TAR Lombardia (MI) Sez.III n. 2060 del 6 settembre 2023
Beni culturali.Criteri di assoggettamento a vincolo

Mentre i beni che hanno un valore culturale intrinseco di cui alle lettere a) ed e) dell’art. 10, comma 3 d.lgs. n. 42 del 2004, possono essere assoggettati a vincolo solo se la loro realizzazione risale ad oltre settanta anni (ex art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004), i beni di interesse culturale «relazionale» non sono assoggettati a tale limite, essendo di per sé rilevante, affinché il vincolo possa essere legittimamente apposto, il loro collegamento con fatti storici


Pubblicato il 06/09/2023

N. 02060/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03303/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3303 del 2022, proposto da
Weinstein Gallery Inc., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Calabi, Cristina Riboni, Andrea Buticchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

previa concessione delle misure cautelari,

- del decreto del 4 agosto 2022 (n. prot. 5006 del 5 agosto 2022) di dichiarazione di interesse storico e storico-relazionale particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, comma 3, lett. d) e 13 del d. lgs. 42/2004 emanato dal Ministero della Cultura, Segretariato Regionale per la Lombardia, Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, in relazione al dipinto intitolato “L'amitié” di Leonor Fini (1958, olio su tela, cm 60x92), con la relativa relazione storico-artistica che ne costituisce parte integrante, e della relativa notifica trasmessa a mezzo PEC in data 16 settembre 2022;

- ove occorra, della nota prot. 2481 del 28 febbraio 2022 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Milano, di comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 10, co. 3, lett. d) e 13 e 14 CBC;

- nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso ai suddetti atti, se ed in quanto lesivo dell'interesse della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2023 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la società Weinstein Gallery Inc. impugna il provvedimento dichiarativo d’interesse storico e storico-relazionale particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, comma 3, lett. d) e 13, comma 1, D. Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito “Codice”), adottato dal Ministero della Cultura il 4 agosto 2022 con riferimento al dipinto “L’Amitié”, realizzato dall’artista Leonor Fini.

2. Il decreto scaturisce da un procedimento avviato con comunicazione notificata all’allora proprietaria dell’opera (Il Ponte Casa d’Aste S.r.l.) il giorno 28 febbraio 2022, nell’alveo del quale – a seguito dell’aggiudicazione dell’opera da parte della odierna ricorrente (e dell’ottenimento dell’autorizzazione al suo spostamento) - Weinstein Gallery Inc. aveva presentato osservazioni (in data 18 maggio) e memorie integrative (in data 17 giugno).

3. Avverso il detto decreto è proposto ricorso, depositato il 9 dicembre 2022, a sostegno del quale parte ricorrente formula una pluralità di censure come di seguito elencate.

3.1. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, lett. d) del Codice e dell’art. 3 L. 241/1990; eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti ed erroneità dei presupposti; difetto di istruttoria in relazione alla rilevanza dell’Opera nel rapporto tra Fini e Cortese; sviamento di potere.

Parte ricorrente si duole dell’erroneità e dell’infondatezza del profilo motivazionale addotto dall’Amministrazione circa il valore relazionale che l’opera esprime in ordine al rapporto tra l’artista e l’attrice Valentina Cortese.

Si afferma in ricorso che l’art. 10, co. 3, lett. d), CBC, richiede non la sussistenza di un legame, genericamente inteso, ma il riferimento a una circostanza, un evento, un fatto puntualmente individuato: la motivazione del provvedimento è, anche per questo motivo, contraria al dettato dell’art. 10, co. 3, lett. d), CBC. Per come si legge nel decreto impugnato non sussiste alcun fatto storico determinato che sia collegabile all’opera e alla sua asserita importanza in quanto testimonianza del rapporto tra Fini e Cortese.

La motivazione del provvedimento sarebbe - oltre che carente sotto il profilo del presupposto relazionale - tautologica nella parte in cui si limita a sottolineare che il dipinto rappresenta l’opera più importante di Leonor Fini posseduta dalla Cortese, senza considerare la vastità della sua collezione e i rapporti che la stessa aveva con diversi altri artisti.

Inoltre, viene censurato lo sviamento di potere insito nell’impiego di un vincolo (quello di interesse relazionale) sol perché sarebbe stato giuridicamente impossibile dichiarare, in assenza del necessario presupposto temporale, l’interesse artistico particolarmente importante dell’opera (art. 10, comma 3, lett. a) e comma 5 del Codice).

3.2. Illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3 del Codice e per eccesso di potere per illogicità, incongruità e incoerenza della motivazione circa la preminenza di valutazioni attinenti all’opera e non alla sua rappresentatività della relazione tra Fini e Cortese.

La ricorrente censura l’insussistenza dei presupposti del vincolo relazionale e la circostanza che la motivazione sia incentrata unicamente sulle caratteristiche intrinseche (qualità esecutiva e rarità) del dipinto, profili non attinenti a un provvedimento ex art. 10, comma 3, lett. d) del Codice.

Il Ministero sarebbe incorso in un vizio della motivazione basata unicamente sulla sua qualità artistica intrinseca e non sul suo valore relazionale.

3.3. Illegittimità per eccesso di potere per difetto istruttorio e della motivazione, incongruità, abnormità e illogicità e incoerenza della motivazione, nonché per omessa valutazione di circostanze rilevanti, in relazione alla recente dichiarazione di interesse culturale dell’opera coeva “Ritratto di Valentina Cortese”.

Contrariamente a quanto ritenuto per l’opera de qua, il “Ritratto di Valentina Cortese”, dipinto coevo in relazione al quale il Ministero aveva parimenti adottato una dichiarazione d’interesse con motivazione identica a quella che occupa, costituirebbe un’opera pienamente rappresentativa del vincolo d’amicizia tra l’attrice e l’artista. Ragionando per identità e differenza, parte ricorrente mette in luce gli elementi, ricorrenti nel “Ritratto” e assenti nel “L’amitié”, indicativi del legame tra le due donne, evidenziando l’incongruenza della giustificazione che sorregge il vincolo impugnato.

3.4. Erroneità dei presupposti di vincolo e violazione della norma sul procedimento di dichiarazione di interesse di cui agli artt. 13 e 14 del Codice; eccesso di potere per errore nell’interpretazione della memoria (decreto, p. 2, punto a) ed eccesso di potere per contraddittorietà infraprocedimentale anche in relazione alla datazione dell’opera e difetto di motivazione; erronea valutazione dei fatti; errore in valutazione delle fonti istruttorie.

La ricorrente osserva come il decreto sia sorretto da una pluralità di erronei presupposti di fatto e di diritto: il riferimento all’art. 68, comma 6, del Codice, inapplicabile nel caso di specie; la mancanza d’istruttoria sull’aspetto relazionale riguardante l’opera in rapporto al legame tra Fini e Cortese; la datazione dell’opera (dato che, peraltro, verrebbe riportato correttamente nella comunicazione di avvio del procedimento ed erroneamente nel decreto).

3.5. Eccesso di potere per erronea interpretazione degli indirizzi di cui al D.M. 537/2017 (Indirizzi), in particolare in relazione alla rarità; omessa valutazione di circostanze rilevanti.

La parte ricorrente si duole del fatto che la motivazione del decreto di vincolo si basi sull’asserita rarità del dipinto (in quanto ricadente tra quelle opere realizzate dalla Fini negli anni Cinquanta), in difformità rispetto al citato D.M.; nonché del fatto che nel provvedimento non si sia dato conto della contemporanea apposizione del vincolo (con motivazione sovrapponibile) al coevo “Ritratto di Valentina Cortese”.

3.6. Illegittimità per eccesso di potere per indeterminatezza e per vaghezza dei riferimenti istruttori nel decreto; violazione della L. 241/1990; sull’incomprensibilità nel procedimento del riferimento al contributo della dott.ssa Piccolo.

Viene osservato dall’interessata come, all’interno della motivazione, il Ministero richiami approfondimenti istruttori svolti anche da esperti esterni all’Amministrazione, senza, però, fornire alcuna documentazione al riguardo (ad eccezione della Relazione, in calce alla quale viene peraltro riconosciuto il contributo della collaboratrice dott.ssa Piccolo, cessata prima dell’avvio del procedimento), con ciò non potendo inscrivere tale rinvio nell’alveo di un’autentica motivazione per relationem.

4. Si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura affermando la legittimità del proprio operato.

5. In vista dell’udienza di trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie e documenti.

6. Insistendo parte ricorrente su quanto già esposto con ricorso introduttivo e deducendo in ordine alla documentazione depositata dal Ministero, ne afferma in parte l’inammissibilità (si veda in particolare la memoria del 15 marzo 2023) in quanto sostanzierebbe una integrazione postuma della motivazione del provvedimento. Inoltre parte ricorrente con istanza del 22 giugno 2023 chiede di essere autorizzata a depositare tardivamente la documentazione di cui ai doc. 29 e 29.1. (relazione integrativa, con traduzione, di Richard Overstreet).

Con la memoria del 6 giugno 2023 l’Amministrazione controdeduceva alle censure avversarie, in particolare, evidenziando il profilo della rappresentatività dell’opera del rapporto tra l’artista e Valentina Cortese, l’aspetto della qualità del dipinto, nonché quello della sua rarità; specificava la portata della connessione richiesta dall’art. 10, comma 3, lett. d) del Codice; la collocazione nel tempo dell’entrata in possesso dell’opera da parte della Cortese; l’irrilevanza della datazione ai fini della legittimità del decreto; la natura inconferente del richiamo al rilascio di attestati di libera circolazione dell’opera e, infine, chiariva, per il contributo dato dalla collaboratrice della Soprintendenza, dott.ssa Piccolo, che il suo incarico era stato prorogato.

7. All’udienza pubblica del 27 giugno 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

8. Il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono ritenendo comunque inconferenti, ai fini della decisione, i documenti (nn. 29, 29.1) di cui al deposito tardivo della ricorrente.

9. Per ragioni di connessione logico-giuridica, devono essere vagliati congiuntamente il primo e il secondo motivo di ricorso i quali risultano fondati e pertanto da accogliere.

10. Deve preliminarmente richiamarsi la cornice normativa nell’ambito della quale l’Amministrazione fonda l’impugnata dichiarazione di cui all’art. 13 del Codice.

Va sottolineato che il D. Lgs. 2004, n. 42 distingue diverse categorie di beni culturali: ad integrazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, l’art. 10 opera un distinguo sulla base dei criteri dell’appartenenza del bene, della tipologia, nonché del livello di interesse culturale che il bene riveste, aspetto che maggiormente rileva nella presente controversia.

11. La disciplina di interesse, che va qui richiamata, è prevista all’art. 10, comma 3, lettere a) e d). In particolare la norma prevede: “Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: […]a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;….. d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale”.

Nell’atto impugnato viene stabilito che”…. Considerati l'altissima qualità dell'opera, la vastissima bibliografia che la riguarda, la sua importanza all'interno della produzione dell'artista nonché il suo valore di testimonianza del rapporto amicale tra l'artista e l'attrice milanese….Ritenuto che il dipinto realizzato da Leonor Fini (Buenos Aires, 1907 - Parigi, 1996), raffigurante L'Amitié, entro il 1954 (olio su tela; cm 60 x 92), già facente parte della Collezione di Valentina Cortese, rivesta interesse storico e storico-relazionale particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera d) e 13 comma 1 del Codice dei Beni Culturali, per i motivi contenuti nella Relazione storico artistica allegata che fa parte integrante del presente Decreto,

DECRETA

il dipinto realizzato da Leonor Fini (Buenos Aires, 1907 - Parigi, 1996), raffigurante L'Amitié, entro il 1954 (olio su tela; cm 60 x 92), già facente parte della Collezione di Valentina Cortese, individuato nelle premesse e descritto nell'allegata Relazione storico artistica, è dichiarato di interesse storico e storico-relazionale particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera d) e 13 comma 1 del Codice dei Beni Culturali per i motivi contenuti nella citata Relazione storico artistica e come tale è sottoposto a tutte le normative in esso contenute”.

Nella relazione storico-artistica allegata al decreto impugnato si legge:”Per tutti questi motivi, per l'altissima qualità esecutiva dell'opera, per la vastissima bibliografia, per la sua importanza rivestita nel contesto della produzione dell'artista e per la rilevanza della sua rappresentazione, unanimemente riconosciuta, per il suo valore testimoniale del rapporto amicale tra l'artista e l'attrice Valentina Cortese, per la sua appartenenza alla collezione personale di un'autentica e originale protagonista della cultura teatrale e cinematografica italiana e internazionale del Novecento, nonché per la rarità di dipinti degli anni Cinquanta della pittrice annoverati in collezioni pubbliche italiane, si ritiene che il dipinto L'amitié di Leonor Fini sia da sottoporre al regime di tutela, ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettere a) e d) del Codice dei Beni culturali”.

12. Alla luce del decreto gravato, in cui ricorre l’indicazione dell’interesse storico e storico-relazionale particolarmente importante del dipinto (cfr. pagina 4), si deve osservare come il segmento normativo di rilievo nel caso di specie sia costituito dall’interesse particolarmente importante a causa del suo riferimento della storia dell’arte e della cultura in genere.

13. È, peraltro, di tutta evidenza già sul piano letterale come la lett. d), a differenza di quanto previsto dalla lett. a), imponga alla PA un iter motivazionale non già incentrato sulle intrinseche qualità dell’opera, bensì sul legame esistente tra l’opera e un particolare frangente storico-culturale. In altre parole, l’interesse particolarmente importante di cui alla lett. a) scaturisce dal bene in quanto tale; la rilevanza del bene a mente della lett. d), invece, deriva non tanto dall’opera per ciò che è, ma da ciò che essa rappresenta in virtù del legame che reca con un quid fuori da sé: insomma, essa rileva per il suo valore testimoniale.

14. Ancora in via preliminare si rammenta che il giudizio che presiede all'imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico particolarmente importante (c.d. vincolo diretto), ai sensi degli artt. 10, comma 3, lettera d), 13 e 14 del d. lgs. n. 42/2004, e` connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell'arte e dell'architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità; ne consegue che l'accertamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela e` sindacabile in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto (Consiglio di Stato, sez. VI, 04/09/2020, n. 5357). In altre parole, come già affermato dalla giurisprudenza, la scelta di porre un vincolo, esercitata dall'Amministrazione, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, suscettibile di sindacato giurisdizionale di legittimità solo in ipotesi di illogicità manifesta, di difetto di motivazione, ovvero di conclamato errore di fatto (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 3/07/2012, n. 3893; Consiglio di Stato, sez. VI, 09/02/2023, n. 1433).

15. Sulla base di queste premesse si osserva come, ferma l’intangibilità della valutazione tecnica resa, l’Amministrazione abbia conferito – sul piano motivazionale - prioritaria rilevanza alle caratteristiche intrinseche (rarità e qualità esecutiva) dell’opera in questione (conferenti semmai ai fini di una dichiarazione ai sensi della lett. a) cit.), invece che alle circostanze in grado di dimostrare il rapporto sussistente tra “L’amitié” e la relazione amicale tra Fini e Cortese (essenziali per dichiarare l’interesse culturale del bene ai sensi della lett. d) cit.).

Sul punto, il Ministero riporta (cfr. pag. 2 della comunicazione di avvio del procedimento, pag. 3 del decreto impugnato, pag. 2 della Relazione storico-artistica) come l’artista avrebbe conosciuto Valentina Cortese, considerata una delle ultime dive del cinema e del teatro italiano; nonostante il rapporto tra le due artiste fosse stato poco scandagliato dagli studi, la Cortese avrebbe stretto amicizia con la Fini negli anni Cinquanta. Ne sarebbero riprova i seguenti elementi:

-) il fatto che il dipinto sarebbe stato da sempre alla parete del salotto di una delle case della diva insieme ad altri dipinti della Fini (come testimoniato da fotografie storiche);

-) il dipinto “L’amitié” sarebbe entrato, con ogni probabilità, da subito, nella collezione della Cortese, ovvero sarebbe appartenuto alla Cortese a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta, o, in ogni caso, almeno dal 1965, fino alla morte (avvenuta nel 2019);

-) nel 1957, la Cortese avrebbe commissionato alla Fini un doppio ritratto di lei con il figlio;

-) i numerosi dipinti della Fini collezionati dalla Cortese, tra i quali “L’amitié” sarebbe il più importante (godendo di una ricca bibliografia).

16. Al di là degli elencati elementi, né il decreto, né la Relazione si preoccupano di rappresentare o ricostruire il rapporto d’amicizia tra Fini e Cortese né, soprattutto, sul perché “L’amitié” ne sia il riflesso ovvero abbia valore “testimoniale”. Nonostante il vincolo sia stato apposto in attuazione di quanto disciplinato dall’art. 10, co. 3, lett. d), l’Amministrazione motiva il provvedimento piuttosto sul profilo artistico facendo emergere il vizio di sviamento del potere esercitato.

Inoltre, la circostanza non contestata che la Cortese fosse una collezionista d’arte, appassionata di svariati artisti del proprio tempo (cfr. a tal proposito la dedica a lei tributata da Gustavo Adolfo Rol – doc. 8 della produzione del ricorrente), non può che dequotare l’importanza consegnata dall’Amministrazione all’aspetto inerente all’appartenenza, per decenni, del dipinto all’attrice, alla circostanza che esso fosse stato collocato nel soggiorno di una delle sue abitazioni e, infine, al fatto che “L’amitié” non fosse l’unica (pur essendo quella più importante) opera della Fini appartenuta alla Cortese. Sotto questo profilo, il fatto che sul finire degli anni Cinquanta Cortese avesse commissionato alla Fini un doppio ritratto nulla dice di specifico sul presunto rapporto di amicizia che l’opera vincolata dovrebbe dimostrare, posto che la circostanza è compatibile con l’attività di collezionista della committente. A ragionare diversamente si finirebbe per ritenere d’interesse culturale qualsiasi bene artistico posseduto da una personalità nota o insigne, accontentandosi peraltro di una motivazione non adeguata.

17. Va ancora osservato che, mentre i beni che hanno un valore culturale intrinseco di cui alle lettere a) ed e) dell’art. 10, comma 3 CBC, possono essere assoggettati a vincolo solo se la loro realizzazione risale ad oltre settanta anni (ex art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004), i beni di interesse culturale «relazionale» non sono assoggettati a tale limite, essendo di per sé rilevante, affinché il vincolo possa essere legittimamente apposto, il loro collegamento con fatti storici (cfr. TAR Lombardia, Milano, III, 11-11-2020, n. 2120).

18. Il Collegio ritiene quindi le suesposte prime due censure fondate, poiché la motivazione addotta a sostegno del vincolo “relazionale” non dà adeguatamente conto, in relazione al dipinto per cui è causa, del suo «riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere», come invece prescritto dall’art. 10, comma 3, lettera d), citato. Al riguardo, esaminando la «Relazione storico culturale» allegata al provvedimento essa non riporta un riferimento specifico a un evento o ad un fatto, in grado di disvelare il nesso fra il dipinto e la storia della cultura in genere.

A tal fine, come chiarito dalla giurisprudenza sopra citata, l’Amministrazione avrebbe dovuto selezionare fatti specifici, episodi di rilevanza storico-culturale correlati alla suddetta opera, avendo cura di illustrare la relazione intercorrente fra tali specifici fatti e il dipinto che intendeva sottoporre a vincolo; ciò che, invece, non si rinviene nella motivazione posta a sostegno dell’«interesse storico relazionale» del dipinto in esame, che appare invece incentrata sulla qualità artistica dell’opera.

19. Non si rinvengono, allora, nella predetta motivazione, argomenti idonei a dare corpo a quell’interesse storico e storico-relazionale particolarmente importante invocato dall’Amministrazione a sostegno del vincolo, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera d) CBC.

20. In via ulteriore, l’aspetto relazionale non risulta correttamente delineato, giacché l’Amministrazione non si riferisce a un dato o a un fatto storico precisamente collocato nel tempo, ma si avvale implicitamente di un riferimento con la storia della cultura in genere, consegnando così una motivazione soltanto apparente. Ne sono riprova l’ammissione circa la scarsa notorietà, in letteratura, del rapporto Cortese-Fini (cfr. pag. 3 del decreto), nonché l’osservazione di medesimo tenore (rapporto, di cui si continua ad avere scarne informazioni) contenuta a pagina 3 della memoria del Ministero datata 3 marzo 2023. A tal proposito si rammenta che la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, precisa che presupposto per poter applicare il vincolo relazionale è la sussistenza di un legame fra il bene e una alta personalità che abbia segnato la storia del Paese, oppure di un legame tra il bene e fatti storici specifici bene individuati anche se non di particolare importanza, non essendo invece sufficienti i collegamenti generici non correlati a specifici eventi (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 giugno 2017, n. 2920; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 11/11/2020, nn. 2119, 2120).

21. Unitamente a quanto considerato in merito all’assenza di motivazione del vincolo sotto il profilo c.d. relazionale, va osservato, quindi, che l’Amministrazione ha incentrato la giustificazione del vincolo sull’importanza artistica dell’opera (riconducibile all’art. 10, co. 3, lett. a, che non poteva trovare qui applicazione), sintomo di un evidente vizio di eccesso di potere per sviamento.

Lungi dall’interferire con il potere valutativo della PA, il Tribunale si limita a osservare la copiosità di riferimenti (a prescindere dal fatto che essi abbiano o meno rispondenza nella letteratura) alla rilevanza artistica dell’opera compiuti dal Ministero. Il dipinto, infatti, sarebbe il più importante dei lavori dell’artista posseduti ed esibiti da Valentina Cortese (cfr. pag. 3 del decreto), ovvero la testimonianza artistica più significativa e rilevante di tutta la collezione della diva italiana (cfr. pag. 4 del decreto): l’Amministrazione si sofferma sull’altissima qualità dell’opera, la sua vastissima bibliografia e la sua importanza all’interno della produzione dell’artista (cfr. pag. 1 del decreto e pag. 2 della Relazione).

22. Altro capo della motivazione, altrettanto inconferente rispetto all’ipotesi di cui alla lett. d) cit., concerne la rarità dell’opera, appartenente ai dipinti realizzati dalla Fini negli anni Cinquanta, di cui le collezioni pubbliche italiane sarebbero per lo più prive (cfr. pag. 2 della Relazione). Anche in questo caso, il Tribunale, lungi dal porre in discussione la veridicità del dato tecnico, osserva che la considerazione di simili profili all’interno della valutazione ministeriale avrebbe potuto, a buon titolo, appartenere a una dichiarazione d’interesse culturale ai sensi della lett. a) del citato art. 10, comma 3. Trattasi, tuttavia, di un provvedimento che l’Amministrazione non avrebbe potuto adottare, in considerazione della mancanza del requisito temporale (esecuzione risalente a un tempo superiore a settant’anni addietro) imposto dal quinto comma per le ipotesi di cui alle lett. a) ed e).

23. In definitiva, evidenziare il pregio artistico, la rarità e la qualità esecutiva dell’opera all’interno di un provvedimento di vincolo c.d. relazionale senza effettivamente dimostrare il rapporto interpersonale tra le grandi artiste, né la rappresentatività del dipinto in ordine a tale legame rende evidente che l’Amministrazione abbia reso una motivazione fuori segno, volta a vincolare ciò che altrimenti non avrebbe potuto.

24. In relazione ai successivi motivi di ricorso, si osserva che essi debbono considerarsi assorbiti in quanto l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l’adozione di una decisione pienamente satisfattiva per la ricorrente.

25. Alla luce delle esposte argomentazioni il ricorso deve essere accolto e per l’effetto annullati gli atti impugnati.

26. Le spese, in ragione della particolarità della vicenda possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Anna Corrado, Consigliere, Estensore

Roberto Lombardi, Consigliere