Cass. Sez. III n. 16497 del 11 aprile 2013 (cc 28 feb. 2013)
Pres. Teresi Est. Andreazza Ric. PM in proc. Rondot
Caccia e animali. Attività allevamento cani (vicenda Green Hill)

La norma di cui all'art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, alla pari di quella, generale, dell'art. 51 c.p. relativa alla scriminante dell’esercizio del diritto, appare quale espressione del principio della necessaria coerenza dell’ordinamento giuridico, posto che un medesimo comportamento non può, allo stesso tempo, essere consentito o addirittura imposto, da una parte, e vietato dall'altra. Di qui, però, anche, appunto, la esigenza che le condotte in astratto rapportabili alle fattispecie di cui al titolo IX bis del libro II del codice penale si mantengano all’interno del perimetro di previsione della legge speciale, posto che la fuoriuscita anche solo in parte dai limiti della norma determinerebbe il venir meno della ratio sottesa all'art.19 ter citato e, dunque, la piena riconducibilità all’interno delle norme penali.

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