Cass. Sez. III n. 13345 del 31 marzo 2011 (Cc. 9 mar. 2011)
Pres. Squassoni Est. Gentile Ric. P.M. in proc. Pera
Urbanistica. Incidente di esecuzione e legittimazione
Anche dopo l’acquisizione al patrimonio del competente comune del manufatto abusivo e della relativa area sedime il soggetto condannato resta comunque il destinatario dell’ordine di demolizione, con conseguente onere da parte del medesimo di dare esecuzione, nelle forme di rito, all’ordine di demolizione a propria cura e spese. Egli è pertanto legittimato a proporre incidente di esecuzione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 09/03/2011
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 533
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 34031/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto:
PM presso il Tribunale di Tivoli;
Avverso Ordinanza Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, emessa il 04/01/010 nei confronti di:
Pera Amalia, nata il 28/02/1936;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Letta la richiesta scritta, in data 23/09/010 del PG della Cassazione, che ha concluso per Annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, quale giudice dell'esecuzione con ordinanza del 4.01.010 - provvedendo sull'incidente di esecuzione promosso nell'interesse di Pera Amalia avverso l'ingiunzione a demolire disposta dal competente PM in data 01/06/09, in relazione alla sentenza, ex art. 444 c.p.p., emessa dal predetto Tribunale il 09/06/05 e divenuta irrevocabile il 19/09/05, il tutto nei confronti della citata Pera - accoglieva l'istanza annullando l'ingiunzione a demolire.
Il PM presso il Tribunale di Tivoli proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b). In particolare il PM ricorrente esponeva:
1. che Pera Amalia non era legittimata a proporre l'incidente di esecuzione de quo, poiché l'immobile era stato già acquisito al patrimonio del Comune di Palestrina, D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 31, comma 3;
2. l'ordine di demolizione disposto nella sentenza in esame, anche se correlato al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 98, era inerente anche al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, stante la contestuale contestazione di violazioni urbanistiche.
Tanto dedotto, il PM chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, con richiesta scritta in data 23/09/010, concludeva per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. La difesa di Pera Amalia, con memoria presentata il 18/02/011, mediante articolate argomentazioni, chiedeva il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. Il Tribunale di Tivoli, con sentenza emessa il 09/06/05, ex art. 444 c.p.p., applicava nei confronti di Pera Amalia - imputata dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b); alla L. n. 64 del 1974, artt. 1, 3, 17, 18 e 20; alla L. n. 1086 del 1971, artt. 1, 43, 4, 14; art. 349 c.p. - la pena di mesi quattro e gg. 20 di reclusione ed Euro 280,00 di multa.
Ordinava, altresì, D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 98, la demolizione delle opere abusive.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, in via preliminare va affermato che Pera Amalia è legittimata a proporre incidente di esecuzione avverso l'ingiunzione a demolire emessa l'01/06/09 del competente PM.
Al riguardo va ribadito che - anche dopo l'acquisizione al patrimonio del competente comune del manufatto abusivo e della relativa area sedime - il soggetto condannato resta comunque il destinatario dell'ordine di demolizione, con conseguente onere da parte del medesimo di dare esecuzione, nelle forme di rito, all'ordine di demolizione a propria cura e spese Giurisprudenza di legittimità consolidata, vedi: Cass. Sez. 3^ Sent. n. 42394 del 29/11/05, rv 23264; Cass. Sez. 3^ Sent. n. 371120 del 13710/05, rv 23174. Passando al merito del ricorso si rileva che la statuizione del Tribunale di Tivoli/Palestrina è errata in diritto. Invero l'ordine di demolizione di cui alla citata sentenza del 09/06/05 era attinente non solo alle violazioni della disciplina antisismica, ma anche a quelle urbanistiche di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44.
Consegue che la competenza del PM in relazione all'ordine di demolizione emesso ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e art. 31, comma 9 (attinente alle violazioni urbanistiche) attrae anche quello inerente alla disciplina antisismica di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 98, comma 3.
Va annullata, pertanto, l'ordinanza impugnata, emessa il 04/01/010, con rinvio al Tribunale di Tivoli per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte, Annulla con rinvio al Tribunale di Tivoli.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011