Cass. Sez. III n. 44279 30 ottobre 2019 (Pu 22 mag 2019)
Pres. Izzo Est. Liberati Ric. Di Curti
Caccia e animali.Caccia da natante  

La configurabilità del reato di cui all’art. 30, co 1, lett. 1) legge 157\1992 è esclusa nel caso di chi esercita dal natante (o autoveicolo o aeromobile) una qualunque delle operazioni in cui si sostanzia l'attività' di caccia (spostamento sul luogo di caccia, recupero della selvaggina in acqua), integrando gli estremi del reato in esame solo la condotta di "chi dal natante compie quell'atto centrale della caccia che è lo sparo contro la selvaggina".


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 aprile 2018 il Tribunale di Venezia ha condannato Diego Di Curti alla pena, condizionalmente sospesa, di euro 500,00 di ammenda, in relazione alla consumazione del reato di cui agli artt. 21, comma 1, lett. i), e 30, comma 1, lett. i), l. 157/1992, ascrittogli per avere esercitato la caccia dall’interno di un natante; con la medesima sentenza è stata anche disposta la confisca dell’arma e delle munizioni detenute dall’imputato, in quanto utilizzate per commettere tale reato.

2. Avverso tale sentenza quest’ultimo ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione trattandosi di sentenza non appellabile, affidato a sei motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.
2.1. Con un primo motivo ha lamentato la mancata assoluzione per insussistenza del fatto, sulla base del rilievo che la propria condotta, consistita nell’imbracciare il fucile carico puntato verso il cielo, avrebbe dovuto essere qualificata come lecita attività di ribattuta della selvaggina, mentre l’affermazione da parte del Tribunale, dell’esercizio della caccia da un natante, era frutto di un evidente travisamento dei fatti, in quanto era stato solamente visto in piedi sulla propria imbarcazione e con il fucile puntato verso l’alto, avendo in precedenza colpito dei capi di selvaggina ma sparando dalla propria postazione fissa temporanea, recandosi poi con la propria imbarcazione a raccoglierli, imbracciando il fucile per un’eventuale ribattuta, consentita dalla legge e consistente nel recuperare in loco la selvaggina abbattuta e nel sopprimerla se solo ferita; ciò giustificava la presenza del fucile carico a bordo dell’imbarcazione, essendo consentito dall’art. 25 della legge Regione Veneto 5 gennaio 2007 n. 1 l’uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta.
2.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo ha lamentato la mancata assoluzione dal reato contestatogli per difetto del requisito della caccia da natante, sottolineando che l’imbarcazione a bordo della quale era stato visto nell’atto di imbracciare il fucile da caccia non era in movimento, ma saldamente ancorata a un palo, con la conseguente assimilabilità della stessa a una postazione fissa, erroneamente esclusa dal Tribunale, in violazione dell’art. 21, comma 1, lett. i), l. 157/1992 e anche della circolare n. 24 della Regione Veneto, in quanto la propria imbarcazione era bloccata e non poteva passare in breve tempo da tale stato al movimento.
2.3. Con un quinto motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’eccessività della pena, nonostante la minima pericolosità sociale della condotta (non essendo state rilevate altre violazioni, neppure di carattere amministrativo, a carico del ricorrente), di cui lo stesso Tribunale aveva dato atto nella motivazione.
2.4. Con un sesto motivo ha denunciato la violazione e l’errata applicazione degli artt. 28, comma 2, e 30 l. 157/1992, con riferimento alla disposta confisca dell’arma e delle munizioni detenute dal ricorrente in occasione del controllo compiuto dalla polizia giudiziaria, sottolineando che tale disposizione consente la confisca delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (con esclusione dei cani e dei richiami utilizzati), solamente in relazione alle ipotesi di reato di cui all’art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) et e), l. 157/1992, dunque non anche con riferimento a quella di cui all’art. 30, comma 1, lett. i), della medesima legge oggetto della contestazione, con la conseguente erroneità della disposta confisca, disposta in relazione a ipotesi di reato che non la consentiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso relativi alla affermazione di responsabilità dell’imputato sono fondati.

2. L’art. 21, comma 1, lett. i), l. 11 febbraio 1992, n. 157, di cui è stata contestata al ricorrente la violazione, vieta, tra l’altro, l’esercizio della caccia “sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili”.
Si tratta di previsione non suscettibile, alla luce del suo chiaro e non equivoco contenuto letterale, di interpretazione diversa rispetto a quella consolidata nella giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui la fattispecie contemplata da tale disposizione può ritenersi integrata solo con lo sparo da uno dei mezzi indicati dalla norma.
Espressione di tale orientamento, in particolare, risulta quanto affermato da Sez. 3, 21 novembre 1995 (dep. 23 gennaio 1996) n. 697, Piras, Rv. 204350, secondo cui la configurabilità del reato è esclusa nel caso di "chi esercita dal natante (o autoveicolo o aeromobile) una qualunque delle operazioni in cui si sostanzia l'attività' di caccia (spostamento sul luogo di caccia, recupero della selvaggina in acqua)", integrando gli estremi del reato in esame solo la condotta di "chi dal natante compie quell'atto centrale della caccia che è lo sparo contro la selvaggina". Nel medesimo senso, Sez. 3, 17 marzo 2004 n. 22785, Bordiga, Rv. 228613, che ha ribadito che il reato deve escludersi nei confronti di "chi utilizza il mezzo di trasporto per lo spostamento nei luoghi di esercizio venatorio o per il recupero della preda", dovendosi ritenere integrata la relativa fattispecie incriminatrice nella condotta di "chi compie dal natante l'atto tipico della caccia, rappresentato dallo sparo contro la selvaggina, in ciò agevolato dal mezzo di trasporto, sia per l'appostamento, sia per il raggiungimento della preda anche in zone impervie, essendo irrilevante l'uccisione di animali, in quanto l'abbattimento e l'impossessamento di specie cacciabili non costituiscono elementi costitutivi della fattispecie".
Non ritiene, pertanto, il Collegio di condividere il diverso orientamento di cui alla sentenza di questa stessa Sezione del 15 ottobre 2008, n. 42888, Zecchin, Rv. 241647, secondo la quale “integra il reato di "esercizio della caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili", previsto dall'art. 30, comma primo, lett. i), L. 11 febbraio 1992, n. 157, la condotta di chi si apposti in attesa di sparare la selvaggina avvistata, non occorrendo l'esplosione di colpi di arma da fuoco", in quanto si pone in contrasto con l’inequivoca previsione legislativa, che richiede espressamente lo sparo contro la selvaggina, in mancanza del quale non può ritenersi integrato il reato.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che nella vicenda in esame erroneamente sia stata affermata la responsabilità dell’imputato in relazione a detto reato, risultando insussistente la condotta incriminata, in quanto il ricorrente è stato colto all’interno della propria imbarcazione, ormeggiata a un palo, nell’atto di imbracciare il fucile da caccia, risultato essere carico, rivolto verso l’alto, nell’atteggiamento di attesa del passaggio di fauna da cacciare, senza però essere visto nell’atto di sparare, cosicché risulta mancante l’atto tipico dell’esercizio della caccia, cioè lo sparo, richiesto dalla norma incriminatrice per poter ritenere configurabile il reato in questione, con la conseguenza che deve ritenersi insussistente il fatto contestato.

3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, per essere insussistente il fatto contestato, rimanendo con ciò assorbite le doglianze relative al trattamento sanzionatorio e alla confisca delle armi e delle munizioni, di cui deve essere disposta la restituzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Ordina la restituzione di quanto in sequestro.
Così deciso il 22/5/2019