TAR Puglia (LE) Sez. II n. 934 del 20 luglio 2023
Rifiuti.Ordine di rimozione

Alla luce del dato testuale dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, che non contempla una fattispecie di responsabilità oggettiva a carico del proprietario del fondo, è evidente che l’ordine di rimozione dei rifiuti può essere rivolto a questi solo quando l’Amministrazione ne dimostri almeno la corresponsabilità in uno con gli autori dell’illecito, avendo il proprietario posto in essere una condotta, sia essa a carattere commissivo od omissivo, purché in ogni caso assistita da dolo o colpa. Ne consegue l’illegittimità di un ordine di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolto al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità di proprietario, qualora difetti un’adeguata dimostrazione, da parte dell’amministrazione procedente, dell’imputabilità soggettiva della condotta contestata sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione


Pubblicato il 20/07/2023

N. 00934/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00648/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 648 del 2023, proposto da
Maria Cucurachi, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Coluccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Veglie, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- dell’ordinanza n. 7 del 3.4.2023, prot. n. 5048, con cui il Commissario Straordinario dell’Ente ha ordinato alla ricorrente, quale proprietaria del suolo censito in catasto al foglio 9, particelle n. 195, 196, 159 e 191, di “provvedere entro 30 giorni dal ricevimento della presente ad eseguire la rimozione dei rifiuti posti all'interno dell'area privata e la bonifica integrale delle aree oggetto…”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la nota prot. n. 17423 del 23/11/23 con cui il Comune di Veglie ha riscontrato la richiesta della Procura della Repubblica di Lecce.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Veglie;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 il dott. Paolo Fusaro e uditi per le parti i difensori avv. A. Tolomeo, in sostituzione dell’avv. G. Coluccia, per la parte ricorrente e avv. A. Vantaggiato per parte resistente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;


1. Viene impugnata l’ordinanza n. 7 del 3.4.2023, adottata dal Commissario Straordinario del Comune di Veglie, con cui viene ordinato “Al proprietario del suolo sito in Veglie censito in catasto al foglio 9 p.lle 195, 196, 159 e 191 sig.ra Cucurachi Maria (…) di provvedere entro 30 giorni dal ricevimento della presente ad eseguire la rimozione dei rifiuti, posti all’interno dell’area privata e la bonifica integrale delle aree oggetto di combustione”.

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, così sintetizzabili: 1) violazione dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 per difetto dei presupposti individuati dalla norma; 2) carenza di motivazione del provvedimento impugnato; 3) difetto di istruttoria; 4) eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, nonché per irragionevolezza e illogicità.

Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Veglie ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Nella camera di consiglio del 13.7.2023, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

2. La ricorrente deduce, in primo luogo, l’illegittimità dell’ordinanza impugnata per difetto dell’elemento psicologico richiesto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 e, comunque, per difetto di istruttoria da parte dell’Amministrazione comunale.

Le censure sono fondate.

2.1. Va infatti evidenziato che l’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, dopo aver vietato il deposito, immissione e abbandono incontrollato di rifiuti (commi 1 e 2), fa obbligo a chiunque violi i suddetti divieti di “…procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa” (comma 3).

Alla luce del dato testuale della disposizione richiamata, che non contempla una fattispecie di responsabilità oggettiva a carico del proprietario del fondo, è dunque evidente che l’ordine di rimozione dei rifiuti può essere rivolto a questi solo quando l’Amministrazione ne dimostri almeno la corresponsabilità in uno con gli autori dell’illecito, avendo il proprietario posto in essere una condotta, sia essa a carattere commissivo od omissivo, purché in ogni caso assistita da dolo o colpa.

Ne consegue, secondo pacifico orientamento interpretativo, l’illegittimità di un ordine di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolto al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità di proprietario, qualora difetti un’adeguata dimostrazione, da parte dell’amministrazione procedente, dell’imputabilità soggettiva della condotta contestata sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione (in tal senso, ex multis, si veda Cons. Stato, Sez. V, n. 1612/2009; più di recente, Cons. Stato, Sez. IV, nn. 5384/2022 e 7657/2020).

2.2. Nel caso di specie, il Comune di Veglie risulta aver provveduto all’adozione dell’ordinanza in esame nei confronti della ricorrente sulla base del solo dato, di per sé neutro, della proprietà in capo alla stessa dell’area su cui insistono i rifiuti.

Dal contenuto del provvedimento non si evince, infatti, l’espletamento di alcun accertamento operato dall’Amministrazione dal quale poter desumere che la presenza dei rifiuti sul suolo in questione sia da riferire a una condotta soggettivamente imputabile alla ricorrente in chiave quantomeno colposa ovvero idonea ad integrare un’eventuale forma di corresponsabilità, comunque imputabile alla medesima, rispetto a una condotta altrui.

Non può assumere, in particolare, alcun rilievo sul punto la circostanza, peraltro solo implicitamente desumibile dal provvedimento impugnato, secondo cui la ricorrente non avrebbe debitamente provveduto alla recinzione dell’area di cui era proprietaria.

Secondo condivisa giurisprudenza amministrativa, infatti, fermo restando che la recinzione di un fondo da parte del proprietario costituisce una facoltà, e non già un obbligo, ai sensi dell’art. 841 c.c., in relazione alla responsabilità del proprietario per mancata recinzione del fondo ex art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 l’obbligo di diligenza va valutato secondo criteri di ragionevole esigibilità, con la conseguenza che, da una parte, la mancata recinzione del fondo non può costituire di per sé prova della colpevolezza del proprietario, e, dall’altra, va in ogni caso esclusa la responsabilità per colpa in capo a quest’ultimo anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto, ma solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato (in tal senso, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 5911/2017; analogamente Sez. V, n. 4504/2015).

Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, al fine di comprendere l’eventuale sussistenza di un elemento colposo in capo al proprietario sì da configurare una responsabilità ex art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, occorre verificare in concreto l’idoneità delle cautele adottate dal soggetto proprietario del bene, tenendo conto di una serie di circostanze obiettive.

Ora, nel caso di specie, è anzitutto pacifico, in quanto incontestato dall’Amministrazione, che la ricorrente aveva provveduto a posizionare grandi massi sul confine del proprio fondo, allo scopo, appunto, di impedire a terzi l’accesso al terreno di sua proprietà.

La stessa ha, inoltre, prospettato che l’area in questione è comunque soggetta a vincoli di intervento derivanti dalle disposizioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, tali da impedire alla stessa la possibilità di porre in essere misure di perimetrazione maggiormente incidenti.

Risulta, in ultimo, che l’estensione dell’area avrebbe in ogni caso richiesto a carico della ricorrente un’opera di recinzione sensibilmente estesa, rispetto della quale non è dato tuttavia ravvisare alcun elemento obiettivo e certo da cui desumere l’eventuale risultato contenitiva dell’opera de qua.

Alla luce di quanto precede, tenuto conto che l’Amministrazione non ha addotto alcuna circostanza concreta da cui ricavare la sussistenza di un elemento soggettivo rimproverabile alla ricorrente, l’ordinanza n. 7 del 3.4.2023 in contestazione deve, sotto tale profilo, ritenersi illegittima, con conseguente annullamento della stessa e assorbimento degli ulteriori profili di gravame lamentati dalla ricorrente.

Per mera completezza, a ulteriore conferma dell’illegittimità del provvedimento impugnato, si evidenzia in ogni caso che l’ordine di rimozione risulta interessare anche una porzione di terreno (particelle n. 159 e 191) non risultante, alla luce della documentazione in atti, di proprietà della ricorrente.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Commissario Straordinario del Comune di Veglie n. 7 del 3.4.2023.

Condanna il Comune resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 1.000,00 per onorario, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Nino Dello Preite, Referendario

Paolo Fusaro, Referendario, Estensore