Cass. Sez. III n. 30196 del 16 giugno 2017 (Ud 9 mag 2017)
Presidente: Ramacci Estensore: Scarcella Imputato: Campisano
Rumore.Fattispecie di cui all’art. 659 cp
Entrambe le fattispecie di cui all’art. 659 cp tutelano la tranquillità pubblica, evitando che le occupazioni e il riposo delle persone possano venire disturbate con schiamazzi o rumori o con altre attività idonee ad interferire nel normale svolgimento della vita privata di un numero indeterminato di persone, con conseguente messa in pericolo del bene giuridico della pubblica tranquillità
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 30/09/2015, depositata in data 10/12/2015, la Corte d'appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa dal tribunale di Castrovillari in data 26.09.2013, che aveva condannato il Campisano alla pena di un mese di arresto in quanto ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., meglio descritta nel capo di imputazione, in relazione a fatti accertati in data 4 agosto 2010.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia cassazionista, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., sostenendo l'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 659 cod. pen. in relazione alle fonti sonore per effetto del disposto della legge n. 447 del 1995, trattandosi di illecito amministrativo.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., sostenendo che il reato di cui all'art. 659 cod. pen. è reato che presuppone il disturbo del riposo di una pluralità di persone quale condizione indispensabile per affermare la responsabilità penale; nel caso in esame, invece, l'unico soggetto "disturbato" era la p.o. che ha sporto la querela, dunque il reato non sarebbe configurabile.
2.3. Eccepisce, infine, l'intervenuta estinzione del reato essendo decorso il termine di prescrizione massima alla data del 4.08.2015.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
4. Ed invero, tenuto conto di quanto argomentato dalla Settima sezione penale, cui il ricorso era stato originariamente assegnato, i motivi di ricorso non possono ritenersi attinti da un giudizio di manifesta infondatezza che, tenuto conto del termine di prescrizione massima, interamente decorso alla data del 4.04.2016, comporta doverosamente l'obbligo per questa Corte di dichiarare estinto il reato per intervenuta prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
5. A norma dell'art. 578 cod. proc. pen., tuttavia, questa Corte è tenuta a decidere in ordine alle statuizioni civili di cui alla sentenza. Sul punto, non possono muoversi censure alla sentenza di appello che, nel ritenere sussistente il reato in esame, ha tratto la prova della configurabilità dell'illecito dalle testimonianze di numerosi soggetti (Marzano Francesca, Laudadio Donata Maria e Adelaide, Ferraro, Santini, Marzano Giulia e Rocca Antonio) oltre che degli agenti della GdF che, nel fare accesso al locale, avevano riscontrato che la musica era alta, tanto che intimavano al gestore di abbassare il volume. Quanto, poi, all'astratta idoneità di arrecare disturbo al riposo, è stata dimostrata con le numerose testimonianze valorizzate dal primo giudice.
6. Orbene, ritiene questo Collegio di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte d'appello (e condiviso anche da recente giurisprudenza di questa Corte; v., per tutte: Sez. 3, sentenza n. 1746 del 2017, Bernasconi, non nnassinnata), essendo invero configurabile il reato de quo. Sul punto, in particolare, giova, preliminarmente, porre in luce come l'art. 659, inserito nel codice penale nell'ambito della sezione I del Capo I del Libro III, tra le contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica, prevede due distinte ipotesi di reato: quella di cui al primo comma, la quale punisce il comportamento di colui il quale "mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici"; nonché quella di cui al secondo comma, che invece punisce il fatto di "chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità". Dunque, mentre la prima fattispecie, contemplata dal comma 1, punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque cagionato, peraltro con modalità espressamente e tassativamente determinate, la seconda, disciplinata dal comma 2, punisce le attività rumorose, industriali o professionali, esercitate in difformità dalle prescrizioni di legge o dalle disposizioni dell'autorità (Sez. 3, n. 23529 del 13/05/2014, Ioniez, Rv. 259194). In ogni caso, entrambe le fattispecie in questione tutelano la tranquillità pubblica, evitando che le occupazioni e il riposo delle persone possano venire disturbate con schiamazzi o rumori o con altre attività idonee ad interferire nel normale svolgimento della vita privata di un numero indeterminato di persone, con conseguente messa in pericolo del bene giuridico della pubblica tranquillità.
7. Per quanto specificamente attiene alla fattispecie di cui al comma 1, se ne ritiene, in giurisprudenza, la natura di reato di pericolo concreto, sicché al fine della sua integrazione, è necessario verificare la effettiva idoneità della condotta, secondo una valutazione da compiere in concreto ed ex ante, ad arrecare disturbo al riposo o alle occupazioni di un numero indeterminato di persone (cfr. Sez. 1, n. 7748 del 24/01/2012, dep. 28/02/2012, Giacomasso e altro, Rv. 252075; Sez. 1, n. 44905 del 11/11/2011, dep. 2/12/2011, Mistretta e altro, Rv. 251462; Sez. 1, n. 246 del 13/12/2007, dep. 7/01/2008, Guzzi e altro, Rv. 238814; Sez. 1, n. 40393 del 8/10/2004, dep. 14/10/2004, P.G. in proc. Squizzato, Rv. 230643). E nel caso di attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio (Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013, dep. 13/11/2013, Virgillito e altro, Rv. 257345; v., in termini, anche Sez. 3, n. 23529 del 13/05/2014, dep. 05/06/2014, Ioniez, Rv. 259194, relativa all'esercizio di una discoteca e del disturbo recato al riposo delle persone abitanti nell'edificio in cui era ubicato il locale), pur se, poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare (Sez. 1, n. 47298 del 29/11/2011, dep. 20/12/2011, Tori, Rv. 251406), configurandosi in caso contrario un illecito civile che resta confinato nell'ambito dei rapporti di vicinato (così Sez. 1, n. 17825 del 23/04/2002, dep. 10/05/2002, Tonello ed altro, Rv. 221411; Sez. 1, n. 17670 del 19/03/2002, dep. 09/05/2002, Baratta e altro, Rv. 221294; Sez. 1, n. 1406 del 12/12/1997, dep. 5/02/1998, P.C. e Costantini, Rv. 209694; Sez. 1, n. 5578 del 6/11/1995, dep. 04/06/1996, Giuntini ed altro, Rv. 204796). Peraltro, la dimostrazione della sussistenza di una situazione di pericolo concreto per la quiete pubblica può essere offerta, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche alla stregua delle dichiarazioni dei soggetti disturbati (v. Sez. 3, n. 11031 del 5/02/2015, Montoli e altro, citata; Sez. 3, n. 23529 del 13/05/2014, Ioniez, Rv. 259194; Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011, Torna, Rv. 250417; Sez. 1, n. 7042 del 27/05/1996, Fontana, Rv. 250324), potendo tale valutazione essere compiuta alla stregua di un parametro di comune esperienza, purché idoneo a "dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete" (così, ancora, Sez. 3, n. 11031 del 5/02/2015, Montoli e altro, Rv. 263433).
8. Tanto premesso in termini di inquadramento generale, deve innanzitutto rilevarsi come si configuri del tutto coerente e puntuale, sul piano logico, la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, il quale, sulla base delle testimonianze raccolte e della documentazione acquisita agli atti, è stato in grado di accertare, con apprezzamento "in fatto" certamente insindacabile in questa sede (Sez. 3, n. 11031 del 5/02/2015, dep. 16/03/2015, Montoli e altro, Rv. 263433), come l'attività rumorosa determinata dall'esercizio commerciale "Beach Blast", peraltro inottemperante all'ordinanza sindacale che vietava di diffondere musica dopo le ore 24 e di diffondere musica all'esterno, avesse determinato una situazione di grave pregiudizio per la quiete pubblica e per il riposo delle persone, incidendo non soltanto sulla sfera personale di Marzano Francesco e dei suoi familiari, ma anche sull'intera collettività condominiale. Ciò che, nella specie, è stato adeguatamente accertato da parte del giudice di merito, attraverso un autentico vaglio di una serie cospicua di elementi indiziari, costituiti dalle dichiarazioni rese dai soggetti dianzi indicati, nonché dagli accertamenti svolti dagli operatori della GdF in loco. In questa prospettiva, appare del tutto logica e congruamente motivata l'affermazione dei giudici di merito, secondo cui la circostanza che sia emerso come una pluralità di soggetti abbia patito un marcato disagio a cagione delle condotte moleste riferibili alle ordinarie attività del "Beach Blast" dimostra chiaramente la potenzialità diffusiva delle fonti di rumore, senz'altro idonee a determinare la concreta messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice contestata.
9. Quanto sopra, pertanto, consente di confermare le statuizioni civili della sentenza impugnata.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.
Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 9 maggio 2017