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Corte Costituzionale sent. 397 del 25 ottobre 2005

giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente “Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 novembre 2004, depositato in cancelleria il 17 novembre 2004 ed iscritto al n. 108 del registro ricorsi 2004.

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SENTENZA N. 397

ANNO 2005



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente

- Fernanda CONTRI Giudice

- Annibale MARINI “

- Franco BILE “

- Giovanni Maria FLICK “

- Francesco AMIRANTE “

- Ugo DE SIERVO “

- Romano VACCARELLA “

- Paolo MADDALENA “

- Alfio FINOCCHIARO “

- Alfonso QUARANTA “

- Franco GALLO “

- Luigi MAZZELLA “

- Gaetano SILVESTRI “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente “Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 novembre 2004, depositato in cancelleria il 17 novembre 2004 ed iscritto al n. 108 del registro ricorsi 2004.

Visto l'atto di costituzione della Regione Molise;

udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 2005 il Giudice relatore Franco Gallo;

udito l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 12 novembre 2004 e depositato il 17 successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto a questa Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente “Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 16 settembre 2004, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione.

Il ricorrente censura la suddetta disposizione: a) nella parte in cui questa prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005, in quanto tale decorrenza – essendo stata la legge regionale emanata dopo il 31 luglio 2004 – violerebbe il disposto dell'art. 3, comma 29, della legge statale 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per il quale la legge regionale che fissa l'ammontare dell'imposta deve essere emanata «entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo», intendendosi «prorogata la misura vigente» nel caso di mancato rispetto di tale termine; b) nella parte in cui fissa l'aumentato nuovo importo del tributo speciale nella misura di € 0,0106 per chilogrammo conferito in discarica, con riguardo ai rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti nelle categorie di rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, con ciò superando il limite massimo del tributo, stabilito per tali rifiuti dall'art. 3, comma 29, della citata legge statale n. 549 del 1995 in lire 20 (corrispondenti ad € 0,010329) per chilogrammo conferito in discarica. A sostegno del ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito da una legge statale, non costituisce un “tributo proprio” della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., e pertanto deve ritenersi a questa precluso

2. – Si è tardivamente costituita in giudizio la Regione Molise, che, dopo aver affermato il corretto esercizio della potestà legislativa regionale sotto il profilo del rispetto dei parametri temporali e quantitativi fissati dalla legge statale n. 549 del 1995, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della sollevata questione.

3. – Con successiva memoria, la Regione Molise ha ribadito le formulate conclusioni, illustrandone le ragioni e chiedendo l'applicazione di «ogni conseguenza di legge, anche in ordine a spese, diritti ed onorari del giudizio».

4. – Con memoria depositata nell'imminenza della pubblica udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito per l'accoglimento del ricorso, osservando che, poiché la modifica all'art. 3, comma 29, della l. n. 549 del 1995 – evocato quale parametro interposto – apportata nelle more del giudizio di legittimità costituzionale dall'art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), non ha effetto retroattivo e non contiene disposizioni transitorie, non è necessario modificare le già precisate conclusioni né affrontare la delicata questione degli effetti di tale sopravvenuta normativa statale sulle normative regionali ad essa difformi.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia l'illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione – dell'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente “Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 16 settembre 2004, che ha sostituito l'art. 6 della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

2.– Deve essere preliminarmente dichiarata inammissibile la costituzione della Regione Molise, perché avvenuta in data 17 dicembre 2004, oltre il termine perentorio stabilito dal combinato disposto degli articoli 23, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e 31, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

3.– Il ricorrente solleva due questioni di legittimità costituzionale, censurando la suddetta disposizione della legge regionale sia nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005; sia nella parte in cui fissa l'aumentato nuovo importo del tributo speciale nella misura di € 0,0106 per chilogrammo conferito in discarica, con riguardo ai rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti nelle categorie di rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico.

La prima questione viene sollevata sotto il profilo che la decorrenza dell'aumento del tributo a far data dal 1° gennaio 2005, in quanto disposta con legge regionale emanata dopo il 31 luglio 2004, contrasterebbe con il disposto dell'art. 3, comma 29, della legge statale 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), secondo cui la legge regionale che fissa l'ammontare dell'imposta deve essere emanata «entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo», intendendosi «prorogata la misura vigente» nel caso di mancato rispetto di tale termine.

La seconda questione viene sollevata sotto il profilo che l'art. 6, comma 2, lettera a), numero 1, della citata legge della Regione Molise n. 1 del 2003, come sostituito dal censurato art. 1 della legge della Regione Molise n. 18 del 2004, avrebbe fissato per il tributo speciale l'importo di € 0,0106, superiore a quello massimo di lire 20 (corrispondenti ad «€ 0,010329», secondo il ricorrente) per chilogrammo conferito in discarica, stabilito dall'art. 3, comma 29, della citata legge statale n. 549 del 1995, relativamente ai rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti nelle categorie di rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico.

4. – La prima questione – concernente il superamento del ricordato limite temporale fissato dall'art. 3, comma 29, della legge statale n. 549 del 1995 – è fondata.

4.1. – L'art. 3 della citata legge statale n. 549 del 1995 istituisce e disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (comma 24), devolvendone il gettito alle regioni ed alle province (comma 27) e stabilendo che l'ammontare dell'imposta sia fissato, entro determinati limiti, mediante legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, con l'ulteriore precisazione che, «in caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente» (comma 29). Si tratta dunque di un tributo che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, va considerato statale e non già “proprio” della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino né l'attribuzione del gettito alle regioni ed alle province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale (sentenza n. 335 del 2005, concernente lo stesso tributo speciale oggetto del presente giudizio; v., analogamente, a proposito delle tasse automobilistiche e dell'IRAP, le sentenze n. 431, n. 381 e n. 241 del 2004, n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003; v. altresí, in generale, le sentenze n. 37 e n. 29 del 2004). Ne consegue che la disciplina sostanziale dell'imposta rientra tuttora nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e che è preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale, la potestà delle regioni di legiferare su tale imposta.

4.2. – La norma censurata (art. 1 della legge della Regione Molise n. 18 del 2004, promulgata il 31 agosto 2004) sostituisce l'art. 6 della legge della Regione Molise n. 1 del 2003, il cui comma 2, nella nuova formulazione, stabilisce che «l'ammontare del tributo speciale è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2005», secondo gli importi precisati nello stesso comma e maggiorati rispetto a quelli anteriormente vigenti. La nuova determinazione dell'importo del suddetto tributo speciale, dunque, pur essendo intervenuta successivamente al 31 luglio del 2004 (con la citata legge regionale n. 18 del 31 agosto 2004), viene espressamente dichiarata efficace dalla norma impugnata a decorrere dal 1° gennaio 2005: è perciò evidente la violazione del disposto del ricordato comma 29 (secondo periodo) dell'art. 3 della legge statale n. 549 del 1995, per il quale il superamento del limite temporale del 31 luglio nella promulgazione della legge regionale comporta, invece, la proroga per tutto l'anno solare successivo del «vigente» importo dell'imposta.

4.3. – Il rilevato contrasto tra la norma regionale impugnata e la norma statale interposta evocata dal ricorrente implica l'illegittimo esercizio da parte della Regione Molise della propria potestà legislativa in una materia in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.). Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005, anziché dal 1° gennaio 2006, data quest'ultima a partire dalla quale l'aumento di detto tributo speciale acquisterà efficacia.

5. – La seconda questione – concernente il superamento del limite massimo del tributo fissato dall'art. 3, comma 29, della legge statale n. 549 del 1995, con riguardo ai rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti nelle categorie di rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico – è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

5.1.– Occorre rilevare al riguardo che, per effetto dell'accoglimento della prima questione, la censurata disposizione di legge regionale acquisterà efficacia solo dal 1° gennaio 2006, quando non sarà più vigente il contenuto della disposizione di legge statale evocata nel ricorso come norma interposta. Nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, infatti, l'originario enunciato dell'art. 3, comma 29, primo periodo, della legge statale n. 549 del 1995, richiamato testualmente nel ricorso, è stato sostituito – con effetto dal 12 maggio 2005 – ad opera dell'art. 26 della legge n. 62 del 2005, che ha modificato non solo i limiti quantitativi del tributo speciale, ma anche le stesse categorie dei rifiuti di riferimento. In particolare, il menzionato ius superveniens ha sostituito alla categoria dei rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti nei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, la diversa categoria dei «rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 13 marzo 2003» ed ha altresí ridotto il limite massimo del tributo speciale in esame, portandolo da lire 20 per chilogrammo di rifiuti conferiti in discarica (corrispondenti ad € 0,0103, in base ai criteri di conversione fissati dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433») ad € 0,01 per chilogrammo di rifiuti ammissibili al conferimento in discarica. Ne deriva che la questione, nei termini prospettati, ha perso interesse per il ricorrente, perché il vecchio testo della legge statale – richiamato nel ricorso – non può in concreto fungere da norma interposta durante il periodo della sua vigenza (cioè sino all'11 maggio 2005), in conseguenza della sopra rilevata inefficacia della norma regionale denunciata, ed il nuovo testo non è stato evocato in giudizio quale norma interposta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente “Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”), nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005;

dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera a), numero 1, della legge della Regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente “Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”), nella parte in cui fissa l'importo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi nella misura di € 0,0106 per chilogrammo conferito in discarica, con riguardo ai rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 e rientranti nelle categorie di rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.



Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Franco GALLO, Redattore



Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2005.