Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 43 del 10 gennaio 2014
Urbanistica.Approvazione PUG e Valutazione Ambientale Strategica

Ha ribadito di recente la giurisprudenza che, per effetto del D.Lgs. n. 4 del 2008, devono essere sottoposti a valutazione ambientale strategica tutti gli atti di "pianificazione territoriale" e di "destinazione dei suoli" e tale valutazione deve essere effettuata, come disposto dall'art. 11, n. 3, prima dell'approvazione del piano, in quanto tale normativa ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l'espletamento della valutazione ambientale la data di "approvazione" del piano, e non quella di "adozione", tanto che l'art. 11, n. 5, ha dichiarato espressamente annullabili i provvedimenti di approvazione degli strumenti pianificatori, ove non siano stati preceduti dal sub procedimento in questione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00043/2014REG.PROV.COLL.

N. 03985/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3985 del 2011, proposto da: 
Lanfranco Ciricugno, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro De Matteis, con domicilio eletto presso Giuseppe Pecorilla in Roma, via Flaminia N. 56;

contro

Comune di Sannicola, Regione Puglia;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della PUGLIA – Sezione Staccata di Lecce - SEZIONE I n. 00656/2010, resa tra le parti, concernente approvazione pug - tipizzazione suolo



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 il Consigliere Fabio Taormina e udito l’ Avvocato Sanino, per delega dell'Avv. De Matteis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale della Puglia – sede di Lecce - ha respinto il ricorso di primo grado proposto dall’odierna parte appellante Ciricugno Lanfranco volto ad ottenere l’annullamento della deliberazione di C.C. n.42 del 27.11.1999 ("delibera di intenti per adeguamento PRG"), della deliberazione di C.C. n.14 del 13.4.2002 ("Documento Programmatico Preliminare"), della deliberazione di C.C. n.27 del 26.9.2003 ("adozioni del PUG") della deliberazione di C.C. n.2 del 6.3.2004 ("Esame osservazioni"), della deliberazione di G.R. Puglia n.1308 del 5.9.2006 ("Controllo di compatibilità di cui all'art. 11 commi 7 e 8 della Legge Regionale 27.7.2001 n.20"), della deliberazione di C.C. n.6 del 30.1.2007 ("approvazione definitiva del PUG") e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

L’odierna parte appellante aveva esposto di essere proprietaria di un compendio immobiliare sito nel comune di Sannicola.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 26 settembre 203 era stato adottato il progetto di PUG che aveva tipizzato il suolo del predetto come zona inedificabile sottoposta “a vincolo di salvaguardia paesistica di PUG”, indicato su tavola con sigla V8.

Con nota del 2 dicembre 2003 questi aveva formulato osservazioni avverso la nuova destinazione urbanistica:i progettisti, con atto del 2 febbraio 2004, avevano dedotto alle osservazioni presentate e, con deliberazione del 6 marzo 2004, il Comune aveva accolto l’osservazione dell’originario ricorrente.

Il PUG era stato poi inviato ai progettisti e quindi inviato alla Regione per la verifica di compatibilità.

La Regione, con deliberazione n. 1308 del 5 settembre 2006, aveva attestato formalmente la compatibilità del PUG con le disposizioni di cui all’art. 9 L.R. 20/2001

Il PUG era stato approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30 gennaio 2007 ed era stato pubblicato sul BURP n. 38 il 15 marzo 2007.

L’originario ricorso di primo grado era incentrato su numerose doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per illogicità, incongruità e contraddittorietà manifeste.

Ivi si lamentava che il PUG avesse modificato la destinazione del suolo da terreno edificabile, in virtù del PRG del 1974, a terreno inedificabile; che i progettisti avessero effettuato scelte spettanti all’amministrazione sull’edificabilità dei suoli; che fosse stato leso il diritto di partecipazione; che la valutazione di incidenza sulle aree SIC fosse stata effettuata illegittimamente dopo l’adozione del PUG; che la Regione avesse approvato il PUG con delle prescrizioni, il che equivaleva a un esito negativo del controllo di compatibilità.

Il primo giudice ha partitamente esaminato tutte le censure proposte con il mezzo principale e le ha respinte in quanto infondate.

In via preliminare ha disatteso l’eccezione articolata dall’amministrazione comunale di inammissibilità del ricorso per tardività e per carenza di interesse.

Nel merito ha respinto i primi due motivi del ricorso (ivi si lamentava che i progettisti avessero assunto le decisioni finali sulle osservazioni proposte e che pertanto dopo questa rideterminazione, il PUG avrebbe dovuto essere riapprovato dal Consiglio, con la conseguenza che sarebbe stata necessaria una nuova comunicazione al fine di permettere ulteriori osservazioni), facendo presente che l’attività dei progettisti non poteva essere considerata come una nuova predisposizione del PUG ( questi si erano limitati a rielaborare il progetto adottato, inserendo le osservazioni accolte, così come definito dal Consiglio comunale nella delibera n. 2 del 6 marzo 2004).

Infatti, i progettisti, nelle deduzioni tecniche alle osservazioni avevano precisato che queste in linea tecnica potevano essere definite positivamente “a condizione che la stessa (osservazione) sia considerata all’interno di una visione unitaria dell’intera fascia di territorio interessato sulla base delle seguenti considerazioni: la profondità in senso Est/Ovest deve essere quella strettamente necessaria; l’abitato esistente sul lato opposto della strada non dovrà essere occluso da un’immagine continua; dovrà essere salvaguardato quanto più possibile l’impianto naturale esistente con particolare riferimento all’area circostante la strada vicinale dovrà essere anche definita, con una soluzione idonea, la viabilità stessa”.

Pertanto, in sede rielaborazione i progettisti avevano tenuto conto delle deduzioni tecniche dagli stessi rilevate in sede di valutazione delle osservazioni ed avevano predisposto il progetto in sostanza adempiendo quanto a loro demandato dal Consiglio con la delibera n. 2, nella quale era stato stabilito “di inviare la presente deliberazione ai tecnici progettisti affinché rielaborino il progetto del PUGC adottato, inserendo sullo stesso le osservazioni accolte secondo le deduzioni tecniche dagli stessi riportate nella relazione datata 02 febbraio 2004”.

Non v’ era stata alcuna nuova predisposizione e pertanto non si poteva ritenere che l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare una nuova comunicazione per la presentazione di nuove osservazioni: l’appellante sapeva che la sua osservazione era stata accolta con prescrizioni e quindi avrebbe ben potuto proporre ulteriori osservazioni in relazione alle deduzioni tecniche ( ma questi neppure in sede processuale aveva formulato censure sulla scelta tecnica adottata).

Sono stati parimenti disattesi dal Tar gli ulteriori motivi di censura: la valutazione di impatto ambientale effettuata dopo l’attestazione di compatibilità del PUG dalla Regione non poteva comportare l’illegittimità del PUG, ma al più una mera irregolarità che non poteva determinare l’annullamento.

Anche la tesi secondo cui sarebbe stata necessaria una conferenza di servizi in quanto la Regione aveva richiesto lo stralcio di alcune zone,era inaccoglibile.

La Regione aveva attestato la compatibilità del PUG del comune di Sannicola; l’indizione di una conferenza di servizi era prevista dalla legge in caso di dichiarazione di non compatibilità. Qualora invece, la Regione chieda lo stralcio di alcune zone e il Comune si dichiari d’accordo non era ravvisabile la necessità di una conferenza di servizi, dato che questa ultima aveva lo scopo di comporre eventuali discordanze tra coloro che devono parteciparvi.

Il mezzo, è stato pertanto integralmente disatteso.

L’odierna parte appellante, già ricorrente rimasto soccombente nel giudizio di prime cure ha proposto una articolata critica alla sentenza in epigrafe chiedendo la riforma dell’appellata decisione.

Ha ripercorso il risalente e prolungato contenzioso intercorso con il comune ed ha riproposto la tesi per cui era stato violato l’art. 11 comma 6 della legge regionale della puglia n. 20/2011 in quanto, sostanzialmente, i progettisti, lungi dal riportare su tavola grafica le deliberazioni consiliari avevano essi stessi ed in prima persona direttamente effettuato le scelte pianificatorie.

Essi avevano anche deciso sulle osservazioni proposte dai cittadini in luogo di trasporre graficamente le “risposte” che l’Organo consiliare avrebbe dovuto fornire sulle osservazioni presentate.

Di fatto avevano esercitato un potere discrezionale amplissimo, il che significava che agli stessi progettisti erano state rimesse scelte “politiche” non delegabili da parte del Consiglio Comunale, organo ex lege deputato a pronunciarsi sulle osservazioni al Pug.

La scelta degli stessi era, poi manifestamente irragionevole.

Con il secondo motivo di appello ( riproduttivo della seconda censura del mezzo di primo grado) l’appellante ha evidenziato che, sebbene egli fosse stato reso edotto della circostanza che la propria osservazione era stata accolta “con prescrizioni” egli non avrebbe avuto interesse di proporre ulteriori osservazioni in relazione alle deduzioni tecniche.

In concreto risultava leso il principio partecipativo di cui all’art. 11 comma 5 della legge regionale della Puglia n. 20/2011 in quanto la fase di adozione del Pug si era concretata in una appendice abnorme e contra legem.

Risultava altresì leso (terzo motivo d’appello) il disposto di cui all’art. 2 lett. B della legge regionale della Puglia n. 20/2001 in quanto la valutazione di incidenza era stata acquisita dopo l’adozione del Pug: ciò violava altresì l’art. 23 comma 3 e 5 della legge regionale della Puglia n. 20/2001.

Il Tar aveva poi obliato di rispondere (violando l’art. 112 cpc)alla doglianza afferente l’omesso controllo (ex art. 11 comma 7 della legge regionale della Puglia n. 20/2011) da parte della regione della coerenza del Pug rispetto alle prescrizioni del Pai.

Con decreto presidenziale il ricorso in appello è stato dichiarato perento: il detto decreto è stato gravato dall’appellante e la Sezione, con ordinanza n. . 01722/2013 ha accolto il mezzo revocando il decreto e fissando l’udienza di trattazione della causa.

Alla odierna pubblica udienza del 3 dicembre 2013 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.

DIRITTO



1.L’appello è infondato e va pertanto respinto.

1.1.Ritiene il Collegio innanzitutto che la sentenza sia corretta in punto di reiezione delle preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività e per carenza di interesse.

Quanto al primo profilo, è evidente che il termine per l’impugnazione del Piano decorresse dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di approvazione, unico evento temporale certo dal quale far decorrere il termine per proporre gravame:quanto al secondo, la reiezione si armonizza con l’elaborazione giurisprudenziale incontroversa secondo la quale rientra nello “statuto proprietario” la potestà di opporsi a determinazioni amministrative che riducano/modifichino la preesistente possibilità edificatoria e/o comunque incidano sulla consistenza del diritto reale interessato dall’agere amministrativo. Anche nella ipotesi in cui non fosse stata ancora formalizzata al momento della proposizione del mezzo di primo grado dalla parte appellante una richiesta di trasformazione degli immobili di sua proprietà con conseguente inesistenza allo stato di una pronuncia di diniego dell’amministrazione, l’azione amministrativa incideva (come rimasto incontestato) sul quomodo di edificazione possibile, di guisa che il mezzo era certamente ammissibile.



2.Venendo al merito, non appare inopportuno, in via preliminare e per comodità espositiva, riportare il testo delle disposizioni normative asseritamente lese così ricostruendo l’ordito delle prescrizioni delle quali si invoca l’applicazione.

2.1.La l.R. della Puglia 27.7.2001 n. 20

(recante “Norme generali di governo e uso del territorio”) così prevede, all’art. 11

“1. Il Consiglio comunale adotta, su proposta della Giunta, un Documento programmatico preliminare (D.P.P.) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del P.U.G.

Nei comuni ricadenti all'interno del comprensorio di una Comunità montana, il D.P.P. deve prendere in considerazione le previsioni contenute nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico in relazione al singolo Comune.

2. Il D.P.P. è depositato presso la segreteria del Comune e dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su almeno tre quotidiani a diffusione provinciale.

3. Chiunque può presentare proprie osservazioni al D.P.P., anche ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 241/1990, entro venti giorni dalla data del deposito.

4. La Giunta comunale, sulla base del D.P.P. di cui al comma 1 e delle eventuali osservazioni, propone al Consiglio comunale l'adozione del P.U.G. Il Consiglio comunale adotta il P.U.G. e lo stesso è depositato presso la segreteria comunale; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici (12).

5. Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni al P.U.G., anche ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 241/1990, entro sessanta giorni dalla data del deposito (13).

6. Il Consiglio comunale, entro i successivi sessanta giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al comma 5 e si determina in ordine alle stesse, adeguando il P.U.G. alle osservazioni accolte (14).

7. Il P.U.G. così adottato viene inviato alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il D.R.A.G. e con il P.T.C.P., ove approvati. Qualora il D.R.A.G. e/o il P.T.C.P. non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento regionale di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (15).

8. La Giunta regionale e la Giunta provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del P.U.G., decorso inutilmente il quale il P.U.G. si intende controllato con esito positivo (16).

9. Qualora la Giunta regionale o la Giunta provinciale deliberino la non compatibilità del P.U.G. rispettivamente [con il D.R.A.G.] (17) o con il P.T.C.P., il Comune promuove, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di invio del P.U.G., una Conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato e il Sindaco del Comune interessato o suo Assessore delegato. In sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del princìpio di copianificazione, devono indicare specificamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo (18).

10. La Conferenza di servizi assume la determinazione di adeguamento del P.U.G. alle modifiche di cui al comma 9 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua prima convocazione, l'inutile decorso del quale comporta la definitività delle delibere regionale e/o provinciale di cui al comma 9, con contestuale decadenza delle misure di salvaguardia (19).

11. La determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla Giunta regionale e/o dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di comunicazione della determinazione medesima. L'inutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale (20).

12. Il Consiglio comunale approva il P.U.G. in via definitiva in conformità delle deliberazioni della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale di compatibilità o di adeguamento di cui al comma 11, ovvero all'esito dell'inutile decorso del termine di cui ai commi 8 e 11 (21).

13. Il P.U.G., formato ai sensi dei comma precedenti, acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 12.

14. Il Comune dà avviso dell'avvenuta formazione del P.U.G. mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici e mediante la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione provinciale. ”

L’art. 2 della predetta legge regionale, invece, così prevede:

“1. La presente legge assicura il rispetto dei princìpi di:

a) sussidiarietà, mediante la concertazione tra i diversi soggetti coinvolti, in modo da attuare il metodo della copianificazione;

b) efficienza e celerità dell'azione amministrativa attraverso la semplificazione dei procedimenti;

c) trasparenza delle scelte, con la più ampia partecipazione;

d) perequazione. “

Il successivo art. 23, sua volta, così disponeva “ 1. L'articolo1 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, come modificato dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 è abrogato e così sostituito:

"L'autorizzazione delegata alla Regione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è sub-delegata ai Comuni. L'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 5.01 delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con delibera della Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è delegata ai Comuni.”

2.1. Alla stregua (anche) delle superiori prescrizioni,oltreché dei principi generali in tema di approvazione dello strumento urbanistico, il primo versante delle proposte censure appare certamente privo di consistenza.

Il comma 6 dell’art. 11 invocato, infatti, dispone che “Il Consiglio comunale, entro i successivi sessanta giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al comma 5 e si determina in ordine alle stesse, adeguando il P.U.G. alle osservazioni accolte.”.

Approvate le osservazioni, può affermarsi, al Consiglio Comunale residua il compito di “adeguare” il PUG.

La disposizione predetta, non pare al Collegio introduca elementi devianti rispetto alla consolidata regola giurisprudenziale secondo la quale ( Cons. Stato Sez. IV, 09-03-2011, n. 1503) “in linea di principio, se la pubblicazione del progetto di piano regolatore generale prevista dalle diverse e concordanti leggi regionali è finalizzata alla presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati al progetto di piano quale adottato dal Comune, essa non è richiesta di regola per le successive fasi del procedimento, anche se il piano risulti modificato a seguito dell' accoglimento di alcune osservazioni o modifiche introdotte in sede di approvazione regionale, salvo che si tratti di modifiche tali da stravolgere il piano e comportare nella sostanza una nuova adozione “.

Il principio che da tale condivisibile regola giurisprudenziale può trarsi, infatti, è quello per cui, salve (marginali sotto il profilo statistico e della concreta esperienza giurisprudenziale, oltrechè certamente non ricorrenti nel caso di specie) ipotesi di stravolgimento del piano, l’accoglimento dell’osservazione proposta dal privato avviene con atto modificativo che non determina ex se l’obbligo che il piano faccia “navetta” e necessitino nuovi incombenti di pubblicizzazione del medesimo.

La legge regionale non introduce simili obblighi, né gli stessi possono desumersi induttivamente: comportando gli stessi un enorme aggravio procedimentale, collidente con i principi generali in tema di agere amministrativo, una simile opzione eremeneutica dovrebbe essere corroborata da un referente letetrale granitico (nel caso di specie insussistente), salvo a doversi interrogare della logicità e razionalità di una simile previsione e sulla rispondenza della medesima al canone di cui all’art. 97 della Costituzione.

La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. IV, 26-04-2006, n. 2297) quindi, ha costantemente affermato tale principio “quantitativo” per cui, salve le ipotesi di stravolgimento, non è necessario il sostanziale riavvio della procedura ab imis (Nel procedimento di formazione dei piani regolatori generali, la pubblicazione prevista dall'art. 9, legge 17 agosto 1942, n. 1150 (e dalle corrispondenti norme regionali), è finalizzata alla presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati al progetto di piano adottato dal Comune, ma non è richiesta, di regola, per le successive fasi del procedimento, anche se il piano originario risulti modificato a seguito dell' accoglimento di alcune osservazioni o di modifiche introdotte in sede di approvazione regionale. Vi sono, però, alcune eccezioni. In una prima ipotesi, dall' accoglimento delle osservazioni formulate dai privati, comportanti una profonda deviazione dai criteri posti a base del piano adottato, si fa discendere una modifica immediata del testo del piano stesso; nel qual caso si dovrà fare luogo a nuova pubblicazione ed alla conseguente raccolta delle ulteriori osservazioni . In altre ipotesi, la delibera comunale di controdeduzioni può non implicare volontà di modifica immediata del piano regolatore, ma solo accettazione delle richieste e proposta di modifiche d'ufficio rivolta alla Regione; per cui non occorrerà nuova pubblicazione, con la conseguenza che il testo del piano agli effetti di salvaguardia sarà quello adottato con la prima deliberazione, ancorchè destinato ad essere modificato. Al contrario, se il Comune, controdeducendo alle proposte di modifica regionali, introduce variazioni rilevanti al piano adottato, la delibera si presenta come una sostanziale nuova adozione che necessita di pubblicazione.”) e pertanto la doglianza va disattesa.

 

3. Non miglior sorte meritano le doglianze incentrate sui vizi di incompetenza e violazione di legge e fondate sulla asserita circostanza secondo la quale l’attività di interlocuzione con i cittadini relativa alle osservazioni da questi presentate sarebbe stata in realtà “subdelegata” ai progettisti, in spregio al principio secondo cui organo competente a pronunciarsi sulle stesse è (e debba essere) il Consiglio comunale.

3.1. Contrariamente a quanto sostenutosi nell’appello, non v’è stata affatto alcuna illegittima “abdicazione” da parte dell’organo consiliare rappresentativo dei propri compiti e funzioni, posto che – come già puntualmente colto dal Tar- i progettisti si erano limitati a rielaborare il progetto adottato, inserendo le osservazioni accolte, così come deliberato dal Consiglio comunale nella delibera n. 2 del 6 marzo 2004 contenente la prescrizione“di inviare la presente deliberazione ai tecnici progettisti affinché rielaborino il progetto del PUGC adottato, inserendo sullo stesso le osservazioni accolte secondo le deduzioni tecniche dagli stessi riportate nella relazione datata 02 febbraio 2004”.

Non è riscontrabile quindi alcuna illegittima delega di funzioni, e neppure, sostanzialmente, alcuna nuova predisposizione di piano, ma sostanzialmente un adeguamento alle osservazioni accogli bili, etero diretta da parte dell’Organo consiliare ( e non v’è chi non veda che, trattandosi di attività ad alta specializzazione tecnica fosse più che opportuno investire i progettisti del compito di adeguamento): cadono pertanto le censure incentrate sul supposto vizio partecipativo e quelle di violazione di legge.

4. Non migliore sorte merita la censura incentrata sulla circostanza che la valutazione di incidenza ambientale sarebbe stata ambientale effettuata dopo l’attestazione di compatibilità del PUG dalla Regione ( deliberazione di G.R. Puglia n.1308 del 5.9.2006 - Controllo di compatibilità di cui all'art. 11 commi 7 e 8 della Legge Regionale 27.7.2001 n.20-).

4.1. E’ ben vero che l’incombente de quo dovrebbe – di regola- precedere - e non già seguire- il detto controllo.

Tuttavia, in disparte la questione dell’interesse e della legittimazione dell’appellante nel sollevare la detta censura (questi non ha dimostrato e neppure dedotto l’eventuale potenziale rischio discendente, ad esempio, dalla autorizzazione ad attività inquinanti, etc) appare condivisibile, in proposito, l’affermazione del primo giudice secondo la quale, non trattandosi di incombente integralmente omesso, ed essendo il medesimo comunque intervenuto prima della definitiva approvazione del piano ( deliberazione di C.C. n.6 del 30.1.2007 "approvazione definitiva del PUG") essa concreta una mera irregolarità (anche e soprattutto avuto riguardo all’esito della stessa) improduttiva di effetti vizianti sulla definitiva approvazione del Pug medesimo.

Ha ribadito di recente la giurisprudenza (T.A.R. Pescara Abruzzo sez. I, 28 dicembre 2012, n. 547; T.A.R. Sicilia, sez. Catania, sez. I,1 settembre 2011, n. 2143, e sede Palermo, sez. III, 31 ottobre 2011, n. 1934, e T.A.R. Friuli Venezia - Giulia, 10 agosto 2011, n. 365) che, per effetto del D.Lgs. n. 4 del 2008, devono essere sottoposti a valutazione ambientale strategica tutti gli atti di "pianificazione territoriale" e di "destinazione dei suoli" e tale valutazione deve essere effettuata - come disposto dall'art. 11, n. 3 - prima dell'approvazione del piano, in quanto tale normativa ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l'espletamento della valutazione ambientale la data di "approvazione" del piano, e non quella di "adozione", tanto che l'art. 11, n. 5, ha dichiarato espressamente annullabili i provvedimenti di approvazione degli strumenti pianificatori, ove non siano stati preceduti dal sub procedimento in questione.

Alla luce di tale condivisibile lettura della norma, -agevolmente traslabile alla fattispecie in esame- non convince la censura la censura con la quale si deduce la necessità di acquisizione della valutazione di incidenza prima dell'adozione del Piano.

5. In ultimo, non merita accoglimento l’asserita violazione dell’art. 112 cpc da parte del Tar con riguardo alla omessa risposta sulla doglianza afferente l’omesso controllo (ex art. 11 comma 7 della legge regionale della Puglia n. 20/2011) da parte della regione della coerenza del Pug rispetto alle prescrizioni del Pai ed alla necessità di nuova convocazione di conferenza di servizi.

Quanto all’asserito vizio ex art. 112 cpc attingente la impugnata decisione, ritiene la Sezione di condividere la tradizionale impostazione secondo cui “l'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su censure e motivi di impugnazione costituisce tipico errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art. 112, c.p.c., che è applicabile al processo amministrativo.”(Consiglio Stato , sez. IV, 16 gennaio 2006, n. 98).

Appare altresì condivisibile il risalente, quanto consolidato, principio per cui "il vizio di omessa pronuncia su un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiare gli aspetti formali, cosicché esso può ritenersi sussistente soltanto nell'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non quando, al contrario, la decisione sul motivo d'impugnazione risulti implicitamente da un'affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile.”(Consiglio Stato , sez. VI, 06 maggio 2008, n. 2009)

I primi giudici, all’evidenza, hanno condiviso l'impianto sostanziale dei provvedimenti impugnati:

sia pure non fornendo analitica e partita risposta sulle questioni dedotte nei sopracitati motivi del ricorso di primo grado, essi si sono implicitamente pronunciati sulle medesime, respingendole, avendo riscontrato la legittimità degli atti impugnati in primo grado sotto profili assorbenti rispetto alla portata delle censure medesime.

Ritiene la Sezione di potere condividere detto modus procedendi, e che nel caso di specie non sia ravvisabile alcuna lesione del principio di cui all'art. 112 cpc, potendosi sul punto ribadire l'orientamento della giurisprudenza, dal quale non si ravvisa ragione per discostarsi, a tenore del quale "il vizio di omessa pronuncia su un vizio del provvedimento impugnato deve essere accertato con riferimento alla motivazione della sentenza nel suo complesso e non sussiste quando la decisione sul motivo d'impugnazione risulti implicitamente da un'affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile. (Consiglio Stato , sez. VI, 20 febbraio 1998, n. 189).

In ogni caso, si deve rilevare che “l'omessa pronuncia su una o più censure proposte col ricorso giurisdizionale non configura un error in procedendo tale da comportare l'annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado, ma solo un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice di appello è legittimato ad eliminare integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo del merito della causa.”(Consiglio Stato , sez. IV, 19 giugno 2007, n. 3289 oggi: art. 105 cpa che perimetra il caso di annullamento con rinvio del decisum di primo grado non ricomprendendovi, né espressamente, né implicitamente, detta ipotesi).

Nel merito, poi, la doglianza è generica e comunque infondata e collide con la espressa prescrizione del comma 9 del richiamato art. della legge urbanistica pugliese secondo cui la conferenza di servizi è prevista dalla legge unicamente in caso di dichiarazione di non compatibilità.

Nel caso di specie, invece la Regione ha attestato la compatibilità del PUG del comune di Sannicola (come già colto da giudici del primo grado, per cui il detto incombente non era necessario).

Nel caso in esame, la Regione aveva chiesto lo stralcio di alcune zone e il Comune si dichiarò d’accordo: non v’era alcuna necessità di convocazione della conferenza di servizi, in quanto non v’era discordanza tra i due enti da “comporre” (chè questo è, all’evidenza, il presupposto della doverosa convocazione della Conferenza).

Se poi il senso inespresso della censura dovesse essere quello per cui lo stralcio era impossibile, è evidente la infondatezza della tesi che collide con una giurisprudenza pacifica che addirittura consente l’apposizione di condizioni all’atto amministrativo, l’approvabilità dello stesso con prescrizioni, etc: è evidente che deve ammettersi la possibilità che l’accordo intervenuto tra enti territoriali legittimi detto modo di procedere, che non impinge in alcuna prescrizione ostativa e consente il raggiungimento dell’obiettivo della snellezza dell’azione amministrativa senza che debba riprendere l’iter procedimentale, in carenza di interessi sostanziali da tutelare.

6. Conclusivamente, l’appello deve essere respinto nei termini di cui alla motivazione che precede, mentre tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

7. Nessuna statuizione è dovuta sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio di parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,lo respinge.

Nulla per le spese .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente FF

Sergio De Felice, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Francesca Quadri, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)