Consiglio di Stato Sez. VI n. 9616 del 2 dicembre 2024
Elettrosmog. Installazione antenne e necessità autorizzazione paesaggistica 

La disposizione di cui all’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003, nell’assimilare le stazioni radio base ad opere di urbanizzazione primaria, afferma la compatibilità delle stesse a qualsiasi destinazione urbanistica ma senza che ciò riverberi i sui effetti sui vincoli paesaggistici gravanti sull’area. Per i tralicci o antenne di notevoli dimensioni (nella fattispecie, alta oltre 12 metri) è richiesta l’autorizzazione paesaggistica.

Pubblicato il 02/12/2024

N. 09616/2024REG.PROV.COLL.

N. 01932/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1932 del 2023, proposto da
Rsi-Radio Tv Sardegna International S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli 180;

contro

Comune di Stintino, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00551/2022, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2024 il Cons. Gudrun Agostini e udito per la parte appellante l’avvocato Lorenzo Coraggio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. E’ impugnata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 551/2022 che ha respinto il ricorso della società RSI Radio TV Sardegna International S.r.l. per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione di opere abusive emessa dal Comune di Stintino, Servizio Tecnico 2 – Edilizia privata, Ambiente, Ecologia, Informatizzazione e Manutenzione, prot. 6975 del 18.8.2015.

2. L’appellante espone le seguenti circostanze in punto di fatto:

- in qualità di emittente Radiofonica Sonora Commerciale per la Provincia di Sassari, in virtù di concessione radiofonica rilasciata dal Ministero Poste e Telecomunicazioni con D.M. prot. n. 907068 del 11.03.1994, possiede e detiene in esercizio sin dal 1980 in località Capo Falcone, Comune di Stintino, una stazione radioelettrica – che in forza dell’art. 231, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ha carattere e funzioni di pubblica utilità - costituita da un fabbricato, NCEU Fg. 1 Part. 1096 (già 43A) di mq. 26, alto 4 metri quale ricovero degli apparati trasmittenti, con ancorato sulla parete esterna un palo telescopico rimovibile pertinenziale al sostegno di quattro antenne di diffusione del segnale con impianti connessi;

- il fabbricato è edificato in un piano di lottizzazione totalmente urbanizzato sulla base delle concessioni edilizie ed autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nel 1969;

- il predetto palo, invece, è stato installato nell’anno 1980 in regime di edilizia libera, quando le torri e i tralicci per il sostegno di antenne non erano considerate strutture edilizie, come ora definite dall’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;

- in particolare, il palo telescopico, installato in area di proprietà esclusiva dell’appellante, risulta privo di volume edilizio ed è posto al di sotto della linea di cresta della collina, del colore delle rocce del posto, non visibile da punti di vista pubblici, dunque con un inesistente impatto paesaggistico; situato infine in un quartiere edificato e privo di valori paesaggistici da preservare e pertinenziale ad una stazione radioelettrica di interesse pubblico;

- in data 23.10.1990 la RSI inoltrava al Ministero Poste e Telecomunicazioni, ai sensi della Legge n. 223/90, la richiesta di concessione per radiodiffusione per la ratifica dell’installazione delle stazioni radioelettriche in esercizio, tra cui quella di Capo Falcone, che veniva concessa per l’impianto in oggetto (all’epoca costituito da n. 4 antenne di diffusione del segnale installate in collineare, con il centro del sistema radiante posto a 15 mt dal suolo, su un palo telescopico di 18,6 mt/14,6 metri dal lastrico solare), con il D.M. 907068 dell'11.03.1994, concessione per l’esercizio della Radiodiffusione tutt'ora valida ed operante;

- nell’anno 1994, RSI riduceva l’altezza del palo a 7,60 mt dal lastrico solare (11,60 mt dal suolo), con altezza del centro del sistema radiante posta a 8 mt dal suolo;

- in data 01.07.2004, il Ministero delle Comunicazioni confermava in capo alla RSI il possesso dei requisiti di legge per continuare ad operare anche con l’impianto di Capo Falcone come da Concessione ministeriale n. 907068/1994;

- nell’anno 2013, a causa di calamità naturali, una staffa di un’antenna riportava danneggiamenti che rendeva necessario un intervento di manutenzione a carattere conservativo dello status quo ante (come tale consentito senza previa autorizzazione, ai sensi dell’art. 149, d.lgs. 42/2004); tale circostanza veniva accertata dalla Polizia Postale dell’Ispettorato Territoriale del Ministero Sviluppo Economico;

- con atto prot. 674 del 15.10.2013 la Polizia Municipale del Comune di Stintino accertava, a distanza di 33 anni dalla sua installazione, “la presenza di un palo metallico … sul quale sono presenti quattro antenne …” di altezza indefinita (“non siamo stati in condizione di misurare l’altezza del palo...”); nella suddetta nota, si riporta la testimonianza del custode del complesso turistico in cui è situato l'impianto, il quale dichiarava: “Io ho iniziato a lavorare come custode … da circa 18 anni e ricordo che il palo di cui agli accertamenti era già esistente”;

- seguiva l’Ordinanza del Comune resistente, prot. 6975 del 18.8.2015, oggetto di impugnativa, con cui si è intimata la demolizione del palo di sostegno delle 4 antenne della stazione radioelettrica, attestando la non dimostrata e sopra smentita circostanza che tale palo sarebbe stato installato ex novo in data 15.10.2013, donde, la supposta abusività per carenza dell’autorizzazione paesaggistica da ottenersi ai sensi dell’art. 146, d.lgs. 42/2004, trattandosi di area vincolata con D.M. 14.01.1966, con contestuale denuncia di reato ambientale, da cui l’attivazione del procedimento penale RGNR 6884/2013 dinanzi il Tribunale di Sassari.

3. L’ordinanza di demolizione è stata impugnata al T.a.r. per la Sardegna con ricorso affidato a due motivi di censura. Il primo per lamentare l’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e carenza dei presupposti, trattandosi di struttura metallica presente e operante in loco fin dal 1980, circostanza che non sarebbe smentita nel rapporto di P.G., epoca in cui ancora non operavano le più onerose e stringenti disposizioni del PUC del 2013; e il secondo per denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 5, 16, comma 1, e 32, comma 1, della l. n. 223/1990 che per l’installazione del palo di sostegno – avente carattere meramente pertinenziale e funzionale delle antenne di diffusione del segnale - all’epoca dei fatti, non richiedeva concessione edilizia e neppure autorizzazione paesaggistica in quanto l’autorizzazione all’installazione di stazioni radioelettriche ad uso privato, le quali sono considerate infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione assimilate alle opere di urbanizzazioni e ritenute compatibili con ogni destinazione urbanistica, competeva per normativa speciale esclusivamente all’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni che per l’impianto in questione l’aveva concessa con D.M. prot. 907068 dell’11.3.1994 da valersi come autorizzazione unica omnicomprensiva di ogni parere collaterale, compreso quello eventuale della Soprintendenza territoriale.

4. Con la qui impugnata sentenza il TAR della Sardegna ha preliminarmente estromesso dal giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; nel merito ha respinto il ricorso ritendendo irrilevante la sentenza del Tribunale penale di Sassari n. 2471/2019 e dimostrata l’avvenuta realizzazione, nel mese di ottobre 2013, in zona gravata da vincolo paesaggistico che richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica, del palo metallico di sostegno delle quattro antenne con evidente carattere innovativo. Il T.a.r. ha ritenuto l’intervento in questione non rientrante tra le esenzioni di cui all’art. 149, lett. a) del d.lgs. 42/2004 e non privo di rilevanza per gli aspetti paesaggistici nonostante sia assimilabile alle opere di urbanizzazione primarie.

5. La sentenza è ora appellata con ricorso affidato a tre motivi che sostanzialmente ripropongono in esame le doglianze di primo grado, con una precisazione di cui si dirà, e che verranno esaminati nel dettaglio in prosieguo.

6. Non si è costituito in appello il Comune di Stintino.

7. A ridosso dell’udienza già fissata, in data 12.11.2024, parte appellante ha depositato istanza di rinvio motivata dal fatto che nel 2017, prima del deposito della sentenza di primo grado, aveva presentato al SUAPE del Comune di Stintino domanda di presa d’atto della doppia conformità paesaggistica ed edilizia [nel 1980 (ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dal D.P.R. 156/1973, L 110/83, L 10/85, L 149/86, DPR 740/81, L 223/90) e nel 2017 (ai sensi del DPR 231/2017 all. A, comma A8, recepito dalla Regione Autonoma della Sardegna con la LR 9/2017)] per il palo metallico insistente in loco fin dal 1980, sulla quale il Comune aveva richiesto il parere del MBACT che ora è stato dall’appellante risollecitato al MBACT in data 8.11.2024 e che, contestualmente, in data 11.11.2024, ha presentato al Comune di Stintino anche istanza di autotutela dell’ordinanza di demolizione oggetto del presente giudizio; segnala quindi l’opportunità di attendere la definizione del procedimento di autotutela in sede amministrativa.

8. All’udienza pubblica del 21 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene di non poter accordare il rinvio, come anche disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ostandovi l’art. 71, comma 1 bis, c.p.a., a fronte di una richiesta di parere paesaggistico inevasa ormai da sette anni e un’istanza di autotutela presentata solo all’indomani della sentenza che ha escluso l’illegittimità dell’ordinanza comunale.

2. Può quindi passarsi all’esame dell’appello, che è per quanto si dirà infondato.

3. Con un primo motivo di censura, intitolato: “Error in procedendo – omesso accertamento dell’altezza originaria del palo e della sua preesistenza alla normativa di tutela del paesaggio. Violazione e falsa applicazione art. 149 D.lgs. 42/2004, dell’art. 112 c.p.c. Violazione art. 25 e 97 Cost. Violazione dell’art. 7 della Convenzione EDU”, l’appellante critica la sentenza per aver dato rilievo alla dichiarazione contenuta nella PEC del 14 ottobre 2015 che riferirebbe di un mero abbassamento del palo e di lavori di riparazione e che sarebbe contraddetta dai documenti pubblici in atti, in particolare dal D.M. 907098/1994 (e relativa perizia giurata, atti autorizzativi ex post e fatture del 1994 attestanti l’esecuzione di lavori di manutenzione) che, a detta del ricorrente, proverebbero che la stazione radioelettrica comprensiva del suo palo alto 15 metri con il centro sistema del radiante di quattro antenne in collinare era esistente ed operante fin dal 1980. Sempre a dire dell’appellante, anche il rapporto di P.G. del 15.10.2013 sarebbe stato erroneamente interpretato dal primo giudice in quanto ivi non si afferma che il palo fosse stato realizzato nel 2013 ma ci si limita a rilevare l’esistenza di esso alla data del sopralluogo. Identico discorso varrebbe per le affermazioni del custode il quale avrebbe solo dichiarato che il palo era lì almeno da 18 anni. Questo quadro probatorio, secondo l’appellante, dimostrerebbe che è errato il richiamo contenuto nell’ordine di demolizione alle norme paesaggistiche in realtà inapplicabili ratione temporis per meri interventi di manutenzione ordinaria comunque esentati.

4. Con la seconda doglianza, rubricata: “Error in procedendo – omesso adeguamento al giudicato penale 2471/2019 sulla qualificazione giuridica del fatto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.c.p. Violazione del principio del ne bis in idem. Violazione art. 112 c.p.c. Manifesta ingiustizia”, l’appellante invece afferma che sarebbe errata la pronuncia sulla valenza della sentenza del Tribunale penale di Sassari che ha statuito in merito ai medesimi fatti, con efficacia di giudicato, concludendo per l’integrale insussistenza di reati per opere abusive sia edilizie sia ambientali (il Tribunale ha stabilito in merito alla realizzazione del palo che non sussiste “ipotesi delittuosa di cui all’art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004”). Prosegue quindi che, nel caso in oggetto, dovrebbe trovare applicazione l'art. 4, della legge n. 2248/1865 che impone all'amministrazione di conformarsi al caso deciso in sede giudiziaria (con obbligo di ritiro, da parte del Comune, dell’ordinanza di demolizione quale atto contrario al dictum giurisdizionale) e gli artt. 649 e 654 c.p.p. che determinano in capo alla P.A., senza limitazione a specifici campi di intervento, l’obbligo di conformare il proprio operato alla decisione del giudice penale, ciò a maggiore ragione per aver il Comune partecipato al processo penale e il principio del “ne bis in idem”. Sulla scorta di alcune pronunce della Corte di Cassazione (Cass., n. 31322 17.07.2019; v. anche Cass., n. 45428/2016) insiste nel sostenere che l’ordine di demolizione avendo natura sanzionatoria non potrebbe essere eseguito in assenza di una sentenza penale di condanna.

5. Con l’ultimo motivo che reca “Error in giudicando – omesso accertamento dell’equiparazione dell’impianto alle opere di urbanizzazione primaria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, commi 1 e 5 della Legge n. 223/1990, del D.P.R. 231/2017, all. A, recepito dalla Regione Autonoma della Sardegna con la L.R. 9/2017”, afferma che alla fattispecie sia ratione temporis applicabile la legge n. 223/90 che disponeva, quale legge speciale, che tutte le stazioni radiolettriche esistenti alla data del 6.8.1990 erano fatte salve dall'obbligo di richiedere agli enti locali, tra cui la Soprintendenza territoriale, “le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti”, comprese le autorizzazioni paesaggistiche. L’appellante specifica inoltre che l’installazione ed il proseguimento dell’esercizio dell’impianto, compreso il pertinenziale palo di sostegno delle antenne in questione, è stato legittimato dalla concessione ministeriale rilasciata nel 1994 che per legge speciale equivaleva ad una autorizzazione unica omnicomprensiva di ogni parere collaterale, compreso quello eventuale della Soprintendenza territoriale. Insiste, pertanto, che si tratta di opera di urbanizzazione primaria come tale compatibile con qualsiasi destinazione e vincolo e si duole, infine, del fatto che il T.a.r. non abbia considerato che il D.P.R. 231/2017, all. A, recepito dalla Regione Autonoma della Sardegna con la L.R. 9/2017, ha ratificato gli interventi destinati all’installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, tra i quali rientra la stazione Radio di Capo Falcone, come opere di urbanizzazione primaria di interesse pubblico nazionale realizzabili in regime di edilizia libera, che seppur realizzati in aree vincolate sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, e quindi non perseguibili con effetto retroattivo. Richiama a sostegno della propria tesi giurisprudenza che si è espressa sulla irrilevanza di antenne di modeste dimensioni ancorate al fabbricato.

6. Le censure possono essere trattate congiuntamente per la loro stretta connessione.

7. I motivi di appello come sopra riportati sono tutti infondati.

7.1. In ordine al quadro probatorio il Collegio ritiene che il primo giudice abbia correttamente valutato gli elementi raccolti in sede procedimentale.

Nel rapporto di P.G. del 16.10.2013 sì da atto del sopralluogo eseguito in data 7.10.2013 nell’ambito del quale è stata accertata e ripresa fotograficamente “la presenza di un palo metallico fissato alla parete di un locale adibito a riserva idrica sul quale sono presenti quattro antenne radiofoniche”.

Nel verbale di sommarie informazioni della Polizia Municipale prot. 674/2013 del 15.10.2013 risultano riportate le dichiarazioni rese dal Sig. Cugusi Martino, custode delle abitazioni site in Loc. Capo Falcone, comparti 10-11, il quale ha confermato di aver visto che il posizionamento del palo metallico con le antenne radiofoniche è stato effettuato dal Sig. Ranalli Luigi insieme ad una squadra di operai “i quali operavano nel posizionare una prolunga di un palo“. Il custode ha confermato inoltre che il palo di cui agli accertamenti “era già esistente ma più basso e non si notava né dalle abitazioni né dalla strada; lo stesso palo non era fissato al terreno ma era fissato con delle zanche sulla parete del locale deposito della riserva idrica del comparto 10; nel mese di ottobre ca., hanno aumentato l’altezza del palo con una prolunga fissata nella cima, assicurato al terreno con un gettito di cemento e stabilizzato con tiranti, come si vede anche nelle foto mostratemi”.

Nella relazione tecnica redatta e firmata in data 23.11.2015 dal responsabile del Servizio tecnico Ing. Giuseppe Mundula si attesta che all’epoca sono state eseguite ulteriori verifiche che hanno fatto emergere la realizzazione dell’antenna nel mese di ottobre 2013, ciò emergerebbe in particolare dalla dichiarazione resa dallo stesso legale rappresentante, sig. Luigi Ranalli, il quale ha riferito che: “Alla fine del mese di febbraio 2013, a causa dei forti venti, ha ceduto la staffa di ancoraggio di una delle due parti orizzontali della struttura aerea di sostegno con la connessa caduta di due antenne superiori sopra le due antenne inferiori e conseguente rottura delle stesse antenne trasmittenti che sono state sostituite provvisoriamente con una sola antenna. ln esito a quanto rappresentato sono stati avviati i lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria che hanno comportato lo smantellamento delle antenne e delle staffe rotte, per eseguirli è stato abbassato il palo telescopico, sono state asportate tutte le parti rotte e per alcuni mesi il ripetitore ha funzionato con una sola antenna trasmittente ed il palo telescopico abbassato. Ricevuti i ricambi, sono state rinstallate le staffe e le quattro antenne e riesteso il palo telescopico".

Il materiale probatorio raccolto è univoco negli esiti e conferma l’avvenuta sostituzione nel 2013 del palo precedente con uno avente diversa altezza e conformazione. Rimane irrilevante, ai fini di cui si discute, il fatto che non sia stata effettuata la misurazione con strumenti di precisione.

E’ pertanto priva di vizi la sentenza nella parte in cui evidenzia che l’affermazione di parte ricorrente, secondo cui le opere contestate sarebbero state realizzate nell’anno 1980, trova smentita nelle dichiarazioni riportate dalla stessa ricorrente nella PEC del 14 ottobre 2015 (doc. 4 del Comune).

7.2. Neppure il pronunciamento sugli effetti della sentenza del Tribunale penale di Sassari n. 2471/2019 giova alle censure proposte. La sentenza penale, in punto di fatto, ha accertato con forza di giudicato, quanto segue: “Nel caso di specie, risulta invece posizionato, senza permesso di costruire, su area dichiarata di notevole interesse pubblico, un palo metallico sulla parete di un locale adibito a riserva idrica, dove risultavano presenti quattro antenne radiofoniche”.

In punto di diritto, in ordine ai reati contestati, di natura edilizia e ambientale, ascritti all’imputato la sentenza richiama la sentenza della corte Cost. 56/2016 e specifica “E' dunque evidente, avuto riguardo alle sopra descritte caratteristiche esteriori e all'entità dell'intervento edilizio, che non risultino superati i limiti quantitativi di volumetria e cubatura di cui alla precitata lett. b dell'a. 181, comma l-bis. Ne discende che, come quella edilizia sub B), anche la violazione ambientale contestata al capo A) ha natura contravvenzionale”. Il Tribunale infine, conclude “…può dirsi abbondantemente maturato il termine massimo quinquennale di prescrizione (4 + 1), decorrente dalla data di completamento di detto intervento edilizio…. Si rileva altresì che, alla luce degli elementi acquisiti al processo, non ricorre il presupposto di "evidenza" per una sentenza di assoluzione ex art. 129, c.P.P., comma 2. Conseguentemente, deve essere dichiarato non doversi procedere per estinzione dei reati in epigrafe, conseguente a intervenuta prescrizione, in applicazione dell'a. 157 c.P.”

La sentenza del Tribunale penale ha quindi accertato l’avvenuta realizzazione del palo ma, qualificato come di natura contravvenzionale il titolo di reato alla luce dei limiti quantitativi, in diritto ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione. Questa pronuncia esclude il potere del giudice penale di ordinare la demolizione delle opere abusive ma non esclude il potere/dovere dell’Autorità amministrativa di procedere per l’illecito amministrativo sulla base della diversa disciplina urbanistica e paesaggistica, ciò anche in considerazione del carattere permanente degli abusi edilizi. La sentenza di non luogo a procedere non ha pertanto alcun effetto sull’ordinanza oggetto del presente giudizio, ritenendosi sul punto corretta la pronuncia di prime cure.

7.3. La sentenza impugnata va confermata anche sotto il profilo della disciplina normativa ritenuta applicabile, perché è incontestato che l’infrastruttura in questione ricade su territorio sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale giusto D.M. 14.01.1966 – G.U. 07/04/1966 n. 86 ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 di cui all’art. 157 D.lgs. 42/2004. Correttamente, pertanto, il Comune ha ritenuto che la realizzazione del palo nella versione innovativa avrebbe richiesto la preventiva autorizzazione paesaggistica, per il fatto che le dimensioni e in particolare l’altezza del palo metallico di sostegno delle antenne (oltre dodici metri) hanno determinato una evidente alterazione dello stato dei luoghi. L’intervento in parola, per come accertato dal Comune sulla base delle prove sopra esaminate, non può farsi rientrare tra quelli per i quali non occorre il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004, per il fatto che non si tratta di intervento di manutenzione ordinaria o di antenne di modestissime dimensioni.

Come bene rilevato dal Tar, la disposizione di cui all’art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003, nell’assimilare le stazioni radio base ad opere di urbanizzazione primaria, afferma la compatibilità delle stesse a qualsiasi destinazione urbanistica (in termini C.d.S., Sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4557) ma senza che ciò riverberi i sui effetti sui vincoli paesaggistici gravanti sull’area (C.d.S., Sez. III, 15 gennaio 2014, n. 119).

Va infine affermata la non pertinenza della giurisprudenza citata dall’appellante sulle antenne di limitata consistenza per le quali si ritiene che l’installazione delle stesse non costituisca trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche ed edilizie e non necessita di un titolo edilizio. Il Collegio ritiene invece applicabile i precedenti giurisprudenziali che hanno affermato che per i tralicci o antenne di notevoli dimensioni (come la struttura metallica di cui è causa, alta oltre 12 metri) è richiesta l’autorizzazione paesaggistica (cfr. C.d.S., Sez. II, 4154/2021; C.d.S., Sez. III 119/2014).

Infine non giova ratione temporis richiamare il d.p.r. 31 del 2017, recepito in Sardegna con l.r. 9/2017, motivo del resto nuovo rispetto al ricorso di primo grado e quindi come tale, prima ancora, inammissibile.

Per le ragioni tutte esposte l’appello va rigettato.

Nulla spese, stante la mancata costituzione del Comune.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Hadrian Simonetti, Presidente

Giordano Lamberti, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore