TAR Campania, (NA), Sez. II, n. 1230, del 1230
Urbanistica.Decadenza vincolo di destinazione a strada pubblica.
La scadenza del vincolo principale di destinazione a strada pubblica, per l'inutile decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2 della L. n. 1187/1968, comporta l'automatica perdita di efficacia del connesso ed accessorio vincolo di rispetto infrastrutturale, atteso che il regime di inedificabilità imposto da quest'ultimo, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale, è funzionalmente servente in rapporto al primo. Ed invero, la diversa tesi comporterebbe l'illogica conseguenza della permanenza a tempo indeterminato, senza peraltro la previsione di alcun indennizzo, di una fascia di rispetto in relazione ad un'opera la cui realizzazione non è stata più ritenuta conforme al pubblico interesse. Con la conseguenza che il regime previsto per le "zone bianche" si estende, oltre che alle aree direttamente interessate dal tracciato stradale originariamente previsto dal vincolo di piano ormai scaduto, anche a quelle già connotate dal vincolo di rispetto in argomento. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 01230/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02639/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2639 del 2003, proposto da:
Tralice Crescenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Soprano, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Melisurgo, n. 4;
contro
Comune di Afragola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Mosca e Rosa Balsamo, con i quali è elettivamente domiciliato presso la Segreteria dell’adìto TAR Campania;
per l'annullamento, previa sospensione:
1) dell'ordinanza n. 333/02 del 31.12.2002, notificata in data 13/1/2003, del Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Afragola di annullamento delle concessioni edilizie n. 75/01 e n. 236/01 rilasciate al ricorrente rispettivamente il 10/4/01 ed il 3/10/01;
2) del conseguente ordine di ripristino dello stato dei luoghi con la demolizione a propria cura e spese delle opere realizzate;
3) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Afragola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 il cons. dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con atto notificato in data 25 febbraio 2003 e depositato il successivo 11 marzo, il signor Tralice Crescenzo ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune di Afragola avverso l'ordinanza in epigrafe indicata chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento.
Il ricorrente rappresentava in punto di fatto le seguenti circostanze:
- di essere proprietario di un appezzamento di terreno sito in Afragola, in località Sanguineto, individuato al catasto terreni di detto Comune al Fg 6, p.lle 464, 466 e 473, di complessivi mq. 6.948;
- che in data 10/4/2001 gli era stata rilasciata concessione edilizia n. 75/2001per la costruzione di una casa colonica sulla suddetta area, costituita da piano cantinato, piano terra deposito, piano primo e copertura a tetto;
- che i relativi lavori, immediatamente intrapresi, erano stati ultimati in data 16/10/2001;
- che nelle more, in data 12/7/2001, il sig. Tralice aveva presentato domanda per la variante alla concessione edilizia precedentemente rilasciata, per la realizzazione di un porticato al piano terra;
- che, con atto n. 236 del 3/10/2001, il Comune di Afragola aveva rilasciato la chiesta concessione edilizia in variante;
- che in data 10/10/2002 il Dirigente del 4° Settore Assetto del Territorio aveva comunicato al signor Tralice l'avvio del procedimento di annullamento delle concessioni edilizie rilasciate, ordinando altresì la sospensione ad horas dei lavori;
- che avverso tale nota il ricorrente aveva presentato rituali osservazioni evidenziando l’insussistenza dei presupposti per l'annullamento delle concessioni edilizie e chiedendo l'archiviazione della procedura di annullamento avviata;
- che inopinatamente, con l'ordinanza n. 333/02 del 31/12/2002, il Dirigente del 4° Settore Assetto del Territorio del Comune di Afragola, ritenendo che l'opera assentita ricadrebbe in zona “R” di rispetto stradale (nella quale è vietata ogni costruzione, anche a carattere provvisorio), aveva annullato, in via di autotutela, le concessioni edilizie n. 75/2001 e n. 236/2001, ordinando al ricorrente, nonché al direttore dei lavori, il ripristino ad horas dello stato dei luoghi con demolizione a proprie cure e spese delle opere realizzate.
Tanto premesso, il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'impugnata ordinanza n. 333/02 del 31/12/2002 con due distinti motivi di ricorso, incentrati sui vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili: 1) in primo luogo, non sussisterebbe l'illegittimità delle concessioni oggetto dell'annullamento d'ufficio, in quanto dopo l'approvazione del progetto relativo all'opera pubblica “Asse Mediano”, vi sarebbe stata una modifica del tracciato stradale ed il conseguente spostamento della strada su altri lotti, con conseguente venir meno del vincolo di rispetto stradale relativamente al lotto di proprietà del ricorrente; 2) in secondo luogo, non sarebbero state adeguatamente valutate ed esplicitate le ragioni di pubblico interesse concrete ed attuali tali da giustificare l'adozione del provvedimento di annullamento delle rilasciate concessioni edilizie, anche in considerazione del tempo trascorso e dell'affidamento ingenerato nell'interessato.
2. Si costituiva in giudizio l’intimato Comune di Afragola depositando memoria di costituzione e documenti, contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva la reiezione. La difesa dell'ente resistente rilevava che la concessione edilizia n. 75/2001 era stata rilasciata sul falso presupposto che il lotto di intervento fosse ubicato, secondo il vigente P.R.G., in Zona “E – Agricola”. Invece, in sede di riesame, si era accertato che tale lotto ricadeva in zona “R” di rispetto stradale, in relazione al quale l'articolo 2 delle norme tecniche di attuazione prevede il divieto di ogni costruzione, anche a carattere provvisorio, consentendo unicamente il risanamento degli edifici esistenti. Inoltre, non rileverebbe, ai fini dedotti dal ricorrente, la circostanza dello spostamento di fatto dell'asse mediano verso nord, trattandosi di circostanza non recepita, attraverso una specifica presa d'atto, dalle prescrizioni del P.R.G. (che non erano state modificate). Secondo la difesa dell'ente resistente, un ulteriore motivo di illegittimità deriverebbe dalla circostanza che la particella 473 non è confinante con il restante lotto, per cui risulterebbe effettuato un asservimento di area non consentito dalle norme di attuazione del P.R.G. (con la conseguenza che la relativa volumetria dovrebbe essere sottratta da quella di progetto). Infine, l'interesse pubblico concreto ed attuale sarebbe ravvisabile nell'esigenza di evitare la compromissione dell'assetto urbanistico del territorio.
3. Con ordinanza n. 2157/03, questa Sezione accoglieva la domanda di sospensione limitatamente all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
4. In data 22 dicembre 2012, il Comune di Afragola depositava due istanze di condono ex lege n. 326/03, presentate dal ricorrente il 10/12/2004 (n. 24355 e n. 24357).
Il ricorrente depositava, a sua volta, due memorie di replica, da un lato evidenziando l'irrilevanza delle due istanze di condono depositate dal Comune di Afragola (che non si riferirebbero alle opere oggetto dell'impugnato provvedimento, ma a modifiche del fabbricato intervenute dopo la sua ultimazione), dall'altro ribadendo le argomentazioni e deduzioni di cui al ricorso introduttivo, eccependo inoltre l'inammissibilità dell'ulteriore motivo di illegittimità evidenziato dalla difesa del Comune (in quanto recante un'integrazione postuma della motivazione) ed insistendo, quindi, per l'accoglimento del ricorso.
5. Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2013, il ricorso veniva introitato in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, occorre evidenziare l'irrilevanza, rispetto all'oggetto del presente ricorso, delle due istanze di condono agli atti.
Tali istanze, infatti, non si riferiscono all'intero fabbricato per cui è causa (nel qual caso potrebbero incidere sulla procedibilità del ricorso in esame, sotto il profilo della sopravvenuta carenza di interesse), ma semplicemente all'ampliamento dell'unità immobiliare sita al primo piano (istanza n. 24355) ed al cambio di destinazione d'uso del piano seminterrato e del piano terra (istanza n. 24357).
2. Ancora in via preliminare, l'ambito dell'indagine della legittimità dell'impugnato provvedimento di annullamento in autotutela va circoscritto all'unico profilo motivazionale in esso indicato, non potendo essere esteso (in base al principio del divieto di integrazione postuma della motivazione) ad ulteriori profili esplicitati dall'amministrazione comunale nelle proprie difese giudiziali.
3. Ciò posto, il ricorso è fondato ed deve essere accolto, dovendo essere condivisa la prima, assorbente, censura.
Occorre premettere, in punto di fatto, che non è contestata tra le parti la circostanza dello spostamento, rispetto al lotto di proprietà del ricorrente, della strada definita Asse Mediano.
Tale circostanza è, anzi, espressamente riconosciuta dal Comune resistente che, nei propri atti istruttori, afferma espressamente quanto segue: <<confrontando il foglio 6 del catasto terreni di Afragola con la tavola n. 6 del P.R.G. in scala 1:5000 si rileva che effettivamente il lotto di intervento ricade nella zona di rispetto dell'Asse Mediano. Senonché, per effetto della traslazione dell'asse mediano verso nord, di fatto il terreno, trovandosi mediamente a metri 232 dalla posizione effettiva dell'asse mediano, non verrebbe a cadere più in zona di rispetto stradale, essendo la distanza da tale strada statale fuori del centro abitato pari a metri 30,00>> (cfr. relazione di riesame del 9/9/02 a firma del tecnico comunale geometra Raffaele Pelliccia).
Tale circostanza risulta recepita anche nell’impugnato provvedimento di annullamento, laddove si afferma che <<in sede di riesame delle concessioni edilizie veniva rilevato che, secondo il vigente P.R.G., il terreno in questione ricade in zona “R” di rispetto stradale, nella quale è vietata qualsiasi costruzione anche a carattere provvisorio, a nulla rilevando lo spostamento di fatto dell'asse mediano>>.
Non essendo in contestazione tra le parti lo spostamento della strada (in funzione della quale era stato posto, sul lotto di proprietà del ricorrente, il vincolo di rispetto stradale), la questione odiernamente sottoposta all'esame del Collegio consiste semplicemente nello stabilire se, ciò nonostante, il vincolo debba considerarsi comunque valido (non essendo mutata la classificazione urbanistica della zona, ad esempio attraverso una variante di recepimento della mutata situazione di fatto) ovvero se esso debba ritenersi venuto meno per effetto della sopravvenuta modifica dell'originario progetto stradale, a presidio del quale era stato posto.
La questione è stata già affrontata in passato da questa Sezione e risolta in senso favorevole alle tesi dei ricorrenti con argomentazioni che il Collegio condivide pienamente e dalle quali non ritiene che sussistano motivi per discostarsi (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, 23 giugno 2009, n. 3448; 16 marzo 2012, n. 1316).
In tali decisioni, si è infatti evidenziato che <<i vincoli di rispetto sono vincoli per loro natura di carattere accessorio, nel senso che con essi viene disciplinato (in modo normalmente restrittivo) l’uso di quella parte del territorio comunale che si colloca nella prossimità di altra parte del territorio che deve essere “rispettata” per le sue caratteristiche naturali o per la destinazione che ad essa è stata data in sede di pianificazione>> …<<qualora la nuova struttura non sia realizzata, la fascia di rispetto, ai fini urbanistici, segue inevitabilmente la sorte dell’area interessata dalla (mancata) realizzazione della infrastruttura>> …<< la scadenza del vincolo principale di destinazione a strada pubblica, per l'inutile decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2 della L. n. 1187/1968, comporta l'automatica perdita di efficacia del connesso ed accessorio vincolo di rispetto infrastrutturale, atteso che il regime di inedificabilità imposto da quest'ultimo, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale, è funzionalmente servente in rapporto al primo. Ed invero, la diversa tesi comporterebbe l'illogica conseguenza della permanenza a tempo indeterminato, senza peraltro la previsione di alcun indennizzo, di una fascia di rispetto in relazione ad un'opera la cui realizzazione non è stata più ritenuta conforme al pubblico interesse. Con la conseguenza che il regime previsto per le "zone bianche" si estende, oltre che alle aree direttamente interessate dal tracciato stradale originariamente previsto dal vincolo di piano ormai scaduto, anche a quelle già connotate dal vincolo di rispetto in argomento. Con l’ulteriore conseguenza che l'amministrazione comunale ha l’obbligo di reintegrare la disciplina dell'area già interessata dal vincolo decaduto, attraverso una variante -sia di carattere specifico, ovvero di carattere generale-, che consenta di dotare l’area di una destinazione coerente con le nuove esigenze di pubblico interesse>> (così, nello specifico, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, 23 giugno 2009, n. 3448; cfr., altresì, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, 16 marzo 2012, n. 1316, secondo cui <<il venir meno del vincolo principale di destinazione a strada pubblica comporta l’automatica perdita di efficacia del connesso ed accessorio vincolo di rispetto infrastrutturale, atteso che il regime di inedificabilità imposto da quest’ultimo, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale, è funzionalmente servente in rapporto al primo (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 9 dicembre 1996, n.1486; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, 25 settembre 2007 n.8352). Ed invero, la tesi sostenuta dal Comune resistente comporterebbe l’illogica conseguenza della permanenza a tempo indeterminato, senza peraltro la previsione di alcun indennizzo, di una fascia di rispetto in relazione ad un’opera la cui realizzazione, secondo l’originario progetto, non è stata più ritenuta conforme al pubblico interesse>>).
Sulla base delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che, nel caso di specie, il vincolo di “Rispetto” imposto sul terreno di proprietà del ricorrente deve considerarsi venuto meno, per effetto del decorso del tempo, ai sensi delle disposizioni di legge in materia (art. 38 della legge urbanistica regionale n. 16 del 2004 e art. 9 del D.P.R. n. 327 del 2001), in quanto l’opera stradale in funzione del quale era stato posto non è stata più realizzata sull’area originariamente prevista (ma su altra, notevolmente più distante dal lotto di proprietà del ricorrente).
Sarebbe inoltre del tutto illogico (e contrario ai principi di legalità e buona amministrazione) continuare a considerare vigente un vincolo di rispetto, quando non c’è più nulla da rispettare.
In conseguenza il provvedimento impugnato, che trova il suo presupposto nella permanenza sul lotto in questione di un vincolo (di inedificabilità assoluta) che invece risulta venuto meno, deve ritenersi illegittimo e deve essere pertanto annullato.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'impugnata ordinanza n. 333/02 del 31/12/2002.
Condanna il Comune di Afragola al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e delle competenze di giudizio, complessivamente liquidate nella somma di euro 1.000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente FF, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Brunella Bruno, Primo Referendario
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IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)