TAR Sicilia (PA) Sez. I sent. 581 del 20 gennaio 2010
Rifiuti. Sansa di olive

L’art.1 D.P.C.M 8/10/2004 ha introdotto la nuova lett.f) al punto.1 dell’All..3 D.P.C.M.08/3/2002 n.23959. Secondo la nuova disposizione, quindi, la sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella di cui allo stesso D.P.C.M., ed ottenuta dal trattamento della sanse vergini con n.esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, rientra tra le biomasse combustibili purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto. Le sanse disoletate, quindi, prodotte direttamente dall’impresa , che rispettano i parametri di cui al novellato D.P.C.M.08/03/2002 (come modificato dal D.P.C.M. 08/10/2004), sono individuate non già come rifiuti (con le connesse implicazioni anche in ordine alla tenuta dei relativi registri ed alle autorizzazioni necessarie) bensì quali combustibili: solo in tali evenienze non trovano di conseguenza applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs.22/97 (oggi sostituito dal D.Lgs.152/06). Tuttavia, in mancanza dello specifico presupposto regolamentare (i.e.: accertamento del rispetto dei parametri stabiliti dal D.P.C.M. per le sanse esauste al fine di poter ascrivere queste ultime alla categoria di <combustibili> da fonti rinnovabili) non può che trovare applicazione la differente disciplina stabilita rispettivamente dal D.Lgs.22/97 (oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs.152/06) e dal D.M.05/02/1998, considerato vieppiù che non risultano conducenti al caso qui in esame i richiami ai limiti di emissione di cui al D.Lgs.133/05, all.to 2 paragrafo “A” punto 3.1.2 (biomasse) in quanto inerenti alla diversa tipologia impianti di coincenerimento.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



N. 00581/2010 REG.SEN.
N. 02158/2006 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 2158 del 2006, proposto da:
Ditta Olii Tomasello S.r.l., in persona del legale rappresentante por tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Cassibba, presso il cui studio sito in Palermo via Libertà N. 171 ha eletto domicilio;

contro

-la Provincia Regionale di Palermo, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Cannizzaro e Giuseppe Greco, con domicilio eletto presso la sede dell’Uff.Legale dell’Ente sito in Palermo, via Maqueda, 100;
-l’Area Tecnica Territorio e Ambiente, Ufficio Smaltimento Rifiuti Speciali della Provincia Regionale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della Determinazione Dirigenziale n.64 del 18/7/2006, notificata il 24/7/2006, con la quale è stata vietata la prosecuzione dell’attività di recupero rifiuti nonché è stata revocata l’ammissione alle procedure semplificate e la cancellazione dell’iscrizione al n.8 del Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti;

-di ogni altro atto presupposto e consequenziale.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia Regionale di Palermo e la relativa memoria difensiva;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza n.1297 del 21/11/2006 di rigetto della domanda incidentale di sospensione;

Vista l’ordinanza del C.G.A. 289 del 29/3/2007 di rigetto dell’appello cautelare proposto dalla parte ricorrente;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2009 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


La Ditta Olii Tomasello s.r.l. è iscritta nel registro provinciale delle imprese che svolgono attività di recupero di rifiuti speciali ai sensi degli artt. 31 e 33 D.Lgs.22/97 per l’attività di recupero energetico /R1) di sansa esausta, codice C.E.R.020303. A seguito del sopralluogo esperito dalla Provincia Regionale di Palermo in data 19/01/2006 veniva redatto il verbale di contestazione S.A.R.n.3 del 28/4/2006, notificato in data 9/5/06 mercè il quale era intimato il pagamento di una sanzione amministrativa. In seguito era quindi notificato dalla medesima Provincia Regionale la nota prot.0051412 del 28/4/2006 di diffida di adeguamento dell’impianto alle prescrizioni tecniche ritenute violate. Detta nota era riscontrata dalla Ditta con scritti difensivi ai sensi dell’art.18 L.689/81, depositati nei termini di legge, che tuttavia non hanno avuto alcun seguito da parte dell’Amministrazione. Interveniva invece il provvedimento in epigrafe indicato a mezzo del quale la Provincia ha vietato la prosecuzione dell’attività di recupero dei rifiuti nonché ha revocato l’ammissione alle procedure semplificate e disposto la cancellazione della Ditta Olii Tomasello s.r.l. dall’elenco delle ditte autorizzate.

Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto il presente gravame, notificato in data 3/11/2006 e depositato in data 9/11/2006, in cui si articolano le seguenti censure:

1-Violazione e falsa applicazione dell’art.14 L.689/81 – Illegittimità derivata del provvedimento impugnato;

2-Violazione e falsa applicazione dell’art.10 e art.10bis L.241/9;

3-Violazione e falsa applicazione del D.Lgs.133/05. Violazione e falsa applicazione D.M.05/05/2006. Erronea e falsa applicazione artt.11 co3 e 13 co.1 D.Lgs.22/97. Errore abnorme. Carenza di istruttoria e disparità di trattamento.

Ha chiesto parte ricorrente l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione degli effetti, con vittoria di spese.

Resiste la Provincia Regionale di Palermo articolando difese ed eccezioni quanto alle prime due doglianze, chiedendo comunque il rigetto del ricorso e della connessa domanda cautelare, con vittoria di spese.

Alla camera di consiglio del 21/11/2006 con ordinanze .1297 è stata rigettata la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

Il C.G.A., con ordinanza 297 del 30/03/2007, ha respinto l’appello cautelare proposto dalla parte ricorrente.

Alla pubblica udienza del 17 luglio 2009, presenti le parti, come da verbale, il ricorso è stato tratto in decisione dal Collegio.


DIRITTO


Il thema decidendum della presente controversia è unicamente da individuare nella asserita illegittimità del provvedimento n.64 del 18/7/06 mercé il quale la Provincia Regionale di Palermo, a fronte dell’ispezione compiuta presso i locali della Ditta ricorrente in data 19/1/2006, ha vietato la prosecuzione dell’attività di recupero rifiuti nonché revocato l’ammissione alle procedure semplificate di cui agli art.31 e 33 D-Lgs.22/97 e disposto altresì la cancellazione della Ditta dal relativo Registro delle imprese autorizzate a livello provinciale all’attività di recupero dei rifiuti.

Così circoscritto l’ambito del decidere, si evidenzia in primo luogo l’infondatezza della prima e della seconda doglianza, potendosi prescindere dai rilievi di inammissibilità dei stessi, come per altro eccepiti dalla Provincia resistente.

Ed invero entrambe le censure ineriscono a presunti profili di illegittimità di provvedimenti invero non impugnati (i.e. il verbale di accertamento del 19/01/2006 e il verbale S.A.R n.3 del 28/4/06) e in ordine ai quali comunque difetta la giurisdizione di questo decidente ai sensi dell’art.22 L.698/81.

Né varrebbe il solo richiamo al provvedimento prot.0051412 del 28/4/2006, di diffida all’adeguamento alle prescrizioni tecniche ritenute violate dalla Provincia, provvedimento per altro non impugnato, alla cui inosservanza da parte della ditta ricorrente è da ricondurre l’emanazione del provvedimento qui in esame. Le stesse note a difesa ex art.18 L689/81 del 5/11/2006, fatte pervenire dalla parte ricorrente alla Provincia di Palermo ineriscono, a ben vedere, al provvedimento di contestazione S.A.R. n.3 del 28/4/2006, non oggetto di cognizione in questa sede.

Anche sotto detti profili, quindi, risultano non conducenti le prospettate violazioni delle norme sul procedimento amministrativo ex art.10 e 10bis L.241/90.

Anche la terza ed ultima censura risulta infondata.

La questione sottesa attiene alla normativa relativa all’utilizzo delle sanse esauste come combustibile all’interno di un ciclo produttivo.

Occorre evidenziare in primo luogo che l’art.1 D.P.C.M 8/10/2004 ha introdotto la nuova lett.f) al punto.1 dell’All..3 D.P.C.M.08/3/2002 n.23959. Secondo la nuova disposizione, quindi, la sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella tabella di cui allo stesso D.P.C.M., ed ottenuta dal trattamento della sanse vergini con n.esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, rientra tra le biomasse combustibili purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto.

Le sanse disoletate, quindi, prodotte direttamente dall’impresa ricorrente, che rispettano i parametri di cui al novellato D.P.C.M.08/03/2002 (come modificato dal D.P.C.M. 08/10/2004), sono individuate non già come rifiuti (con le connesse implicazioni anche in ordine alla tenuta dei relativi registri ed alle autorizzazioni necessarie) bensì quali combustibili: solo in tali evenienze non trovano di conseguenza applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs.22/97 (oggi sostituito dal D.Lgs.152/06).

Tuttavia, in mancanza dello specifico presupposto regolamentare (i.e.: accertamento del rispetto dei parametri stabiliti dal D.P.C.M. per le sanse esauste al fine di poter ascrivere queste ultime alla categoria di <combustibili> da fonti rinnovabili) non può che trovare applicazione la differente disciplina stabilita rispettivamente dal D.Lgs.22/97 (oggi abrogato e sostituito dal D.Lgs.152/06) e dal D.M.05/02/1998, considerato vieppiù che non risultano conducenti al caso qui in esame i richiami ai limiti di emissione di cui al D.Lgs.133/05, all.to 2 paragrafo “A” punto 3.1.2 (biomasse) in quanto inerenti alla diversa tipologia impianti di coincenerimento.

In particolare, risulta incontestato che la Ditta Olii Tomasello s.r.l. per la propria attività importa sansa esausta da altri paesi, in particolare dalla Grecia, senza tuttavia poterne attestare preventivamente la rispondenza ai parametri stabiliti dal D.P.C.M.8/3/2002 e s.m.i..

Invero, ai sensi della nuova lett.f) del punto.1 all’All..3 D.P.C.M.08/3/2002 n.23959, nel caso in cui –come in specie e per quanto attiene alla sansa importata- l’impiego del prodotto <sansa disoleata> avvenga all’esterno dell’impianto stesso di produzione, il rispetto dei requisiti per la sua corretta qualificazione come combustibile (e non come rifiuto) deve risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al successivo punto 3. Tale ultima disposizione prevede espressamente, per quanto rileva nel caso in esame, che il rispetto delle caratteristiche della tabella di cui al precedente punto.1 deve risultare: a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente sugli imballaggi; b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento.

Ciò posto, dalla documentazione versata in atti, non risulta che la sansa esausta importata dalla Ditta Olii Tomasello s.r.l. sia conforme alle prescrizioni in parola per ciò che attiene al rispetto dei parametri cit. per la sua certa qualificazione giuridica quale combustibile. In mancanza di una accertata rispondenza del prodotto alle caratteristiche merceologiche previste per la sua qualificazione come combustibile, anche in ragione del principio di precauzione oggi previsto dall’art.301 D.Lgs.152/06, non può che farsi riferimento alla normativa più stringente quanto al regime autorizzatorio e alle emissioni in atmosfera.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato resiste alle censure articolate nel gravame in esame, risultando quindi legittimo.

Il ricorso va quindi respinto, in quanto infondato.

Ai sensi dell’art.91 c.p.c. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia Regionale di Palermo resistente, che liquida in €.1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre I.V.A: e C.P.A. se ed in quanto dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Nicola Maisano, Presidente FF

Roberto Valenti, Primo Referendario, Estensore

Pier Luigi Tomaiuoli, Referendario



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2010