Cass. Sez. III n. 23198 del 4 giugno 2009 (Ud. 17 mar 2009)
Pres. Lupo Est. Fiale Ric. Colucelli ed altro
Urbanistica. Responsabilità del direttore lavori

Il direttore dei lavori è penalmente responsabile per l’attività edificatoria non conforme alle prescrizioni della concessione edilizia. L’art. 6, 2° comma, della legge n. 47/1985 ed attualmente l’art. 29, 2° comma, del T.U. n. 380/2001 esonerano lo stesso professionista da tale responsabilità qualora egli:
-abbia contestato al titolare del permesso di costruire, al committente ed al costruttore la violazione delle prescrizioni del provvedimento amministrativo;
-abbia fornito contemporaneamente all’Amministrazione comunale motivata comunicazione della violazione stessa.
-e, nelle ipotesi di totale difformità o di variazione essenziale, abbia altresì rinunziato contestualmente all’ incarico.
Il recesso tempestivo dalla direzione dei lavori, in ogni caso, deve ritenersi pienamente scriminante per il professionista e la “tempestività” ricorre quando il recesso intervenga non appena l’illecito edilizio obiettivamente si profili, ovvero appena il direttore dei lavori abbia avuto conoscenza che le corrette direttive da lui impartite siano state disattese o violate. Il direttore dei lavori è responsabile, invece, nei casi di irregolare vigilanza sull’esecuzione delle opere edilizie, avendo egli l’obbligo di sovrintendere con necessaria continuità a quelle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 17/03/2009
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 597
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 6125/1995
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. COLUCCELLI Filippo, nato a Guarcino il 21.5.1952;
2. LUCIDI Angelo, nato a Piglio il 31.12.1940;
avverso la sentenza 28.10.1994 della Corte di appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore della parte civile Regione Lazio, Avv.to GRECO Maurizio, il quale ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 28 ottobre 1994, in parziale riforma della sentenza 15 luglio 1993 del Pretore di Frosinone - Sezione distaccata di Anagni, ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di Coluccelli Filippo e Lucidi Angelo in ordine ai reati di cui:
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. a), poiché - nelle rispettive qualità di legale rappresentante della s.r.l. "Riccardo II", società committente dei lavori, e di geometra direttore dei lavori medesimi - realizzavano opere edilizie non consentite dalla normativa urbanistica vigente - acc. in Trevi nel Lazio, il 7,8,1991;
- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b), poiché - nelle rispettive qualità anzidette - realizzavano opere edilizie totalmente difformi (nelle volumetrie e nel posizionamento sul terreno) dal provvedimento concessorio ottenuto;
- alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies poiché realizzavano le opere anzidette, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico (Altipiani di Arcinazzo), senza l'autorizzazione di cui alla L. n.1497 del 1939, art. 7 ed in violazione del divieto assoluto di
edificabilità posto dalla L. n. 1497 del 1939, artt. 1 ter e 1 quinques;
- all'art. 734 c.p. poiché alteravano e distruggevano le bellezze naturali dei luoghi protetti e confermava la condanna di ciascuno (con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche ed essendo stati unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione, ex art. 81 cpv. c.p.) alla pena di mesi due, giorni dieci di arresto e
L. 25 milioni di ammenda, nonché l'ordine di rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi, concedendo al Coluccelli il beneficio della sospensione condizionale.
Confermava altresì le statuizioni risarcitorie in favore delle costituite parti civili Regione Lazio (danno liquidato, in via equitativa, in L. 10 milioni) e Lega Ambiente Lazio (danno liquidato, in via equitativa, in L. 5 milioni).
Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi i condannati, i quali con motivi comuni - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - hanno eccepito;
- la sussistenza di una regolare concessione edilizia per i lavori eseguiti e di una domanda di variante in corso d'opera;
- vizio di motivazione in ordine alla asserita sussistenza del vincolo di inedificabilità L. n. 431 del 1985, ex art. 1 quinquies;
- la mancata assunzione di una prova decisiva, in quanto la Corte territoriale avrebbe incongruamente rigettato la richiesta di disporre una perizia di ufficio tendente ad accertare la effettiva conformità delle opere realizzate al progetto approvato. Il Lucidi ha eccepito, poi, la propria estraneità (quale direttore dei lavori) alla procedura di rilascio della concessione e la inconfigurabilità del reato di cui all'art. 734 c.p.. In relazione alle domande di "condono edilizio" presentate dai ricorrenti, L. n. 724 del 1994, ex art. 39, questa Corte ha disposto la sospensione del procedimento ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 38.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, perché manifestamente infondati.
1. I giudici del merito non hanno escluso la oggettiva esistenza della concessione edilizia rilasciata il 7 dicembre 1990 ed i ricorrenti sono stati condannati per avere realizzato opere totalmente difformi da detto titolo concessorio (diverso posizionamento del manufatto sul terreno - diverse distanze rispetto ai confini - incrementi di superficie coperta e cubatura); mentre nessun provvedimento di assentimento è stato mai emanato in relazione alla domanda di variante in corso d'opera presentata nel luglio del 1991.
2. Quanto alle doglianze riferite - con formulazione estremamente generica - alla asserita sussistenza del vincolo di inedificabilità L. n. 431 del 1985, ex art. 1 quinquies, va rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con la sentenza 15 marzo 1989, ric. Graziani - hanno fissato il principio secondo il quale "integra gli estremi del reato previsto dalla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies la condotta di chi, dopo il 31 dicembre 1986, realizza un'opera edilizia in zona sottoposta a vincolo di immodificabilità ex art. 1 quinquies legge citata, pur in assenza del piano paesistico o urbanistico territoriale regionale, di cui all'art. 1 bis della legge stessa". Quella sentenza ineriva ad una fattispecie avente ad oggetto un immobile sito proprio in località Altipiani di Arcinazzo del Comune di Trevi del Lazio (come nella vicenda che ci occupa) e le Sezioni Unite, dopo avere rilevato che detta zona doveva ritenersi vincolata ai sensi del D.M. 22 maggio 1985 che non era illegittimo nella parte impositiva del vincolo affermarono appunto che in essa - benché non fosse stato ancora adottato un piano paesistico da parte della Regione Lazio - operavano comunque le misure di salvaguardia previste dalla L. n. 431 del 1985, art. l quinquies. Tali misure, infetti, hanno come termine ultimo di efficacia non quello del 31 dicembre 1986 (stabilito dalla L. n. 431 del 1985, art.1 bis della medesima per l'approvazione dei piani paesistici
regionali, senza che comunque sia stata fissata alcuna decadenza come conseguenza dell'avvenuto decorso di esso), bensì quello di effettiva "adozione" dei piani paesistici, quali unici referenti utili ad impedire che, nelle more della loro approvazione, i valori ambientali tutelati dalla Costituzione possano essere distrutti nello stesso senso si era già pronunciata la Sez. 5^ del Consiglio di Stato, con la sentenza 6.4.1987, n. 242. Vedi pure, sul punto, Cass., Sez, Unite, 25,3,1993, ric. Totaro, ove è stato altresì affermato che, per ritenere "adottati" i suddetti piani non è sufficiente la loro materiale predisposizione, occorrendo invece che, concluso il loro processo formativo, essi siano stati "approvati" e siano quindi operativi.
Nella specie, comunque, non risulta richiesta ne' concessa alcuna autorizzazione paesaggistica da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
3. Nessuna efficacia può riconoscersi conseguentemente, a norma della L. n. 47 del 1985, art. 33, alle esperite procedure di condono edilizio, poiché esse riguardano abusi non condonabili in quanto consumati in zone assoggettate a vincolo di inedificabilità assoluta in seguito all'operatività delle misure di salvaguardia imposte, in via cautelare, dalla L. n. 431 del 1985, artt. 1 ter e 1 quinques. 4. Nel vigente codice di procedura penale la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale rispetto all'abbandono del principio di oralità nel secondo grado, ove vige la presunzione che l'indagine probatoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento già svoltosi. L'ipotesi di rinnovazione del dibattimento prevista dall'art. 603 c.p.p, comma 1, riguarda prove preesistenti o già note alla parte ed
è subordinata alla condizione che il giudice di appello ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (giudizio che, se sorretto da motivazione adeguata, non è censurabile in sede di legittimità). L'impossibilità di decidere allo stato degli atti può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza. Nella fattispecie in esame il difensore del Coluccelli aveva chiesto che venisse disposta una perizia tecnica rivolta ad accertare la natura e l'entità delle difformità tra le opere realizzate e quelle autorizzate e la Corte di merito, con motivazione adeguata ed immune da vizi logico - giuridici, ha rigettato l'istanza sul rilievo che dette difformità, già descritte dal consulente tecnico del P.M., emergevano ad evidenza anche dalla domanda di variante in corso d'opera presentata dallo stesso imputato nel luglio del 1991. Tale enunciazione afferma razionalmente l'irrilevanza della prova e l'apprezzamento di merito sulla rilevanza probatoria sfugge al sindacato di legittimità allorquando (come è nel caso in esame) abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logico - giuridici.
Va altresì evidenziato che - secondo la giurisprudenza costante (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass.: Sez. 3^ 2.2.2006, Biondillo ed altri; Sez. 4^, 6,2,2004, n. 4981; Sez. 4^, 28.2.2003, n. 9279; Sez. 5^, 21.10.1999, n. 12027; Sez. 3^, 14.2.1998, n. 13086) - la perizia non può farsi rientrare nel concetto di "prova decisiva", essendo un mezzo di accertamento neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice.
5. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno affermato che la contravvenzione di cui all'art. 734 c.p. si configura come un reato di danno, e non di pericolo (o di danno presunto), richiedendo per la sua punibilità che si verifichi in concreto la distruzione o l'alterazione delle bellezze protette (Cass., Sez. Unite, 12.1.1993, n. 248). La relativa valutazione è riservata all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito e, nella fattispecie in esame, già il Pretore, con argomentazioni poi condivise dalla Corte territoriale, aveva sufficientemente motivato circa il danno in concreto arrecato alle bellezze naturali.
6. Il direttore dei lavori è penalmente responsabile per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni della concessione edilizia.
La L. n. 47 del 1985, art. 6, comma 2, ed attualmente il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 29, comma 2, esonerano lo stesso
professionista datale responsabilità qualora egli:
- abbia contestato al titolare del permesso di costruire, al committente ed al costruttore la violazione delle prescrizioni del provvedimento amministrativo;
- abbia fornito contemporaneamente all'Amministrazione comunale motivata comunicazione della violazione stessa,
- e, nelle ipotesi di totale difformità o di variazione essenziale, abbia altresì rinunziato contestualmente all'incarico. Il recesso tempestivo dalla direzione dei lavori, in ogni caso, deve ritenersi pienamente scriminante per il professionista e la "tempestività" ricorre quando il recesso intervenga non appena l'illecito edilizio obiettivamente si profili, ovvero appena il direttore dei lavori abbia avuto conoscenza che le corrette direttive da lui impartite siano state disattese o violate.
Il direttore dei lavori è responsabile, invece, nei casi di irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, avendo egli l'obbligo di sovrintendere con necessaria continuità a quelle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica. Nella specie, l'entità dei lavori difformi eseguiti si riconnette alla stessa struttura del manufatto e viola la normativa urbanistica, perché incide sul rapporto piano - volumetrico riferito alla costruzione; mentre risulta tutt'altro che dimostrato che l'abuso sia stato realizzato senza che il Lucidi - il quale aveva redatto la relazione di accompagnamento alla richiesta di concessione edilizia - ne fosse a conoscenza e con modalità idonee a vanificare la sua doverosa attività di vigilanza.
Lo stesso imputato, inoltre, non ha ottemperato agli obblighi di contestazione e di comunicazione impostigli dalla legge, ne' risulta essersi dimesso dall'incarico ricevuto.
7. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria di essa segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere solidale delle spese del procedimento nonché, per ciascun ricorrente, quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
I ricorrenti, infine, devono essere solidalmente condannati alla rifusione delle spese di parte civile di questo grado di giudizio, a favore della Regione Lazio, che vengono liquidate in Euro 1.800,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, in
solido, al pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno di essi al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna altresì i ricorrenti - in solido - alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile Regione Lazio, spese che liquida in Euro 1.800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2009