SEZ. 3 SENT. 08557 DEL 21/02/2003 (UD.20/12/2002) RV. 224167
PRES. Toriello F REL. Fiale A COD.PAR.368
IMP. Cicchella A PM. (Conf.) Izzo G
538001 EDILIZIA - IN GENERE - Lottizzazione abusiva - Reato di cui all'art. 18 legge n. 47 del 1985 - Condonabilita' ex legge 724 del 1994 - Esclusione - Fondamento.
L. DEL 28/2/1985 NUM. 47 ART. 19
L. DEL 23/12/1994 NUM. 724 ART. 39
Il reato di lottizzazione abusiva, di cui agli artt. 18 e 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, non e' suscettibile di condono edilizio ai sensi
dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, atteso che la disciplina della sanatoria contenuta nell'art. 35 della citata legge n. 47 esclude
implicitamente dal suo ambito di applicazione l'attivita' lottizzatoria. L'eventuale sanatoria dei singoli manufatti abusivamente eseguiti, anche se
previa valutazione globale dell'attivita' lottizzatoria, non estende pertanto all'attivita' illecita di lottizzazione l'effetto estintivo del reato.
Fonte CED Cassazione
Urbanistica. Lottizzazione e condono
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