Provincia di Treviso - Circolare
Applicazione dell’art. 1, commi 2 e 3,
della Legge 28 luglio 2004 n. 192
di Carlo Rapicavoli
Treviso, 15 settembre 2004
OGGETTO: Applicazione dell’art. 1, commi 2
e 3, della Legge 28 luglio 2004 n. 192
PROROGA DEI TERMINI
L’art. 1, comma
2, del Decreto Legge 4 giugno 2004 n. 144, convertito in Legge, con
modificazioni, dalla Legge 28 luglio 2004 n. 192, dispone fra l’altro: “I
termini di cui all’art. 10-bis del decreto legge 24 giugno 2003 n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003 n. 200 sono differiti
al 31 dicembre 2004”.
Si tratta dell’ennesima proroga dei termini per l’entrata in vigore
del D. Lgs. 152/1999 in relazione agli scarichi esistenti, riproponendo i
medesimi dubbi interpretativi già sollevati in occasione dei precedenti
interventi del legislatore in materia.
Ne ricostruiamo l’iter.
L’art. 10-bis della Legge 1 agosto 2003 n. 200 così dispone:
“(Adeguamento degli scarichi
esistenti).
1. I termini di cui
all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
relativi agli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, sono differiti fino
ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto”.
Tale norma risultava già di difficile interpretazione, in quanto, ad una
prima lettura, in contrasto con l’intero sistema normativo in tema di
disciplina degli scarichi, oggi dettato dal D. Lgs. 152/1999, nel quale si
inserisce.
E’ necessario tentare, pertanto, di delineare una possibile
interpretazione coerente con il tenore letterale della norma nonché con i
principi generali.
Occorre, al riguardo, richiamare il contesto normativo nel quale si
inserisce la norma ed in particolare:
1)
L’art. 2 – “Definizioni” – del D. Lgs. 152/1999 che, alla lettera
cc-bis, così dispone:
“ «scarichi esistenti»: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati”.
2)
L’art. 62, comma 11, i cui termini sono differiti con la norma in esame, che
così dispone:
“Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso termine vale anche nel caso di scarichi per i quali l'obbligo di autorizzazione preventiva è stato introdotto dalla presente normativa. I titolari degli scarichi esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità alla presente normativa allo scadere dell'autorizzazione e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in tal caso il terzo e quarto periodo del comma 7 dell'articolo 45”.
Dalla
lettura delle due norme sopra riportate risulta che:
1)
Veniva fissato il termine del 12 giugno 2002 per l’adeguamento degli
scarichi esistenti alle nuove disposizioni introdotte con il D. Lgs. 152/1999
(limiti di emissione degli scarichi, ecc.);
2)
Veniva fissato il termine del 12 giugno 2003 quale termine ultimo per
presentare la richiesta di autorizzazione allo scarico, secondo la nuova
disciplina, da parte dei titolari degli scarichi esistenti ed autorizzati.
3)
Per scarichi esistenti si intendono quelli conformi al regime
autorizzatorio previgente (per le acque reflue urbane e domestiche) e quelli
autorizzati (per le acque reflue industriali);
4)
Il termine triennale di adeguamento (12 giugno 2002) previsto dall’art.
62, comma 11, si estende anche agli scarichi esistenti
per i quali l’obbligo di autorizzazione preventiva è stato introdotto
dal D. Lgs. 152/1999 e, pertanto, non autorizzati.
In
questo contesto normativo si inserisce il differimento dei termini introdotto
dall’art. 10-bis della Legge 200/2003 ed oggi prorogato al 31 dicembre 2004
dalla Legge 192/2004.
Tentiamo
di delinearne l’ambito di efficacia:
1)
E’ certamente prorogato al 31 dicembre 2004 il termine per
l’adeguamento degli scarichi, esistenti ed autorizzati, alle disposizioni del
D. Lgs. 152/1999, in particolare ai diversi limiti di emissione degli scarichi;
2)
E’, altresì, prorogato al 31 dicembre 2004 il termine per presentare
la richiesta di autorizzazione allo scarico, secondo la nuova disciplina, da
parte dei titolari degli scarichi esistenti ed autorizzati. Detto differimento di termini riguarda esclusivamente i
titolari di autorizzazione che non prevedevano termini di scadenza. Per tutti
gli altri vige il principio sancito dall’art. 62, comma 11, per i quali
l’obbligo di richiedere l’autorizzazione coincideva con la scadenza della
medesima.
3)
L’inciso “ancorchè non autorizzati”, contenuto nell’art. 10-bis,
non può che riferirsi esclusivamente ai casi previsti dall’art. 62, comma 11,
del D. Lgs. 152/1999 di “scarichi
per i quali l’obbligo di autorizzazione preventiva è stato introdotto dalla
presente normativa” (cioè dal D. Lgs. 152/1999).
Ciò
in quanto l’art. 10-bis di cui trattasi:
a)
introduce un differimento di termini già previsti dall’art. 62, comma
11, e già definiti nelle varie fattispecie dalla medesima norma; infatti il
tenore letterale della norma “I termini
di cui all’art. 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152
sono differiti fino ad un anno…”, chiarisce che l’ambito di operatività
della disposizione è circoscritto ai termini ed alle fattispecie già previste
dall’art. 62, comma 11, e non a situazioni nuove;
b)
non introduce alcuna modifica nei principi generali del D. Lgs. 152/1999
e, nello specifico, alla definizione di scarico esistente di cui all’art. 2,
lett. cc-bis;
A
interpretare diversamente, cioè ad estendere il termine di adeguamento anche a
tutti gli scarichi non autorizzati, sebbene avessero l’obbligo
dell’autorizzazione preventiva già nel vigore della Legge Merli, equivarrebbe
ad una sostanziale disapplicazione dell’intero D. Lgs 152/1999, nella parte
relativa alla disciplina delle autorizzazioni allo scarico nonché al regime
sanzionatorio introducendo una moratoria generale fino al 31 dicembre 2004 e
legittimando qualunque violazione alle disposizioni vigenti, quanto meno per
quanto riguarda gli scarichi esistenti alla data del 13 giugno 1999. Il che
palesemente contraddice i principi generali del nostro ordinamento oltre che il
rispetto degli obblighi comunitari in materia.
Pertanto,
l’attuale proroga al 31 dicembre 2004 del termine non introduce alcuna
sanatoria per gli scarichi esistenti e non autorizzati e va applicato secondo le
seguenti direttive:
1)
E’ prorogato al 31 dicembre 2004 il termine per l’adeguamento degli
scarichi esistenti ed autorizzati alle disposizioni del D. Lgs. 152/1999;
2)
E’, altresì, prorogato al 31 dicembre 2004 il termine per presentare
la richiesta di autorizzazione allo scarico, secondo la nuova disciplina, da
parte dei titolari degli scarichi esistenti ed autorizzati, le cui
autorizzazioni non prevedevano termini di scadenza;
3)
L’inciso “ancorchè non autorizzati” contenuto nell’art. 10-bis
comporta il differimento al 31 dicembre 2004
dell’obbligo di ottenere l’autorizzazione soltanto per gli eventuali
scarichi per i quali la normativa previgente al D. Lgs. 152/1999 non imponeva
l’obbligo di autorizzazione preventiva;
4)
Ne consegue che possono beneficiare del differimento dei termini di
adeguamento introdotti dall’art. 10-bis e prorogati dalla Legge 192/2004 esclusivamente:
a)
Gli scarichi esistenti ed
autorizzati alla data del 13.06.1999, secondo quanto definito
dall’art. 2, lett. cc-bis del D. Lgs. 152/1999;
b)
Gli scarichi esistenti ancorchè
non autorizzati alla data del 13.06.1999, soltanto nel caso in cui la
normativa previgente al D. Lgs. 152/1999 non imponeva l’obbligo di
autorizzazione preventiva.
5)
Va precisato, infine, che il differimento al 31 dicembre 2004 non si
applica al termine di cui all’art. 29, comma 2, del D. Lgs. 152/1999 (obbligo
di convogliare gli scarichi sul suolo esistenti in corpi idrici superficiali, in
reti fognarie o di destinarli al riutilizzo), che resta fissato al 31 dicembre
2003, come disposto dall’art. 25 della Legge 31.07.2002 n. 179, nonché agli
altri diversi termini di adeguamento indicati dal D. Lgs. 152/1999.
ACQUE METEORICHE
L’art.
1 della medesima Legge 192/2004 ha introdotto le seguenti ulteriori
disposizioni:
“3-bis. Gli scarichi di acque
meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili non adibite allo
svolgimento di attività produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3-ter
e recapitanti in laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli
scarichi.
3-ter. Sono considerate
superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive le
strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di
automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono
svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di
trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare
effettivi pregiudizi ambientali.
3-quater. I titolari degli
scarichi di cui al comma 3-bis devono presentare entro centottanta giorni i
piani di adeguamento al Magistrato alle acque.
3-quinquies. La validazione dei
piani di adeguamento di cui al comma 3-quater è affidata al Magistrato alle
acque il quale avvalendosi di una conferenza di servizi deve esprimersi secondo
il regolamento previsto dalla stessa”.
Diverse
questioni interpretative sorgono dalla lettura della norma:
1)
Non è chiaro se la definizione contenuta al comma 3-ter è applicabile
esclusivamente agli scarichi recapitanti in laguna di Venezia oppure è da
considerare una definizione generale che integra l’art. 39 del D. Lgs.
152/1999;
2)
Non è chiaro se gli adempimenti previsti siano riferiti agli scarichi
recapitanti direttamente in laguna di Venezia o vadano estesi anche agli
scarichi recapitanti nel “bacino scolante in Laguna di Venezia”, di cui al
“Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del
bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia - Piano
Direttore 2000”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del
Veneto 1 marzo 2000 n. 24 e
successive modifiche e integrazioni.
3)
Non è chiaro in cosa consista il “piano di adeguamento” di cui al
comma 3-quater, posto che è riferito alle situazioni che “non necessitano di
alcuna autorizzazione agli scarichi”;
4)
Non è chiaro a quale “regolamento” debba riferirsi il Magistrato
alle acque per la “validazione dei piani di adeguamento”.
Nessun
chiarimento viene offerto dai lavori preparatori parlamentari.
Al
riguardo, nel resoconto stenografico dell’assemblea, si legge esclusivamente:
“sono stati introdotti quattro commi aggiuntivi, dal 3-bis al 3-quinqies, che
contengono una disciplina speciale e derogatoria sugli scarichi di acque
meteoriche di dilavamento recapitanti nella laguna di Venezia. La finalità della norma è ricavabile dal comma 3-bis e
sembra essere sostanzialmente quella di sottrarre alcuni scarichi, che non
contengono sostanze pericolose, dall’obbligo di autorizzazione, alla quale
sono oggi sottoposti sulla base del decreto legislativo n. 152 del 1999 e della
disciplina speciale sugli scarichi nella laguna di Venezia, trattandosi nello
specifico di distinguere le cosiddette acque meteoriche di dilavamento su
superfici impermeabili, che non contengono alcun tipo di sostanza pericolosa,
dalle restanti acque derivanti da attività produttive”.
Pertanto,
in assenza di diverse indicazioni in merito e considerato quanto disposto
dall’art. 39 del D. Lgs. 152/1999 e dalle nuove disposizioni della Legge
192/2004, in sede di prima
applicazione si ritiene che:
1)
Gli adempimenti di cui trattasi siano riferibili agli scarichi
recapitanti direttamente in laguna di Venezia;
2)
La definizione di cui al comma 3-ter possa offrire indicazioni generali,
in assenza della disciplina regionale di cui all’art. 39 del D. Lgs. 152/1999;
3)
In merito agli adempimenti richiesti per le acque meteoriche recapitanti
in laguna e per i relativi “piani di adeguamento”, si rinvia a successive
indicazioni in attesa di conoscere le determinazioni del Magistrato alle Acque;
4)
Fino all’emanazione
delle suddette disposizioni regionali, continueranno ad applicarsi le “Linee
Guida” già esitate con parere favorevole dalla Commissione Tecnica
Provinciale per l’Ambiente in data 20 marzo 2001 ed approvate definitivamente
con provvedimento n. 981/24357/2003 del 18.03.2003.
Gli
Uffici della Provincia, fino a diverse indicazioni, si atterranno alle
disposizioni di cui sopra nell’applicazione delle norme in oggetto.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE