TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 novembre 2003, n.315
Testo del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003), coordinato con la legge di
conversione 16 gennaio 2004, n. 5 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla
pag. 13), recante:
«Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la
valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le
infrastrutture di comunicazione elettronica.».
Gazzetta Ufficiale N. 13 del 17 Gennaio 2004
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ...
)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
1. L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190, e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituita una commissione
speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto
membri oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra
professionisti (( ed esperti, )) particolarmente qualificati in
materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra
dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni
dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti
strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un
concorrente interesse regionale, la commissione e' integrata da un
componente designato dalle regioni o dalle province autonome
interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del
decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra
persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina
statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono
stabilite la durata e le modalita' per l'organizzazione ed il
funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi
spettanti al presidente ed ai componenti della commissione,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle
designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino
alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella
composizione ordinaria.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge
21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e
di interesse nazionale), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
«Art. 19 (Contenuto della valutazione di impatto
ambientale). 1. La valutazione di impatto ambientale
individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e
delle sue principali alternative, compresa l'alternativa
zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle
acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima,
sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonche'
sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed
ambientale e valuta inoltre le condizioni per la
realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, e' istituita una commissione speciale di
valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto
membri, oltre il presidente, scelti tra professori
universitari, tra professionisti ed esperti,
particolarmente qualificati in materie progettuali,
ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della
pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto
ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici,
per i quali sia stato riconosciuto in sede di intesa, un
concorrente interesse regionale la commissione e' integrata
da un componente designato dalle regioni o dalle province
autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni
dalla data del decreto di costituzione della commissione,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi
requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il
decreto di costituzione della commissione sono stabilite la
durata e le modalita' per l'organizzazione ed il
funzionamento della stessa. Con successivo decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai
componenti della commissione, nell'ambito delle risorse cui
al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro
il termine predetto, la commissione procede, sino alla
designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale
nella composizione ordinaria.
3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle
risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma
dell'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza
oneri per il bilancio dello Stato.».
Art. 2.
1. L'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come
modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n.
93, e' sostituito dal seguente:
«5. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione
dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, e' istituita una
commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, composta da
trentacinque membri, oltre al presidente, scelti tra professori
universitari, tra professionisti (( ed esperti, )) qualificati in
materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra
dirigenti della pubblica amministrazione. (( Per le valutazioni
dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i
quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente
interesse regionale, )) la commissione e' integrata da un componente
designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale
fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione
della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi
requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di
costituzione della commissione sono stabilite la durata e le
modalita' per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con
successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti
della commissione, nei limiti delle risorse stanziate, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
per il funzionamento della commissione medesima. Qualora le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle
designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino
alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella
composizione ordinaria.».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 11 marzo
1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
1988), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 18. - 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986,
n. 349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al
programma triennale di salvaguardia ambientale, e'
autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi
per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso,
di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale,
contenente:
a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi
ambientale, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per
l'annualita' 1988 dalla tabella D della presente legge;
b) finanziamento dei progetti e degli interventi per
il risanamento del bacino idrografico padano, nonche' dei
progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e
dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa
autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi
per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti
relativi agli altri bacini;
c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui
parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le
procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n.
349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti
Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione
Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonche',
d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi
nazionali o interregionali; si applicano, per i parchi
nazionali cosi' istituiti, in quanto compatibili, le nuove
norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in
particolare per la redazione ed approvazione dei piani
regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto
e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa
autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;
d) concessione di un contributo straordinario di 5
miliardi ciascuno all'ente Parco nazionale del Gran
Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo;
e) progettazione ed avvio della realizzazione di un
sistema informativo e di monitoraggio ambientale
finalizzato alla redazione della relazione sullo stato
dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui
agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge
8 luglio 1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a
fini ambientali dei sistemi informativi delle altre
amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti
locali e delle unita' sanitarie locali; nonche'
completamento del piano generale di risanamento delle acque
di cui all'art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976,
n. 319, la relativa autorizzazione di spesa viene fissata
in lire 75 miliardi;
f) finanziamento, previa valutazione da parte della
commissione di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di
occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti
alle liste di collocamento, che riguardano: 1) la
salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle
riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento
del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi
idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti
esistenti, con particolare riferimento a rifiuti tossici e
nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal
Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle
regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite
le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di
questi progetti e' affidata alle regioni ed agli enti
locali coinvolti e interessati secondo le priorita' e
articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di
giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento
deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su
domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni
utile informazione e sulla base di una graduatoria definita
secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto.
Tale graduatoria verra' affissa agli albi comunali dei
comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle
disponibilita' e' riservato a iniziative localizzate nei
territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218. La relativa autorizzazione di spesa
viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre
1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti
Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui
progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni
progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e
il tipo di giovani impiegati;
g) avvio dei rilevamenti e delle altre attivita'
strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta
geologica nazionale e della relativa restituzione
cartografica; la relativa autorizzazione di spesa e'
fissata in lire 20 miliardi.
2. E' autorizzato un aumento di organico per le
specifiche esigenze del servizio geologico, pari a 150
unita' nell'ambito della riorganizzazione prevista
dall'art. 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la
relativa autorizzazione di spesa e' fissata in lire 11
miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
3. Il Ministro dell'ambiente, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, propone al CIPE, per
l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio 1988
di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione. Il CIPE
definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri
di priorita' territoriale e settoriale per la definizione e
la selezione dei progetti.
4. Gli interventi di cui alle lettere a), b), e) e g)
del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti
elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da
amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro
consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non
economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei
progetti e' svolta, sulla base degli obiettivi e delle
priorita' fissati dal programma di salvaguardia, dalla
commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14, legge
28 febbraio 1986, n. 41.
5. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla
valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed
integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente a della
tutela del territorio, e' istituita una commissione per le
valutazioni dell'impatto ambientale, composta da
trentacinque membri, oltre al presidente, scelti tra
professori universitari, tra professionisti ed esperti,
qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche
e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica
amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale
di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia stato
riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse
regionale, la commissione e' integrata da un componente
designato dalle regioni a dalle province autonome
interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data
del decreto di costituzione della commissione, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli
altri componenti di nomina statale. Con il decreto di
costituzione della commissione sono stabilite la durata e
le modalita' per l'organizzazione ed il funzionamento della
stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto col Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi
spettanti al presidente ed ai componenti della commissione,
nei limiti delle risorse stanziate, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, per il funzionamento della commissione
medesima. Qualora le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro
il termine predetto, la commissione procede, sino alla
designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale
nella composizione ordinaria.».
- Il comma 1, dell'art. 6, della legge 23 marzo 2001,
n. 93, recante disposizioni in campo ambientale, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79, e' il
seguente:
«1. La commissione per le valutazioni dell'impatto
ambientale prevista dall'art. 18, comma 5, della legge 11
marzo 1988, n. 67, dal 1° gennaio 2001 e' incrementata di
venti unita'. Per far fronte al relativo onere e'
autorizzata la spesa di lire 2.750 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.».
- L'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante
istituzione del Ministero dell'ambiente e norma in materia
di danno ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1986, n. 162 (supplemento ordinario) e' il seguente:
«Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge il Governo presenta al Parlamento il
disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle
direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le
norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre
rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si
applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
5, sono individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui al
successivo art. 11, conformemente alla direttiva n. 85/337
del 27 giugno 1985 del Consiglio delle Comunita' europee.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2
sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e
ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai
fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La
comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione
dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e
solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti
nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte
dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione
o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere
pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu'
diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione
interessata, di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali
la procedura di approvazione del progetto riprende il suo
corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri
in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o
paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione
dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del
Ministero dell'ambiente, la questione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma
3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti
contrastanti con il parere sulla compatibilita' ambientale
espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da
compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i
beni culturali e ambientali nelle materie di sua
competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel
caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui
agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della
Repubblica Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto
con il Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi
vigenti, puo' presentare, in forma scritta, al Ministero
dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e
ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto
ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio
della comunicazione del progetto.».
Art. 3.
1. Le commissioni di cui agti articoli 1 e 2 sono costituite entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Dalla data dei provvedimenti di costituzione delle commissioni
di cui al comma 1, sono soppresse la commissione speciale di
valutazione di impatto ambientale costituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 2002 e la
commissione per le valutazioni di impatto ambientale costituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio
2001 e successive modificazioni.
Art. 4.
1. I procedimenti di rilascio di autorizzazione alla installazione
di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del
decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, ed in corso alla data
di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del
1° ottobre 2003, sono disciplinati dal decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259. I termini procedimentali, ferma restando la loro
decorrenza dalla data di presentazione della domanda o della denuncia
di inizio attivita', sono computati ai sensi degli articoli 87 e 88
del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003.
(( 1-bis. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Ad uso esclusivo interno della Societa' Rete Ferroviaria
Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di
sicurezza e di affidabilita' della rete ferroviaria italiana, e'
sufficiente la denuncia di inizio attivita' di cui al comma 3 per
l'istallazione, su aree ferroviarie, di un rete di telecomunicazioni,
nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualita' indicati al comma 1.». ))
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198,
recante disposizioni volta ad accelerare la realizzazione
delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per
la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2002,
n. 215.
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante codice delle comunicazioni elettroniche , e'
pubblicato nella Gazetta Ufficiale 15 settembre 2003, n.
214 (supplemento ordinario).
- Si riporta il testo dell'art. 87 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), come modificato dalla legge
qui pubblicata:
«Art. 87 (Procedimenti autorizzatori relativi alle
infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti
radioelettrici). - 1. L'installazione di infrastrutture per
impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche
di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione
di torri, di tralicci, di impianti radiotrasmittenti, di
ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di
stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche
mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e
contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre,
per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie
ed alla protezione civile, nonche' per reti radio a larga
banda puntomultipunto nelle bande di frequenza all'uopo
assegnate, viene autorizzata dagli enti locali, previo
accertamento, da parte dell'organismo competente ad
effettuare i controlli, di cui all'art. 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36, della compatibilita' del progetto con
i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della citata legge 22
febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di
infrastrutture di cui al comma 1 e' presentata all'ente
locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della
presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a
riceverla indica al richiedente il nome del responsabile
del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n.
13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti
informatici e destinato alla formazione del catasto
nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine
industriale, deve essere corredata della documentazione
atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita',
relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi
conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate.
In caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a
quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel
caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od
altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore
ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita' sopra indicati, e' sufficiente la denuncia di
inizio attivita', conforme ai modelli predisposti dagli
enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui
all'allegato n. 13.
3-bis. Ad uso esclusivo interno della Sacieta' Rete
Ferroviaria Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un
maggiore livello di sicurezza e di affidabilita' della rete
ferroviaria italiana, e' sufficiente la denuncia di inizio
attivita' di cui al comma 3 per l'istallazione, su aree
ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita' indicati al comma 1.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene
inoltrata contestualmente all'organismo di cui al comma 1,
che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione.
Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare
l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici
dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e
l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento
dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una amministrazione interessata abbia
espresso motivato dissenso, il responsabile del
procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di
ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla
quale prendono parte i rappresentanti delle amministrazioni
degli enti locali interessati, nonche' dei soggetti
preposti ai controlli di cui all'art. 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante
dell'amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro
trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione,
adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole
amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
Della convocazione e dell'esito della conferenza viene
tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una
decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del
patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il codice, le disposizioni di cui agli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di
attivita' di cui al presente articolo, nonche' quelle
relative alla modifica delle caratteristiche di emissione
degli impianti gia' esistenti, si intendono accolte
qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del
progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il
dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un
provvedimento di diniego. Gli enti locali possono prevedere
termini piu' brevi per la conclusione dei relativi
procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione
amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite
dal presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di
decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla
ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
dalla formazione del silenzio- assenso.».
- L'art. 88 del citato decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e' il seguente:
«Art. 88 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo
pubblico). - 1. Qualora l'installazione di infrastrutture
di comunicazione elettronica presupponga la realiazzazione
di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e
l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati
sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai
modelli predisposti dagli enti locali e, ove non
predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13,
all'ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica
proprietaria delle aree.
2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il
termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal
momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento
puo' convocare, con provvedimento motivato, una conferenza
di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive
direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro
trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione,
adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni
effetto gli atti di competenza delle singole
amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una
decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia
espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del
patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto
compatibili con il codice, le disposizioni di cui all'art.
14, e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta
l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati
nel progetto, nonche' la concessione del suolo o sottosuolo
pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture.
Il comune puo' mettere a disposizione, direttamente o per
il tramite di una societa' controllata, infrastrutture a
condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla
presentazione della domanda, senza che l'amministrazione
abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di
servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel
caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di
scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine
e' ridotto a trenta giorni.
8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di
comunicazione elettronica interessi aree di proprieta' di
piu' enti pubblici, o privati, l'istanza di autorizzazione,
conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, viene
presentata a tutti i soggetti interessati. Essa puo' essere
valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito
regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione
demografica. La conferenza puo' essere convocata anche su
iniziativa del soggetto interessato.
9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi
deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima
convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei
presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di
competenza delle singole amministrazioni e vale altresi'
come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita'
ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e
seguenti del decreto del Presidente della Reppubblica
8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito
della conferenza viene tempestivamente informato il
Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla
tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione e' rimessa, al Consiglio
dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili
con il codice, le disposizioni di cui all'art. 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
10. Salve le disposizioni di cui all'art. 93, nessuna
altra indennita' e' dovuta ai soggetti esercenti pubblici
servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree
pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del
suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare
le infrastrutture di comunicazione elettronica.
11. Le figure giuridiche soggettive alle quali e'
affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto,
con scadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di
consentire ai titolari di autorizzazione generale una
corretta pianificazione delle rispettive attivita'
strumentali ed, in specie, delle attivita' di installazione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I
programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere
notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad
altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalita' di
cui all'art. 89, comma 3, per consentire l'inserimento in
un apposito archivio telematico consultabile dai titolari
dell'autorizzazione generale.
12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o
titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base
di accordi commerciali a condizioni eque e non
discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie
infrastrutture civili disponibili, a condizione che non
venga turbato l'esercizio delle rispettive attivita'
istituzionali.».
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.