Cass. Sez. III n. 40757 del 12 ottobre 2015 (Ud 29 apr 2015)
Pres. Teresi Est. Scarcella Ric. Torresan
Rifiuti. Traversine ferroviarie in legno

Per effetto della Decisione n. 2000/532/CE, entrata in vigore il 18 gennaio 2002, le traversine ferroviarie in legno sono state identificate con codice CER 17.02.04* (legno contenente sostanze pericolose): l'attribuzione di pericolosità è in funzione della sua ecotossicità H 14 e perciò non e' prevista alcuna  possibilità di comprovare il contrario. Di conseguenza, il punto 9.3 del D.M. 5 febbraio 1998 e' stato soppresso per cui il recupero di questo rifiuto pericoloso, attualmente, può essere autorizzato soltanto in base all'art. 208 D.Lgs n. 152/2006 con procedura ordinaria in esito alla quale, ex art. 184 ter D.Lgs. n. 152/06 (che richiama l'art. 9 bis legge n. 210/2008), sono considerate rifiuti cessati ed, in particolare, i prodotti ottenuti non devono produrre impatti negativi per l'ambiente o la salute umana come sancito testualmente dalla lett. d) dell'art. 184 ter, comma 1 e, più in generale,  dall'art. 13 Direttiva n. 2008/98 e artt. 177 e 178 D.Lgs. n. 152/20

 

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