Pres. Marrone Est. De Felice Ric. Caputo
Sequestro preventivo di aree in zps , psic e parco altamurgia per opera di cd spietramento (per modificare aree adibite a pascolo in seminativo)
n. 268/06 r.t.l.S
n.1003/06 r.g.
P.M Trib. Bari
n. 10030/06 R.G.
G.i.p.
Tribunale di BARI
Sezione Feriale
Il Tribunale, riunito in camera di
consiglio nelle persone
dei seguenti magistrati:
-
dr.
Ambrogio Marrone
Presidente
- dr.ssa
Susanna
De Felice
Giudice rel.
-
dr.
Oronzo
Putignano
Giudice
decidendo
sull’istanza di riesame ex art. 324 c.p.p. presentata dal
difensore di CAPUTO MARGHERITA, nata ad Altamura il 10.9.1962, avverso
il
decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p.
presso il Tribunale di Bari in data 17.5.2006
nell’ambito del proc. Pen. N. 1255/06 R.G. n.r. (7315/06 R.G.
G.i.p.);
esaminati
gli atti del
procedimento, pervenuti nella cancelleria dell’adito
Tribunale distrettuale il
24.7.2006 e sciogliendo la riserva di cui al separato verbale
d’udienza;
PREMESSO
Il difensore ha avanzato istanza di riesame, nell’interesse di CAPUTO MARGHERITA, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Bari in data 17.5.2006, avente ad oggetto:
1) un suolo di proprietà di Caputo Margherita (pervenutole il 12.3.2002), sito in agro di Altamura, alle particelle 33, 42 e 108 del foglio di mappa n. 186, nonché un suolo (pervenutole il 4.2.2003) sito in agro di Altamura, alle particelle 102, 103 del medesimo foglio di mappa;
2) un suolo di proprietà di Digregorio Nunzio Vito, (proprietario dal 1995-96) sito in agro di Altamura, alle particelle 16 e 36 del foglio di mappa n. 187, nonché del suolo sito in agro di Altamura, alle particelle 5, 7, 9 e 26 del foglio di mappa n. 196.
Il sequestro preventivo nei confronti dei predetti soggetti è stato adottato in quanto è stato ritenuto sussistente il fumus dei seguenti reati:
A) agli artt. 181 cod.urb. in relazione all’art. 146 ed in relazione al PUTT-P;
B) art. 181 cod. urb. in relazione all’art. 146 142 lett. F) del D. L.vo 42/2004 ed in particolare alla previsione di bene paesaggistico dei Parchi (tale essendo parte dell’area di intervento, in quanto ricadente nel Parco Nazionale della Murgia) ed in generale delle Aree naturali protette (tale essendo, nel caso di specie, parte dell’area di intervento, in quanto ZPS e pSIC);
C) art. 30 L. Parchi in relazione all’art. 6, trattandosi di intervento in Parco Nazionale e ZPS, effettuato in violazione sia della disciplina prevista dalla stessa L. n. 394/91, sia dalla disciplina attuativa delle direttive Uccelli ed Habitat, ed in particolare degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 357/97 e n. 120/2003, in relazione al combinato disposto di cui all’art. 3 comma 4 della L. . 394/91, della deliberazione del Ministero dell’Ambiente, in assenza del prescritto studio di valutazione d’incidenza.
Il G.i.p., inoltre, ha diffusamente evidenziato come la libera disponibilità dei terreni, dopo l’abusiva azione di spietramento e scarificazione degli stessi e la mutata destinazione da pascolivo a seminativo, comporti il periculum in mora della definitività dell’alterazione già operata, mediante l’effettiva coltivazione e la protrazione della stessa nel tempo.
Avverso tale provvedimento ha interposto riesame il difensore dell’indagata, contestando la sussistenza di un quadro indiziario grave e sinteticamente argomentando che le modifiche e le alterazioni del territorio sarebbero avvenute in epoca antecedente a quella in cui la Caputo ha acquisito la proprietà dei fondi in parola.
OSSERVA
Il quadro indiziario delineato appare univoco e grave, tanto da legittimare pienamente l’adozione della misura.
I fatti possono essere succintamente riassunti come segue.
In data 9.1.2006 una pattuglia del C.F.S. del Comando Stazione di Altamura ha accertato che, in località Graviglione, agro di Altamura , erano stati effettuati lavori di movimento terra consistiti nel dissodamento, mediante idonei mezzi meccanici, dei suoli di natura pascoliva murgiosa - caratteristici del paesaggio della Murgia - e nella frantumazione meccanica della roccia calcarea, al fine di trasformare il pascolo naturale in seminativo.
Dai successivi accertamenti è emerso che i lavori di dissodamento e spietramento riguardano le particelle 102, 103, 108 e 33 e parte della particella 42 del foglio di mappa n. 186 di Altamura, di proprietà di CAPUTO MARGHERITA, la quale ne è anche conduttrice.
L’effettuazione dei lavori di dissodamento e spietramento nelle particelle indicate risulta pacifica, potendosi visivamente constatare sia dal fascicolo fotografico allegato all’informativa n. 3/2006 del 2.5.2006, sia dal confronto tra le ortofoto delle particelle in parole relative agli anni 1997 (All. 1), 2001 (All. 3) e 2004 (All. 4), dalle quali risulta che le aree non sono state interessate da operazioni di spietramento e dissodamento tra il 1997 ed il 2001, mentre risultano dissodate e spietrate nel 2004.
Quanto alla determinazione dell’epoca delle operazioni, dall’informativa citata e dall’allegato n. 2 , risulta che ancora in data 23.8.2003 parte della superficie delle aree oggi interessate dai lavori di dissodamento e spietramento era stata indicata dal Corpo Forestale dello Stato come superficie a pascolo naturale; difatti, a seguito delle operazioni di spegnimento di un incendio che aveva interessato terreni seminativi e pascoli in località Graviglione, parte della superficie delle suddette particelle (in particolare, la particella 42) veniva rilevata dal C.F.S. come “pascolo naturale”.
Tali risultanze risultano, infine, confermate dalle dichiarazioni rese, rispettivamente in data 19.1.2006 e 3.2.2006, da Caponio Nicola, proprietario delle particelle 33, 42 e 108 sino al 12.3.2002 (data dell’alienazione) e da Caponio Vito Leonardo, proprietario, sino al 20.12.2003, delle particelle 102 e 103, e conduttore della particella 42, i quali hanno escluso di aver effettuato lavori di dissodamento dei terreni in parola ed hanno confermato che le aree di cui alle particelle 33, 42, 102, 103 e 108 sono sempre state di natura pascoliva (“parco”) per la loro intera estensione.
Sulla scorta di tali dati, appare comprovato che i lavori di trasformazione dei terreni pascolivi naturali in seminativi mediante spietramento e dissodamento sono stati eseguiti in epoca certamente successiva al 23.8.2003, ovvero quando l’indagata aveva certamente la proprietà ed il possesso, come conduttrice, delle aree in questione.
Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, – non oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti – ci si riporta integralmente al decreto di sequestro preventivo impugnato nel quale, mediante l’ausilio di tabelle, viene visivamente chiarito che le particelle sottoposte a sequestro ricadono certamente, nell’ampia misura indicata negli schemi, nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) e nel pSIC (pagg. 7 e 8 del provvedimento del G.i.p.) e si evidenzia, con motivazione del tutto esauriente e priva di vizi logici, come i lavori di spietramento siano stati eseguiti in assenza delle necessarie autorizzazioni e valutazioni (Autorizzazione paesaggistica prevista dal N.T.A. del vigente PUTT/PA Regione Puglia; Valutazione d’Incidenza ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento d.p.r. n. 357/97 e n. 120/03; Autorizzazione dell’Ente Parco; Valutazione d’impatto ambientale; Autorizzazione per interventi su bene paesaggistico ex lege : pagg. 9, 10, 11).
L’interevento modificativo - consistito nella scarificatura del suolo e nella frantumazione meccanica della roccia calcarea - ha, in definitiva causato la modifica e l’alterazione permanente dell’assetto del territorio nonché il mutamento dell’aspetto esteriore del paesaggio.
Interessando un bene ambientale ricadente in area naturale protetta e tutelato paesaggisticamente, l’indagata avrebbe preventivamente dovuto richiedere le necessarie autorizzazioni e presentare relazione preventiva documentata, tesa ad individuare gli effetti che le opere avrebbero potuto avere sul bene tutelato e sull’intero sito salvaguardato.
Cosa che non è mai stata fatta, tanto più che la stessa ha negato di essere responsabile della trasformazione dei terreni pascolivi in seminativi mediante dissodamento/spietramento.
Quanto, infine, al periculum in mora, vanno condivise tutte le argomentazioni svolte sul punto dal G.i.p. nel provvedimento gravato.
Il sequestro preventivo, infatti, può essere disposto anche quando il reato sia istantaneo o sia permanente ma sia cessata la condotta sanzionata (cosa che, nel caso di specie, non è comunque avvenuta, la condotta illecita essendosi protratta sulle aree oggetto del sequestro), purchè permanga la lesione concreta del bene tutelato dalla norma penale.
Posto che i suoli in sequestro sono senz’altro qualificabili alla stregua di cose pertinenti al reato, nel senso di “cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso”, appare evidente che la libera disponibilità degli stessi da parte dell’indagata– che ha ammesso di aver arato e lavorato i terreni sia nell’annata agraria 2004/2005 sia in quella 2005/2006 – potrebbe protrarre ed aggravare le conseguenze del reato. Difatti, l’aratura e la semina, ripetute nel tempo, finirebbero per rendere definitiva l’alterazione dell’ambiente ed irreversibile il mutamento del paesaggio.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l’art. 324 c.p.p., rigetta l’istanza di riesame proposta da CAPUTO MARGHERITA avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. c/o il Tribunale di Bari in data 17.5.2006.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Bari,
31.7.2006
IL
GIUDICE EST.
IL PRESIDENTE
Ordinanza
depositata in
cancelleria il___________
Il
cancelliere