Consiglio di Stato Sez. VI n. 744 del 31 gennaio 2025
Elettrosmog.Impianti di trasmissione radiomobile e procedimento autorizzatorio

Gli impianti di trasmissione radiomobile, essendo parificati a opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili in linea generale con qualsiasi zona urbanistica. Anche per quanto riguarda il rispetto dei parametri previsti dal D.M. 1444/1968 (distanza minima dai confini e dai fabbricati circostanti) questo è escluso. Né la preventiva presentazione di un piano delle installazioni potrebbe costituire un requisito per l’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base, stante la tassatività delle condizioni procedimentali descritte nell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003. In materia di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, attesa la presenza della procedura semplificata ex art. 87 [art. 44] d.lgs. n. 259/2003 l’amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'all. 13, mod. A del medesimo testo normativo, attese le finalità acceleratorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune .

Pubblicato il 31/01/2025

N. 00744/2025REG.PROV.COLL.

N. 05577/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5577 del 2024, proposto da
Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Casertano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Maruccio in Roma, via Costantino n. 4;

contro

Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Filippo Pacciani in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, 67;

nei confronti

Arpac - Agenzia Regionale per la Protezione Dell’Ambiente della Campania, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3132/2024, resa tra le parti, per l’annullamento: a) dei provvedimenti dirigenziali del Comune di Caserta prot. 13707 del 29.2.2024 e prot. 18434 del 15.2.2024; b) degli artt. 5 e 7, comma 7 del locale Regolamento per l’installazione, la modifica, l’adeguamento e l’esercizio degli impianti di telefonia cellulare con riferimento alle stazioni radio base; c) ove occorrer possa: c.1) del provvedimento del Genio Civile della Regione Campania del 08.02.2024; c.2) dell’art. 29 delle N.T.A. del p.r.g. della Città di Caserta, approvate con delibera del Consiglio Provinciale n. 606 del 25.1.1986; e) degli atti presupposti, connessi e conseguenziali.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Iliad Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti gli avvocati Federica Scafarelli, per delega dell'avvocato Francesco Casertano, e Filippo Pacciani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso del 2024 la società Iliad Italia s.p.a. chiedeva al Tar per la Campania l’annullamento della determinazione n. 142 del 27 febbraio 2024 (comunicazione SUAP prot. n. 13707 del 29 febbraio 2024) con la quale il Comune di Caserta ha disposto l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-octies e nonies della legge n. 241/1990, dell’autorizzazione formatasi per silenzio assenso ex art. 44 d.lgs. 259/2003 (ratione temporis vigente) sull’istanza presentata dalla stessa Iliad Italia s.p.a. per realizzare una stazione radio base per la telefonia mobile a Caserta in via Pietro Mascagni e di ogni atto presupposto, consequenziale o connesso, ancorché ad oggi non conosciuto.

2. In punto di fatto la ricorrente esponeva che:

- in data 14 aprile 2023, Iliad aveva presentato al Comune di Caserta ed all’ARPAC una richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile nel Comune di Caserta, in Vicolo Pietro Mascagni, NCT foglio 35, mappale 5053;

- il 18.4.2023 l’Amministrazione comunicava la necessità di integrazioni documentali, trasmesse da Iliad in data 29.5.2023;

- il 19.4.2024 ARPAC rilasciava il relativo parere favorevole;

- il 19.5.2023 Iliad chiedeva al Genio Civile di Caserta il rilascio dell’autorizzazione sismica;

- con nota del 1.6.2023 il Comune inviava ad Iliad il preavviso di diniego (ex art. 10-bis l. n. 241/1990), evidenziando i seguenti motivi ostativi: a) Iliad non avrebbe presentato il piano con l’indicazione generale dei siti da installare all’interno del territorio del Comune di Caserta, come prescritto dal regolamento comunale degli impianti; b) l’impianto non rispetterebbe il limite distanziale prescritto dal predetto regolamento di 75 metri da alcuni presunti siti sensibili; c) essendo l’impianto collocato all’interno della cd. “zona omogenea F6 – attrezzatura pubblica di interesse comune” in cui è ammessa la realizzazione soltanto di attrezzatura pubblica di interesse comune (scolastiche, religiose, culturali, sociali, assistenziali, amministrative, annonarie, per pubblici servizi quali uffici postali, sicurezza civile, ecc.) ed impianti tecnologici (per il trattamento dei rifiuti solidi e delle acque reflue), l’impianto non potrebbe essere realizzato; d) l’impianto non rispetterebbe la distanza minima dai fabbricati circostanti ai sensi del D.M. n. 1444/1968;

- il 9.6.2023 Iliad presentava le sue controdeduzioni;

- il 10.10.2023 Iliad inviava al Comune l’autocertificazione di avvenuta formazione del titolo autorizzativo per formazione del silenzio assenso, seguito dalla trasmissione della comunicazione inizio lavori il 20.10.2023;

- in data 26.10.2023 il Comune di Caserta diffidava Iliad alla prosecuzione dei lavori;

- tale provvedimento veniva gravato da Iliad dinanzi al TAR della Campania (r.g.n. 6109/2023), che, con sentenza n. 728/2023 (passata medio tempore in giudicato) accoglieva il ricorso, annullava il provvedimento comunale ed accertava che la diffida era da considerare tardiva in ragione dell’avvenuta formazione del titolo abilitativo tramite silenzio assenso. Inoltre il TAR specificava che era illegittima la richiesta preventiva del nulla osta sismico del Genio Civile ai fini del perfezionamento tacito del titolo autorizzativo ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003;

- il 8.2.2024 il Genio Civile richiedeva ad Iliad un’integrazione documentale, riscontrato dalla società il 9.2.2024;

- sempre il 9.2.2024 Iliad comunicava al Comune di Caserta la ripresa dei lavori;

- il 12.2.2024 il Comune di Caserta disponeva una seconda volta la sospensione dei lavori sulla base della necessità di attendere l’esito del procedimento di competenza del Genio Civile;

- seguiva, tre giorni dopo, il 15.2.2024, l’avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela del titolo abilitativo all’installazione dell’impianto (tramite silenzio assenso), reiterando i motivi ostativi già evidenziati con il diniego del 2023 ed aggiungendo come ulteriori argomenti: a) la mancata pubblicazione dell’istanza ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 e del titolo autorizzativo all’installazione dell’impianto tramite silenzio assenso; b) la mancata indicazione di misure utili a mitigare l’impatto visivo e ambientale del palo; c) la mancata presentazione tra gli allegati all’istanza della dimostrazione dell’avvenuta informazione ai residenti e ai lavoratori nel raggio di 300 metri dall’impianto dell’installazione di quest’ultimo;

- infine, in data 27.2.2024 (comunicata dal SUAP ad Iliad il 29.2.2024) il Comune di Caserta adottava il provvedimento definitivo n. 142/2024 di annullamento del titolo.

3. Iliad gravava tali ultimi provvedimenti dinanzi al TAR della Campania (n.r.g. 1831/2024) ed a sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:

- insussistenza dei presupposti per l’annullamento in autotutela;

- indebito annullamento in ragione della mancata presentazione di un programma delle installazioni da parte di Iliad;

- indebito annullamento in ragione della presunta violazione dei limiti distanziali da un sito sensibile;

- indebito annullamento in ragione della destinazione dell’area di installazione dell’Impianto;

- illegittimo annullamento in virtù del mancato assolvimento degli obblighi pubblicitari e di informazione;

- difetto di motivazione del provvedimento del Comune in relazione alla richiesta di misure di mitigazione;

- illegittima sospensione dei lavori in virtù delle determinazioni del Genio Civile.

4. In primo grado si costituiva il Comune di Caserta eccependo l’infondatezza del ricorso.

5. Con sentenza n. 3132/2024 il TAR per la Campania ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento definitivo del 29.2.2024 e dichiarando il ricorso inammissibile contro gli ulteriori atti, considerata la loro natura endoprocedimentale (ovvero il loro effetto temporaneo, assorbito dal provvedimento definitivo).

5.1 In particolare il primo giudice ha ritenuto che:

- l’atto gravato, pur rispettoso del termine massimo previsto dall’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, non risulta in linea con la consolidata giurisprudenza concernente l’annullamento d’ufficio, dal momento che non esterna alcun interesse pubblico diverso da quello al mero ripristino della legalità violata, limitandosi a prospettare genericamente l’attività da intraprendere come “lesiva e dannosa per il pubblico e per la collettività”;

- l’atto non ha ponderato in maniera apprezzabile l’interesse della destinataria che, nella specie, eroga un servizio di pubblica utilità. La carenza di tale indefettibile presupposto è idonea di per sé a condurre all’annullamento del provvedimento impugnato;

- inoltre il TAR accertava anche l’insussistenza dei presupposti per il provvedimento di ritiro, atteso che: i) il Comune di Caserta in sede giudiziale non aveva contestato l’affermazione della ricorrente secondo la quale l’impianto in parola è ricompreso nel piano di sviluppo 2021-2022 inoltrato al Comune con PEC in data 23.12.2021; ii) il provvedimento di annullamento si limita ad un generico richiamo alla normativa locale, omettendo di specificare quali siti sensibili ricadrebbero nel raggio indicato nel regolamento: tale carenza inficia irrimediabilmente tale ragione di ritiro; iii) è illegittima la ragione dell’annullamento incentrata sul contrasto con la destinazione di zona F6, sulla base della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale sul tema, con l’ulteriore precisazione che non risulta alcuna interferenza della richiesta installazione dell’impianto con eventuali specifiche opere pubbliche da localizzarsi nella zona in commento; iv) i parametri imposti dal d.m. n. 1444/68 sono previsti con riferimento ai comuni manufatti edilizi, ma non sono applicabili alle S.R.B; v) l’accertamento positivo delle violazioni della normativa in tema di costruzioni in zona sismica – in disparte la sussistenza della competenza di diversa Amministrazione in materia – non è presupposto per la formazione del titolo (espresso o tacito), ma solo per la successiva fase di avvio dei lavori; vi) con riferimento agli oneri di pubblicazione, l’art. 44 co. 5 d.lgs. n. 259/2003 esclude oneri di tipo “informativo” a carico dell’operatore economico, mentre l'art. 93, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (oggi art. 54) vieta di imporre nuovi oneri “che non siano stabiliti dalla legge”. In considerazione della finalità diretta a favorire la celere realizzazione delle reti di comunicazione, collidono con la normativa primaria eventuali previsioni regolamentari (come quella invocata dal Comune) che aggravano l’iter procedimentale e gli incombenti a carico degli operatori. L’Amministrazione ha quindi contestato illegittimamente di non aver dato pubblicità all’istanza e di non aver adempiuto gli ulteriori obblighi informativi richiesti dall’allegato “A” al Regolamento; vii) non gravando sull’area qualsiasi vincolo paesaggistico, la pretesa comunale relativa all’omessa adozione di misure di mitigazione è illegittima.

6. Avverso la sentenza del Tar per la Campania n. 3131/2024 ha proposto appello il Comune di Caserta per i motivi che saranno più avanti esaminati.

7. Si è costituita in giudizio il 11.7.2024 la società Iliad Italia s.p.a. chiedendo il rigetto dell’appello.

8. L’impresa appellata ha puntualmente replicato alle avversarie deduzioni con memoria depositata il 27.7.2024.

9. All’udienza camerale del 30.7.2024 il Comune ha rinunciato all’istanza cautelare incidentalmente proposta, chiedendo la fissazione dell’udienza di merito.

10. All’udienza del 23 gennaio 2025 l’appello è stato trattenuto per la decisione.

11. L’appellante propone dieci motivi di appello così rubricati e sintetizzati:

I - Error in procedendo et in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 cost. e dell’art. 3, comma 1, d.lg.vo n. 104/2010. Errata applicazione e interpretazione del d.lg.vo n. 259/2003 e della normativa regolamentare del Comune di Caserta. Difetto di motivazione. Carenza di istruttoria. Inammissibilità del ricorso di prime cure. Il Comune contesta la sentenza in relazione al mancato accertamento della violazione di norme urbanistiche ed in particolare rileva il contrasto tra l’impianto ed il vincolo urbanistico dell’area, che non sarebbe stato indicato nell’istanza autorizzativa.

II - Error in procedendo et in iudicando. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 3, comma 1, d.lg.vo n. 104/2010. Errata applicazione e interpretazione del d.lg.vo n. 259/2003 e della normativa regolamentare del Comune di Caserta. Difetto di motivazione. Carenza di istruttoria. Il Comune lamenta l’erroneità delle statuizioni del TAR nella parte in cui, in accoglimento delle censure sollevate da Iliad, ha riconosciuto l’insussistenza dei presupposti per l’annullamento in autotutela del titolo ottenuto da Iliad all’installazione dell’impianto, sostenendo che l’interesse di Iliad sia in ogni caso recessivo rispetto agli interessi di cui è portatore il Comune (relativi all’occupazione di un sito dove sono ammesse solo le strutture contemplate dall’art. 29 delle N.T.A. del P.R.G. e alla tutela dei siti sensibili esistenti sul sito di installazione), che sarebbero stati indebitamente pretermessi dal TAR.

III – Error in iudicando. Erroneità della sentenza qui gravata nella parte in cui ha ritenuto fondata la violazione del procedimento di annullamento in autotutela, con particolare riferimento all’art. 21 nonies della l. 241/90. Secondo la prospettazione attorea il TAR, con la sentenza gravata, avrebbe indebitamente accertato la mancata comparazione, da parte dell’Amministrazione, degli interessi pubblici coinvolti, atteso che l’impianto è finalizzato all’erogazione di un servizio di pubblica utilità.

IV - Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione art. 5, c. 9, del regolamento comunale degli impianti. Vizio giustificativo ed istruttorio. Il Comune lamenta l’illegittimità della sentenza nella parte in cui ha accertato che il Comune di Caserta in sede giudiziale non aveva contestato l’affermazione della ricorrente secondo la quale l’impianto in parola è ricompreso nel piano di sviluppo 2021-2022 inoltrato al Comune con PEC in data 23/12/2021. Secondo l’appellante, contrariamente a quanto statuito dal TAR, le censure di Iliad sarebbero invece state debitamente contestate nel giudizio di primo grado, avendo rilevato come nel Piano stralcio rappresentante l’interesse all’installazione di nuovi impianti da parte di Iliad sarebbe prevista l’installazione di una nuova stazione radio base in un sito diverso e non su quello dove è poi ricaduta la scelta sottesa all’istanza volta all’autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni elettroniche.

V - Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione art. 7, comma 7, del regolamento della telefonia. Vizio motivazionale. Con il quinto motivo il Comune contesta la sentenza nella parte in cui ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela in relazione all’accertamento della vicinanza dell’impianto a taluni siti sensibili, inferiore alla distanza minima di 75 metri stabilita dall’art. 7, comma 7, del Regolamento Impianti. L’appellante richiama il contenuto della relazione dirigenziale del 12.6.2024 che proverebbe la presenza di siti sensibili posti nelle vicinanze dell’impianto e la violazione dell’art. 7, comma 7 del Regolamento Impianti.

VI - Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 d.m. n. 1444/1968, nonché delle disposizioni del regolamento edilizio comunale (art. 30) e delle n.t.a. (art. 29). Con questo motivo si censura la sentenza laddove non accertava la violazione da parte dell’impianto degli artt. 8 e 9 del DM n. 1444/1968, eccependo l’erroneità della decisione di primo grado in relazione all’applicabilità dei limiti di altezza e distanza dagli edifici.

VII - Error in procedendo et in iudicando. Violazione e falsa applicazione della normativa in tema di costruzioni in zona sismica (d.m. 24.1.1986). Mancata disamina della evidente violazione del codice della strada (art. 18), del relativo regolamento (art. 28); nonché dell’art. 120 r.e., in relazione all’art. 9 d.m. 1444/1968 e della l. 64/1974. Con il settimo motivo l’appellante contesta il mancato accertamento da parte del TAR della violazione delle norme sismiche in relazione al mancato rispetto della distanza minima di 10 metri dal ciglio opposto della strada.

VIII - Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione art. 41 Cost., nonché dell’art. 14 l. 241/1990. Eccesso di potere per motivazione incongrua ed inadeguata. Con l’ottavo motivo di appello, il Comune contesta la sentenza nella parte in cui ha accertato l’eventuale positivo accertamento delle condizioni richieste dalla normativa del settore sismico non è presupposto per la formazione del titolo (espresso o tacito), ma solo per la successiva fase di avvio dei lavori. Secondo l’ente locale invece la mancanza del titolo sarebbe ostativo alla formazione del silenzio assenso.

IX - Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione del regolamento per l’installazione degli impianti di telefonia del Comune di Caserta. Motivazione incongrua e carente. Con tale mezzo di gravame il Comune contesta la sentenza nella parte in cui non avrebbe accertato la violazione dell’obbligo di pubblicità dell’istanza autorizzativa presentata da Iliad ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 e del relativo titolo autorizzativo ottenuto per silenzio assenso, nonché la mancata dimostrazione dell’avvenuta informazione ai residenti ed ai lavoratori che venissero a trovarsi nel raggio di 300 metri dall’impianto.

X - Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione normativa regolamentare del Comune di Caserta. Carenza di motivazione. Infine, con l’ultimo motivo di appello, il Comune censura il capo della sentenza con cui il TAR ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela laddove evidenziava la mancata adozione da parte di Iliad di opere di mitigazione dell’impianto, nonostante quest’ultimo fosse collocato in zona non sottoposta a vincolo paesaggistico.

12. L’appello è infondato.

13.1 Il Comune di Caserta ha adottato un atto di annullamento in autotutela, ai sensi degli articoli 21-octies e 21-nonies della l. 241/1990, del titolo autorizzatorio formatosi per silentium sull’istanza presentata da Iliad ai sensi dell’art. 44 (ex art. 87) Codice Comunicazioni Elettroniche.

13.2 L’art. 21-nonies della l. 241/1990, nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, stabiliva che il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

13.3 Nel caso di specie l’atto di annullamento non ha esplicitato in maniera compiuta le ragioni di interesse pubblico (diverse dal mero ripristino della legalità) che avrebbero legittimamente giustificato l’annullamento e non ha ponderato in maniera apprezzabile l’interesse dei destinatari che, nella specie, erogano un servizio di pubblica utilità. Le uniche ragioni ricavabili dal provvedimento gravato sono “ragioni di opportunità, considerando primariamente la tutela della salute pubblica e l’interesse pubblico, con particolare riferimento agli abitanti della zona circostante”, ma risultano essere motivazioni generiche e solo apparenti, in quanto l’ente pubblico non ha specificato perché sarebbe in pericolo la salute pubblica (avendo l’autorità preposta a tale tutela rilasciato un esplicito parere favorevole, doc. 11 di parte appellata – parere ARPAC del 19.4.2023), né è stato spiegato minimamente in che cosa consistono i pregiudizi degli abitanti della zona circostante.

13.4 Il legittimo esercizio del potere di autotutela non può fondarsi unicamente sull'intento di ripristinare la legittimità che si assume violata, ma deve essere scrutinato in ragione della sussistenza di un interesse pubblico prevalente e attuale all'adozione del provvedimento di ritiro. I presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio sono costituiti dall'originaria illegittimità del provvedimento, dall'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (diverso dal mero ripristino della legalità violata), tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari (Cons. Stato, sez. VI, n. 2905/2023). L'esercizio del potere di autotutela è dunque espressione di una rilevante discrezionalità che non esime, tuttavia, l'Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati presupposti. Il Collegio può quindi pienamente confermare l’assunto del TAR che nella specie non è stato fatto buon governo dei principi appena enunciati. Va richiamato quanto già accertato da questo Consiglio in un caso del tutto analogo che “l'apprezzamento del presupposto in questione non può risolversi nella tautologica ripetizione delle esigenze di tutela sottese alla disposizione violata, giacché altrimenti si verificherebbe la disapplicazione della parte del precetto che esige la ricorrenza dell'ulteriore (rispetto all'illegittimità dell'atto originario) e diversa condizione della sussistenza di uno specifico e attuale interesse pubblico alla caducazione del provvedimento viziato” (Cons. Stato, Sez. V, n. 604/2019).

13.5 L’infondatezza di tale profilo del motivo di appello assorbe tutti gli altri profili di censura sollevati, perché resta in ogni caso acclarata l’illegittimità della determinazione n. 142/2024.

14. Solo per mera completezza il Collegio ritiene che tali ulteriori motivi non possano essere accolti, in considerazione dei seguenti ragionamenti.

14.1 Per quanto riguarda il primo motivo, l’appellante confonde la destinazione d’uso (zona omogenea F6) con un vincolo (per esempio paesaggistico o culturale). Inoltre, come più volte accertato anche da questo Consiglio di Stato, gli impianti di trasmissione radiomobile, essendo parificati a opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili in linea generale con qualsiasi zona urbanistica (Cons. Stato, sez. VI, n. 9985/2022).

14.2 Anche per quanto riguarda il rispetto dei parametri previsti dal D.M. 1444/1968 (distanza minima dai confini e dai fabbricati circostanti) questo è stato escluso dalla consolidata giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, n. 3853/2107).

14.3 Né la preventiva presentazione di un piano delle installazioni potrebbe costituire un requisito per l’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base, stante la tassatività delle condizioni procedimentali descritte nell’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 (ex multis Cons. Stato, sez. VI, n. 8259/2022). In materia di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, attesa la presenza della procedura semplificata ex art. 87 [art. 44] d.lgs. n. 259/2003 l’amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'all. 13, mod. A del medesimo testo normativo, attese le finalità acceleratorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune (Cons. Stato, Sez. III, n. 4189/2018).

14.4 La censura del Comune che contesta il mancato rispetto delle distanze a siti sensibili (75 metri) è pure infondata, in quanto nel giudizio di primo grado tale accertamento contenuto nel provvedimento gravato è stato correttamente giudicato totalmente generico e quindi non provato in mancanza di qualsiasi riferimento preciso. Ora, nell’appello il Comune si basa su un documento del 12.6.2024, ma è evidente che tale accertamento del dirigente comunale è formato successivamente alla pubblicazione della sentenza gravata e costituisce un inammissibile integrazione postuma del provvedimento e che il disposto dell’art. 7 comma 7 del regolamento secondo il quale sarebbe vietata la installazione di impianti di stazioni radio base ad una distanza inferiore a mt. 75 (settantacinque) da strutture adibite a scuole, ospedali, case di cura o altri immobili destinati ad

attività scolastiche e sanitari non risulta violato se non con riferimento ad una chiesa taoista e ad una struttura ricettiva di B & B che non risultano contemplate nel regolamento che fa riferimento solo a “scuole, ospedali, case di cura o altri immobili destinati ad attività scolastiche e sanitarie”.

14.5 Per quanto riguarda invece la violazione delle norme in materia sismica, oltre ad essere inconferente in quanto tale profilo veniva rilevato dal Comune solamente nel provvedimento di sospensione del 12.2.2024 (e non emerge infatti nel provvedimento di diniego definitivo tanto da intendersi superato), è stato più volte chiarito che il quadro normativo non impone in alcun modo di allegare la denuncia di verifica sismica della struttura già in sede di presentazione dell’istanza di autorizzazione o della denuncia di cui all’art. 87, d.lgs. n. 259/2003, limitandosi – piuttosto – a prescrivere che la denuncia in parola avvenga prima del concreto inizio dei lavori, con la conseguenza che è da ritenere illegittimo il provvedimento comunale di divieto, laddove fondato sulla pretesa necessità di allegare la certificazione di avvenuta denuncia della verifica sismica già in sede di presentazione della domanda (Cons. Stato, sez. III, n. 1057/2021).

14.6 Anche la censura sulla violazione degli obblighi di pubblicità non coglie nel segno, atteso che, in un caso perfettamente sovrapponibile è stato correttamente rilevato che l’inosservanza dell’onere pubblicitario non è impeditiva della formazione del silenzio-assenso. Si tratta, invero, di adempimento che l'art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003 assegna allo sportello locale competente a provvedere. La sua omissione concorre a qualificare l'inerzia dell'amministrazione all'adozione del provvedimento espresso entro il termine di legge, alla cui consumazione segue la formazione del silenzio assenso sull'istanza del privato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2695/2019).

14.7 Né il Comune avrebbe potuto denegare il silenzio-assenso con la notifica dell’istanza ai residenti e lavoratori nel raggio di 300 metri dall’impianto. Come chiarito da questa Sezione, non vi è luogo per l’applicazione della disciplina generale della partecipazione procedimentale di cui all'art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241, nei confronti dei vicini o dei proprietari o residenti in aree limitrofe alla zona di installazione dell’impianto (Cons. Stato, Sez. VI, n. 7017/2019).

14.8 Infine, scrutinando il motivo sull’erronea decisione del TAR in merito all’obbligo (preventivo) dell’operatore economico a prevedere opere di mitigazione dell’impianto, il Collegio – oltre a rilevare la mancata specificità della censura, atteso che non vengono indicati quali opere dovrebbe adottare Iliad – ritiene non utilmente confutato l’assunto del TAR, che rilevava che alcun’opera di mitigazione è dovuta in assenza di un vincolo urbanistico, paesaggistico o ambientale. Né potrebbe rilevare la destinazione dell’area alla realizzazione di attrezzature pubbliche in quanto non sono presenti.

15. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.

16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna il Comune di Caserta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila\00), oltre accessori dovuti per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Giordano Lamberti, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Thomas Mathà, Consigliere, Estensore