TAR Puglia (BA) sez. III sent. 1682 del 29 aprile 2010
Alimenti. Revisione di analisi
Lo strumento della revisione delle analisi è applicabile anche in relazione alle merci provenienti dall’estero, in quanto l’istituto in questione non è limitato all’ipotesi delle merci nazionali ma collegato a tutti i casi in cui la pubblica autorità può procedere alle analisi sulle merci, e quindi all’ambito generale della vigilanza per la tutela della pubblica salute, in materia di produzione e commercio delle sostanze destinate alla alimentazione.
N. 01682/2010 REG.SEN.
N. 00447/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 447 del 2006, proposto da:
Casa Olearia Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Miccoli, con domicilio eletto con l’avv. Daniele Miccoli in Bari, presso l’avv. D'Alessandro, Salita Miramare, 3;
contro
Ministero della Salute;
Ufficio di Sanità Marittima di Frontiera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’atto del 20.2.2006, prot. 1454/TS.01.4, comunicato alla ricorrente in pari data, con il quale, all’esito della procedura di controllo sanitario eseguito in data 10.2.2006, si dichiara la merce controllata non idonea all’importazione in Italia per la mancata conformità al Reg. CEE n. 466/01 (tenori oltre il limite consentito di piombo);
dell’atto del 28.2.2006, prot. 1736/AG.C.03, comunicato in pari data, con il quale, in risposta all’istanza di ripetizione delle analisi presentata dalla ricorrente a mezzo nota del 20.2.2006, si dichiara la non ripetibilità delle analisi eseguite in prima istanza ai sensi della circolare ministeriale n. 3/81;
nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto e/o consequenziale allo stesso, tra cui, in particolare, la circolare del Ministero della Sanità (oggi Ministero della Salute) n. 3 del 10.2.2006, nonché delle risultanze delle analisi eseguite in prima istanza dal laboratorio ARPAC di Napoli per conto dell’odierno resistente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio di Sanità Marittima di Frontiera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2010 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv. Antonio Console, su delega dell’avv. Daniele Miccoli, e l’avv. dello Stato Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato i provvedimenti con i quali è stato dichiarato non idoneo all’importazione l’olio di girasole grezzo non commestibile destinato alla raffinazione di provenienza ucraina dalla stessa acquistato e respinta la richiesta di ripetizione delle analisi sul materiale stesso.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:
1. eccesso di potere sintomatico per travisamento dei fatti – errore di fatto – carenza di istruttoria, omessa valutazione di fatti rilevanti per la decisione, violazione dell’art. 3 L. 241/90, violazione dell’art. 1 L. 283/62, in quanto il primo provvedimento di diniego non era supportato da alcun risultato di analisi, né indicava gli eventuali estremi dello stesso o del laboratorio incaricato; inoltre, a seguito della richiesta della ricorrente di ripetizione delle analisi, fondata sulle risultanze del controllo fatto eseguire privatamente dalla ricorrente, l’amministrazione aveva sostenuto la non ripetibilità per la inapplicabilità dell’art. 1 L. 283/62 alle merci provenienti dall’estero, mentre nel caso di specie vi erano fondati sospetti circa l’attendibilità delle analisi (come richiesto dalla citata circolare 3/81), alla luce dei risultati del controllo eseguito dalla ricorrente;
2. violazione e falsa applicazione dell’art. 12 Reg. CEE 882/04, violazione e falsa applicazione del Reg. CEE 466/01, in quanto in primo luogo non era dato sapere se il laboratorio ARPAC di Napoli, che aveva eseguito le analisi, fosse accreditato come richiesto dalla prima di dette norme; in secondo luogo non poteva applicarsi nel caso di specie il reg. 466/01 trattandosi di materiale non commestibile, da destinare ad uso alimentare solo dopo ulteriori trattamenti, mentre tale regolamento disciplinava i requisiti dei prodotti al momento dell’immissione in commercio.
Si è costituito l’Ufficio di Sanità Marittima e di Frontiera chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 13.4.2006 questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, ritenendone insussistenti i presupposti.
All’udienza pubblica del 15.4.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, infatti, deve rilevarsi che secondo l’art. 1 283/62 “Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distribuzione.
Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori, all'uopo autorizzati.
Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.
Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento, effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.
Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denunce all'Autorità giudiziaria”.
Sulla base della lettura del testo, l’interpretazione di tale norma data dalla pubblica amministrazione, secondo la quale lo strumento della revisione delle analisi non sarebbe applicabile in relazione alle merci provenienti dall’estero, non appare supportata da alcun idoneo riferimento testuale, in quanto l’istituto in questione non è limitato all’ipotesi delle merci nazionali ma collegato a tutti i casi in cui la pubblica autorità può procedere alle analisi sulle merci, e quindi all’ambito generale della vigilanza per la tutela della pubblica salute, in materia di produzione e commercio delle sostanze destinate alla alimentazione.
Del resto tale assunto è confortato dal fatto che in altra fattispecie, relativa sempre a merce proveniente dall’estero importata dalla medesima ricorrente (ricorso r.g. 446/2006) la stessa amministrazione si è dichiarata disponibile alla ripetizione delle analisi, con ciò superando la propria interpretazione restrittiva, senza che tra i due casi ricorresse alcuna apparente differenza.
Inoltre la ricorrente, nella richiesta di revisione, ha dedotto che le analisi eseguite presso altro laboratorio privato avevano fornito risultanze diverse, con la conseguenza che anche secondo la circolare ministeriale 3/81 si sarebbe potuto procedere alla ripetizione dei controlli.
Il ricorso va quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e assorbimento degli ulteriori motivi.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. III, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2010