Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 225, del 17 gennaio 2014
Urbanistica.I tralicci e le antenne di rilevanti dimensioni necessitano di permesso di costruire
I tralicci e le antenne di rilevanti dimensioni debbono essere valutate come strutture edilizie soggette a permesso di costruire. Orbene, nel caso di specie, trattandosi, come emerge dalle schede tecniche in atti, di una struttura di circa 12 metri d’altezza, quest’ultima non può non essere considerata di “rilevanti dimensioni” e, quindi, come tale avrebbe dovuto essere autorizzata tramite permesso di costruire, con la conseguenza che risulta corretta, anche sotto questo profilo, l’impugnata ordinanza di demolizione emessa dal Comune. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00225/2014REG.PROV.COLL.
N. 08480/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8480 del 2009, proposto da:
Adrian Wenger, rappresentato e difeso dagli avvocati Armando Montarsolo e Mario Maccaferri, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 116; Radio 2000 Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Maccaferri e Armando Montarsolo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 116;
contro
Comune di Sarnonico, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Stella Richter, Marco Dalla Fior e Andrea Lorenzi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Mazzini, 11;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO n. 206/2008, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sarnonico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2013 il Cons. Claudio Boccia e uditi per le parti gli avvocati Armando Montarsolo e Paolo Stella Richter;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso n. 228 del 2007, proposto al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino-Alto Adige, il signor Adrian Wenger - anche in qualità di rappresentante legale della società “Radio 2000” s.r.l. - chiedeva l’annullamento, lamentandone l’illegittimità, dell’ordinanza n. 12 del 2007, tramite la quale il Comune di Sarnonico aveva disposto la demolizione delle opere eseguite in assenza di concessione edilizia in località Monte Penegal.
2. Con la sentenza n. 206 del 2008 il TRGA per il Trentino-Alto Adige respingeva il predetto ricorso, ritenendolo infondato.
3. Avverso la citata sentenza il signor Wenger ha proposto appello (ricorso n. 8480 del 2009) lamentandone l’erroneità, e, con le memorie del 14 e del 26 novembre 2013, ha ulteriormente articolato le proprie tesi difensive.
In data 25 febbraio 2010 si è costituito in giudizio il Comune di Sarnonico che, con la memoria del 15 novembre 2013, ha concluso per la reiezione dell’appello.
4. In data 17 dicembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con il primo motivo l’appellante ha lamentato l’erroneità dell’impugnata sentenza per “error in judicando per motivazione carente, perplessa e contraddittoria e conseguente violazione ed erronea applicazione degli artt. 120, comma 1 e 122, comma 2 della l.p. Trento 5 settembre 1991, n. 22 e ss.mm.”.
Con detto motivo l’appellante ha evidenziato il fatto di essere “del tutto estraneo all'abuso”, che sarebbe stato realizzato ad opera di terzi e, segnatamente, dalla società “Radio C-104” s.r.l., su terreni di proprietà di terzi ed, in particolare, della società “Belvedere Monte Penegal” s.p.a. ed, in seguito, della società “Albergo Aquila” s.a.s. .
A giudizio dell’appellante l’ordinanza di demolizione sarebbe illegittima in quanto rivolta ad un soggetto “privo di legittimazione passiva” in quanto sprovvisto della disponibilità materiale e giuridica del suolo e in quanto non partecipe alla realizzazione dell’opera di cui è causa.
5.1. Il motivo è infondato.
Osserva, infatti, il Collegio che, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale da cui il Collegio medesimo non ravvisa ragioni per discostarsi, “l'ordine di demolizione di una costruzione abusiva integra una sanzione di natura oggettiva e reale che, in quanto tale, non può che rivolgersi contro il proprietario attuale (il quale, in ipotesi, potrà avvalersi degli ordinari rimedi civilistici contro il suo dante causa)” (Cons. di Stato, Sez. VI, 15 ottobre 2013, n. 5011).
Orbene, nel caso di specie, il manufatto di cui è causa risulta nella disponibilità dell’appellante.
Ciò emerge dalla documentazione prodotta in atti ed, in particolare, dalla nota del Comando dei Carabinieri di Trento n. 330 del 5 febbraio 2007 - nella quale si evidenzia che “il manufatto è di proprietà della società Radio 2000 s.r.l.”, di cui il signor Wenger è contitolare - dalla nota n. 1709 del 15 maggio 2007, a firma del medesimo signor Wenger - che esplicita come “Radio 2000 s.r.l. è proprietaria degli impianti istallati a Monte Penegal”, nonché dal contratto di cessione di ramo d’azienda con cui la società Radio C104 s.r.l. ha ceduto alla società Radio 2000 s.r.l. “il ramo d’azienda costituito dall’impianto operante” sul Monte Penegal.
Da quanto precede deriva, dunque, che correttamente l’Amministrazione ha indirizzato all’appellante l’impugnato provvedimento demolitorio, ferma restando per quest’ultimo, ovviamente, la possibilità di avvalersi degli ordinari rimedi civilistici contro il suo dante causa.
6. Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità dell'impugnata sentenza per “error in judicando per motivazione erronea, incongruente, contraddittoria e perplessa; per erronea rappresentazione e travisamento dei fatti”.
Secondo l'appellante, infatti, la permanenza delle opere abusive sul territorio per oltre trent'anni ed il loro “legittimo utilizzo in base a regolare concessione ministeriale”, imporrebbe una comparazione preventiva e motivata dell'interesse pubblico alla demolizione con quello privato alla conservazione delle predette opere abusive, per effetto del “ragionevole affidamento” ingenerato in capo al privato.
Pertanto, in assenza della predetta comparazione, l'impugnata ordinanza comunale di demolizione sarebbe illegittima.
Inoltre, con la memoria del 14 novembre 2013, l'appellante ha richiamato la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, in base alla quale l'istallazione di antenne radiofoniche non rileverebbe sotto il profilo urbanistico in quanto non inciderebbe sull'ambiente circostante, con la conseguenza che gli interventi di detto tipo non necessiterebbero di concessione edilizia (Cons. di Stato, Sez. V, 15 dicembre 1986, n. 642; Cons. di Stato, Sez. V, 20 ottobre 1988, n. 594).
Sarebbe, pertanto, illegittima l'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Sarnonico, in quanto l’opera edilizia de qua non avrebbe carattere abusivo.
6.1. Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio che, in base ad una consolidata giurisprudenza, da cui il Collegio medesimo non ravvisa ragioni per discostarsi, il carattere permanente degli abusi edilizi comporta che il decorso del tempo non spieghi alcuna efficacia sanante nei confronti degli abusi stessi (ex multis: Cons. di Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2012, n. 6702): in ragione del principio di legalità, infatti, la sanatoria degli abusi può avere luogo solo nei casi previsti dalla legge e nessuna disposizione di legge attribuisce al decorso del tempo un rilievo ostativo all'emanazione dei dovuti atti repressivi, la cui mancata emanazione, al contrario, implica a seconda dei casi responsabilità penali, disciplinari e contabili.
Pertanto, nel caso di specie, il decorso di un lungo lasso di tempo non può aver ingenerato nell’appellante alcun “ragionevole affidamento” in merito alla permanenza delle opere abusive di cui è causa.
Analogamente il Collegio ritiene che l’assenza di una previa comparazione dell’interesse pubblico sotteso alla demolizione con quello del privato non può viziare il provvedimento comunale impugnato.
Tali assunti risultano, peraltro, confermati da una consolidata giurisprudenza, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, secondo cui “il provvedimento di repressione degli abusi edilizi costituisce atto dovuto della Pubblica amministrazione, riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera dipendenza dall'accertamento dell'abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge; ciò comporta che il provvedimento sanzionatorio non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera rappresentazione del carattere illecito dell'opera realizzata, né è necessaria una previa comparazione dell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso, che è in re ipsa, con l'interesse del privato proprietario del manufatto; e ciò anche se l'intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell'abuso, ove il medesimo non sia stato oggetto di sanatoria in base agli interventi legislativi succedutisi nel tempo” (Cons. di Stato, Sez. IV, 20 luglio 2011, n. 4403).
Per quanto concerne l’ulteriore censura presentata dall’appellante con la memoria del 14 novembre 2013 - relativa alla circostanza che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato escluderebbe la necessità della previa concessione edilizia per interventi analoghi a quello di cui è causa - il Collegio osserva che tale censura risulta inammissibile, in quanto presentata in violazione del primo comma dell’art. 104 c.p.a., a norma del quale “nel giudizio di appello non possono essere prodotte nuove domande […] né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio”.
Peraltro, anche prescindendo dal suesposto rilievo, il Collegio osserva che detta censura risulta comunque infondata.
La risalente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato citata dell’appellante, infatti, è stata superata dai successivi orientamenti giurisprudenziali del medesimo Consiglio, peraltro condivisi dal Collegio, secondo cui “i tralicci e le antenne di rilevanti dimensioni debbono essere valutate come strutture edilizie soggette a permesso di costruire […]” (Cons. di Stato, Sez. VI, 8 ottobre 2008, n. 4910).
Orbene, nel caso di specie, trattandosi - come emerge dalle schede tecniche in atti - di una struttura di circa 12 metri d’altezza, quest’ultima non può non essere considerata di “rilevanti dimensioni” e, quindi, come tale avrebbe dovuto essere autorizzata tramite permesso di costruire, con la conseguenza che risulta corretta, anche sotto questo profilo, l’impugnata ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Sarnonico.
7. Per quanto sin qui esposto l'appello risulta infondato e va, pertanto, respinto.
8. Il Collegio ritiene che le spese della presente fase di giudizio debbano seguire il principio della soccombenza ed essere liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello (Ricorso n. 8480 del 2009), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in Euro 4000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Claudio Boccia, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)