SEZ. 3 SENT. 08420 DEL 20/02/2003 (UD.12/12/2002) RV. 224166
PRES. Savignano G REL. Zumbo A COD.PAR.368
IMP. Ridolfi C PM. (Conf.) Fraticelli M
538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Immobile abusivo - Reato di cui al l'art. 20 legge n. 47 del 1985 - Progettista non direttore dei lavori - Responsabilita' - Esclusione.
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 20
Il progettista di un manufatto abusivo non risponde del reato di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, neanche a titolo di
concorso, atteso che la fase di redazione di un progetto, anche se difforme dalla
normativa vigente, va tenuta distinta da quella di direzione dei lavori, e non puo' configurarsi un nesso di causalita' tra la redazione del progetto e
l'attivita' di attuazione dello stesso, soltanto per la quale sussiste rilevanza penale.
Fonte CED Cassazione
Urbanisitica. Responsabilità progettista
- Dettagli
- Categoria principale: Urbanistica
- Categoria: Cassazione Penale
- Visite: 9658