Cass. Sez. III n. 19533 del 12 maggio 2015 (Ud 5 feb 2015)
Pres. Squassoni Est. Aceto Ric. Fagorzi
Beni Ambientali.Bosco ed efficacia del vincolo indipendentemente dalla qualificazione dell'area da parte degli strumenti urbanistici.

La definizione legislativa di "bosco" «si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, lett. g, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. I limiti di applicabilità all'applicazione del vincolo, previsti in via del tutto eccezionale dall'art. 142, comma 2, d.lgs. 42 del 2004, dimostrano "a contrariis" che, una volta accertata la natura boschiva di un'area, esso produce effetti indipendentemente da eventuali diverse definizioni ad essa date dagli strumenti urbanistici comunali e comporta l'ineludibile obbligo di presentare all'amministrazione competente il progetto degli interventi che si intendano intraprendere affinché l'area non venga distrutta o vi siano introdotte modificazioni che possano recar pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione (art. 146, commi 1 e 2, d.lgs. n. 42 del 2004).

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