Cass. Sez. III n. 48456 del 9 dicembre 2015 (Ud 27 ott 2015)
Pres. Franco Est. Rosi Ric. Preti
Aria. Esercizio di un impianto o di un'attività con violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione

L'art. 279, comma 2, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sanziona alternativamente con la l'arresto o l'ammenda, colui che, nell'esercizio di un impianto o di un'attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente e tale contravvenzione è un reato proprio riferibile al "gestore dell'attività" da cui provengono le emissioni, quale soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del citato d.lgs.

 RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1 aprile 2014, il Tribunale di Reggio Emilia aveva condannato Preti Iller alla pena di euro 800,00 di ammenda e lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 279, comma 2, del Dlgs. n. 152 del 2006, perché nella sua qualità di procuratore speciale della Ditta Fagioli S.p.A., non aveva rispettato le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione provinciale del 28/10/2010 ed in particolare, per non aver compilato i registri delle materie prime, inoltre per l'assenza di controlli di messa a regime o la motivata richiesta di rinvio dell'emissione E11, la mancata applicazione della aspirazione e l'abbattimento sull'attività di carteggiatura veicoli; fatto accertato in data 5 settembre 2011, in Sant'Ilario d'Enza.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, atto di appello sostenendo l'assenza di responsabilità dell'imputato, il quale, pur essendo procuratore della Fagioli S.p.A., non era tuttavia investito dei poteri e delle mansioni che avessero attinenza con la condotta a lui ascritta. Di fatto, i poteri relativi ai suoi rapporti con A.R.P.A. erano limitati ad esami di progetti, agibilità locali, collaudi di apparecchi, di centrali termiche, verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento e gru, documentazione tecnica per carro pompe, libretti di immatricolazione e collaudo, verifiche periodiche e prove di carico, verifiche di impianti di messa a terra. Peraltro, l'imputato non aveva avanzato richiesta dell'autorizzazione in questione, che, al contrario, era stata inoltrata da Annovazzi Rodolfo. In definitiva, l'imputato non aveva alcun potere in materia di emissioni in atmosfera.

3. Con ordinanza del 10 febbraio 2015, la Corte di appello di Bologna, dichiarato inammissibile l'appello disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazione per l'ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che l'impugnazione, per quanto concerne il vizio di violazione di legge relativa alla fattispecie di cui all'imputazione, va considerata quale ricorso per cassazione ed è fondata. Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 279, comma 2, sanziona alternativamente con la l'arresto o l'ammenda, colui che, nell'esercizio di un impianto o di un'attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato 1 alla parte quinta del decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente e, come affermato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 27260 del 11/01/2012, Pastore ed altro, Rv. 253048), tale contravvenzione è un reato proprio riferibile al "gestore dell'attività" da cui provengono le emissioni, quale soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269, citato D.Lgs.. E' infatti evidente che il soggetto titolare di un'impresa potenzialmente pericolosa assume una posizione di garanzia nei confronti dell'interesse collettivo alla tutela dell'ambiente e deve perciò adottare tutte le misure che si rendano necessarie per evitare di mettere in pericolo il bene protetto.

2. Presupposto perchè sorga la responsabilità penale, quindi, è che il soggetto agente sia investito dei poteri necessari per impedire l'evento. In definitiva, il titolare della posizione di garanzia, sia pure di fatto, deve disporre di tutti gli strumenti necessari per evitare il pericolo che l'obbligo giuridico imposto mira a prevenire. E' bene ricordare che, secondo il costante orientamento di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 6420 del 07/11/2007, Girolimetto, Rv. 238980) perchè la delega di funzioni abbia rilevanza nell'ambito della attribuzione di penale responsabilità, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;

d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.

3. Orbene, nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto la responsabilità penale dell'imputato, attribuendo particolare rilievo alla posizione di procuratore speciale che lo stesso aveva nei rapporti con A.R.P.A., A.S.L. e I.S.P.E.L, nonchè al fatto che l'imputato fosse stato presente durante l'esecuzione degli accertamenti da parte del personale ARPA, e concludendo per la sussistenza in capo al P. dell'obbligo giuridico di agire menzionato D.Lgs. n. 152, ex art. 279, comma 2, in quanto responsabile aziendale nei confronti dell'A.R.P.A. per il rispetto della normativa di competenza di tale organismo. La motivazione sul punto è, tuttavia, carente.

4. Di fatti, poichè il reato per cui si procede è riferibile al "gestore dell'attività" da cui provengono le emissioni, quale soggetto obbligato a richiedere l'autorizzazione (D.Lgs. 152 del 2006, art. 269), il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se, in concreto, il P. si fosse occupato dell'attività produttiva svolta nella ditta Fagioli S.P.A. e avesse consapevolmente contribuito alla violazione delle prescrizioni relative all'emissione previste dalla legge, dovendo, in caso contrario, essere esclusa la sua responsabilità penale.

Tale vizio motivazionale impone, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Emilia.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2015.