Cass. Sez. III n. 11802 del 8 marzo 2009 (Ud. 29 gen. 2009)
Pres. Onorato Est. Teresi Ric. Berardi.
Rifiuti. Deposito incontrollato ed eterogeneità dei materiali depositati

Il reato di deposito incontrollato di rifiuti si configura ogniqualvolta si accerti un\'attività di stoccaggio e smaltimento di materiali, costituiti anche in parte da rifiuti, abusivamente ammassati su una determinata area rientrante nella disponibilità del reo. (La Corte, nell\'enunciare tale principio, ha precisato che non v\'è alcun obbligo per il giudice di pronunciare assoluzione parziale nel caso in cui parte dei materiali depositati in maniera incontrollata siano esclusi dal novero dei rifiuti).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 29/01/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 262
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 40967/2008
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Berardi Vittorio, nato a Forlì il 17.09.1956;
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d\'Appello di Bologna in data 16.05.2008 che ha confermato la condanna alla pena di mesi 5 di arresto Euro 2.500 d\'ammenda infintagli nel giudizio di primo grado per i reati di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51; D.Lgs. n. 490 del 1999, artt. 146 e 151;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del PG Dott. Salzano Francesco, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore del ricorrente, avv. Beleffi Massimo, che ha chiesto l\'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 16.05.2008 la Corte d\'Appello di Bologna confermava la condanna alla pena di mesi 5 di arresto Euro 2.500 di ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a Vittorio Berardi per avere svolto attività non autorizzata di smaltimento di rifiuti non pericolosi depositando in modo incontrollato materiali eterogenei costituiti rifiuti provenienti da attività di demolizione eternit, da lavorazione artigianale telai e imbottiture per poltrone, da dismissione di veicoli roulotte in una zona di tutela ambientale parco fluviale di Castrocaro Terme.
Rilevava la Corte territoriale, alla stregua degli accertamenti del Corpo Forestale e dei rilievi fotografici, che il deposito era stato formato da materiali accumulati alla rinfusa e che le lastre di eternit erano in parte rotte e distribuite nell\'area senza copertura che impedisse la dispersione delle fibre d\'amianto nell\'ambiente. Proponeva ricorso per cassazione l\'imputato eccependo la prescrizione del reato e denunciando violazione di legge per la mancata specificazione in contestazione delle disposizioni di legge violate e del vincolo ambientale gravante sul terreno di deposito aggiungendo che l\'eternit e la roulotte non attenevano all\'attività artigianale svolta.
Asseriva che illogicamente erano stati qualificati rifiuti i telai e le poltrone, che, secondo la testimonianza di un suo congiunto, erano ancora utilizzabili; la roulotte, ancora funzionante; l\'eternit che era stato smontato dal tetto di un vicino fabbricato. Assumeva che, secondo il teste Gervasi, non sussisteva il vincolo ambientale e che non era applicabile il D.Lgs. n. 22 del 1977, art. 51, comma 1, lett. b) perché non era stato accertato che l\'eternit liberasse fibre di amianto in misura superiore a quella consentita. Chiedeva l\'annullamento della sentenza.
Va premesso che il reato, accertato l\'11.03.2004, non è prescritto perché il termine massimo di anni 5 stabilito con riferimento alla normativa introdotta con la L. n. 251 del 2006 per essere stata la sentenza di primo grado pronunciata dopo l\'entrata in vigore della legge, aumentato di mesi 4 e giorni 2 per rinvii del dibattimento richiesti dalla difesa, non è ancora decorso.
L\'eccezione procedurale è infondata perché l\'indicazione non corretta o mancante delle norme di legge violate assume rilievo secondario ai fini della contestazione del fatto, se la contestazione contenga, come nella specie, tutti gli elementi naturalistici che rilevano ai fini della tipicità del reato, sicché l\'imputato era in condizione di cogliere agevolmente che la menzione del rifiuto eternit comportava violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. b).
Correttamente è stato ritenuto sussistere il contestato reato paesaggistico per essere stato accertato, tramite rilievi fotografici, che il terreno sul quale erano depositati i rifiuti ricadeva nel comprensorio del Parco fluviale di Castrocaro Terme. Nel resto, il ricorso non è puntuale perché censura con erronee argomentazioni giuridiche e in punto di fatto la decisione che è esente da vizi logico-giuridici, essendo stati indicati gli elementi probatori emersi a carico dell\'imputato e confutata ogni obiezione difensiva.
La sentenza, infatti, ha correttamente ritenuto ricorrenti le condizioni che integrano il concetto normativo di smaltimento di rifiuti pericolosi, nella specie costituiti da eterogenei materiali, tra cui lastre di eternit rotte e non coperte, accumulati alla rinfusa sull\'area non recintata appartenente all\'imputato. L\'area dell\'accumulo era stata adibita, di fatto, a deposito, mediante una condotta consistente nell\'abbandono - per un tempo apprezzabile anche se non determinato - di una notevole quantità di rifiuti, che occupava uno spazio cospicuo.
Il reato di deposito incontrollato di rifiuto si configura, infatti, quando si accerti attività di stoccaggio e smaltimento di rifiuti, dovendosi considerare tali i materiali ammassati, senza autorizzazione alcuna, sull\'area di cui l\'imputato aveva la disponibilità, sicché, accertata la sussistenza del reato per la maggior parte dei materiali menzionati nell\'imputazione l\'eternit, i rifiuti artigianali, il rimorchio obsoleto, non comportava una specifica declaratoria d\'assoluzione l\'esclusione dal novero dei rifiuti di alcuni di quelli compresi nella contestazione del reato, la cui elencazione, meramente esemplificativa, non esaurisce la descrizione dei rifiuti presenti ne\' esclude la presenza di altri non specificamente menzionati.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 29 gennaio 2009. Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2009