TAR Liguria Sez.II n. 717 del 13 luglio 2023
Urbanistica.Lottizzazione abusiva
Il bene giuridico tutelato dall'art. 30 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, anche con una sanzione penale (cfr. l’art. 44 comma 1 lett. c D.P.R. n. 380/2001), risiede, in entrambi i casi (lottizzazione materiale e cartolare), nella necessità di salvaguardare la potestà programmatoria amministrativa, nonché la connessa funzione di controllo, posta a garanzia dell'ordinata pianificazione urbanistica, del corretto uso del territorio e della sostenibilità dell'espansione abitativa in rapporto agli standard apprestabili. Elemento imprescindibile della fattispecie consiste dunque nella circostanza che la trasformazione urbanistica od edilizia già intrapresa (lottizzazione materiale) o soltanto inequivocabilmente anticipata dai frazionamenti catastali (lottizzazione cartolare) si ponga in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali (c.d. lottizzazione vietata) o senza la prescritta autorizzazione (c.d. lottizzazione imposta).
Pubblicato il 13/07/2023
N. 00717/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Glauco Stagnaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Diano Marina, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Borello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 10/3b;
nei confronti
di -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Responsabile Settore 7° – Edilizia Privata Urbanistica Demanio del Comune di Diano Marina -OMISSIS-, recante sospensione immediata della lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, preannunciando, in caso di mancata revoca della stessa nel termine di 90 giorni, l’acquisizione di diritto al patrimonio disponibile del Comune delle aree lottizzate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Diano Marina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2023 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la società -OMISSIS- espone: - di essere proprietaria di un compendio immobiliare sito in Diano Marina, località -OMISSIS-; - che, con nota -OMISSIS- il Settore 7° Edilizia Privata Urbanistica Demanio del Comune di Diano Marina comunicava l'avvio del procedimento sanzionatorio “per esecuzione di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio in assenza della prescritta autorizzazione ai sensi del comma 1 dell’art. 30 del D.P.R. 380/01 e ss. mm. e ii.” in località -OMISSIS-, sugli immobili censiti a catasto al -OMISSIS-; - che i mappali -OMISSIS-erano stati, in passato, di proprietà della società, che li aveva poi ceduti alla sig.ra -OMISSIS- in forza di scrittura privata del -OMISSIS-, con la quale erano stati definiti i confini tra le rispettive proprietà confinanti, superando bonariamente il contenzioso precedentemente insorto tra gli stessi; - che a tale contratto faceva seguito atto notarile di permuta/compravendita del -OMISSIS-, che confermava la cessione dei medesimi mappali -OMISSIS-da -OMISSIS--OMISSIS- s.a.s. alla sig.ra -OMISSIS-e disponeva la contestuale alienazione, da parte di quest'ultima ed in favore del signor -OMISSIS-, degli stessi terreni, nonché degli ulteriori mappali -OMISSIS-; - che la predetta comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio -OMISSIS- era stata inviata dall'U.T.C., oltre che a -OMISSIS--OMISSIS- s.a.s., alla sig.ra -OMISSIS- (precedente proprietaria dei mappali -OMISSIS-) nonché al sig. -OMISSIS- (attuale proprietario dei mappali-OMISSIS-, -OMISSIS-), il quale aveva nel frattempo presentato al Comune di Diano Marina istanza -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-, pratica edilizia n. -OMISSIS-) per la realizzazione, su una parte del mappale -OMISSIS-, di un fabbricato residenziale unifamiliare; - che tutti i destinatari della comunicazione di avvio del procedimento presentavano osservazioni, per un verso facendo presente che le modifiche catastali di detti terreni e l'atto di permuta/compravendita del -OMISSIS-, lungi dall'essere motivati da un illecito intento edificatorio, erano giustificati dall'esigenza della società odierna ricorrente e della sig.ra -OMISSIS-di definire in via bonaria la controversia che era insorta fra i medesimi negli anni precedenti in merito alla delimitazione delle rispettive proprietà, tra loro confinanti; per altro verso, in via del tutto cautelativa e prudenziale, dichiarando la disponibilità ad assumere i necessari atti, a livello catastale e/o contrattuale, per addivenire alla ricomposizione fondiaria dei terreni oggetto della presunta lottizzazione, in modo da superare in radice le contestazioni mosse dall'Amministrazione Comunale.
Impugna l’ordinanza del Responsabile Settore 7° – Edilizia Privata Urbanistica Demanio del Comune di Diano Marina -OMISSIS-, recante sospensione immediata della lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 380/2001, preannunciando, in caso di mancata revoca della stessa nel termine di 90 giorni, l’acquisizione di diritto al patrimonio disponibile del Comune delle aree lottizzate.
A sostegno del gravame ha dedotto quattro motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione e/o falsa applicazione art. 30, d.P.R. n. 380/2001; artt. 1, 3 e 10, legge n. 241/1990; art. 49, legge Regione Liguria n. 36/1997 – Carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta.
La lottizzazione abusiva non sarebbe configurabile, giacché per un verso il frazionamento dei terreni indicati nella comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, nonché l’atto di permuta/compravendita in data -OMISSIS-, lungi dall’essere motivati da un illecito intento edificatorio, erano invece obiettivamente giustificati dall’esigenza di definire in via bonaria la controversia che era insorta con la sig.ra -OMISSIS-in merito alla delimitazione delle rispettive proprietà confinanti; per altro verso, il progetto presentato dal sig. -OMISSIS-per l’edificazione di un nuovo fabbricato unifamiliare è conforme alla vigente disciplina urbanistica.
2. Violazione e/o falsa applicazione art. 30, d.P.R. n. 380/2001; artt. 1, 3 e 10, legge n. 241/1990; art. 49, legge Regione Liguria n. 36/1997 – Carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta.
Non parrebbe possibile configurare la lottizzazione abusiva a fronte del progetto di un edificio unifamiliare conforme alla disciplina urbanistica del PUC di Diano Marina.
3. Violazione e/o falsa applicazione art. 30, d.P.R. n. 380/2001; artt. 1, 3, 7, 10 e 21-quater, legge n. 241/1990; art. 49, legge Regione Liguria n. 36/1997 – Carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia grave e manifesta.
Il Comune avrebbe dovuto sospendere il procedimento sanzionatorio per un congruo periodo, al fine di valutare l'opportunità di assumere i necessari atti, a livello catastale e contrattuale, per addivenire alla ricomposizione fondiaria dei terreni oggetto della presunta lottizzazione, così da far venir meno le contestazioni mosse.
4. Violazione e/o falsa applicazione artt. 7 e ss. e 10-bis, legge n. 241/1990 – Violazione del giusto procedimento. Carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà.
Lamenta l’omissione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di sospensione del procedimento sanzionatorio.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Diano Marina, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
Con ordinanza 2.2.2023, n. 26 la sezione ha accolto l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 28 giugno 2023 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Giova richiamare la nozione di lottizzazione abusiva contenuta nell’art. 30 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380: “Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione [lottizzazione abusiva c.d. “materiale”, n.d.r.]; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio [lottizzazione abusiva c.d. “cartolare”, n.d.r.]”.
Il bene giuridico tutelato dalla norma, anche con una sanzione penale (cfr. l’art. 44 comma 1 lett. c D.P.R. n. 380/2001), risiede, in entrambi i casi (lottizzazione materiale e cartolare), nella necessità di salvaguardare la potestà programmatoria amministrativa, nonché la connessa funzione di controllo, posta a garanzia dell'ordinata pianificazione urbanistica, del corretto uso del territorio e della sostenibilità dell'espansione abitativa in rapporto agli standard apprestabili (cfr., per tutte, Cons. di Stato, Sez. VI, 2/3/2023, n. 2217).
Elemento imprescindibile della fattispecie consiste dunque nella circostanza che la trasformazione urbanistica od edilizia già intrapresa (lottizzazione materiale) o soltanto inequivocabilmente anticipata dai frazionamenti catastali (lottizzazione cartolare) si ponga in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali (c.d. lottizzazione vietata) o senza la prescritta autorizzazione (c.d. lottizzazione imposta).
Orbene, per quanto si tratti di suoli agricoli - per definizione “non lottizzabili” - e si versi pertanto in un’ipotesi di lottizzazione “vietata”, è un fatto che l’art. 51 comma 14 delle N.T.A. del PUC di Diano Marina (doc. 16 delle produzioni 27.1.2023 di parte comunale) ammette, in zona, la “realizzazione di nuove abitazioni, connesse alla conduzione agraria del fondo” (lett. h), e finanche di “opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento” (lett. i), consentendone (comma 19) “l’attuazione diretta” (ovvero, senza piano di lottizzazione attuativo), prescrivendo indici e parametri edilizi e subordinandola soltanto al convenzionamento con obbligo di eventuali prestazioni finalizzate al presidio ed alla tutela del territorio.
Stando così le cose, ed essendo pacifico e non contestato che il progetto edilizio proposto dal signor -OMISSIS-ed interessante le particelle nn.-OMISSIS-, -OMISSIS- (interessate dai frazionamenti ed accorpamenti contestati) risulta rispettoso dell’indice edificatorio di zona, è evidente come il mero frazionamento catastale dei terreni “in assenza della Convenzione Urbanistica ai sensi dell’art. 49 della L.R. 36/97 e ss. mm. e ii.” (così l’ordinanza n. 96/2022), ovvero della convenzione prescritta (anche) dall’art. 51 comma 19 delle norme attuative del P.U.C., se costituisce motivo sufficiente a sospendere il rilascio del permesso di costruire (art. 31 comma 17 L.R. n. 16/2008), non può però integrare – da solo – elemento costitutivo di una lottizzazione abusiva cartolare preordinata all’edificazione di un terreno agricolo in violazione delle prescrizioni dello strumento urbanistico, viepiù allorché sull’istanza del signor -OMISSIS-, concernente la realizzazione di un fabbricato unifamiliare, il Comune abbia rilasciato la autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS-, con ciò implicitamente affermando che la ipotizzata nuova edificazione non eccede il carattere episodico e non altera la bassa densità insediativa di cui all’art. 49-ter delle norme di attuazione del P.T.C.P. (zone IS MA CPA).
Possono dunque richiamarsi sul punto i precedenti del Tribunale, che, in fattispecie analoghe, ha escluso il configurarsi di una lottizzazione abusiva cartolare allorché “non sono state realizzate opere e non è presente un dissimulato intento di trasformazione non assentita del territorio e di realizzazione di edificazioni non consentite dalla strumentazione urbanistica vigente, perché, da una parte, il progetto edificatorio è esplicitamente dichiarato e, dall’altro, esso viene correttamente sottoposto all’assenso preventivo dell’amministrazione, chiamata a verificarne la compatibilità con la disciplina urbanistica ed edilizia della zona” (T.A.R. Liguria, I, 15.7.2020, n. 498; nello stesso senso già id., 11.6.2014, n. 903, laddove precisa che “ai fini della contestazione della lottizzazione abusiva [cartolare, n.d.r.] di terreni a scopo edificatorio non è sufficiente la constatazione della realizzazione di un nuovo insediamento abitativo in zona agricola, ma, posto che anche le zone agricole esprimono un proprio – seppure piccolo - indice edificatorio ed hanno una propria disciplina urbanistica, è necessaria anche l’individuazione specifica delle prescrizioni degli strumenti urbanistici - anche di area vasta o di settore - concretamente violate”).
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si limita a constatare che i mappali-OMISSIS-, -OMISSIS-, interessati dall’intervento di cui all’istanza di permesso di costruire presentata dal signor -OMISSIS-, derivano da frazionamenti e accorpamenti di precedenti particelle catastali già di proprietà della società -OMISSIS--OMISSIS-, senza tuttavia individuare specifiche violazioni della relativa disciplina urbanistica o paesistica.
Donde la dedotta violazione dell’art. 30, D.P.R. n. 380/2001, e l’illegittimità del provvedimento -OMISSIS-, di sospensione della lottizzazione abusiva.
Sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
Richard Goso, Consigliere