Cass. Sez. III n. 36713 del 8 ottobre 2021 (UP 24 feb 2021)
Pres. Di Nicola Est. Galterio Ric. Urso
Caccia e animali.Reato di cui all’art. 727 cod. pen.
Pur esprimendo l'inserimento, nel novellato testo dell’art. 727 cod. pen., del requisito della "sofferenza" (fisica o psichica), la chiara scelta legislativa di considerare gli animali come esseri viventi suscettibili di tutela diretta e non più indiretta sol perché oggetto del sentimento di pietà nutrito dagli esseri umani verso di loro, ed al contempo assolvendo l’attributo della “gravità” alla funzione di rendere oggettiva la sofferenza percepita dall'animale a causa delle condizioni in cui viene detenuto, non vi è dubbio, tuttavia, che pretendendo la norma una corrispondenza biunivoca tra la sofferenza dell'animale e le modalità della sua detenzione, è dall'analisi di queste ultime e dal grado di incompatibilità con la natura dell'animale stesso che deve essere desunta la gravità del patimento inflittogli.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 26.2.2020 il Tribunale di Trapani ha condannato Milena Urso e Filip Baudanza alla pena di € 4.000,00 di ammenda ritenendoli responsabili, in concorso tra loro, del reato di cui all’art. 727 cod. pen. per aver lasciato per oltre tre ore nella notte di Capodanno del 2017 due cani chiusi all’interno di un’autovettura parcheggiata lungo la pubblica via e dunque di un abitacolo che ne impediva un congruo movimento senza ciotole per l’acqua, così da avergli causato gravi sofferenze.
2. Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deducono, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 727 cod. pen. e al vizio motivazionale, che essendo la detenzione penalmente rilevante solo quella attuata in condizioni incompatibili con la natura degli animali e produttiva di gravi sofferenze, entrambe legate alla condotta dal necessario nesso causale, nessuna dimostrazione era stata fornita in ordine alle gravi sofferenze patite dai due cani, le quali se anche non necessitino di un’apposita perizia, implicano ciò nondimeno un fondamento ricavabile dalle scienze naturali e che invece nella specie erano state automaticamente tratte dalle condizioni di detenzione, ovverosia dall’essere stati lasciati all’interno del ristretto abitacolo dell’autovettura, senza spazio di movimento e da specifiche mancanze, quali quella dell’acqua e di sufficienti modalità di protezione dalle intemperie. Contestano non solo l’operazione di riconducibilità del fatto alla fattispecie criminosa attraverso una mera deduzione inferenziale in palese contrasto con il precetto normativo, senza che nemmeno fosse stata accertata la gravità della sofferenza concorrente a qualificare l’elemento costituivo del reato, ma altresì la sussistenza dell’incompatibilità delle condizioni di detenzione indicate nella sentenza impugnata tenuto conto che un’autovettura non è un luogo insalubre e che, al contrario di quanto affermato dal giudice siciliano, garantisce un’idonea protezione dalle intemperie
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non possono ritenersi meritevoli di accoglimento.
Anche a voler ritenere, così come assume la difesa, che l’abitacolo di un’autovettura non sia di per sé un ambiente insalubre e, come tale, incompatibile con la natura degli animali domestici, elemento dirimente al fine di ritenere integrata la condotta prevista e punita dall’art. 727 cod. pen. risulta, trattandosi pur sempre di un ambiente diverso dal loro habitat naturale e comunque di dimensioni anguste, il contesto e la durata dello stazionamento delle bestie al suo interno. E’ invero dalle condizioni complessive che caratterizzano la detenzione in sé considerata che possono derivare le gravi sofferenze configuranti l’elemento costitutivo della contravvenzione in esame, le quali, prescindendo da lesioni dell’integrità fisica dell’animale, devono ciò nondimeno incidere sulla sua sensibilità come essere vivente, intendendo la norma preservarlo da condizioni di detenzione o custodia per lo stesso foriere di patimenti, ovverosia tali da infliggergli un dolore che ecceda, rispetto alla finalità perseguita dall’agente, la soglia di tollerabilità. E poiché, come si desume dalla natura contravvenzionale della fattispecie criminosa in contestazione, non occorre che la condotta posta in essere dall’uomo si accompagni alla specifica volontà di infierire sugli animali, essendo sufficiente che sia determinata da condizioni oggettive di incuria o di negligenza, e dunque occasionate da mera colpa (Sez. 6, n. 17677 del 22/03/2016 - dep. 28/04/2016, Borghesi, Rv. 267313; Sez. 3, n. 175 del 13/11/2007 - dep. 07/01/2008, Mollaian, Rv. 238602), il giudice di merito ha correttamente ancorato la propria disamina agli elementi oggettivamente emersi dall’espletata istruttoria ritenendo che la permanenza dei due cani nell’auto protrattasi per oltre tre ore, considerato che si trattava di due esemplari di grossa taglia, che l’abitacolo era di esigue dimensioni, che al suo interno non erano state rinvenute ciotole per l’acqua e che il fatto si era svolto in una notte invernale senza adeguata protezione dalle intemperie, integrasse, alla luce dell’impossibilità di movimento e di soddisfacimento delle più elementari necessità fisiologiche dei quadrupedi, una forma di detenzione incompatibile con la natura degli animali tale da produrre agli stessi gravi sofferenze.
Del resto, la difesa non confuta il complessivo contesto ambientale su cui il Tribunale trapanese fonda le proprie conclusioni, ma circoscrive le proprie doglianze al fatto che l’auto non potesse di per sé essere considerato luogo insalubre, lamentando la mancanza di prova della gravità dei patimenti subiti dai cani in assenza di un accertamento tecnico sulla incompatibilità delle condizioni dettate dalla cattività con la natura degli animali stessi: accertamento questo che, al contrario, non poteva ritenersi necessario, risultando la verifica della situazione contingente essere stata condotta alla stregua del contesto spazio temporale e delle omissioni poste in essere dagli imputati nell’assolvimento dei compiti di cura che devono presidiare il benessere degli animali detenuti.
Pur esprimendo l'inserimento, nel novellato testo dell’art. 727 cod. pen., del requisito della "sofferenza" (fisica o psichica), la chiara scelta legislativa di considerare gli animali come esseri viventi suscettibili di tutela diretta e non più indiretta sol perché oggetto del sentimento di pietà nutrito dagli esseri umani verso di loro, ed al contempo assolvendo l’attributo della “gravità” alla funzione di rendere oggettiva la sofferenza percepita dall'animale a causa delle condizioni in cui viene detenuto, non vi è dubbio, tuttavia, che pretendendo la norma una corrispondenza biunivoca tra la sofferenza dell'animale e le modalità della sua detenzione, è dall'analisi di queste ultime e dal grado di incompatibilità con la natura dell'animale stesso che deve essere desunta la gravità del patimento inflittogli. E poiché il concetto in esame ben può essere desunto facendo riferimento, secondo l’univoca decodificazione giurisprudenziale, a quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, avuto riguardo, per le specie più note, come per l’appunto per gli animali domestici, al patrimonio di comune esperienza e conoscenza (Sez. 7, n. 46560 del 10/07/2015, Francescangeli, Rv. 265267; Sez. 3, n. 6829 del 17/12/2014, Garnero, Rv. 262529; Sez. 3, n. 44287 del 07/11/2007, Belloni Pasquinelli, Rv. 238280) le argomentazioni spese sul punto dalla sentenza impugnata, come sopra riportate, in cui alle condizioni contrarie al naturale benessere degli esemplari canini detenuti all’interno dell’autovettura si accompagnavano anche le gravi omissioni degli imputati, comprovate anche dalle condizioni di nervosismo dei due quadrupedi, accertate dai verbalizzanti, devono ritenersi logiche e rispondenti ai canoni interpretativi della norma.
Deve quindi concludersi per il rigetto dei ricorsi, seguendo a tale esito la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 24.2.2021