TAR Campania (NA) Sez. VII n. 4322 del 12 agosto 2019
Ambiente in genere.Pubblicità documentazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale

La documentazione relativa alla valutazione di impatto ambientale di un progetto deve essere pubblicata sul sito web dell'autorità competente ai sensi del Dlgs 152/2006pena l'invalidità del provvedimento di Via

Pubblicato il 12/08/2019

N. 04322/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02385/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2385 del 2016, proposto da
Comune di Fragneto Monforte, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli alla via G. Paladino n. 2 presso l’avvocato Grazia Basile;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli alla via S. Lucia n. 81;
Ministero per i Beni e le Attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, in persona del Soprintendente pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli alla via A. Diaz n. 11;

nei confronti

Voltwind Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Rillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

del decreto dirigenziale n. 109 del 24 marzo 2016 della Regione Campania - Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali - Direzione generale 5- Direzione generale per l’ambiente e l’ecosistema - U.O.D. 7 - U.O.D. Valutazioni ambientali, avente a oggetto “Valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di realizzazione di un parco eolico composto da 2 aerogeneratori della potenza di 3MW per complessivi 6MW loc. Colle Mottola nel Comune di Fragneto Monforte - proposto dalla Voltwind Energy S.r.l. - CUP 7044”;

del parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 2 febbraio 2015, ivi richiamato e non conosciuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Ministero per i Beni e le Attività culturali e della Voltwind Energy S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2019 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

Espone il Comune ricorrente che:

- la Voltwind S.r.l. ha presentato, nel giugno 2011, istanza di autorizzazione regionale unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per un progetto di parco eolico composto da due aerogeneratori di 3MW di potenza ciascuno, in località Mottola;

- la Regione ha convocato la prima seduta della Conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica per il giorno 23 settembre 2011; in quella sede, il Comune ricorrente ha fatto pervenire il proprio parere negativo con nota prot. n. 6869 del 14 settembre 2011;

- sul BURC n. 48 del 25 novembre 2011, è stato pubblicato l’avviso di presentazione dell’istanza di autorizzazione unica;

- con decreto dirigenziale n. 439 del 26 marzo 2014, il Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali della Regione ha disposto di assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I.espressonelle sedute del 19 dicembre 2012 e del 9 gennaio 2014, per le seguenti motivazioni:

a) «in relazione all’osservazione riguardante la “Presenza di eventuali effetti cumulativi con altri impianti industriali (STIR Casalduni)” il Proponente precisa che “... nell’area in questione non sono presenti impianti installati, né autorizzati, né in corso di autorizzazione”... Dalla consultazione della cartografia SIT Difesa del Suolo, messa a disposizione dal Settore Tutela Ambientale della Regione Campania, si è invece riscontrata la presenza, nelle immediate vicinanze, di un altro impianto eolico costituito da 5 aerogeneratori (WWEH_Casalduni), il cui stato istruttorio risulta sospeso, posizionato nel territorio confinante del Comune di Casalduni ...»;

b) «in relazione “all’impatto dell’opera sul flusso migratorio” ... non può essere escluso, senza ulteriori approfondimenti, la possibilità di un impatto significativo per le specie ornitiche»;

c) «influenza del parere sfavorevole del Comune di Fragneto Monforte...»;

- sul BURC n. 20 del 31 marzo 2014, è stato pubblicato il relativo avviso pubblico, nel quale si legge, tra l’altro – ai fini della partecipazione di cui all’art. 24, co. 4, del d.lgs. n. 152/2006, nel testo applicabile ratione temporis – che «Copia del Progetto, dello Studio di Impatto Ambientale e della relativa Sintesi non tecnica sono già depositati per la pubblica consultazione presso i seguenti uffici: 1. Regione Campania - AGC05 - Settore 02 Tutela dell’Ambiente, Via De Gasperi 28 - 80133 Napoli; 2. Provincia di Benevento - Assessorato Patrimonio-Energia e Protezione Civile, Largo Giosuè Carducci, 82100 Benevento; 3. Comune di Fragneto Monforte (BN) Piazza Aldo Moro n°4 - 82020 Fragneto Monforte (BN); 4. Comune di Ponte (BN) - Piazza XXII Giugno - 82030 Ponte (BN); 5. Comune di Torrecuso (BN) - Piazza XXII Giugno - 82030 Ponte (BN); 6. Comune di Benevento - Via del Pomerio - Settore Urbanistica - 82100 Benevento.

I documenti sono altresì disponibili sulle pagine web della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali, all’indirizzo http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS»;

- con l’impugnato decreto dirigenziale regionale n. 109 del 24 marzo 2016, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si è concluso favorevolmente, con alcune prescrizioni;

- è stata quindi riconvocata la Conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 che, allo stato, non risulta rilasciata.

Avverso il predetto decreto dirigenziale n. 109/2016, il Comune ricorrente muove le seguenti censure:

1. violazione dell’art. 16 del R.D. n. 274/1929, per essere il progetto dell’impianto e lo studio di impatto ambientale sottoscritti da un geometra (anziché da un ingegnere o da un architetto paesaggista, ai sensi degli artt. 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925, e dell’art. 46, lett. b, del d.P.R. n. 328/2001);

2. violazione dell’art. 24, co. 10, del d.lgs. n. 152/2006, nel testo applicabile ratione temporis, per la mancata pubblicazione della Regione Campania del progetto e dei relativi atti istruttori e la conseguente obliterazione degli obblighi informativi strumentali alla partecipazione dei soggetti interessati;

3. violazione dell’art. 5, co. 3 e 4, e dell’art. 6 del d.P.R. n. 357/1997; violazione dell’art. 2, co. 3, e dell’art. 6, co. 3, del regolamento regionale n. 1/2010; violazione dei principi comunitari di prevenzione e precauzione, per omessa rappresentazione del fatto che il progettato parco eolico interferisce con i seguenti siti Natura 2000: ZPS Invaso del fiume Tammaro Codice IT 8020015 includente anche il SIC Alta Valle del Tammaro Codice IT8020001 (dal quale dista m 3.700) e SIC Bosco di Castelpagano e torrente Tammarecchia Codice 8020014 (dal quale dista m 4.400) e conseguente omessa valutazione di incidenza;

4. violazione dell’art. 7, co. 2, lett. m), del d.P.R. n. 233/2007, per mancata acquisizione del parere della Direzione Generali Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali nell’ambito del procedimento di V.I.A.;

5. violazione del punto 13 - primo trattino - dell’Allegato II alla Direttiva CEE/85/337, come successivamente modificato; violazione del principio di globalità della V.I.A. e della V.I.; violazione dell’art. 5, co. 3 e 4-Allegato G, del d.P.R. n. 357/1997; violazione dell’art. 5, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006; violazione dell’art. 3, co. 2, del d.P.C.M. 27 dicembre 1988; violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003; violazione del punto 3.1 del D.M. 10 settembre 2010 Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; violazione dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, per omessa valutazione degli impatti cumulativi del progetto di parco eolico, di fatto rinviata alla discrezionalità del proponente nella successiva fase di esecuzione; violazione del punto 14.9 delle Linee guida allegate al D.M. 10 settembre 2010; violazione dell’art. 152 del d.lgs. n. 42/2004; travisamento dei fatti, illogicità manifesta, perplessità, difetto di istruttoria e motivazione con riferimento all’impatto ambientale cumulativo.

Giova precisare che il Collegio – in accoglimento dell’eccezione del Comune ricorrente – non ha tenuto conto, nella decisione del ricorso, della memoria e della relativa documentazione depositate dalla Regione Campania in data 16 maggio 2019 (26 giorni liberi prima dell’udienza pubblica del 12 giugno 2019), in violazione dei termini di cui all’art. 73, co. 1, cod. proc. amm. (per il quale le parti possono produrre documenti fino a 40 giorni liberi prima dell’udienza e memorie fino a 30 giorni liberi).

Ciò premesso, il Collegio rileva quanto segue.

Con il ridetto decreto dirigenziale n. 109 del 24 marzo 2016, la Regione Campania - Dipartimento della Salute e delle Risorse naturali - Direzione generale per l’ambiente e l’ecosistema - U.O.D. Valutazioni ambientali Autorità ambientale:

«Considerato: a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 269313 del 15/04/2014 contrassegnata con CUP 7044, la Voltwind Energy S.r.l. ... ha trasmesso istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di realizzazione di un “Parco eolico composto da 2 aerogeneratori di 3 MW per complessivi 6 MW loc. Colle Mottola nel Comune di Fragneto Monforte (BN)”; ...

Decreta ... 1. Di esprimere parere favorevole di compatibilità ambientale, su conforme parere della Commissione VIA., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 02/02/2015, per il progetto di realizzazione di un “Parco eolico composto da 2 aerogeneratori di 3 MW per complessivi 6 MW loc. Colle Mottola nel Comune di Fragneto Monforte (BN)”, proposto dalla Voltwind Energy S.r.l., ... con le seguenti prescrizioni: in fase esecutiva il proponente valuti la necessità di ricalcolare gli effetti cumulativi del realizzando parco con i parchi già realizzati e quelli in via di autorizzazione/realizzazione; sottoporre nuovamente a VIA il progetto se dal calcolo dei nuovi effetti cumulativi dovesse nascere la necessità di dover modificare il progetto de quo; ... 2. Che l’Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l’ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E’ fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura. 3. Che ai sensi dell’art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento».

Quanto ai singoli motivi di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.

Il primo motivo non può trovare accoglimento.

Dagli atti prodotti in giudizio, risulta che la nota di trasmissione del progetto allegato alla richiesta di autorizzazione unica, la relazione tecnica generale al progetto e lo studio di impatto ambientale sono stati effettivamente sottoscritti, nella prima pagina e in calce, da geometri (per vero, in calce al solo studio di impatto ambientale si trova il nome di un ingegnere e la copia del suo documento di identità, ma la firma e il timbro sono del solo geometra).

Tuttavia, il progetto allegato all’istanza di V.I.A. risulta sottoscritto anche da un ingegnere; ed è a tale progetto che deve farsi riferimento in questa sede, atteso che oggetto del presente giudizio è (non il procedimento di autorizzazione unica, bensì) il segmento procedimentale afferente alla valutazione di impatto ambientale.

È invece fondato il motivo inerente alla violazione delle garanzie partecipative.

L’invocato art. 24 del d.lgs. n. 152/2006 (nel testo applicabile ratione temporis) stabiliva che:

«1. Contestualmente alla presentazione [dell’istanza di VIA] di cui all’articolo 23, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell’autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 …

3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente, la procedura, la data di presentazione dell’istanza, la denominazione del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.

4. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all’articolo 23, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

5. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi ...

10. Sul suo sito web, l’autorità competente pubblica la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto, disciplinate dai commi 4, 8, 9, e 9-bis».

Nella fattispecie in esame, risulta pubblicata nella sezione “Valutazioni ambientali: V.A.S.-V.I.A.-V.I.” della Regione Campania l’intervenuta presentazione dell’istanza di V.I.A. in relazione al progetto “Parco eolico composto da 2 aerogeneratori di 3MW per complessivi 6MW loc. Colle Mottola”, nel Comune di Fragneto Monforte, con indicazione del proponente e della data di presentazione dell’istanza (15 aprile 2014), tuttavia priva di qualunque allegato documentale e dell’indicazione degli uffici cui rivolgersi o del collegamento cui accedere per prenderne visione.

Al riguardo, questo Tribunale ha già affermato che:

- «... il Comune nella presente sede ha agito non solo a tutela delle proprie prerogative, ma anche in qualità di ente esponenziale dei cittadini residenti nel suo territorio (ex multis T.A.R. Catanzaro, (Calabria), sez. II, 06/10/2005, n. 1631 secondo cui “Il comune, quale ente esponenziale degli interessi collettivi riferibili alla collettività dei residenti sul suo territorio, è legittimato all’impugnazione dei provvedimenti amministrativi aventi effetti pregiudizievoli nonché alle azioni dirette alla tutela degli interessi dei cittadini”; in senso analogo T.A.R. Bari, (Puglia), sez. II, 10/03/2003, n. 1098 secondo cui “La legittimazione a ricorrere spetta al Comune, quale ente esponenziale della comunità municipale, in tutti i casi in cui agisca a tutela di interessi collettivi, purché trattasi di interesse differenziato e qualificato che ruota attorno all’incidenza sul territorio comunale dei provvedimenti impugnati”).Nell’ipotesi di specie, dovendo l’impianto sorgere sul territorio del Comune ricorrente ed agendo il medesimo a tutela del diritto alla pre-informazione anche dei cittadini residenti nel suo territorio, non vi è pertanto dubbio da un lato della piena legittimazione a ricorrere del Comune, dall’altro della fondatezza del ... motivo di ricorso»;

- deve dunque ritenersi fondata la censura «nella parte in cui si deduce la violazione del disposto dell’art. 24 comma 10 Dlgs. 152/06 e del correlativo punto delle linee operative regionali, non essendo neppure contestato che alcuna documentazione sia stata pubblicata sul sito web della Regione Campania, non potendosi ritenere all’uopo sufficiente la mera indicazione contenuta sul medesimo sito dei dati relativi all’avvio della procedura (proponente, progetto, comune interessato).

Ed invero il richiamato disposto normativo, nel testo vigente ratione temporis, prescrive “Sul suo sito web, l’autorità competente pubblica la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto, disciplinate dai commi 4, 8, 9, e 9-bis”, per cui la pubblicazione è volta a dare un’informazione completa del progetto e di tutta la documentazione depositata nel corso del procedimento” ...

14.2. La mancata pubblicazione sul sito web della Regione della prescritta documentazione comprova pertanto sia la violazione del comma 10 dell’art. 24 D.Lgs 152/06, come sostituito dall’art. 2, comma 20, lett. d), D.Lgs. 29.6.2010, n. 128, sia del punto 3.2.1 delle Linee operative regionali che ribadiscono tale obbligatoria pubblicazione informatica prescrivendo che “I documenti saranno altresì pubblicati sulle pagine web della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali, all’indirizzo http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS”.

... A tale indirizzo web, tuttavia, ... come provato per tabulas dal deposito ad opera del Comune ricorrente della stampa delle informazioni pubblicate sul web, nessun documento risultava invece pubblicato ...

15.1. Ed invero la disciplina statale della pre-informazione, completa e globale, in materia di valutazione di impatto ambientale, riconducibile alla potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema ex art. 117, comma 2, lett. s) Cost., costituisce, uno standard minimo uniforme di tutela che si impone a tutte le Regioni ed è finalizzato alla partecipazione di tutti i soggetti interessati, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 22-07-2011, n. 227...» (sez. V, sent. n. 5819/2018).

Deve dunque ritenersi che le forme di pubblicità prescritte dal richiamato disposto degli artt. 23 e 24 del d.lgs. n. 152/2006 (nel testo applicabile ratione temporis) si integrano fra di loro, in quanto volte a un’informazione completa e quindi a una partecipazione cosciente dei soggetti interessati, laddove nell’ipotesi di specie l’obbligo di pre-informazione in favore della collettività dei cittadini non risulta pienamente ed esaurientemente assolto, essendo stata omessa la pubblicazione sul sito web della Regione degli atti progettuali e di tutti quelli intervenuti nel corso del procedimento, in violazione del disposto del ridetto art. 24, co. 10, vale a dire una delle due forme di pubblicità (l’altra è il deposito presso gli uffici dell’autorità competente, delle Regioni, delle Province e dei Comuni interessati, disposto dall’art. 23, co. 3) idonee a garantire con maggiore facilità l’accesso pubblico alla vicenda procedimentale.

Parimenti fondata è la censura relativa alla omessa valutazione di incidenza, quanto meno sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.

Al riguardo, l’art. 6 della Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche n. 92/43/CEE (c.d. Direttiva “Habitat”) dispone che: «2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica».

E ciò in applicazione del principio comunitario di precauzione, di cui all’art. 191 del T.F.U.E. e all’art. 3-ter, del d.lgs. n. 152/2006.

L’art. 5 del d.P.R. n. 357/1997, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, stabilisce, a sua volta, che «3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell’àmbito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all’allegato G».

Il successivo Regolamento regionale n. 1/2010 (D.P.G.R. n. 9/2010), recante Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza, dispone che:

- «La valutazione di incidenza si applica inoltre ai progetti e agli interventi che riguardano ambiti esterni ai siti della rete Natura 2000 qualora, per localizzazione o natura, possano produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso» (art. 2, co. 3);

- «Per i progetti pubblici e privati assoggettati a V.I.A., la valutazione di incidenza è compresa nell’ambito della stessa procedura. A tal fine, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale dovrà contenere gli elementi di cui all’allegato G) del D.P.R. n. 357 del 1997 e la valutazione dell’autorità competente si estenderà alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico dovranno dare specifica evidenza della integrazione procedurale» (art. 6, co. 3).

Infine, nelle Linee Guida e Criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania, di cui alla Deliberazione della Regione Campania - A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile n. 324/2010 si legge che «Riguardo all’ambito geografico di applicazione delle disposizioni relative all’obbligatorietà della presentazione della relazione ai fini della valutazione di incidenza, si evidenzia che la necessità di redigere la stessa non è limitata a piani, progetti e interventi ricadenti esclusivamente all’interno dei siti della rete Natura 2000; devono infatti essere presi in considerazione anche i piani, i progetti e gli interventi che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possano comunque avere incidenze significative negative su di esse.

Appare difficile indicare a priori i limiti oltre i quali diventa necessario sottoporre i piani, i progetti e gli interventi a valutazione appropriata; in linea generale sarà ancora la valutazione caso per caso ad orientare le scelte relative alla procedura da adottare».

Ciò si sarebbe dunque dovuto quanto meno tradurre in una adeguata motivazione in ordine alla decisione di adottare una valutazione di impatto ambientale (positiva) senza procedere alla valutazione di incidenza.

Sempre secondo le Linee guida, «una più completa conoscenza dei caratteri fisico - biologici - ecologici dei siti, dello stato di conservazione di habitat e specie e delle specifiche vulnerabilità, potrà consentire, anche sulla base delle indicazioni provenienti dagli studi già realizzati, dalle misure di conservazione e dagli eventuali piani di gestione, una corretta definizione delle soglie in relazione alle caratteristiche dei diversi siti, come stabilito dalle “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” elaborate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (D.M. 3 settembre 2002) …».

Il motivo pertanto è fondato, atteso che nella fattispecie in esame non si è dato luogo a valutazione di incidenza, né si è motivato in ordine alla esclusione della stessa, nonostante il progettato parco eolico interessi i seguenti siti Natura 2000 (come allegato dal Comune ricorrente e non contraddetto dalle controparti): ZPS Invaso del fiume Tammaro Codice IT 8020015 includente anche il SIC Alta Valle del Tammaro Codice IT8020001 (dal quale dista m 3.700) e SIC Bosco di Castelpagano e torrente Tammarecchia Codice 8020014 (dal quale dista m 4.400).

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha affermato che «la valutazione d’incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. La rete Natura 2000 comprende le Zone di protezione speciale.

Tale procedura è stata introdotta dall’articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale ...

La valutazione d’incidenza, per come costantemente interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle Corti nazionali, si applica pertanto sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 (e delle Zone di protezione speciale), sia a quelli che, pur collocandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

L’art. 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, infatti, subordina il requisito dell’opportuna valutazione dell’incidenza di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia una probabilità o un rischio che quest’ultimo pregiudichi significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato.

La valutazione del rischio dev’essere effettuata segnatamente alla luce delle caratteristiche e delle condizioni ambientali specifiche del sito interessato da tale piano o progetto.

Nel contesto normativo italiano la valutazione di incidenza (VINCA) viene disciplinata dall’art. 6 del d.p.r. n. 120/2003 (in G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), che ha sostituito l’art. 5 del d.p.r. n. 357/1997, di attuazione dei paragrafi 3 e 4 della citata direttiva “Habitat” ...

L’obiettivo di tutela che, pertanto, si prefigge il Legislatore, europeo e nazionale, è quello massimo di conservazione dei siti, sia in via diretta (per piani e progetti da ubicarsi all’interno dei siti protetti) sia in via indiretta (per piani e progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione), con attenzione sia all’impatto singolo del progetto specificamente sottoposto a valutazione, sia all’impatto cumulativo che potrebbe prodursi in connessione con altro e diverso piano o progetto (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 14 ottobre 2014, n. 5092).

7.2.3. Nel caso di specie, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, la regione ... si è limitata a dare atto della circostanza che “L’area interessata non ricade in siti Natura 2000, ai sensi del d.p.r. n. 357/1997 (e s.m.i.)”, senza indagare o approfondire, in termini quantomeno dubitativi, l’assenza di effetti significativi sui siti protetti posti a distanza assai ravvicinata rispetto ai luoghi ove è prevista la realizzazione dell’impianto, obliterando – in tal maniera – l’obiettivo specifico perseguito dal legislatore europeo, ossia la protezione e la conservazione dei siti protetti all’interno di un contesto ecologico dinamico, a rete.

Alla luce del predetto quadro normativo, pertanto, l’obiettivo di conservazione dei siti protetti avrebbe dovuto essere l’oggetto specifico della valutazione amministrativa, la quale, al contrario, si è limitata del tutto illegittimamente a considerare le dimensioni dell’impianto e la sua ubicazione, senza approfondire sul piano istruttorio alcun profilo di interferenza con la problematica ambientale, non dando conto delle ragioni per le quali sarebbe da escludere la probabilità di qualunque incidenza significativa dell’intervento richiesto sui vicini siti protetti» (sez. IV, sent. n. 4327/2017, la quale conferma la sentenza del T.A.R. Basilicata, I, sent. n. 107/2016, che aveva ritenuto rilevante – ai fini della necessità della valutazione d’incidenza – una distanza dell’impianto di recupero di rifiuti dal limite più esterno delle aree SIC circostanti rispettivamente di 3,2 Km, 3,4 Km, 3,9 km e 4,8 km).

In conclusione, l’art. 6, par. 3, della Direttiva Habitat, n. 92/43/CE,«subordina il requisito dell’“opportuna valutazione dell’incidenza” di un piano o di un progetto alla condizione che vi sia anche solo una probabilità o un rischio che quest’ultimo pregiudichi significativamente il sito protetto.

Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste qualora non possa escludersi, sulla base di elementi obiettivi, che detto piano o progetto pregiudichi significativamente il sito interessato» (Cons. di Stato, IV, sent. n. 2651/2019; in termini, sez. IV, sent. n. 6773/2018).

Pure fondato deve ritenersi il motivo con il quale il Comune ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui lo stesso omette la valutazione dei c.d. impatti cumulativi e detta le seguenti prescrizioni: «in fase esecutiva il proponente valuti la necessità di ricalcolare gli effetti cumulativi del realizzando parco con i parchi [non solo] già realizzati ... [ma anche] quelli in via di autorizzazione/realizzazione; sottoporre nuovamente a VIA il progetto se dal calcolo dei nuovi effetti cumulativi dovesse nascere la necessità di dover modificare il progetto de quo».

Come rilevato dal Comune di Fragneto Monforte, una delle ragioni per le quali il progetto è stato assoggettato alla V.I.A. era proprio la necessità di valutare gli eventuali effetti cumulativi con altri impianti industriali autorizzati o in corso di autorizzazione o realizzazione nell’area.

Al riguardo, deve rilevarsi che «l’art. 5 del d.gs. n. 152 del 2006, nel descrivere l’oggetto della valutazione di impatto ambientale, prevede espressamente che l’autorità competente debba valutare se tale impianto ha un impatto singolo o cumulativo. Del resto, è la stessa ragione giustificativa della procedura che impone di stabilire se quel determinato impianto, essendo connesso con altro, possa arrecare un pregiudizio “complessivo” all’ambiente» (Cons. di Stato, VI, sent. n. 5092/2014, cit.).

Al punto 3.1 (Analisi dell’inserimento nel paesaggio) dell’Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010, recante Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, si legge inoltre che «un’analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra l’impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante per l’attivazione di buone pratiche di progettazione, presupposto indispensabile per l’ottimizzazione delle scelte operate ...

Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti. Tali effetti possono derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione ...».

L’Amministrazione ricorrente allega l’esistenza di quattro impianti localizzati a breve distanza (300, 900, 1.200 e 1.400 metri) da quello oggetto del presente giudizio, situati in Campolattaro e Casalduni, non considerati nell’ambito del procedimento di V.I.A., in quanto non rappresentati nella documentazione progettuale presentata dalla proponente, che anzi nello Studio di impatto ambientale di area vasta del 2014 dichiara che «nel raggio di oltre 10 Km non sono installati aerogeneratori» (pag. 39).

Si tratta, segnatamente, degli impianti autorizzati con i seguenti provvedimenti: decreto dirigenziale della Regione Campania n. 28 del 22 marzo 2016, recante «Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto per la produzione di energia, con tecnologia eolica, della potenza eolica di 36MW, da realizzarsi nel Comune di Casalduni. Proponente: Parco Eolico Casalduni House S.r.l.» - 12 torri; decreti dirigenziali della Provincia di Benevento n. 297/2011 e n. 151/2012, recanti autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di due impianti di produzione di energia elettrica di fonte eolica, di potenza prevista di 1MW ciascuno, da realizzarsi nel Comune di Campolattaro - proponente: STR S.r.l.; decreto dirigenziale della Provincia di Benevento n. 61/2012, recante autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di fonte eolica, di potenza prevista di 1MW, da realizzarsi nel Comune di Casalduni - proponente: STR S.r.l.

La reale sostanza dell’intervento in relazione con gli altri pure autorizzati nell’area non ha dunque trovato un significativo riscontro nel provvedimento impugnato, che ha valutato il solo intervento proposto dall’odierna controinteressata senza considerare, né nelle premesse né nel vero e proprio contenuto dispositivo dell’atto, i possibili effetti moltiplicativi derivanti dagli altri impianti autorizzati.

Nel decreto n. 109/2016, la valutazione degli impatti cumulativi è invece fatta oggetto di una specifica prescrizione, che fa carico alla società proponente non solo di effettuare tale valutazione in un momento successivo a quello dell’autorizzazione (“in fase esecutiva”), ma anche di valutare essa stessa se ve ne sia o meno la necessità, eventualmente sottoponendo nuovamente a V.I.A. il progetto, se dal calcolo dei “nuovi effetti cumulativi” dovessero scaturire modifiche dello stesso.

Ne deriva che la favorevole conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale si è compiuta omettendo uno dei passaggi richiesti dalla normativa; passaggio che è stato illegittimamente “delegato” alla società proponente, alla quale si è dato l’onere di valutare – peraltro solo in fase esecutiva – la stessa necessità di (ri)calcolo degli effetti cumulativi del progetto rispetto ai parchi realizzati e a quelli in via di autorizzazione o di realizzazione.

Non è stata, in ultima analisi, compiuta dall’Amministrazione competente quella valutazione degli impatti cumulativi che essa stessa aveva ritenuto necessaria, così omettendo di valutare elementi essenziali del procedimento che avrebbero potuto condurre all’adozione di un provvedimento finale di contenuto differente.

Assorbita ogni ulteriore censura, il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (n. 2385/2016 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la Regione Campania e la Voltwind Energy S.r.l. al pagamento, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuna, delle spese del presente giudizio, in favore del Comune ricorrente, oltre accessori come per legge e rimborso, in parti uguali e in solido, del contributo unificato versato. Spese compensate nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:

Rosalia Maria Rita Messina, Presidente

Valeria Ianniello, Primo Referendario, Estensore

Cesira Casalanguida, Primo Referendario