TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, n. 45, del 10 febbraio 2014
Urbanistica.Illegittimità permesso di costruire in fascia di rispetto di progettato elettrodotto

E’ illegittimo il permesso di costruire rilasciato sul terreno interessato dai futuri impianti del realizzando elettrodotto Udine Ovest – Redipuglia e dalle relative fasce di rispetto a protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici, nonchè a possibile espropriazione per la realizzazione dell’elettrodotto. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00045/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00322/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 322 del 2012, proposto da: 
Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Filomena Passeggio, Claudio Martino, Elena Buson, con domicilio eletto presso Giampaolo Gei Avv. in Trieste, via Donota 1;

contro

Comune di Mortegliano, rappresentato e difeso dall'avv. Elena D'Orlando, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

nei confronti di

Azienda Agricola Forner Società Agricola S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Marpillero, Alessandra Pergolese, con domicilio eletto presso Alfredo Antonini Avv. in Trieste, via Lazzaretto Vecchio 2; Ministero dello Sviluppo Economico;

per l'annullamento

-del permesso di costruire n. P/2011/33 rilasciato dal Comune di Mortegliano in data 21.12.2011 e con cui - per quanto è dato da sapere - l'Azienda Agricola Forner società agricola srl è stata autorizzata a realizzare un centro zootecnico sulla particella 149 del fg 6 del Catasto del Comune di Mortegliano;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Mortegliano e di Azienda Agricola Forner Società Agricola S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso in esame Terna – Rete Elettrica Nazionale spa, premesso di essere proprietaria della rete elettrica di trasmissione nazionale e titolare della concessione delle attività di trasmissione dell’energia elettrica nazionale, rappresenta che, in attuazione del Piano di Sviluppo della Rete Elettrica nazionale (d’ora in avanti PdS) approvato dal Ministero dello Sviluppo economico ha l’obbligo di realizzare un nuovo collegamento a 380 kV fra le stazioni di Udine Ovest e di Redipuglia.

Quest’ultima, in quanto interessata dalla potenza proveniente dalla Slovenia e dalle centrali di Monfalcone e Torviscosa, rappresenta una criticità nel sistema elettrico regionale, caratterizzata com’è da congestioni che ostacolano la libera circolazione dell’energia proveniente dai poli appena citati. La previsione di un nuovo collegamento a 380 kV in uscita dalla stazione di Redipuglia è destinata a ridurre gli elencati inconvenienti, garantendo maggiori margini di sicurezza nello smistamento dell’energia prodotta in Regione.

Appare peraltro tecnicamente indispensabile per un effettivo miglioramento della qualità del servizio la realizzazione di una nuova stazione a 380 kV, denominata Udine Sud, dotata di impianto di trasformazione 380/220 kV, che le consente di collegarsi con l’esistente dorsale a 220 kV Redipuglia – Somplago – Pordenone – Salgareda, di cui, peraltro, a valle di detto collegamento, è prevista, la demolizione di una parte, fra Redipuglia e Udine Sud, per consentirne la sostituzione con il nuovo collegamento a 380 kV.

A tale scopo è prevista la realizzazione di due varianti a 380 kV a doppia terna agli esistenti elettrodotti in semplice terna Planais – Udine Ovest e Planais – Redipuglia, spostando, allo scopo, la linea interferente Schiavetti – Redipuglia.

Tale progetto comporta una imponente opera di nuove realizzazioni e modifiche, che investiranno necessariamente, sia con le nuove costruzioni che con le modifiche progettate, terreni privati da espropriare o asservire, il che si è progettato di fare con il minor sacrificio possibile della proprietà privata.

Allo scopo tecnici della ricorrente hanno effettuato accurati sopralluoghi e, nel corso di uno di essi, hanno rilevato che, su un terreno in Comune di Mortegliano, sono in corso lavori per la realizzazione di un centro zootecnico, in forza di permesso di costruire dd. 20.11.2011 rilasciato dal Comune intimato all’Azienda agricola Forner srl, attuale controinteressata.

Tali lavori, come risulta dal cartello di cantiere, sono iniziati il 12.6.2012.

Tale terreno risulta interessato dai futuri impianti del realizzando elettrodotto Udine Ovest – Redipuglia e dalle relative fasce di rispetto a protezione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici.

Si rende pertanto necessaria l’impugnazione del citato permesso di costruire, per i seguenti motivi:

Violazione dell’art. 1 sexies, 3° comma, del D. L. 239/2003

Premesso che nell’area interessata dai lavori è previsto il tracciato dell’elettrodotto Udine Ovest – Redipuglia nonché, in quella limitrofa, la realizzazione di due sostegni, ai sensi della norma in epigrafe dalla data di comunicazione dell’avviso dell’avvio del procedimento ai Comuni interessati (nota del Ministero dello sviluppo economico 23.12.2008) “è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell’ambito delle aree potenzialmente impegnate fino alla conclusione del procedimento autorizzativo”.

Ne deriva l’assoluta illegittimità del permesso di costruire impugnato, dato che la predetta comunicazione obbliga il Comune interessato ad apporre le necessarie misure di salvaguardia sulle aree interessate fino al rilascio dell’autorizzazione e della realizzazione delle opere.

Risulta pertanto palesemente illegittimo il provvedimento impugnato, sia per violazione di legge, sia per la conseguente carenza di potere al rilascio del permesso di costruire nelle aree potenzialmente impegnate dall’opera elettrica, anche in considerazione dell’ulteriore circostanza del rinnovato avviso dd. 17.5.2012, diretto, fra gli altri, anche al Comune intimato, con cui si prescriveva il mantenimento della salvaguardia, da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Esso è l’autorità statale competente all’adozione del provvedimento finale di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’opera, onde ha il potere di dichiararne la pubblica utilità anche ai fini espropriativi, con i conseguenti effetti sotto il profilo urbanistico, e quindi anche quello di prorogare le misure di salvaguardia.

Il Comune pertanto ha agito in violazione di legge, per aver rilasciato il permesso di costruire in vigenza delle misure di salvaguardia, e di carenza di potere per aver provveduto al rilascio di detto provvedimento comunale riguardante un’autorizzazione la cui assegnazione è sospesa durante il periodo della salvaguardia medesima.

Del resto il relativo procedimento è prossimo alla conclusione, essendo già intervenuta, con il coinvolgimento anche del Comune intimato, la valutazione positiva di impatto ambientale con DM 21.7.2011 n. 411 da parte del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e, in data 13.9.2012 la conferenza dei servizi decisoria, anch’essa trasmessa al Comune.

Violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990

Illegittimamente non è stata data previa comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio del permesso di costruire alla società ricorrente, di cui conosceva il progetto fin dal 2008 e tale omissione rende di conseguenza illegittimo il permesso medesimo, né è applicabile al caso l’art. 21 octies, trattandosi di atto non vincolato.

Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità

L’opera realizzanda è destinata a migliorare sia il sistema elettrico locale sia la rete di trasmissione nazionale, interconnessa com’è a quest’ultima, risolvendone diverse criticità tuttora presenti, con riscontri positivi sul sistema economico, per l’incremento della portata ed incremento della potenza, con la maggior sicurezza ed affidabilità, con la riduzione della tensione e dei black out, venendo a costituire un’infrastruttura strategica statale.

Pertanto, nel necessario contemperamento degli interessi coinvolti non si può non dare prevalenza all’interesse pubblico. Invece non si è nemmeno tentato di coinvolgere Terna spa nel divisato procedimento edilizio, mentre, se lo si fosse fatto, l’interesse privato si sarebbe dimostrato recessivo rispetto a quelli pubblici legati alla realizzazione dell’opera, di cui trattasi.

E’ mancata, invece, qualsiasi istruttoria sulla compatibilità del permesso di costruire con l’opera pubblica, dimostrandone così il difetto.

E’ di conseguenza illogica la preferenza, da parte del Comune di Mortegliano, dell’interesse privato nei confronti di così rilevanti interessi pubblici, che comporterebbe la revisione di tutta la tempistica dell’intervento progettato.

Trattandosi di materia di giurisdizione esclusiva si chiede al giudice, ai sensi dell’art. 133, 1° comma, lett. f), una volta accertata l’illegittimità del permesso di costruire, di disporre la demolizione o la rimozione dei manufatti abusivamente realizzati a carico delle parti intimate in solido fra loro, con riserva altresì di proporre azione risarcitoria

Si è costituito in giudizio il Comune di Mortegliano, il quale ha rilevato l’insufficienza, in base ai riferimenti normativi ivi citati, della nota ad esso diretta di avvio del procedimento di autorizzazione unica a determinare una carenza a provvedere da parte comunale.

Intanto la citata disposizione dell’art. 1 sexies 3° comma del D.L. n. 239/2003, nella parte in cui impone di sospendere ogni determinazione comunale nell’ambito delle aree potenzialmente impegnate da opere di trasporto dell’energia dalla data di comunicazione dell’avvio del relativo procedimento risulta, nei termini citati da Terna, soltanto in base alla modifica introdotta con l’art. 27, 24° comma, lett. b) della L. 29/2009 e si applica ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore soltanto su richiesta del proponente, presentata entro trenta giorni dall’entrata in vigore di tale ultima norma, richiesta che non risulta essere stata presentata nei termini.

Se anche si volesse ritenere che le misure di salvaguardia entrino in vigore dalla comunicazione del Ministero dello sviluppo economico del 23.12.2008 esse dovrebbero ritenersi decadute il 23.12.2011, né potrebbe riconoscersi un’efficacia né retroattiva alla predetta comunicazione ministeriale né, tanto meno, di perpetuazione del vincolo oltre i tre anni previsti dalla legge.

Del resto costante giurisprudenza ha ribadito la temporaneità delle misure di salvaguardia. Inoltre l’art. 23 della L.R. n. 19/2009 ha stabilito che l’efficacia del permesso di costruire decorre dal momento del ritiro del titolo da parte del destinatario, configurandosi detto permesso come atto ricetti zio e, nel caso, esso è avvenuto il 12.2.2012, data in cui le originarie misure di salvaguardia erano decadute e quelle sopravvenute non erano ancora in vigore, per cui l’operato del Comune è da ritenersi legittimo.

In ogni caso il tracciato dell’elettrodotto a disposizione del Comune, cioè quello del 2008, non evidenziava alcuna incompatibilità con il rilascio del permesso di costruire e la rilevata incompatibilità si è determinata solo a seguito della modifica del tracciato, decisa da Terna solo nel 2012, a seguito delle sopravvenute prescrizioni contenute nel decreto di VIA e del conseguente nuovo progetto del 29.6.2012, che hanno determinato una parziale sovrapposizione della fascia di rispetto dell’elettrodotto rispetto a una parte di uno dei corpi di fabbrica licenziati.

Di tale interferenza il Comune è venuto a conoscenza soltanto dalla comunicazione di Terna pervenuta il 30.8.2012, otto mesi dopo il rilascio del permesso di costruire del 23.12.2011, non essendo il decreto di VIA stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale né potendosi divinare da detto decreto quali modifiche del tracciato avrebbero interferito con il permesso di costruire.

La planimetria dimessa dalla ricorrente agli atti del giudizio non corrisponde a quella del 2008, su cui si è fondato il Comune, ma a quella del giugno 2012, comunicata il successivo 30 agosto.

Nemmeno risulta fondato l’ulteriore motivo di gravame secondo cui, essendo il Comune perfettamente a conoscenza dell’opera elettrica in contestazione e della sua interferenza con il progettato intervento edilizio, avrebbe illegittimamente omesso di inviare la comunicazione di avvio del procedimento a Terna, nei cui confronti detto intervento avrebbe spiegato effetto, consentendole, se del caso, di posizionare diversamente le proprie infrastrutture.

Peraltro il progetto dell’Azienda agricola controinteressata, alla data della sua presentazione in Comune, non interferiva con il tracciato dell’elettrodotto allora da esso conosciuto, né il Comune era a conoscenza delle modifiche al tracciato stesso che successivamente sarebbero state introdotte.

Non sussiste pertanto nemmeno il lamentato difetto di istruttoria, di cui al terzo motivo di gravame. Era semmai onere di Terna comunicare tempestivamente agli interessati la progettata modifica del tracciato e, se non l’ha fatto, imputet sibi.

Di fronte alla richiesta dell’Azienda controinteressata null’altro poteva fare il Comune se non assentire il contestato permesso, assenso a cui era, nelle condizioni date, vincolato.

Andrà quindi altresì respinta la domanda di demolizione e rimozione dei manufatti licenziati.

A sostegno del proprio assunto il Comune richiede, infine, prova per testi.

Tesi sostanzialmente analoghe vengono sostenute dall’Azienda agricola Forner Società agricola srl, succeduta per voltura dell’originario permesso di costruire all’originario intestatario del permesso di costruire dott. Forner, sottolineando inoltre nella memoria, dimessa in occasione della camera di consiglio per la decisione dell’istanza cautelare, la gravità del danno, in quanto l’edificio parzialmente interessato dal secondo progetto di Terna è destinato ad ospitare il bestiame.

L’Azienda, in particolare, sottolinea la valenza esclusiva della legislazione urbanistica regionale rispetto a quella nazionale e sul carattere recettizio, ai sensi di tale legislazione, della concessione edilizia, la cui validità decorre dal ritiro, per inferirne la legittimità del rilascio del contestato permesso di costruire.

DIRITTO

Si dà atto che parte controinteressata ha presentato, all’udienza, istanza di rinvio della discussione della causa.

Vista peraltro l’opposizione dell’amministrazione essa è stata introitata in decisione.

Il Collegio prende nota del fatto che la ricorrente Terna spa, nell’ultima memoria, si è dichiarata disposta a una verificazione in ordine alla circostanza che il vincolo posto nel 2008 anche su aree del Comune di Mortegliano riguardava, contrariamente a quanto sostengono i resistenti, anche i terreni di proprietà dell’Azienda controinteressata.

Ritiene peraltro di poter pervenire alla soluzione del presente contenzioso in base a motivi di stretto diritto, del resto già lumeggiati nell’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare.

Invero è indiscusso tra le parti, al di là della controversia sulla loro rilevanza, che il Ministero dello sviluppo economico ha, in data 1.9.2008, formulato un elenco dei beni asserviti alla realizzazione dell’elettrodotto, fra cui figura anche il terreno dell’Azienda controinteressata, che anche le parti intimate attestano conosciuto in data 23.12.2008 e quindi anteriormente alla vigenza dell’art. 27 della L. 23.7.2009 n. 99.

Peraltro la trasmissione di tale elenco configurava una comunicazione di avvio del procedimento di realizzazione del controverso elettrodotto, con l’indicazione degli immobili da esso interessati.

Che essa avesse valore o non, che il Ministero l’avesse formulata o meno in carenza di potere, in relazione all’interessamento di tali immobili da parte dell’opera pubblica, problema su cui le parti controvertono vivacemente, poco interessa al Collegio in ordine alla decisione del presente gravame.

Sembra infatti indiscutibile che, una volta constatato che il terreno di proprietà del Forner e poi volturato all’Azienda controinteressata era stato incluso fra i beni soggetti a salvaguardia e a possibile espropriazione per la realizzazione dell’elettrodotto e fatto oggetto della relativa comunicazione di avvio, il Sindaco avesse solo due possibili opzioni: o rispondere alla comunicazione nei termini di rito, controdeducendo in ordine a tale inclusione, ai fini di una più meditata determinazione del Ministero o impedire ogni edificazione colà.

Invero giammai avrebbe potuto legittimamente, senza aver reagito alla predetta nota ministeriale, assentire all’Azienda il permesso di costruire qui impugnato.

Invece, prima che fossero scaduti i tre anni dalla incontestata comunicazione di avvio per la decadenza delle misure di salvaguardia, in data 21.12.2011 e senza aver in alcun modo reagito alla comunicazione di avvio ha assentito permesso di costruire sul terreno predetto in data 21.12.2011, poi volturato all’Azienda controinteressata in data 4.5.2012.

Al riguardo ha poco rilievo la distinzione, condotta in base alla legislazione regionale in materia urbanistica, avente carattere esclusivo della normativa statale, fra rilascio ed efficacia di detto permesso, che si ha soltanto al momento del ritiro della concessione.

Invero qualunque deduzione si voglia predicare in ordine all’efficacia essa non ha alcun riflesso in ordine alla legittimità dell’atto.

Essa è, nel caso, inficiata dalla mancanza di contraddittorio procedimentale da parte del Sindaco con lo Stato della comunicazione di avvio del procedimento, imponente il vincolo su quel terreno.

Al limite, se egli intendeva assoggettabile ad edificazione quel terreno, nell’assunto dell’inefficacia della misura di salvaguardia, che invece parte ricorrente afferma efficace fin dal progetto originario dell’elettrodotto, ovvero per altro motivo, avrebbe potuto proporre impugnazione, nei termini di legge, in sede giurisdizionale, ma anche questa è mancata.

In queste condizioni il Sindaco non aveva il potere di rilasciare legittimamente permesso di costruire alla controinteressata.

Il ricorso va pertanto accolto e il contestato permesso di costruire va annullato.

Le spese, dato il complesso articolarsi della vicenda procedimentale e il succedersi di norme incidenti su di essa, possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, di conseguenza annulla l’atto impugnato.

Compensa le spese di giudizio fra le parti.

Rimane a carico del Comune di Mortegliano il contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Enzo Di Sciascio, Consigliere, Estensore

Manuela Sinigoi, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)