impugnativa delle note comunali prot. n. 3879 e prot. n. 4050 del 23 gennaio 2013, che non hanno contenuto provvedimentale.
Di conseguenza, la domanda dei ricorrenti va accolta e, per l’effetto deve ordinarsi al Comune di Moncalieri di concludere il procedimento di rilascio del condono edilizio (previa conclusione del presupposto e collegato procedimento di dismissione del terreno di proprietà pubblica) entro il termine indicato in dispositivo.
Le spese di giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione ed ordina al Comune di Moncalieri di concludere il procedimento di esame dell’istanza di sanatoria edilizia n. 617/04 presentata dai ricorrenti in data 18 dicembre 2004, mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione.
Nomina sin da ora il commissario ad acta, per l’ipotesi di inottemperanza oltre il termine assegnato, nella persona del Prefetto di Torino o funzionario delegato, che si insedierà alla scadenza del termine sopra detto ed eseguirà l’incarico nel termine di sessanta giorni dall’insediamento, depositando successivamente presso la Segreteria di questa Sezione una relazione sull’attività svolta con allegati copia del verbale di insediamento e dei provvedimenti adottati.
Il compenso del commissario ad acta, ove insediatosi, sarà a carico dell’Amministrazione e sarà liquidato con separato decreto presidenziale.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al commissario ad acta presso la sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore
Ofelia Fratamico, Primo Referendario
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)