Consiglio di Stato Sez. V n. 4417 del 24 ottobre 2016
Urbanistica.Contributi per spese di urbanizzazione e contributi dovuti per monetizzazione di aree standard
In linea generale fra i contributi per spese di urbanizzazione e i contributi dovuti per monetizzazione di aree standard vi è una profonda diversità sul piano dei rispettivi fini, di tal chè non vi è alcuna giustificazione in linea di principio a scomputare dai primi l’importo dei secondi “trattandosi di distinti e ugualmente necessari costi che l’amministrazione deve sopportare per la sostenibilità dell’intervento
Pubblicato il 24/10/2016
N. 04417/2016REG.PROV.COLL.
N. 02464/2007 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2464 del 2007, proposto da:
Comune di Trecenta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Manzi, Vittorio Domenichelli, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
contro
Soc. Ghiotti S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Biondaro, Stefano Gattamelata, Alessandra Rigobello, con domicilio eletto presso Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore 22;
per la riforma della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 00283/2006, resa tra le parti, concernente rilascio concessione edilizia previo pagamento oneri di urbanizzazione secondaria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2016 il Cons. Sandro Aureli e uditi per le parti gli avvocati Paolo Caruso su delega dell'avvocato Luigi Manzi, Stefano Gattamelata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sentenza di primo grado della quale il Comune appellante chiede la riforma ha annullato il provvedimento sindacale n.1218 del 28 marzo 1996, nella parte in cui subordina il rilascio della concessione edilizia al preventivo pagamento dell’importo di £ 92.212.662 a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria.
Tale condizione è stata ritenuta illegittima dal primo giudice per violazione dell’art.8 della convenzione di lottizzazione stipulata dalla Ghiotti s.r.l. con il comune di Trecenta; norma il cui contenuto discenderebbe dall’art.86 della l.r. n.61 del 1985, dove si ammette espressamente, su accordo delle parti, “ lo scomputo totale o parziale della quota di contributo dovuta per oneri di urbanizzazione anche di diversa categoria” .
Con la convenzione di lottizzazione intervenuta tra le parti in causa, ha precisato la sentenza di primo grado, “ è stato stabilito che la ditta potesse essere ammessa allo scomputo delle somme dovute, anche per quelle relative ad opere di specie diverse…”;con ciò intendendo riferirsi allo scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria.
Con l’appello in esame il Comune chiede la riforma della sentenza impugnata per aver il primo giudice travisato il contenuto dell’art.8 della convenzione che seppure con un testo il cui significato non emerge dalla sua prima lettura, tuttavia non contiene alcuna integrale rinuncia al pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria nella misura tabellare, come in sostanza ritenuto.
La ditta appellata chiede il rigetto del gravame contestando l’oscurità dell’art.8 della convenzione di lottizzazione, riaffermando la sua piena conformità e legittimità alla luce della citata norma regionale di riferimento.
Entrambe le parti hanno depositato memoria di replica ed in vista dell’udienza di merito hanno precisato ulteriormente le rispettive conclusioni.
All’udienza collegiale del 29 settembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello è fondato.
Occorre stabilire nella controversia in esame se la ditta Ghiotti ha diritto, in virtù dell’art.8 convenzione di lottizzazione stipulata con il comune appellante, all’”scomputo “ totale degli oneri di urbanizzazione secondaria pari a £ 96.212.662; somma determinata nella relazione tecnica allegata a tale convenzione e che ne costituisce dunque parte integrante.
Va anzitutto al riguardo evidenziato che il primo giudice è pervenuto all’accoglimento del ricorso di primo grado sulla base di un presupposto palesemente errato, avendo ritenuto che nella convenzione è stato riconosciuto che la ditta Ghotti ha effettuato il versamento della somma di lire 595.801.000 , a titolo di oneri di urbanizzazione primaria e per opere relative agli allacciamenti ai servizi pubblici in sostituzione delle opere secondarie.
In verità, premesso che quest’ultime non hanno nulla a che vedere con gli oneri di urbanizzazione secondaria, detta somma non rappresenta contributi versati ma corrisponde al preventivo di spesa allegato al progetto di lottizzazione, attiene in particolare, al costo di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (oltre al valore delle aree da cedere); somma ampiamente superiore all’importo tabellare ( riportato nella detta relazione) degli oneri di urbanizzazione primaria che in ragione di tale maggior valore verranno “scomputati “ al 100%.
Venendo ora all’esame dell’art.86 della legge regionale n.61 del 1985, è bene anzitutto chiarire che lo “scomputo” che tale norma consente non deve essere confuso con lo “sconto” che in essa non è invece in alcun modo previsto né sarebbe stato possibile prevede.
Quest’ultimo si risolve, invero, nella possibilità di corrispondere per oneri di urbanizzazione una somma minore rispetto a quella dovuta e richiesta da chi né ha titolo, nella specie il Comune; l’”scomputo , invece, nella ratio dell’art.86 in esame è la possibilità “detrarre” dal dovuto per contributo relativo agli oneri di urbanizzazione tabellari ciò che viene o sarà ( in base ad impegno assunto) corrisposto sotto altra forma; ciò per evitare che l’obbligato paghi due volte per la stesso titolo.
Infatti, nella prima parte, l’art.86 nient’altro afferma che se il lottizzante invece di corrispondere gli oneri di urbanizzazione s’impegna a realizzarle, sostituendosi al Comune, non dovrà corrispondere tali oneri.
Lo scomputo sarà totale se le opere da realizzare valgono quanto o di più degli oneri che dovrebbe pagare; sarà parziale se il valore delle opere che s’impegna a realizzare è inferiore agli oneri di urbanizzazione che dovrebbe corrispondere.
Presupposto dello scomputo è dunque l’impegno a realizzare lo opere di urbanizzazione e naturalmente la loro effettiva realizzazione.
La particolarità dello scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti nell’ambito di una lottizzazione convenzionata consiste nel fatto che normalmente il lottizzante non realizza le opere di urbanizzazione secondaria ( asili nido , scuole, aree verdi di quartiere) ma in accordo con il Comune cede le aree di cui dispone per essere utilizzate per la realizzazione di tali opere; se le prime corrispondono alle aree standard previste per la zona o sono superiori gli oneri dovuti per l’urbanizzazione secondaria potranno essere scomputati integralmente , se non raggiungono le arre standard, come nella specie, le “monetizza” cioè trattiene tali aree ma corrisponde o si impegna a corrispondere una somma che esprime il valore delle stesse, senza tuttavia essere esente dall’obbligo di versare in aggiunta anche quanto ancora dovuto in base alle apposite tabelle parametriche comunali che stabiliscono la misura totale degli oneri di urbanizzazione secondaria.
Ciò in quanto in nessun caso potrà corrispondere meno di quanto dovuto in base a tali tabelle.
Nella fattispecie, alla Ditta Ghotti , non disponendo di areee per urbanizzazione secondaria sufficienti rispetto alle aree standard, è stato consentito di “monetizzare” gli oneri di urbanizzazione secondaria ( oltre agli standard aggiuntivi (area a parco) ex art.26 l.r. n.61/1985) che corrispondono al valore tabellare delle aree non cedute, pari a £ 71.032.500, somma non sufficiente a raggiungere quella di £ 92.212.662, corrispondente agli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti in base alle tabelle predisposte dal Comune , dal cui versamento come detto non può andare esente, diversamente trovandosi il Comune nella condizione di non poter finanziare la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria.
Va ora precisato che l’art.86 della legge regionale già citata non introduce alcuna eccezione, non consentendo alcuna riduzione degli oneri tabellari di urbanizzazione primaria o secondari dovuti al Comune .
Se così fosse non si sarebbe in presenza , appunto, non di uno “scomputo” bensì di uno “sconto” ; come detto assolutamente non consentito.
E tale “sconto” non è affatto previsto dalla convenzione intervenuta tra la ditta Ghiotti ed il Comune appellante, né in contrario si può sostenere come già rilevato, che quest’ultima ha già versato al Comune la somma di £ 595.801.000.
Giustamente allora parte appellante fa rilevare che la previsione contenuta nell’art.86 già più volte citato per il quale su accordo delle parti è possibile scomputare opere di urbanizzazione di categorie diverse non può essere applicata per il solo fatto che il lottizzante s’impegna a realizzare opere di urbanizzazione primaria di valore superiore agli oneri tabellari stabiliti per versarli in funzione di tale urbanizzazione.
Ecco allora che dove nella convenzione nella parte richiamata dalla sentenza impugnata (art.8) è detto “ assolta l’onerosità per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura del 100% “ il richiedente della concessione “ dovrà corrispondere …il solo onere percentuale del costo di costruzione “ non può essere inteso che nel senso che tanto potrà accadere se non per effetto del versamento della somma complessiva di 92.212.662, corrispondente agli oneri tabellari stabiliti per l’urbanizzazione secondaria .
Se è vero allora che nella stessa norma della convenzione è detto, riferendosi agli oneri di urbanizzazione secondaria, che è previsto lo scomputo, ciò si riferisce evidentemente all’importo di £ 71.032.500, relativo alla monetizzazione delle aree non corrispondenti agli standard ( di secondaria e aggiunti) e che rappresenta il valore delle aree non cedute che continuano a far parte della lottizzazione e che è previsto debba essere corrisposto, e non lo è stato, al momento della sottoscrizione della convenzione e se versato verrà scomputato dagli oneri tabellari dell’urbanizzazione secondaria pari a £ 92.212.629 , da corrispondere nel successivo momento del rilascio delle singole concessioni edilizie.
Con l’ulteriore conseguenza conclusiva che in realtà nella convenzione non è affatto prevista la possibilità di scomputare gli oneri di urbanizzazione secondaria tabellari con le opere di urbanizzazione primaria realizzate.
Occorre invero tener presente che in linea generale fra i contributi per spese di urbanizzazione e i contributi dovuti per monetizzazione di aree standard vi è una profonda diversità sul piano dei rispettivi fini, di tal chè non vi è alcuna giustificazione in linea di principio a scomputare dai primi l’importo dei secondi “trattandosi di distinti e ugualmente necessari costi che l’amministrazione deve sopportare per la sostenibilità dell’intervento “ ( Cons.Stato Sezs.IV , 8 gennaio 2013 n.32).
In tale contesto si deve comprendere il senso dell’art-86 della già citata legge regionale n.61 quando, dopo ad aver affermato che “Lo scomputo totale o parziale è ammesso solo tra opere di urbanizzazione della stessa categoria, aggiunge “fatta salva diversa convenzione con il Comune”.
Quest’ultima, invero sorprendentemente generica, possibilità di derogare al criterio prioritario antecedente, in nessun caso può però essere intesa come possibilità di scomputare dall’urbanizzazione primaria l’urbanizzazione secondaria se non sulla base di un accordo dal contenuto rigorosamente definito sul punto; condizione che , invece, nella convenzione di lottizzazione intervenuta tra le parti di questo giudizio è senz’altro assente.
L’appello deve in conclusione essere accolto.
La particolarità della controversia consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere, Estensore
Fabio Franconiero, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sandro Aureli Francesco Caringella