TAR Puglia (LE) Sez. III n.1651 del 24 ottobre 2017
Urbanistica.Deroga alla zonizzazione comunale con la realizzazione di impianti eolici in zona agricola

La possibilità ivi prevista di derogare alla zonizzazione comunale con la realizzazione di impianti eolici in zona agricola, deve necessariamente essere esercita dalla Regione nell’ambito dell’Autorizzazione Unica (di cui all’art. 12 terzo comma del Decreto Legislativo n° 387/2003) e non può, quindi, essere affidata alla decisione del privato in sede di D.I.A (segnalazione e massima Avv. M. BALLETTA)


Pubblicato il 24/10/2017

N. 01651/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01610/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1610 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Kimera S.n.c. di Tondo Mauro Giuseppe & Leo Roberto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Quinto, Antonio Quinto, con domicilio eletto presso il loro studio in Lecce, via Garibaldi, 43;

contro

Comune di Copertino, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota prot. n. 23567 del 13/10/2008, notificata in data 21/10/2008, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Ambiente e Patrimonio del Comune di Copertino ha disposto la sospensione della Denuncia di Inizio Attività presentata in data 16/6/2008 per la realizzazione di un impianto eolico da 1 MW, in relazione alla comunicazione di inizio dei lavori del 15/10/2008 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

della nota prot. n. 4840 del 27/2/2009, notificata in data 4/3/2009, con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Ambiente e Patrimonio del Comune di Copertino ha disposto la "revoca" del "Permesso formatosi a seguito di consolidamento della D.I.A. per il decorso del termine dei trenta giorni, relativo alla realizzazione di un impianto di produzione energia elettrica - torre eolica da 1 MW su terreno in catasto al foglio 5 part. 108", e ove occorra della nota prot. n. 2375 del 30/1/2009 di avvio del procedimento e di sospensione dei lavori, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

e per il risarcimento dei danni.



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2017 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso tempestivamente notificato e depositato la Società ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 23567 del 13/10/2008, con la quale il Comune di Copertino ha ordinato la sospensione della Denuncia di Inizio Attività presentata in data 16 giugno 2008 per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili costituito da una torre eolica da 1 MW e dalle opere ed infrastrutture connesse.

Con successici motivi aggiunti del 31.03.2009, la ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 4840 del 27 febbraio 2009, con la quale l’Ente intimato ha disposto la “revoca” del titolo edilizio formatosi a seguito del consolidamento della D.I.A. per il decorso del termine dei trenta giorni, relativo alla realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica già citato, chiedendo altresì la condanna del Comune al risarcimento dei danni.

Con ordinanza n. 369 del 2009 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati articolata dalla ricorrente, per difetto di motivazione circa la ponderazione degli interessi privati incisi dall’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Ente sul titolo edilizio formatosi a seguito del consolidamento della D.I.A.

Il Comune di Copertino, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Il Collegio all’esito del giudizio, sulla base dei principi normativi e giurisprudenziali applicabili alla fattispecie in esame, (“re meluis perpensa”) ritiene infondato nel merito il gravame (ricorso e motivi aggiunti) proposto dalla Società ricorrente.

Invero, i provvedimenti comunali impugnati, sono stati adottati dall’Ente intimato sulla base dell’art. 12 comma settimo del Decreto Legislativo n. 387 del 2003, che così recita: “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra’ tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”.

Tale disposizione viene interpretata dalla più recente e condivisibile giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato, nel senso di ritenere che la possibilità ivi prevista di derogare alla zonizzazione comunale con la realizzazione di impianti eolici in zona agricola, deve necessariamente essere esercita dalla Regione nell’ambito dell’Autorizzazione Unica (di cui all’art. 12 terzo comma del Decreto Legislativo n° 387/2003) e non può, quindi, essere affidata alla decisione del privato in sede di D.I.A., presupponendo tale deroga l’effettuazione di un giudizio discrezionale che, nel bilanciamento degli interessi pubblici presenti e tenuto conto degli elementi indicati dal legislatore, concluda per la ragionevolezza ed opportunità dell’ubicazione dell’impianto (in deroga alla zonizzazione comunale prevista) in zona agricola (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza n. 1298 del 22.03.2017).

Da ciò consegue l’infondatezza di tutte le doglianze svolte in atti circa l’asserita illegittimità del diniego opposto dall’Ente intimato all’installazione dell’impianto in zona agricola.

Del pari prive di pregio, ad avviso del Collegio, risultano le censure inerenti i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela sul titolo edilizio formatosi a seguito del consolidamento della D.I.A., atteso che l’utilizzo palesemente improprio di tale ultimo strumento da parte della Kimera s.n.c., per le ragioni sopra evidenziate, ha reso legittimo e doveroso l’intervento inibitorio e l’esercizio del potere di autotutela da parte del Comune di Copertino che, peraltro, lo ha posto in essere a distanza di un brevissimo lasso temporale rispetto alla presentazione della D.I.A. di che trattasi, con conseguente esclusione di un legittimo affidamento da tutelare in capo alla Società ricorrente e sicura prevalenza, nel caso in esame, dell’interesse pubblico al rispetto della zonizzazione comunale (prevista dallo strumento urbanistico generale vigente “ratione temporis”), rapportato a quello privato alla realizzazione dell’impianto eolico in area agricola.

Conclusivamente, quindi, stante la legittimità dei provvedimenti assunti dall’Ente intimato, l’impugnazione va respinta, e anche la domanda risarcitoria azionata va disattesa (in ragione dell’acclarata legittimità dell’azione amministrativa comunale).

Nulla per le spese, atteso l’esito del giudizio e la mancata costituzione del Comune.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- respinge il ricorso e i motivi aggiunti;

- nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Antonella Lariccia, Referendario

Jessica Bonetto, Referendario, Estensore

 
        

 
        

L'ESTENSORE
        

IL PRESIDENTE

Jessica Bonetto
        

Enrico d'Arpe