TAR Puglia (LE) Sez.I n.1630 del 3 ottobre 2012
Urbanistica. Impianti fotovoltaici e interventi di rifacimento
Sono assoggettate a DIA “le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse”. Gli interventi consistenti nella variazione della dimensione fisica dei singoli pannelli e della composizione delle stringhe, nonché nella variazione della sagoma d’ingombro, oltre che nella realizzazione di due altri locali , nel differente dimensionamento del locale inverter e della disposizione della recinzione e, infine, nella realizzazione lungo il perimetro di un impianto di videosorveglianza posizionato su basamenti prefabbricati in cemento armato fanno assumere all'impianto una fisionomia diversa e, conseguentemente, le stesse non possono annoverarsi tra le opere di rifacimento di minore rilievo (non incidenti sulle dimensioni fisiche, sulla volumetria e sull’area) per le quali è ammessa la sottoposizione a DIA. Le medesime vanno piuttosto assoggettate all’autorizzazione unica regionale.
N. 01630/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01608/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1608 del 2011, proposto da:
Carpevigo Italia Uno Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Andrea Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria 9;
contro
Comune di Brindisi, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Trane, Emanuela Guarino, con domicilio eletto presso Antonio Astuto in Lecce, via Umberto I, 28;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 11225/2011 del 24 ottobre 2011, pervenuto alla ricorrente in data 3 novembre 2011, con il quale il Comune di Brindisi, servizio controllo e repressione abusivismo edilizio, ha comunicato alla società ricorrente l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. - abuso edilizio eseguito in c.da nicoletto sui terreni individuati catastalmente al foglio di mappa 136 particelle 108, 109, 110, 148, 239, 302 di proprietà ditta Carpevigo Italia Uno s.r.l. (impianto fotovoltaico) - sospensione lavori", in particolare negando il rilascio della sanatoria richiesta dalla ricorrente con istanza del 19 agosto 2011 e disponendo la sospensione dell'esercizio dell'attività dell'impianto fotovoltaico di titolarità della Carpevigo Italia Uno; di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore per l'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti l’avv. Andrea Sticchi Damiani e l’avv. Antonio Astuto, in sostituzione degli avv.ti Guarino e Trane;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:.
FATTO
La Società ricorrente, operante nel settore delle fonti energetiche generate da risorse rinnovabili (in particolare fotovoltaiche), volturava in proprio favore il titolo tacito assentito alla Gamma Service Srl, formatosi a seguito della presentazione al Comune di Brindisi della DIA prot. 16/08 del 29/8/2008, relativa alla realizzazione in località Masseria “Nicoletto” di un impianto fotovoltaico di potenza nominale di 997,6 KWp.
Il 30/6/2011 il Comune di Brindisi attestava che la DIA costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto (certificazione prevista dall’allegato 3-A, punto 1, lett. c), del D.M. 5/5/2011) ed in data 11/8/2011 la Carpevigo denunciava la fine dei lavori.
Il 19/8/2011 era poi presentata un’istanza di sanatoria, per variazioni al progetto dei lavori, che venivano infine completati il 15/9/2011, con l’esecuzione delle opere di connessione, finché l’impianto è entrato in esercizio il 30/9/2011.
Con l’impugnato provvedimento è stato comunicato l’avvio del procedimento finalizzato all’emissione dei provvedimenti definitivi di repressione degli abusi edilizi, con riferimento alle difformità accertate, disponendo la sospensione dei lavori e, nel contempo, rappresentando che il potere di pronunciarsi sulla sanatoria presentata spetta alla Regione, competente per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 Kw, ai sensi del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.
In particolare, la sospensione è stata disposta sia per l’esecuzione di lavori non contemplati nella DIA (differente tipologia e dimensione dei pannelli, con variazione delle stringhe e della sagoma d’ingombro; realizzazione ex novo e diverso dimensionamento di locali servizi; differente disposizione della recinzione e del cancello d’ingresso; realizzazione lungo il perimetro del lotto di un impianto di videosorveglianza), sia in quanto non è stato presentato il DURC e i calcoli statici e non sono stati effettuati il collaudo finale e la variazione catastale.
Il ricorso proposto avverso il provvedimento è affidato ai seguenti motivi:
1. contraddittorietà dell’azione amministrativa, non potendo il Comune irrogare le sanzioni per difformità per il cui esame si dichiara incompetente;
2. violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione delle previsioni di cui alla L.R. 1/2008 e di cui al d.lgs. 28/2011; eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto; violazione del principio di economicità e buon andamento della p.a. nonché del principio di semplificazione del procedimento amministrativo; contraddittorietà dell’operato amministrativo, essendo il titolo tacito maturato nella vigenza della LR n. 1/08 e conservando pertanto l’Ente locale la competenza a pronunciarsi sulle variazioni che incidono sul titolo medesimo;
3. violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione delle previsioni di cui agli artt. 90, comma 9, lett. c) e 157, comma 1, lett. c) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto: il DURC è stato presentato e, comunque, la sua mancanza non determina la sospensione dei lavori;
4. violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione delle previsioni di cui all’art. 93 DPR 380/2001 e ss.mm.ii; eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto: i calcoli statici non sono richiesti per gli impianti fotovoltaici, che sono recintati in modo da non consentire l’accesso, per cui non possono determinarsi situazioni di pericolosità in occasione di eventi sismici, e la cui stabilità è assicurata dalla tipologia dei moduli costruttivi;
5. violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione delle previsioni di cui all’art. 23, comma 7, DPR 380/2001 e ss.mm.ii; eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto: al collaudo finale si procederà al termine, dopo l’assenso in sanatoria sulle varianti;
6. eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità del provvedimento; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa: non poteva ordinarsi la sospensione di lavori già ultimati , né si rinviene l’esigenza di prevenire danni di natura ambientale, comunque non arrecabili da opere dichiarate di pubblica utilità.
Si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi, chiedendo il rigetto del ricorso.
La domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento è stata accolta con ordinanza del 16 dicembre 2011 n. 811, limitatamente al profilo della competenza comunale a provvedere sull’istanza di sanatoria, mentre è stata dichiarata inammissibile la tutela cautelare in relazione alla disposta sospensione dei lavori, la cui efficacia è cessata ex art. 27, terzo comma, del DPR n. 380/01.
La ricorrente ha prodotto documentazione e memoria per l’udienza pubblica del 9 maggio 2012, nella quale il ricorso è stato assegnato in decisione.
DIRITTO
Il Collegio intende premettere che, benché l’atto del Dirigente del Comune di Brindisi costituisca formalmente la comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione degli atti definitivi (ordinariamente non soggetta ad impugnazione), nella fattispecie in esame l’atto medesimo assume un carattere immediatamente lesivo, in relazione al suo contenuto dispositivo, per cui l’impugnativa è sicuramente ammissibile.
Ciò posto, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, pubblicato nella G.U. del 18 settembre 2010 n. 219 (“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”), nel fissare il regime giuridico delle autorizzazioni (Parte II), stabilisce al punto 10.1 che:
“Fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 11 e 12, la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata”.
Il successivo punto 11.5 assoggetta a DIA “le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse”.
Nella specie, risulta che gli interventi realizzati sono consistiti proprio nella variazione della dimensione fisica dei singoli pannelli e della composizione delle stringhe, nonché nella variazione della sagoma d’ingombro (punto 1 del provvedimento), oltre che nella realizzazione di due altri locali (punti 2 e 3), nel differente dimensionamento del locale inverter e della disposizione della recinzione (punti 4 e 5) e, infine, nella realizzazione lungo il perimetro di un impianto di videosorveglianza posizionato su basamenti prefabbricati in cemento armato (punto 5).
Per effetto di esse, l’impianto ha assunto una fisionomia diversa e, conseguentemente, le stesse non possono annoverarsi tra le opere di rifacimento di minore rilievo (non incidenti sulle dimensioni fisiche, sulla volumetria e sull’area) per le quali è ammessa la sottoposizione a DIA.
Ai sensi delle disposizioni richiamate delle Linee guida, le medesime vanno piuttosto assoggettate all’autorizzazione unica regionale.
Per tale profilo, si rivela dunque corretto l’operato dell’Amministrazione, che ha escluso di doversi pronunciare sull’istanza di sanatoria presentata, rientrando gli interventi nell’ambito di quanto previsto dal d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, il cui art. 5 espressamente si applica alle “modifiche sostanziali degli impianti stessi”, disponendo al primo comma che:
“Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal presente articolo, secondo le modalità procedimentali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonché dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome”.
Il ricorso sul punto deve dunque essere respinto.
Quanto alle censure concernenti l’ordine di sospensione dei lavori, la misura si mostra giustificata in relazione a quanto espressamente stabilito dall’art. 90, nono comma, lett. c), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per l’ipotesi di mancata presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
La norma dispone infatti che:
“Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: (…)
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)”.
In tale ipotesi, il successivo comma 10 stabilisce che:
“In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente”.
Nella specie, la ricorrente non ha dimostrato (come addotto in ricorso) di aver presentato il DURC, essendo il documento esibito in giudizio mancante della prova da cui ne risulti la presentazione al Comune, la quale va anzi esclusa, in base al convincimento che può trarsi dalla dichiarazione contenuta nella DIA, in cui si faceva riserva di inoltrare il DURC “contestualmente alle comunicazioni di inizio e fine lavori” (cfr. la DIA prot. 08/08: doc. 6 della produzione del Comune).
Va da sé che l’obbligo, in tal caso, di sospendere l’efficacia del titolo abilitativo (art. 90, decimo comma, cit.) determina la conseguente sospensione dei lavori, che è stata quindi legittimamente disposta nel caso di specie.
Ciò esime il Collegio dal valutare le altre ragioni poste a fondamento della misura, essendo sufficiente accertare che la stessa sia giustificata da una sola di esse (per il principio, cfr., da ultimo, Cons. Stato – Sez. VI, 27 febbraio 2012 n. 1081).
In conclusione, alla stregua delle osservazioni che precedono, il ricorso va interamente respinto.
Sussistono tuttavia valide ragioni per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio del 9 maggio 2012 e 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Referendario
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/10/2012