TAR Basilicata Sez. I n. 280 del 24 marzo 2016
Urbanistica.Demolizione e curatela fallimentare
La demolizione degli abusi edilizi può essere eseguita anche dalla Curatela Fallimentare, in quanto, anche se non lo ha realizzato, è detentrice ed ha la materiale disponibilità dell’immobile abusivo, per cui tale organo è nelle condizioni di poter restaurare il corretto assetto urbanistico del territorio.
N. 00280/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00156/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2007, proposto dalla Curatela del Fallimento della Domus di De Bona Carmela e C. S.n.c., in persona del Curatore p.t. previa autorizzazione del Giudice Delegato, rappresentata e difesa dall’avv. Donatello Genovese, con domicilio eletto in Potenza Corso 18 Agosto 1860 n. 28;
contro
Comune di Nova Siri, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. 13 del 13.2.2007 (notificato il 20.2.2007), con il quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Nova Siri ha ingiunto al Curatore del Fallimento della Domus di De Bona Carmela e C. S.n.c. la demolizione delle opere, eseguite in difformità dalle concessioni edilizie del 27.5.1985, del 19.6.1986 e del 13.12.1996, relative alla realizzazione del solaio di calpestio del piano terra ad un’altezza di 1,60 m. nella parte del prospetto principale e ad un’altezza varabile da 1,00 m. a 0,70 m. nella parte del prospetto posteriore), anzicchè a quella autorizzata del marciapiede esterno;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 il Cons. Pasquale Mastrantuono e udito l’avv. Antonpiero Russo per delega dell'avv. Donatello Genovese;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con concessioni edilizie del 27.5.1985, del 19.6.1986 e del 13.12.1996 il Comune di Nova Siri autorizzava la Domus di De Bona Carmela e C. S.n.c. a costruire un fabbricato condominiale.
Con relazione tecnica dell’1.8.2006 il Comune accertava che il predetto fabbricato era stato costruito in difformità dalle suddette concessioni edilizie, in quanto il solaio di calpestio del piano terra era stato realizzato ad un’altezza di 1,60 m. nella parte del prospetto principale e ad un’altezza varabile da 1,00 m. a 0,70 m. nella parte del prospetto posteriore), anzicchè a quella autorizzata del marciapiede esterno.
Pertanto, con il provvedimento n. 13 del 13.2.2007, notificato alle persone alle quali erano state rilasciate le suindicate concessioni edilizie, al Direttore dei Lavori, al legale rappresentante dell’impresa esecutrice, ai proprietari delle 11 unità immobiliari del fabbricato condominiale realizzato ed, in data 20.2.2007, anche alla Curatela del Fallimento della Domus di De Bona Carmela e C. S.n.c., il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ingiungeva la demolizione dei suddetti abusi edilizi, in modo da ridurre a 10 m. l’altezza massima dell’intero edificio, richiamando gli artt. 31, commi 3 e 4, e 36 del DPR n. 380/2001.
La Curatela del Fallimento della Domus di De Bona Carmela e C. S.n.c. con il presente ricorso, notificato il 13/16.4.2007 e depositato il 4.5.2007, ha impugnato il predetto provvedimento n. 13 del 13.2.2007,deducendo:
1) la violazione degli artt. 29, comma 1, e 31, comma 2, DPR n. 380/2001 e dell’art. 42, comma 1, R.D. n. 267/1942, sia perché il Fallimento non rientra tra i soggetti, contemplati dai citati artt. 29, comma 1, e 31, comma 2, DPR n. 380/2001, e comunque acquisisce soltanto la disponibilità, ma non la proprietà, dei beni del fallito, sia perché, nella specie, tutte le 11 unità immobiliari del fabbricato condominiale di cui è causa erano state vendute prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento e perciò non erano state acquisite alla massa attiva della procedura concorsuale;
2) la violazione dell’art. 7 L. n. 241/1990, in quanto il provvedimento impugnato non era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento;
3) l’erronea applicazione dell’art. 31 DPR n. 380/2001, in quanto l’abuso edilizio realizzato non consisteva una difformità totale e/o una variazione essenziale, in quanto ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. f), L.R. n. 21/1991, per gli edifici alti fino a 10,50 m., costituisce variazione essenziale l’aumento dell’altezza superiore al 10% rispetto a quella autorizzata, mentre l’abuso in questione doveva essere qualificato come una difformità parziale, che ai sensi dell’art. 34, comma 2, DPR n. 380/2001 doveva essere assoggettata al pagamento di una sanzione pecuniaria, quando, come nella specie, la demolizione della parte difforme non poteva essere eseguita, senza pregiudicare anche la parte dell’immobile eseguita in conformità;
4) la violazione dei principi in materia di autotutela, in quanto il Comune non aveva tenuto conto del lungo tempo di 10 anni dalla commissione dell’abuso edilizio in discorso, che aveva ingenerato l’affidamento sulla legittimità del fabbricato.
All’Udienza Pubblica del 16.12.2015 il ricorso in epigrafe è passato in decisione.
Risulta fondato il primo motivo impugnazione.
Al riguardo, va, però, precisato che secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo TAR Palermo Sez. II sentenza n. 56 dell’8.1.2015), la demolizione degli abusi edilizi può essere eseguita anche dalla Curatela Fallimentare, in quanto, anche se non lo ha realizzato, è detentrice ed ha la materiale disponibilità dell’immobile abusivo, per cui tale organo è nelle condizioni di poter restaurare il corretto assetto urbanistico del territorio.
Ma, nella specie, il predetto condivisibile orientamento giurisprudenziale non può trovare applicazione, in quanto, come evidenziato dalla Curatela Fallimentare ricorrente, tutte le 11 unità immobiliari del fabbricato condominiale di cui è causa erano state vendute prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento e perciò non erano state acquisite alla massa attiva della procedura concorsuale.
Possono essere assorbiti il secondo ed il quarto motivo di impugnazione, peraltro infondati (cfr. per es. TAR Basilicata n. 262 dell’8.6.2012), ed anche il terzo motivo di ricorso, in quanto, prescindendo dalla sussistenza o meno dell’interesse della Curatela Fallimentare ricorrente, per il suo esame sarebbe stato comunque necessario effettuare un approfondimento istruttorio.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame, fermo restando la validità dell’impugnata ingiunzione di demolizione nei confronti degli altri destinatari di tale provvedimento (titolari delle concessioni edilizie del 27.5.1985, del 19.6.1986 e del 13.12.1996, Direttore dei Lavori, legale rappresentante dell’impresa esecutrice ed i proprietari delle 11 unità immobiliari del fabbricato in questione).
Sussistono giusti motivi per denegare il rimborso delle spese del presente giudizio, mentre il Contributo Unificato va posto a carico del Comune di Nova Siri.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione.
Spese denegate, con la condanna del Comune di Nova Siri al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Pasquale Mastrantuono, Presidente FF, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Benedetto Nappi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE | ||
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)